{"id":51460,"date":"2020-06-21T13:06:33","date_gmt":"2020-06-21T11:06:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=51460"},"modified":"2020-06-21T13:09:08","modified_gmt":"2020-06-21T11:09:08","slug":"p-iva-contributi-a-fondo-perduto-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/p-iva-contributi-a-fondo-perduto-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"P.IVA. Contributi a fondo perduto: chiarimenti dell\u2019agenzia delle entrate"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Contributi a fondo perduto: i chiarimenti dell\u2019Agenzia delle Entrate. Il contributo \u00e8 destinato agli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e\/o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019, colpiti dall\u2019emergenza epidemiologica\u00a0Covid-19.\u00a0Alcuni chiarimenti forniti con la <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2522866\/circolare+CFP_v.13062020.pdf\/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Circolare n. 15\/E del 13 giugno 2020<\/a>, dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>source\u00a0<a href=\"https:\/\/fiscomania.com\/contributi-a-fondo-perduto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">fiscomania<\/a><\/p>\n<p>Le domande, per poter beneficiare dei <strong><a href=\"https:\/\/fiscomania.com\/modello-domanda-contributo-a-fondo-perduto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">contributions<\/a><\/strong> a fondo perduto, potranno essere presentate dal primo <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Soggetti-esclusi-dal-contributo-a-fondo-perduto.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-51464 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Soggetti-esclusi-dal-contributo-a-fondo-perduto.jpeg\" alt=\"\" width=\"455\" height=\"322\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Soggetti-esclusi-dal-contributo-a-fondo-perduto.jpeg 669w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Soggetti-esclusi-dal-contributo-a-fondo-perduto-300x213.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 455px) 100vw, 455px\" \/><\/a>pomeriggio di luned\u00ec <strong>15 giugno fino al 13 agosto 2020<\/strong>. Non sar\u00e0 un <em>click day<\/em>.<\/p>\n<p>The<strong> eredi, <\/strong>che proseguono l\u2019attivit\u00e0 di soggetti deceduti, potranno presentare la domanda, dal 25 giugno al 24 agosto 2020.<\/p>\n<p>Il contributo a fondo perduto viene erogato dall\u2019Agenzia delle Entrate mediante <strong>accredito sul conto corrente<\/strong> corrispondente all\u2019IBAN indicato nella domanda, esso dovr\u00e0 essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l\u2019istanza verr\u00e0 scartata.<\/p>\n<p>Nel caso, infatti, nel caso in cui il contributo erogato \u00e8 in tutto o in parte non spettante, oltre alla\u00a0<strong>sanzione dal 100 al 200%<\/strong>\u00a0di cui all\u2019art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471\/1997, \u00e8 applicabile anche l\u2019art. 316-ter del codice penale, che prevede la pena della\u00a0<strong>reclusione<\/strong>\u00a0from\u00a0<strong>6 mesi a 3 anni<\/strong>\u00a0(se la somma indebitamente percepita \u00e8 pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro; sanzione che non potr\u00e0 comunque essere superiore al triplo del contributo erogato).<\/p>\n<p>L\u2019istanza inviata con\u00a0<strong>dati errati<\/strong>\u00a0pu\u00f2 essere sostituita solo nel caso non sia stato gi\u00e0 eseguito il mandato di pagamento del contributo, mentre l\u2019<strong>istanza di rinuncia<\/strong>, pu\u00f2 essere trasmessa in ogni momento, anche dopo il 13 agosto 2020.<\/p>\n<p>L&#039;<strong>Revenue Agency<\/strong>\u00a0\u00e8 intervenuta, fornendo alcuni chiarimenti sui\u00a0<strong>grants<\/strong> with the <strong>Circolare n. 15\/E del 13 giugno 2020.<\/strong><\/p>\n<div class=\"wp-block-buttons\">\n<p class=\"wp-block-button\"><span style=\"background-color: #ffff00;\"><a class=\"wp-block-button__link has-background\" style=\"background-color: #ffff00;\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2522866\/circolare+CFP_v.13062020.pdf\/4fb3aade-b1e1-1adf-f4bc-a126b33d08cf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Circolare n. 15\/E del 13 giugno 2020<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<h2><span id=\"Chi-puo-beneficiare-dei-contributi-a-fondo-perduto\"><em>chi pu\u00f2 beneficiare dei contributi a fondo perduto? <\/em><\/span><\/h2>\n<p>I contributi a fondo perduto, possono essere beneficiati da:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Soggetti\u00a0titolari di partita IVA\u00a0che esercitano:<\/strong>\n<ul>\n<li><strong>Attivit\u00e0 d\u2019impresa;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Attivit\u00e0 di lavoro autonomo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Titolari di reddito agrario<\/strong>;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>in attivit\u00e0 alla data di presentazione dell\u2019istanza per l\u2019ottenimento del contributo.<\/p>\n<p>In particolare, il Decreto Rilancio precisa che\u00a0<strong>non possono beneficiare del Contributo a fondo perduto<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>I soggetti la cui attivit\u00e0 risulta cessata nella data di presentazione della domanda;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Gli scritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali);<\/strong><\/li>\n<li><strong>Gli intermediari finanziari e le societ\u00e0 di partecipazione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Coloro che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per avere maggiori informazioni:<\/p>\n<p><em><strong><a href=\"https:\/\/fiscomania.com\/modello-domanda-contributo-a-fondo-perduto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u201cModello domanda contributo a fondo perduto\u201d<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<p>Nella Circolare n. 15\/E del 13 giugno 2020, l\u2019Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:<\/p>\n<figure class=\"wp-block-pullquote\">\n<blockquote><p>\u201c<em>la fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 \u00e8 destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente pi\u00f9 di un\u2019attivit\u00e0 ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Per tali soggetti, come si preciser\u00e0 di seguito, per determinare la soglia dei ricavi di cui al comma 3 e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d\u2019imposta 2019, \u00e8 necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attivit\u00e0 esercitate ammesse al contributo a fondo perduto<\/em>\u201d<\/p><\/blockquote>\n<\/figure>\n<p>Inoltre, tra i vari chiarimenti forniti, dall\u2019Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, specifica che l\u2019accesso al contribuito a fondo perduto<\/p>\n<figure class=\"wp-block-pullquote\">\n<blockquote><p>\u201c\u00e8 aperto anche alle\u00a0<strong>aziende esercenti attivit\u00e0 agricola o commerciale<\/strong>\u00a0in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle societ\u00e0 tra professionisti\u201d<\/p><\/blockquote>\n<\/figure>\n<p>Inoltre, tra i beneficiari del contributo possono rientrare:<\/p>\n<figure class=\"wp-block-pullquote\">\n<blockquote><p>\u201canche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190\/2014\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<\/figure>\n<p>Un\u2019altra importante precisazione concerne chi esercita attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario), il quale pu\u00f2 beneficiare del contributo anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attivit\u00e0 ammesse al contributo stesso.<\/p>\n<h2><span id=\"Requisiti\">requirements <\/span><\/h2>\n<p>There\u00a0<strong>guida dell\u2019Agenzia delle Entrate,\u00a0<\/strong>chiarisce quali sono le condizioni per ottenere il contributo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell\u2019analogo ammontare del mese di aprile 2019.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ma ci sono\u00a0<strong>due eccezioni<\/strong>\u00a0a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia\u00a0<strong>avviato la propria attivit\u00e0 a partire dal 1 gennaio 2019<\/strong>\u00a0(il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato).<\/p>\n<p>Ugualmente, per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di\u00a0<strong>Comuni colpiti da eventi calamitosi<\/strong>, in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza).<\/p>\n<h2><span id=\"Domanda-contributi-a-fondo-perduto\">domanda contributi a fondo perduto <\/span><\/h2>\n<p>Nel caso in cui ammontare del contributo \u00e8\u00a0<strong>inferiore<\/strong>\u00a0or\u00a0<strong>uguale<\/strong>\u00a0to\u00a0<strong>150,000 euros<\/strong>, la domanda deve essere presentata all\u2019Agenzia delle Entrate, in<strong> via telematica<\/strong>, mediante:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Canale telematico\u00a0Entratel\/Fisconline. Con questa modalit\u00e0 \u00e8 possibile inviare fino a 500 istanze con un\u2019unica trasmissione; oppure;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Procedura web, disponibile nell\u2019area riservata del portale \u201cFatture e Corrispettivi\u201d del sito dell\u2019Agenzia delle Entrate. Attraverso tale procedura sar\u00e0 possibile predisporre e trasmettere un\u2019istanza alla volta.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"code-block code-block-8\">\n<div class=\"gptslot evo-atf\" data-adunitid=\"1\">La trasmissione pu\u00f2 essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, da parte di un\u00a0<strong>intermediary<\/strong>, delegato al servizio del Cassetto fiscale dell\u2019Agenzia delle Entrate o al servizio di <em>\u201cConsultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici\u201d<\/em>del portale <em>\u201cFatture e Corrispettivi\u201d<\/em> oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello.<\/div>\n<\/div>\n<p>Nel caso in cui l\u2019ammontare del contributo sia\u00a0<strong>superiore<\/strong>\u00a0to\u00a0<strong>150,000 euros<\/strong>, il modello, comprensivo dell\u2019<strong>autocertificazione<\/strong> che il soggetto richiedente nonch\u00e9 i soggetti di cui <strong>all\u2019articolo 85 del D.Lgs. n. 159\/2011<\/strong> non si trovano nelle condizioni ostative di cui <strong>all\u2019articolo 67 del medesimo decreto legislativo<\/strong>, deve:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Predisposto in formato pdf;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Firmato digitalmente dal soggetto richiedente;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all\u2019indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Dati-del-soggetto-richiedente\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/certificato-Malattia-INPS-2013.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-18873 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/certificato-Malattia-INPS-2013.jpg\" alt=\"\" width=\"356\" height=\"212\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/certificato-Malattia-INPS-2013.jpg 500w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/certificato-Malattia-INPS-2013-300x179.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 356px) 100vw, 356px\" \/><\/a>dati del soggetto richiedente<\/span><\/h2>\n<p>In the<strong> domanda<\/strong> deve essere indicato in primo luogo il\u00a0<strong>codice fiscale<\/strong>\u00a0del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. societ\u00e0 di persone, societ\u00e0 di capitali ecc.) e va specificato se si \u00e8 <strong>erede <\/strong>che prosegue l\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario riportare anche il\u00a0<strong>codice IBAN<\/strong>\u00a0su cui dovr\u00e0 essere accreditato il contributo a fondo perduto. Il quale dovr\u00e0 essere <strong>intestato o cointestato<\/strong> al soggetto richiedente.<\/p>\n<h2><span id=\"Dati-fatturato\">dati fatturato<\/span><\/h2>\n<p>I principali dati da riportare nella domanda sono quelli necessari a determinare la spettanza e l\u2019ammontare del contributo.<\/p>\n<p>Occorre, in particolare, indicare l\u2019ammontare del\u00a0<strong>sales<\/strong>\u00a0and gods\u00a0<strong>corrispettivi<\/strong>\u00a0dei mesi di\u00a0<strong>aprile 2019<\/strong>\u00a0And\u00a0<strong>aprile 2020<\/strong>.<\/p>\n<p>Detti importi, devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l\u2019attivit\u00e0 dopo il 31 dicembre 2018.<\/p>\n<p>In assenza di compilazione, l\u2019importo \u00e8 considerato pari a zero.<\/p>\n<h3><span id=\"Calo-del-fatturato\">calo del fatturato <\/span><\/h3>\n<p>With regard to<strong> l\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi<\/strong>, chiarisce l\u2019Agenzia che, facendo riferimento alla\u00a0<strong>data di effettuazione dell\u2019operazione\u00a0di cessione dei beni o di prestazione dei servizi<\/strong>, devono essere prese in considerazione le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).<\/p>\n<p>La\u00a0data da prendere a riferimento\u00a0\u00e8 quella di <strong>effettuazione dell\u2019operazione<\/strong>, per le fatture immediate ed i corrispettivi \u00e8:<\/p>\n<ul>\n<li>Data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3\u00a0);<\/li>\n<li>Data del corrispettivo giornaliero;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la fattura differita \u00e8 la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2\u00a0).<\/p>\n<p>Ad esempio, chiarisce l\u2019Agenzia che;<\/p>\n<figure class=\"wp-block-pullquote\">\n<blockquote><p>\u201cNel calcolo dell\u2019ammontare del fatturato dei mesi di aprile<br \/>\n2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno<br \/>\nescluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad<br \/>\noperazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno<br \/>\nincluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e<br \/>\n2019\u2033<\/p><\/blockquote>\n<\/figure>\n<p>Continua, poi l\u2019Agenzia delle Entrate, dicendo che, per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio dei contributi a fondo perduto:<\/p>\n<ul>\n<li>Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell\u2019IVA) con data di effettuazione dell\u2019operazione che cade ad aprile nonch\u00e9 le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;<\/li>\n<li>Occorre tenere conto delle note di variazione con data aprile;<\/li>\n<li>I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all\u2019art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l\u2019ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell\u2019IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;<\/li>\n<li>Concorrono a formare l\u2019ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;<\/li>\n<li>Nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell\u2019IVA, l\u2019importo pu\u00f2 essere riportato al lordo dell\u2019IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all\u2019ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.<\/p>\n<p>Per coloro che esercitano contestualmente pi\u00f9 attivit\u00e0\u00a0o producano nel medesimo periodo d\u2019imposta reddito d\u2019impresa e reddito di lavoro autonomo,\u00a0l\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovr\u00e0 tener conto di tutte le attivit\u00e0 esercitate.<\/p>\n<h2><span id=\"Ricavi-o-compensi-complessivi-anno-2019\">ricavi o compensi complessivi anno 2019<\/span><\/h2>\n<p>Nella domanda deve essere indicata anche la fascia in cui ricade l\u2019ammontare dei ricavi\/compensi dell\u2019anno 2019:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Prima fascia: ricavi e compensi dell\u2019anno 2019 inferiori o pari a 400.000 euro;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Seconda fascia: ricavi e compensi dell\u2019anno 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Terza fascia: ricavi e compensi dell\u2019anno 2019 superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 euro.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Ammontare-contributi-a-fondo-perduto\">ammontare contributi a fondo perduto <\/span><\/h2>\n<p>Ad ogni singola fascia corrisponde infatti una diversa percentuale di contributo, da applicare sulla differenza tra l\u2019importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l\u2019analogo importo del mese di aprile 2019.<\/p>\n<p>Le percentuali sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>20%, in caso di ricavi\/compensi complessivi 2019 inferiori o pari a 400.000 euro;<\/strong><\/li>\n<li><strong>15%, in caso di ricavi\/compensi complessivi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000;<\/strong><\/li>\n<li><strong>10%, in caso di ricavi\/compensi complessivi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il contributo \u00e8 riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.<\/p>\n<h2><span id=\"Casi-particolari\">casi particolari<\/span><\/h2>\n<p>Per i soggetti con inizio attivit\u00e0 tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamit\u00e0 in corso al 31 gennaio 2020:<\/p>\n<ul>\n<li>Se la differenza tra l\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (2020 \u00e8 inferiore al 2019), a tale differenza viene applicata la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi\/compensi. Se il risultato \u00e8 inferiore, spetta comunque l\u2019importo minimo del contributo;<\/li>\n<li>Qualora la differenza \u00e8 positiva o pari a zero, il contributo \u00e8 pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di inizio attivit\u00e0 da maggio 2019 (ma non oltre il 30 aprile 2020) spetta sempre l\u2019importo minimo del contributo (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi).<\/p>\n<pre><\/pre>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contributi a fondo perduto: i chiarimenti dell\u2019Agenzia delle Entrate. 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