{"id":52662,"date":"2020-08-19T10:44:17","date_gmt":"2020-08-19T08:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=52662"},"modified":"2020-08-19T10:46:01","modified_gmt":"2020-08-19T08:46:01","slug":"dal-18-agosto-licenziamento-flessibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/dal-18-agosto-licenziamento-flessibile\/","title":{"rendered":"Dal 18 agosto licenziamento &#8220;flessibile&#8221;"},"content":{"rendered":"<h1>Lavoro, cade il blocco dei licenziamenti: ecco i sei casi in cui sono possibili<\/h1>\n<h2>Lo stop agli atti di recesso datoriale va avanti dal 17 marzo. Fino al 17 agosto, \u00e8 stato un blocco generalizzato, che ha riguardato cio\u00e8 per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici. Ora invece il divieto diventa \u201cflessibile\u201d<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/lavoro-oggi-cade-blocco-licenziamenti-ecco-sei-casi-cui-sono-possibili-ADlS7wj\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Il Sole 24ORE \u2013 di Claudio Tucci \u2013 18 agosto 2020<\/a><\/p>\n<p>Dal 18 agosto scatta la proroga \u201cmobile\u201d del blocco dei licenziamenti, legato all\u2019utilizzo della Cig d\u2019emergenza, tutte e 18 le nuove settimane, o, in alternativa, dell\u2019esonero contributivo fino a 4 mesi, allungandolo, cos\u00ec, per molte imprese, tra met\u00e0 novembre e fine anno. Lo stop agli atti di recesso datoriale va avanti dal 17 marzo. Fino al 17 agosto \u00e8 stato un blocco generalizzato, valevole cio\u00e8 per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici, ora invece il divieto diventa \u201cflessibile\u201d.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 17px;\"><strong>Da oggi in vigore le eccezioni al blocco<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Sempre dal 18 agosto infatti, ed \u00e8 questa la novit\u00e0, entrano in vigore anche le eccezioni al blocco, introdotte nel decreto Agosto per renderlo un po\u2019 pi\u00f9 compatibile con la Costituzione, che consentono adesso alle imprese di avviare i licenziamenti, finora bloccati.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamenti-e-covid-19-isf.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52666 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamenti-e-covid-19-isf.jpg\" alt=\"\" width=\"445\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamenti-e-covid-19-isf.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamenti-e-covid-19-isf-300x156.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamenti-e-covid-19-isf-768x401.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 445px) 100vw, 445px\" \/><\/a>La norma, <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=14&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=20G00122&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&amp;art.idGruppo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0#art\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>articolo 14<\/strong><\/a> of the\u00a0<a href=\"https:\/\/i2.res.24o.it\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/ILSOLE24ORE\/Online\/_Oggetti_Embedded\/Documenti\/2020\/08\/15\/PRESIDENTE-REPUBBLICA.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">dl 104<\/a>, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto, n. 203, frutto di un delicato compromesso politico di maggioranza, contiene tre espresse eccezioni al divieto.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Primo<\/span><\/strong>, sono fuori dallo stop i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societ\u00e0 senza continuazione, anche parziale, dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Second<\/span><\/strong>: l\u2019azienda pu\u00f2 tornare a \u201clicenziare\u201d con accordo collettivo aziendale di incentivo all\u2019esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che \u00e8 libero di aderire all\u2019accordo) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ebbene, in questa ipotesi, i lavoratori escono dall\u2019azienda e beneficiano della Naspi (e probabilmente anche di un incentivo all\u2019esodo da parte del datore).<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">Terzo<\/span><\/strong>: sono possibili i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l\u2019esercizio provvisorio dell\u2019impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l\u2019esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell\u2019azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.<\/p>\n<p><strong>Aggiunte almeno altre tre ipotesi<\/strong><\/p>\n<p>A queste tre ipotesi, previste dal legislatore, i primi commentatori della disposizione ne hanno aggiunte, in via interpretativa, almeno altre tre.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamento-1-650x412-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52667 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamento-1-650x412-1.jpg\" alt=\"\" width=\"356\" height=\"226\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamento-1-650x412-1.jpg 650w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/licenziamento-1-650x412-1-300x190.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 356px) 100vw, 356px\" \/><\/a>In base alla ratio dello stesso articolo 14, secondo gli esperti, <strong>\u00e8 possibile licenziare al termine della fruizione della cassa integrazione<\/strong>, vale a dire quando l\u2019impresa ha esaurito tutte le 18 settimane.\u00a0<\/span><span style=\"color: #000000;\">Se lo stesso datore, invece rinuncia alla Cig e opta, in alternativa, per l\u2019esonero contributivo fino a 4 mesi, anche in questo caso, non pu\u00f2 licenziare fino a quando non ha fruito integralmente dell\u2019esonero. Un lasso di tempo che potrebbe essere breve, se nei mesi di maggio e giugno 2020 il datore ha utilizzato poca cassa (si veda Sole24Ore del 14 agosto).<\/span><\/p>\n<p>Secondo il professor Arturo Maresca (Sapienza, Roma) <span style=\"color: #000000;\">il divieto di licenziamento non opererebbe, inoltre, neppure qualora l\u2019azienda non pu\u00f2 ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario<\/span>, avendo deciso di modificare in modo strutturale l\u2019organizzazione dell\u2019impresa chiudendo, ad esempio, un ufficio o un reparto al quale sono addetti quattro dipendenti.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\">In questo caso l\u2019azienda potrebbe licenziare<\/span><\/strong>, ma non accedere alle integrazioni o all\u2019esonero. Questa fattispecie configura la causale Covid-19? \u00abSecondo me, no &#8211; ha risposto Maresca -. Con la conseguenza, quindi, che da oggi si pu\u00f2 licenziare anche in questo caso. <span style=\"color: #000000;\">Si tratter\u00e0 di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><strong>I licenziamenti collettivi avviati a ridosso del 23 febbraio<\/strong><\/p>\n<p>Secondo gli esperti anche <span style=\"color: #000000;\">le procedure di <strong>licenziamento collettivo<\/strong>, avviate a ridosso del 23 febbraio 2020, e <strong>non riconducibili alla causale Covid-19, possono essere riprese da oggi<\/strong><\/span>. Per le imprese la certezza del diritto \u00e8 fondamentale; specie in una materia cos\u00ec delicata, viste anche le conseguenze pesanti in caso di errori: un licenziamento illegittimamente intimato rischia, in questi casi, di essere dichiarato nullo, e far scattare la reintegra, oltre ovviamente alla spade di Damocle dei maxi indennizzi (fino a 36 mensilit\u00e0) oggi peraltro tornati alla discrezionalit\u00e0 dei giudici dopo le recenti pronunce della Consulta.<\/p>\n<p>\u00abLa norma non brilla per chiarezza &#8211; ha detto il professor Sandro Mainardi (universit\u00e0 AlmaMater, Bologna) -. \u00c8 da apprezzare lo sforzo di rendere compatibile la sospensione dei licenziamenti, in chiave di deroga, con le ipotesi di cessazione o di impossibilit\u00e0 di continuazione di esercizio dell\u2019impresa nell\u2019ambito di talune procedure concorsuali, attualmente senza problemi di coordinamento con il codice della crisi di impresa, la cui entrata in vigore \u00e8 slittata al settembre 2021.<\/p>\n<p>Ma anche qui, restano dei nodi che vanno sciolti. Ad esempio, la sorte del trattamento dei lavoratori sospesi in caso di fallimento, fino a quando il curatore non decida di procedere ai licenziamenti, ovvero la possibilit\u00e0 di accedere alla deroga al blocco dei licenziamenti anche per i lavoratori che, nel trasferimento di azienda soggetta a fallimento, restano in forza al cedente\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lavoro, cade il blocco dei licenziamenti: ecco i sei casi in cui sono possibili Lo stop agli atti di recesso datoriale va avanti dal 17 marzo. Fino al 17 agosto, \u00e8 stato un blocco generalizzato, che ha riguardato cio\u00e8 per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici. 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