{"id":52805,"date":"2020-09-01T13:00:45","date_gmt":"2020-09-01T11:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=52805"},"modified":"2020-09-02T10:40:00","modified_gmt":"2020-09-02T08:40:00","slug":"finita-lemergenza-il-lavoro-da-remoto-sara-possibile-solo-previo-accordo-firmato-con-i-singoli-lavoratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/finita-lemergenza-il-lavoro-da-remoto-sara-possibile-solo-previo-accordo-firmato-con-i-singoli-lavoratori\/","title":{"rendered":"Once the emergency is over, remote working will only be possible after an agreement signed with the individual workers"},"content":{"rendered":"<p>Il lavoro agile \u00absemplificato\u00bb per il settore privato, scade il 15 ottobre. Salvo prolungamenti dello stato di emergenza, infatti, la possibilit\u00e0 delle aziende di collocare i lavoratori in smart working in modo unilaterale e senza gli accordi individuali previsti dalla legge 81\/2017, finisce con lo stato di emergenza legato all\u2019epidemia di Covid-19. Le nuove attivazioni dello smart working nel settore privato dovranno seguire le regole ordinarie, cio\u00e8 <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Smart-working-controllo.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-52808 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Smart-working-controllo.jpeg\" alt=\"\" width=\"408\" height=\"247\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Smart-working-controllo.jpeg 562w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Smart-working-controllo-300x181.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 408px) 100vw, 408px\" \/><\/a>prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione. (<em>estratto <a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/il-lavoro-agile-semplificato-scade-15-ottobre-ADPEYSl?refresh_ce=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Il sole 24ORE<\/a><\/em>).<\/p>\n<p>Lo smart working ha caratteristiche tipiche del lavoro autonomo: flessibilit\u00e0 nell&#8217;organizzazione, autonomia d&#8217;orario. Il dipendente per\u00f2 mantiene gli stessi diritti, doveri e stipendio del lavoro subordinato ed \u00e8 assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. I lavoratori sono maggiormente responsabilizzati e orientati ad una prestazione il cui obiettivo diventa determinante, come nel lavoro autonomo. Le aziende devono affidarsi al senso di auto-responsabilizzazione dei dipendenti.<\/p>\n<p>Lo smart working per\u00f2 dematerializza il lavoro che pu\u00f2 tradursi in una mancanza di confronto con la realt\u00e0, con la mancanza di coesione e confronti con colleghi e interlocutori.<\/p>\n<p>Durante l&#8217;emergenza sanitaria c&#8217;era una deroga alla regola sul lavoro da remoto che permetteva alle aziende una applicazione unilaterale. Dal 15 ottobre, salvo imprevisti, con la fine dell&#8217;emergenza lo smart working \u00e8 possibile solo previo accordo individuale fra azienda e lavoratore con il quale si possono stabilire modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione lavorativa in base alle necessit\u00e0 delle parti e all&#8217;effettivo contesto tecnico-organizzativo aziendale (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=2&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.codiceRedazionale=17G00096&amp;art.idArticolo=18&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-13&amp;art.progressivo=0#art\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Art. 18<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=2&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.codiceRedazionale=17G00096&amp;art.idArticolo=19&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-13&amp;art.progressivo=0#art\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Art. 19<\/a> L. 81\/17) [<em>fonte Il Sole 24ORE &#8220;Il Potenziale dello smart working passa dagli accordi individuali&#8221; di salvatore Trifir\u00f2, pag. 18 &#8211; 1 sett. 2020 &#8211; riassunto<\/em>]\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Medico-stanco.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9403 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Medico-stanco.jpg\" alt=\"\" width=\"357\" height=\"218\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Medico-stanco.jpg 591w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/Medico-stanco-300x183.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 357px) 100vw, 357px\" \/><\/a>Il lavoro dell\u2019informatore scientifico \u00e8 sicuramente quello meno adatto allo smart working. Basterebbe pensare al numero di imprese farmaceutiche e parafarmaceutiche (a Farmindustria ne aderiscono almeno 200, quelle di Assogenerici 50, di integratori almeno altre 200) e di dispositivi, senza contare i dermocosmetici, i latti per neonati, parafarmaci in genere, ecc.. Ci sarebbero almeno 600 persone a bersagliare ogni singolo medico. Un lavoro da telemarketing, alla stregua di gestori di telefonia, gas, ecc.. Un fastidioso ed insopportabile bombardamento. Inconcepibile per un farmaco.<\/p>\n<p>Il lavoro dell\u2019informatore scientifico \u00e8 quello che permette di conoscere soluzioni terapeutiche ad un problema patologico che altrimenti non si conoscerebbero. Ed \u00e8 una funzione essenziale, perch\u00e9 qualsiasi tipo di prodotto (farmaceutico compreso) non funziona da solo. Non \u00e8 sufficiente cio\u00e8 che siano messi in commercio perch\u00e9 uno li conosca. Ma se anche per caso o per un colpo di fortuna si venisse a sapere che esiste il tal prodotto o il tal farmaco che effettivamente risolve meglio o in modo innovativo un problema terapeutico, senza l\u2019aiuto di un informatore verrebbe ignorato.<\/p>\n<p>Solo la presenza dell\u2019informatore potr\u00e0 chiarire i veri problemi del medico e offrire una possibile soluzione. Solo la presenza di un informatore dar\u00e0 le conoscenze razionali per una scelta terapeutica consapevole pi\u00f9 utile per il paziente. Infine solo la presenza di un informatore vincer\u00e0 l\u2019inerzia e la pigrizia mentale perch\u00e9 si avranno chiare nuove soluzioni che amplieranno le scelte pi\u00f9 vantaggiose per i pazienti.<\/p>\n<p>Notizie correlate: <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/ce-marketing-e-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">C&#8217;\u00e8 marketing e marketing<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Nota.<\/p>\n<p><em>Il potere di controllo del datore di lavoro richiama l&#8217;art. 4 della legge 300\/70 che riportiamo<\/em><\/p>\n<pre class=\"rosso\">Art. 4 (Impianti  audiovisivi  e  altri  strumenti  di\r\n          controllo). - 1.  Gli  impianti  audiovisivi  e  gli  altri\r\n          strumenti  dai  quali  derivi  anche  la  possibilita'   di\r\n          controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori  possono\r\n          essere impiegati esclusivamente per esigenze  organizzative\r\n          e produttive, per la sicurezza del lavoro e per  la  tutela\r\n          del patrimonio aziendale e possono essere installati previo\r\n          accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale\r\n          unitaria o dalle  rappresentanze  sindacali  aziendali.  In\r\n          alternativa, <span style=\"color: #000000;\">nel caso  di  imprese  con  unita'  produttive\r\n          ubicate in diverse province della stessa regione ovvero  in\r\n          piu' regioni, tale  accordo  puo'  essere  stipulato  dalle\r\n          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'\r\n          rappresentative  sul  piano  nazionale<\/span>.  In   mancanza   di\r\n          accordo, gli impianti e  gli  strumenti  di  cui  al  primo\r\n          periodo possono  essere  installati  previa  autorizzazione\r\n          delle  sede  territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del\r\n          lavoro o, in alternativa, nel caso di  imprese  con  unita'\r\n          produttive dislocate negli ambiti  di  competenza  di  piu'\r\n          sedi territoriali,  della  sede  centrale  dell'Ispettorato\r\n          nazionale del lavoro.  I  provvedimenti  di  cui  al  terzo\r\n          periodo sono definitivi. \r\n              2. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica\r\n          agli strumenti utilizzati dal  lavoratore  per  rendere  la\r\n          prestazione lavorativa e agli  strumenti  di  registrazione\r\n          degli accessi e delle presenze. \r\n              3. <span style=\"color: #000000;\">Le informazioni raccolte ai sensi dei commi  1  e  2\r\n          sono utilizzabili a tutti i fini connessi  al  rapporto  di\r\n          lavoro a condizione che sia  data  al  lavoratore  adeguata\r\n          informazione delle modalita' d'uso  degli  strumenti  e  di\r\n          effettuazione  dei  controlli  e  nel  rispetto  di  quanto\r\n          disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/span>.\u00bb.<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il lavoro agile \u00absemplificato\u00bb per il settore privato, scade il 15 ottobre. 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