{"id":53555,"date":"2020-10-16T12:23:03","date_gmt":"2020-10-16T10:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=53555"},"modified":"2020-10-16T12:34:34","modified_gmt":"2020-10-16T10:34:34","slug":"regione-lombardia-nuova-ordinanza-dal-16-al-19-ottobre-isf-e-venditori-porta-a-porta-preferibilmente-da-remoto-in-presenza-previo-appuntamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/regione-lombardia-nuova-ordinanza-dal-16-al-19-ottobre-isf-e-venditori-porta-a-porta-preferibilmente-da-remoto-in-presenza-previo-appuntamento\/","title":{"rendered":"Lombardy region. New ordinance from 16 to 19 October: ISF and door-to-door sellers (?) preferably remotely, in person by appointment"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia.-Attivit\u00e0-ISF-e-venditori-porta-a-porta.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-53556\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia.-Attivit\u00e0-ISF-e-venditori-porta-a-porta-1024x771.jpeg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"753\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia.-Attivit\u00e0-ISF-e-venditori-porta-a-porta-1024x771.jpeg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia.-Attivit\u00e0-ISF-e-venditori-porta-a-porta-300x226.jpeg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia.-Attivit\u00e0-ISF-e-venditori-porta-a-porta-768x579.jpeg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia.-Attivit\u00e0-ISF-e-venditori-porta-a-porta.jpeg 1123w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: 18px;\">Editor&#039;s note: <em>Chiss\u00e0 quale perverso ragionamento fa accomunare gli informatori scientifici del farmaco (ISF) e i venditori porta a porta? Forse volevano risparmiare spazio nella pubblicazione. O forse \u00e8 una abissale ignoranza sulla figura e la funzione dell\u2019ISF<span style=\"color: #000000;\">?<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/3fec7e79-5032-42a7-802a-d6fa3c1c159f\/ord_619_15ott20.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-3fec7e79-5032-42a7-802a-d6fa3c1c159f-nkJEjVO\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"font-size: 18px;\">Regioni Lombardia Ordinanza 619 del 15\/10\/2020<\/span><\/a><\/p>\n<p>Nuova ordinanza di Regione Lombardia, il <strong>governatore Attilio Fontana<\/strong>\u00a0 ha firmato oggi, gioved\u00ec 15 ottobre 2020, le misure <strong>valide dal 16 al 19 ottobre<\/strong>. Il presidente Fontana ha anche comunicato d\u2019aver convocato per la <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia-Fontana.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-53563 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia-Fontana.jpg\" alt=\"\" width=\"342\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia-Fontana.jpg 650w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Lombardia-Fontana-300x180.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 342px) 100vw, 342px\" \/><\/a>giornata di domani, venerd\u00ec 16 ottobre, i sindaci dei capoluoghi di provincia e i capigruppo dei partiti rappresentati in Consiglio regionale per fare il punto della situazione sull\u2019evoluzione della diffusione del virus.<\/p>\n<h2>Nuova ordinanza Regione Lombardia: in pillole<\/h2>\n<p>Si applicano le seguenti misure specifiche:<\/p>\n<ul>\n<li>Attivit\u00e0 economiche, produttive e ricreative sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell\u2019<a href=\"https:\/\/topnewsregionali.netweek.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/ALL.-1-ORD.-619.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>allegato 1 (ovvero le linee guida per la riapertura gi\u00e0 note)<\/strong><\/a><\/li>\n<li><strong>obbligo di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro<\/strong><\/li>\n<li><strong>obbligo di rilevazione della temperatura<\/strong> corporea nei servizi educativi per la <strong>prima infanzia e nelle scuole dell\u2019infanzia<\/strong><\/li>\n<li>E\u2019 consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l\u2019intera durata dell\u2019evento e nel rispetto delle misure previste dall\u2019<a href=\"https:\/\/topnewsregionali.netweek.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/ALL.2-ORD-619.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>attachment 2<\/strong><\/a> della presente Ordinanza<\/li>\n<li><strong>L\u2019accesso alle strutture delle unit\u00e0 di offerta residenziali<\/strong> della Rete territoriale da parte di familiari\/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti \u00e8 <strong>vietato<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Nuova ordinanza Regione Lombardia: testo integrale<\/h2>\n<p><strong>Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)<\/strong><\/p>\n<p>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID \u2013 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:<\/p>\n<ul>\n<li>1.1 Attivit\u00e0 economiche, produttive e ricreative\n<ul>\n<li>1. Le seguenti attivit\u00e0 sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell\u2019<a href=\"https:\/\/topnewsregionali.netweek.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/ALL.-1-ORD.-619.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>attachment 1<\/strong><\/a>:\n<ul>\n<li>\u00b7 Ristorazione<\/li>\n<li>\u00b7 Stabilimenti balneari e spiagge<\/li>\n<li>\u00b7 Attivit\u00e0 ricettive e locazioni brevi<\/li>\n<li>\u00b7 Strutture turistico-ricettive all\u2019aria aperta (campeggi e villaggi turistici)<\/li>\n<li>\u00b7 Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la giovent\u00f9<\/li>\n<li>\u00b7 Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura<\/li>\n<li>\u00b7 Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi<\/li>\n<li>\u00b7 Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attivit\u00e0 in forma itinerante)<\/li>\n<li>\u00b7 Uffici aperti al pubblico<\/li>\n<li>\u00b7 Piscine<\/li>\n<li>\u00b7 Palestre<\/li>\n<li>\u00b7 Manutenzione del verde<\/li>\n<li>\u00b7 Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura<\/li>\n<li>\u00b7 Attivit\u00e0 fisica all\u2019aperto<\/li>\n<li>\u00b7 Noleggio veicoli e altre attrezzature<\/li>\n<li>\u00b7 <strong><span style=\"color: #000000;\">Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta<\/span><\/strong><\/li>\n<li>\u00b7 Aree giochi per bambini<\/li>\n<li>\u00b7 Circoli culturali e ricreativi<\/li>\n<li>\u00b7 Formazione professionale<\/li>\n<li>\u00b7 Spettacoli<\/li>\n<li>\u00b7 Parchi tematici, faunistici e di divertimento<\/li>\n<li>\u00b7 Professioni della montagna<\/li>\n<li>\u00b7 Guide turistiche<\/li>\n<li>\u00b7 Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo<\/li>\n<li>\u00b7 Strutture termali e centri benessere<\/li>\n<li>\u00b7 Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse<\/li>\n<li>\u00b7 Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all\u2019art. 121 della L.R. 6\/2010<\/li>\n<li>\u00b7 Discoteche e sale da ballo<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>2. Le attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/topnewsregionali.netweek.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/ALL.-1-ORD.-619.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>attachment 1<\/strong><\/a> sono altres\u00ec svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.2 della presente ordinanza.<\/li>\n<li>3. \u00c8 soggetto all\u2019obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, il personale che presta servizio nelle predette attivit\u00e0 economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/topnewsregionali.netweek.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/ALL.-1-ORD.-619.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>attachment 1<\/strong><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>1.2 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro<\/strong>\n<ul>\n<li>I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell\u2019accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altres\u00ec attuata anche qualora durante l\u2019attivit\u00e0 il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID \u2013 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulter\u00e0 superiore ai 37,5\u00b0, non sar\u00e0 consentito l\u2019accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. <strong>Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l\u2019ufficio del personale, comunicher\u00e0 tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81\/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS<\/strong> e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda \u00e8 nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalit\u00e0 particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto \u2013 quali i servizi alla collettivit\u00e0 (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e\/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) \u2013 le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalit\u00e0:\n<ul>\n<li>\u2013 il lavoratore dovr\u00e0 tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovr\u00e0 dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l\u2019attivit\u00e0, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).<\/li>\n<li>\u2013 qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovr\u00e0 accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovr\u00e0 mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.<\/li>\n<li>\u2013 il lavoratore dovr\u00e0 quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l\u2019ufficio del personale, comunicher\u00e0 tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81\/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla<br \/>\nsegnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di\u00a0 lavoro, avendo cura di indicare se in azienda \u00e8 nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.<\/li>\n<li>\u2013 in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto \u00e8 tenuto a rammentare \u2013 attraverso, per esempio, appositi sms o mail \u2013 ai lavoratori l\u2019obbligo di misurare la temperatura corporea.<\/li>\n<li>\u2013 inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potr\u00e0 in ogni momento verificare, anche a campione, l\u2019eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l\u2019inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti\/utenti, prima dell\u2019accesso<\/strong>. In caso di accesso ad attivit\u00e0 di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti \u00e8 obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5\u00b0, non sar\u00e0 consentito l\u2019accesso alla sede e l\u2019interessato sar\u00e0 informato della necessit\u00e0 di contattare il proprio medico curante.) I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all\u2019art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attivit\u00e0 professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>1.3 (Rilevazione della temperatura corporea nei <strong>servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell\u2019infanzia<\/strong>)\n<ul>\n<li>Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori\/adulti accompagnatori e dei bambini, all\u2019ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell\u2019infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 \u00b0C per il minore o per il genitore\/accompagnatore non sar\u00e0 consentito l\u2019accesso alla sede e il genitore\/accompagnatore sar\u00e0 informato della necessit\u00e0 di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore\/accompagnatore, il minore non potr\u00e0 accedere al servizio. Nel caso di febbre dell\u2019operatore si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 1.2. Qualora durante la frequenza al servizio\/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG\/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provveder\u00e0 alla segnalazione secondo le consuete modalit\u00e0. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicher\u00e0 tempestivamente tale circostanza anche all\u2019Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornir\u00e0, a 9 seguito dell\u2019eventuale segnalazione da parte del PLS\/MMG, le opportune indicazioni al gestore\/scuola e alla famiglia interessata.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>1.4 (Partecipazione del pubblico agli <strong>eventi ed alle competizioni sportive<\/strong>)\n<ul>\n<li>E\u2019 consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all\u2019interno di impianti sia all\u2019aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l\u2019intera durata dell\u2019evento e nel rispetto delle misure previste dall\u2019<a href=\"https:\/\/topnewsregionali.netweek.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/ALL.2-ORD-619.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>attachment 2<\/strong><\/a> della presente Ordinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>1.5 (Ulteriori misure di prevenzione)\n<ul>\n<li>L\u2019accesso alle <strong>strutture delle unit\u00e0 di offerta residenziali<\/strong> della Rete territoriale da parte di familiari\/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti \u00e8 vietato, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all\u2019entrata e l\u2019adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Art. 2 (Disposizioni finali)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 16 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 19 ottobre 2020.<\/li>\n<li>2. Sono confermate le seguenti disposizioni:\n<ul>\n<li>\u00b7 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;<\/li>\n<li>\u00b7 Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto;<\/li>\n<li>\u00b7 Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.<\/li>\n<li>4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.<\/li>\n<li>5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza \u00e8 sanzionato, secondo quanto previsto dall\u2019art. 2 del decreto-legge n.33\/2020.<\/li>\n<li>6. La presente ordinanza \u00e8 trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed \u00e8 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all\u2019emergenza sanitaria Corona Virus \u2013 COVID 19.<\/li>\n<\/ul>\n<p>The <a href=\"https:\/\/www.regione.lombardia.it\/wps\/wcm\/connect\/fc03a600-8bc6-4ed5-a1af-c829c731f532\/DPCM-13-ottobre-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-fc03a600-8bc6-4ed5-a1af-c829c731f532-nky8fiF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DPCM sottoscritto il 13 ottobre<\/a> ha validit\u00e0 <strong>dal 14 ottobre fino al 13 novembre<\/strong> compreso.<\/p>\n<p>Per gli aspetti non diversamente disciplinati <strong>dall\u2019Ordinanza n 619 del 15 ottobre<\/strong> resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N.d.R.: Chiss\u00e0 quale perverso ragionamento fa accomunare gli informatori scientifici del farmaco (ISF) e i venditori porta a porta? Forse volevano risparmiare spazio nella pubblicazione. O forse \u00e8 una abissale ignoranza sulla figura e la funzione dell\u2019ISF? Regioni Lombardia Ordinanza 619 del 15\/10\/2020 Nuova ordinanza di Regione Lombardia, il governatore Attilio Fontana\u00a0 ha firmato oggi, &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":53565,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-53555","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-primo-piano"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53555","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53555"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53555\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53565"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}