{"id":57975,"date":"2021-04-22T12:29:14","date_gmt":"2021-04-22T10:29:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=57975"},"modified":"2021-04-25T10:17:02","modified_gmt":"2021-04-25T08:17:02","slug":"cassazione-nuova-ordinanza-lisf-non-e-agente-do-commercio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/cassazione-nuova-ordinanza-lisf-non-e-agente-do-commercio\/","title":{"rendered":"Cassation. New Ordinance: The ISF is not a commercial agent because it does not sell medicines"},"content":{"rendered":"<h2>The Ordinance<\/h2>\n<p>La Sez. Lavoro della Corte di Cassazione in una recente ordinanza (<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Cassazione-Civ.-Ord.-Sez.-L-N.-101582021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">no. 10158 of 16 April 2021<\/a>) ha preso in esame il caso di un ISF di Palermo licenziato dalla Essex srl.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4938 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\" alt=\"\" width=\"379\" height=\"93\" \/>Con sentenza 7 agosto 2017, la Corte d&#8217;appello di Palermo dichiarava, nei due giudizi riuniti di reclamo rispettivamente proposti da MSD Italia s.r.l. e da Essex Italia s.r.I., illegittimo il licenziamento intimato il 9 luglio 2015 dalla seconda societ\u00e0 a G.G., condannandola a riassumere il lavoratore entro tre giorni.<\/p>\n<p>il Tribunale di Palermo aveva dichiarato che l\u2019effettiva attivit\u00e0 di informatore scientifico del farmaco di GG non \u00e8 riconducibile a quella di agente di commercio ma semmai ad un rapporto Co.Co.Co. \u00a0(collaborazione\u00a0\u00a0 coordinata\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 continuativa) ma per\u00f2 instaurata\u00a0 senza\u00a0 l&#8217;individuazione\u00a0 di\u00a0\u00a0 uno\u00a0\u00a0 specifico\u00a0\u00a0 progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell&#8217;articolo\u00a0 61,\u00a0 comma 1,\u00a0 sono\u00a0 considerati\u00a0 rapporti\u00a0 di\u00a0 lavoro\u00a0\u00a0 subordinato\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 tempo\u00a0indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.<\/p>\n<p>Il Tribunale aveva infatti dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra G G e MSD Italia s.r.I., come sua effettiva datrice di lavoro, per effetto della conversione, a norma <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=15&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.codiceRedazionale=003G0297&amp;art.idArticolo=69&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-10-09&amp;art.progressivo=0#art\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dell&#8217;art. 69<\/a>, primo comma d.Ig. 276\/2003, del rapporto contrattuale con Essex Italia s.r.I., in stretta correlazione con il rapporto di distribuzione intrattenuto tra le due societ\u00e0, formalmente di agenzia, ma non cos\u00ec qualificabile per l&#8217;attivit\u00e0 di informatore scientifico prestata dal lavoratore, piuttosto integrante una collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, soggetta alle previsioni <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=15&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.codiceRedazionale=003G0297&amp;art.idArticolo=61&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-10-09&amp;art.progressivo=0#art\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dell&#8217;art. 61 <\/a>dig. cit., non rientrando in alcuna ipotesi esclusa dalla sua applicazione, in difetto di un progetto o programma di lavoro. A causa di una tale qualificazione del rapporto, esso aveva quindi dichiarato illegittimo il licenziamento.<\/p>\n<p>Essex ricorre in Cassazione.<\/p>\n<p>La negata riconducibilit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 di propaganda informativa, propria dell&#8217;informatore scientifico del farmaco, al contratto di agenzia, individuato parimenti da un&#8217;attivit\u00e0 di promozione, e non gi\u00e0 <em>di &#8220;convincimento del potenziale cliente ad effettuare ordini&#8221;, <\/em>erroneamente ritenuta costituire suo peculiare requisito.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-52018 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/ISF.jpeg\" alt=\"\" width=\"287\" height=\"301\" \/>L&#8217;attivit\u00e0 del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che pu\u00f2 svolgersi sia nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell&#8217;opportunit\u00e0 dell&#8217;acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti: cos\u00ec differendo dall&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;agente, il quale, nell&#8217;ambito di un&#8217;obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altres\u00ec pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso (Cass. 19 agosto 1992, n. 9676).<\/p>\n<p>Inoltre, l&#8217;attivit\u00e0 di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l&#8217;obbligazione tipica dell&#8217;agente, non pu\u00f2 consistere in una mera attivit\u00e0 di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell&#8217;attivit\u00e0 di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che \u00e8 proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all&#8217;agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. 1 aprile 2004, n. 6482; Cass. 8 luglio 2008, n. 18686; Cass. 2 agosto 2018, n. 20453).<\/p>\n<p>Per questi motivi La Cassazione respinge il ricorso di Essex.<\/p>\n<p>In sostanza l\u2019ISF oggetto del giudizio della Suprema Corte non \u00e8 agente di commercio e, in mancanza di uno specifico\u00a0\u00a0 progetto o programma di lavoro o fase di esso non \u00e8 nemmeno un co.co.co., ma in realt\u00e0 \u00e8 una falsa Partita IVA e deve essere considerato un lavoratore subordinato a tempo indeterminato a CCNL dei chimici. E il vero datore di lavoro non \u00e8 la Essex, ma MSD Italia.<\/p>\n<p>La recente ordinanza della Corte di Cassazione \u00e8 in linea con la Sentenza della Sez. Lavoro della stessa Corte del <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/C.C.-sentenza-19394.2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">15 September 2014, no. 19394<\/a> in cui dichiarava che \u201canche se qualificato nero su bianco come contratto di agenzia, va invece ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che \u2013 pur con un limitato margine di autonomia \u2013 svolga prevalentemente l&#8217;attivit\u00e0 di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre \u00e8 bene ricordare anche le Sentenze della Corte di Cassazione: la 1783\/2010 (sez. Penale \u201c\u2026.a nessuno \u00e8 consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, n\u00e9 di diramare direttive che nel rispetto della prima pongono in secondo piano le esigenze dell\u2019ammalato\u201d), la 36922\/2012 (sez. Penale \u201c\u2026la posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente gli impone l\u2019obbligo di non rispettare quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente) e la 4546\/2017 del Consiglio di Stato (III Sezione \u201c\u2026le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza nemmeno raccomandando ai medici l\u2019utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri valutati come meno conveniente nel rapporto costo-benefici).<\/p>\n<p>Infine, per meglio comprendere la \u201cratio\u201d di queste sentenze occorre riprendere la dichiarazione della Cassazione che diceva: \u201c<em>The consumption of medicines is not regulated by the criterion of pleasure, but by that of utility, mediated by the medical profession, so that doctors are the recipients of a specific form of advertising which aims not at abstractly advertising the product by praising its virtues or pleasantness view of the package, but to inform them of the nature and pharmaceutical uses of the product, in which cases it is indicated, in which it is not and in which it is even harmful<\/em>\u00a0(see Cass. n. 25053 of 2006; see also v. Cass. n. 8844 of 2014; Cass. n. 2349 of 2013; Cass. n. 5494 of 2013)&quot;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Cassazione-Civ.-Ord.-Sez.-L-N.-101582021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Civil Cassation ord. Section L No. 10158:2021<\/a><\/p>\n<p>Related news: <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/non-agente-commercio-linformatore-scientifico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione. Non \u00e8 agente di commercio l\u2019informatore scientifico del farmaco<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/le-false-partite-iva-due-sentenze-emblematiche\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The false VAT numbers. Two emblematic sentences<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/linformazione-scientifica-sul-farmaco-salute-informazione-o-pubblicita-quale-futuro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scientific information on drugs. Health, information or advertising. What future?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/AIFA.Chiarimenti-su-ISF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AIFA. Clarifications on ISF<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/sentenza-tribunale-marsala-lisf-non-agente-commercio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Judgment Court of Marsala. The ISF is not a commercial agent<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/tribunale-la-spezia-lisf-non-puo-valutato-base-allandamento-del-mercato-parere-legale-la-mancata-rendicontazione-giustifica-licenziamento-dellisf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La Spezia Court: the ISF cannot be assessed on the basis of market trends<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h1>The comment<\/h1>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-57989 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Avv.-Antonio-Pileggi.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"230\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Avv.-Antonio-Pileggi.png 525w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Avv.-Antonio-Pileggi-300x229.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>dell&#8217;Avv. Antonio Pileggi<\/p>\n<h2><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Importantissima sentenza della Suprema Corte: l\u2019ISF non \u00e8 un agente e pu\u00f2 ottenere le tutele del lavoro subordinato anche se non prova la subordinazione<\/strong><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Con una sentenza dello scorso 16 aprile la Cassazione ha ribadito un principio che, per la verit\u00e0, si era gi\u00e0 consolidato negli ultimi trent\u2019anni: l\u2019ISF non \u00e8, e non pu\u00f2 essere, un agente di commercio, perch\u00e9 non vende farmaci, ma ne illustra ai medici le caratteristiche, e non \u00e8 pagato con provvigioni calcolate sugli ordini dei farmaci da lui promossi (come nel caso degli agenti di farmacia, che spesso operano nelle stesse zone degli ISF), ma con \u201cprovvigioni\u201d calcolate sui dati IMS della zona di riferimento (ma con una parte fissa corrisposta sotto forma di anticipo provvigionale).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Di conseguenza, i<strong>l contratto di agenzia stipulato con un ISF \u00e8 un contratto simulato e non ha effetto tra le parti.<\/strong> Ha effetto invece il contratto dissimulato, cio\u00e8 il contratto che l\u2019azienda farmaceutica ha occultato (spesso e volentieri proprio per eludere le tutele del lavoro subordinato), che \u00e8 certamente un contratto di lavoro. Gi\u00e0. Ma che tipo di contratto di lavoro? Autonomo o subordinato?<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">La risposta dipende dalle modalit\u00e0 di svolgimento del rapporto di lavoro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">La nullit\u00e0 del contratto di agenzia simulato non esonera l\u2019ISF dall\u2019onere di provare la subordinazione ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2094&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=263&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2094 c.c<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Tutto questo la Cassazione lo aveva gi\u00e0 detto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Ma allora quale \u00e8 la novit\u00e0 della sentenza?<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>La novit\u00e0 \u00e8 nelle conseguenze dell\u2019accertamento della simulazione del contratto di agenzia, che comporta, nei casi che ora vedremo, un esonero dell\u2019onere di provare la subordinazione<\/strong> che le sentenze precedenti della Cassazione avevano continuato ad addossare all\u2019ISF (nonostante la nullit\u00e0 del contratto di agenzia per simulazione).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>L\u2019ISF pseudo-agente pu\u00f2, infatti, ora chiedere, sulla base del principio espresso dalla sentenza in commento, l\u2019estensione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di lavoro parasubordinato<\/strong> (coordinati e continuativi di cui all\u2019art. 409, n. 3 c.p.c.) aventi determinate caratteristiche: estensione prevista dapprima dalla disciplina del lavoro a progetto (dal 2003 fino al 2015), e poi, a decorrere dal 2016, dalla disciplina delle collaborazioni eterorganizzate (che ha abrogato e preso il posto della disciplina del lavoro a progetto).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Queste discipline di estensione delle tutele del lavoro subordinato non si applicano ai contratti di agenzia perch\u00e9 sono espressamente previste delle deroghe all\u2019estensione (che cio\u00e8 la disciplina del lavoro a progetto prima, e quella delle collaborazioni eterorganizzate, dopo, non si applichino ai contratti di agenzia). Ma se il contratto di agenzia \u00e8 simulato, e non produce effetto tra le parti, la deroga all\u2019estensione delle tutele del lavoro subordinato non opera pi\u00f9.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">E cos\u00ec <strong>\u00e8 sufficiente che il rapporto di lavoro sia parasubordinato ed abbia le caratteristiche previste dalla legge (come condizione per l\u2019estensione delle tutele) perch\u00e9 trovi applicazione la disciplina del lavoro subordinato, senza pi\u00f9 necessit\u00e0 per l\u2019ISF di provare la subordinazione.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Ed \u00e8 proprio questa la novit\u00e0 introdotta della sentenza in commento: se il rapporto di lavoro dell\u2019ISF \u00e8 \u201ctravestito\u201d da rapporto di agenzia, una volta spogliato dal travestimento quel rapporto di lavoro, certamente parasubordinato, si considera subordinato ai sensi dell\u2019art. 69, primo comma, D.lgs. n. 276 del 2003, perch\u00e9 non ricondotto e non riconducibile ad uno specifico progetto. Ricordiamo che la disciplina del lavoro a progetto prevedeva che si considerassero come subordinati i rapporti di lavoro parasubordinato non ricondotti e non riconducibili a progetto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">I principi in questione sono stati affermati per la prima volta da una pregevole sentenza del Tribunale di Marsala, poi confermata dalla Corte d\u2019Appello di Palermo ed infine dalla Cassazione, con la sentenza in commento, con riferimento ad ISF del gruppo MSD. Un\u2019altra sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto \u00e8 relativa ad ISF pseudo-agente Domp\u00e8, parimenti considerato subordinato ai sensi dell\u2019art. 69, primo comma, D.lgs. n. 276 del 2003.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Ma lo stesso schema di ragionamento potr\u00e0 farsi (per i rapporti sorti dopo il gennaio 2016) per ottenere l\u2019estensione delle tutele del lavoro subordinato sulla base dell\u2019art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015, con riferimento a prestazione (quella dell\u2019ISF) che, quantomeno, deve ritenersi eterorganizzata. La legge in questione estende la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di lavoro eterorganizzati, ed \u00e8 stata applicata ad esempio ai lavoratori delle piattaforme digitali (rider). \u00a0L\u2019estensione non vale per i contratti di agenzia. Ma vale se il contratto di agenzia \u00e8 simulato, come nel caso dell\u2019ISF.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Ovviamente, nulla vieta anzi tutto suggerisce, che l\u2019ISF nella stessa causa chieda anche l\u2019accertamento della subordinazione, ove ne sussistano i requisiti. Ma prima pu\u00f2 chiedere l\u2019estensione delle tutele in quanto la prestazione era parasubordinata senza progetto (se in essere gi\u00e0 nel 2015) o eterorganizzata, senza che il simulato contratto di agenzia osti all\u2019estensione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Pharmaceutical companies that abuse the agency contract<\/strong> (some even use for decades and decades exclusively ISF pseudo-agents directed by employed AMs, or use partly ISF employees and partly ISF pseudo-agents who do the same things, or even constitute lines of only ISF pseudo-agents exploited and exposed to constant threat of dismissal), and which often impose on the ISF the periodic mass signing of &quot;grave&quot; conciliations as a condition for continuing to work (conciliations which, however, are never grave, since the worker cannot renounce the future rights deriving from the of the well-established working relationship), <strong>dovranno fare i conti ora con una sentenza della Suprema Corte che sembra avere posto un argine all\u2019elusione sistematica delle tutele del lavoro subordinato con riferimento ad ISF considerati di serie B solo perch\u00e9 travestiti da agenti di commercio.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Ordinanza La Sez. 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