{"id":59235,"date":"2021-07-08T12:51:06","date_gmt":"2021-07-08T10:51:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=59235"},"modified":"2021-07-08T12:59:44","modified_gmt":"2021-07-08T10:59:44","slug":"cassazione-sperimentazione-clinica-responsabilita-della-casa-farmaceutica-del-medico-sperimentatore-o-dellazienda-ospedaliera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/cassazione-sperimentazione-clinica-responsabilita-della-casa-farmaceutica-del-medico-sperimentatore-o-dellazienda-ospedaliera\/","title":{"rendered":"Cassation. Clinical trial. Responsibility of the pharmaceutical company, the investigator or the hospital?"},"content":{"rendered":"<p>Due sentenze della Cassazione hanno riguardato questi argomenti<\/p>\n<p class=\"entry-title \"><strong><span style=\"font-size: 18pt;\">Corte di Cassazione ordinanza n.18283\/2021 \u2013 Consenso informato<\/span><\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-59240 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/consenso-informato-paziente-firma.jpg\" alt=\"\" width=\"374\" height=\"248\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/consenso-informato-paziente-firma.jpg 700w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/consenso-informato-paziente-firma-300x199.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 374px) 100vw, 374px\" \/>Il primo \u00e8 \u00a0<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20210625\/snciv@s30@a2021@n18283@tO.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 18283 Anno 2021<\/a><\/p>\n<p>In cui \u201cLa Suprema Corte ha affermato che al fine di non incorrere in responsabilit\u00e0, il medico \u00e8 tenuto ad assolvere l\u2019onere di fornire al paziente un\u2019informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, con riferimento in particolare al tipo di terapia da effettuarsi e alle relative possibili complicanze, ivi compresa quella affettivamente verificatasi, ai fini della libera e consapevole autodeterminazione del medesimo in ordine alla relativa accettazione, una volta reso edotto delle alternative prospettabili in ragione del completo quadro della vicenda\u201d. <a href=\"https:\/\/portale.fnomceo.it\/corte-di-cassazione-ordinanza-n-18283-2021-consenso-informato\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FNOMCeO &#8211; 1 luglio 2021<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><span style=\"font-size: 18pt;\">Sperimentazione clinica e responsabilit\u00e0 della casa farmaceutica<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Il secondo \u00e8 <a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20210420\/snciv@s30@a2021@n10348@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione Civile Sentenza Sez. 3 N. 10348\/21<\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>\u201cLa sussistenza del contratto sociale in ambito di responsabilit\u00e0 sanitaria pu\u00f2 verificarsi solo ed esclusivamente nel momento in cui \u00e8 possibile qualificare i medici sperimentatori che hanno provveduto al reclutamento nel programma sperimentale, come ausiliari non solo dell\u2019azienda ospedaliera, ma anche della casa farmaceutica che si \u00e8 valsa degli stessi nell\u2019adempimento di un\u2019obbligazione assunta nei confronti del paziente\u201d<\/em> (<a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/clean\/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=.\/20210420\/snciv@s30@a2021@n10348@tS.clean.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione, sentenza n. 10348\/21, depositata il 20 aprile 2021<\/a>)<\/p>\n<p>L\u2019attrice conveniva in giudizio l\u2019Azienda Ospedaliera e la Casa farmaceutica per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni conseguiti alla partecipazione ad una sperimentazione clinica a base di un farmaco sponsorizzato dalla casa farmaceutica e svolta presso l\u2019Azienda Ospedaliera.<\/p>\n<p>Si costituivano in giudizio i convenuti, oltre alla Compagnia assicuratrice per l\u2019eventuale manleva.<\/p>\n[<em>NdR: la manleva ricorre quando\u00a0un soggetto si obbliga a sollevare (ossia manlevare) l\u2019altra parte dalle conseguenze patrimoniali derivanti da un certo evento o dal fatto dello stesso mallevato, del mallevadore o di terzi<\/em>]\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-4938 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/cassazione.gif\" alt=\"\" width=\"347\" height=\"85\" \/>Il Tribunale accoglieva la domanda dell\u2019attrice, condannando solidalmente le due convenute e rigettando la domanda di manleva.<\/p>\n<p>La decisione veniva appellata dalla Casa farmaceutica e incidentalmente dalla Azienda Ospedaliera, ma la Corte d\u2019Appello confermava la decisione di prime cure rigettando l\u2019appello principale e quello incidentale.<\/p>\n<p>La Casa farmaceutica ricorre in\u00a0<a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione<\/a>.<\/p>\n<p>Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la violazione o falsa applicazione dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-i\/capo-iii\/art1218.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1218 c.c<\/a>. in relazione alla parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello ha riconosciuto una responsabilit\u00e0 contrattuale da contratto sociale.<\/p>\n<p>La doglianza \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>Gli Ermellini escludono la possibilit\u00e0 di fondare la responsabilit\u00e0 contrattuale della Casa farmaceutica su un contratto sociale che non vi \u00e8 stato, in quanto la danneggiata ha avuto rapporti diretti soltanto con i sanitari dell\u2019Azienda Ospedaliera.<\/p>\n<p>Conseguentemente, non pu\u00f2 discorrersi di responsabilit\u00e0 da contatto sociale nei confronti dell\u2019Azienda farmaceutica.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px; text-align: justify;\">&#8220;La casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica &#8211; eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici &#8211; puo\u0300 essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici &#8220;sperimentatori&#8221;, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell&#8217;accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, si\u0300 che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-i\/capo-iii\/art1228.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1228 c.c<\/a>.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilit\u00e0 extracontrattuale (ai sensi dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ix\/art2050.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2050 c.c<\/a>. o, eventualmente, dell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ix\/art2043.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2043<\/a> c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa&#8221;.<\/p>\n<p>Il motivo veniva accolto, con cassazione della sentenza sul punto.<\/p>\n<p>Ed ancora, la Casa farmaceutica lamenta l\u2019omissione del Giudice del gravame in ordine alla valutazione e accertamento ai fine della responsabilit\u00e0, dell\u2019incidenza causale del pregresso uso di farmaci da parte della paziente.<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 inammissibile, e comunque assorbito dal primo.<\/p>\n<p>Relativamente al controricorso incidentale dell\u2019Azienda ospedaliera, inerente il consenso della paziente alla sperimentazione in questione, gli Ermellini lo ritengono inammissibile in quanto i profili relativi al consenso della paziente risultavano privi di concreto interesse e involgevano accertamenti di fatto, non predicabili in sede di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Concludendo, la Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso della Casa farmaceutica e dichiara assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d\u2019Appello in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell\u2019Azienda Ospedaliera.<\/p>\n<p>Le spese di giudizio tra la Casa farmaceutica e la Compagnia assicuratrice vengono compensate, mentre le ulteriori spese vengono rimesse all\u2019esito del giudizio di merito.<\/p>\n<p>Avv.\u00a0<strong>Emanuela Foligno<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/responsabilecivile.it\/sperimentazione-clinica-e-responsabilita-della-casa-farmaceutica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Responsabile civile &#8211; 8 luglio 2021<\/a><\/p>\n<p>Notizie correlate: <a href=\"https:\/\/www.diritto.it\/gli-aspetti-giuridici-dei-vaccini\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gli aspetti giuridici dei vaccini<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">________________________________<\/p>\n<hr \/>\n<p>Nota<\/p>\n<p><em>Il <strong>consenso informato<\/strong> \u00e8 la manifestazione di volont\u00e0 che il paziente esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario. Il termine \u201cconsenso informato\u201d nasce dopo il processo di Norimberga, quando l&#8217;omonimo codice evidenzi\u00f2 il <b>principio dell&#8217;inviolabilit\u00e0 della persona umana<\/b>: la partecipazione di qualunque individuo ad una ricerca scientifica non sarebbe pi\u00f9 avvenuta senza il suo volontario consenso.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;obbligatoriet\u00e0 del consenso informato come condizione per la liceit\u00e0 della ricerca viene sancita nel 1979 dal Rapporto Belmont nel rispetto del principio di giustizia, di beneficit\u00e0 e del principio di autonomia. Il caso giudiziario che, nel nostro Paese, ha destato l&#8217;attenzione del mondo sanitario e giuridico sul problema del consenso, \u00e8 rappresentato dalla sentenza della <b>Cass. Pen. n. 5639\/1992<\/b> (Caso Massimo) che condann\u00f2 un chirurgo per il reato di omicidio preterintenzionale a seguito del decesso di una paziente avvenuto a causa delle complicanze di un intervento chirurgico demolitivo eseguito senza il suo consenso. Da allora il tema del consenso ha assunto una rilevanza sempre crescente.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;obbligo per il medico di <a href=\"https:\/\/www.nurse24.it\/dossier\/resposabilita-professionale\/consenso-informato-conseguenze-omissione.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">munirsi del valido consenso della persona assistita<\/a> trova riscontro nella stessa <b>Costituzione<\/b> dai seguenti articoli:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em><b>Art.13<\/b>: sancisce l&#8217;inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale<\/em><\/li>\n<li><em><b>Art.32<\/b>: riconosce che nessuno pu\u00f2 essere obbligato a determinati trattamento sanitari se non per disposizione di legge e dall&#8217;art. 13 che sancisce l&#8217;inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Dei riferimenti li ritroviamo anche nell&#8217;art. 50 del Codice Penale (rubricato \u201cconsenso dell&#8217;avente diritto\u201d).<\/em><\/p>\n<p><em>Il <strong>consenso informato<\/strong> <b>valido<\/b> deve essere:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em><b>personale<\/b>: espresso direttamente dal soggetto per il quale \u00e8 previsto l&#8217;accertamento, salvo i casi di incapacit\u00e0, riguardanti i minori e gli infermi di mente;<\/em><\/li>\n<li><em><b>libero<\/b>: non condizionato da pressioni psicologiche da parte di altri soggetti;<\/em><\/li>\n<li><em><b>esplicito<\/b>: manifestato in maniera chiara e non equivocabile;<\/em><\/li>\n<li><em><b>consapevole<\/b>: formato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per maturare una decisione;<\/em><\/li>\n<li><em><b>specifico<\/b>: in caso di trattamento particolarmente complesso, l&#8217;accettazione del paziente deve essere indirizzata verso tali procedure, mentre non avrebbe alcun valore giuridico un consenso del tutto generico al trattamento. In alcune situazioni particolari, come per esempio quelle relative ad un intervento chirurgico nel caso in cui non ci fosse certezza sul grado di espansione ed invasione di una neoplasia, si ricorre al consenso allargato;<\/em><\/li>\n<li><em><b>attuale<\/b>;<\/em><\/li>\n<li><em><b>revocabile in ogni momento<\/b>.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<aside class=\"cadre-bordure\"><strong><span style=\"font-size: 18pt;\"><em>Il consenso informato \u00e8 sempre obbligatorio?<\/em><\/span><\/strong><\/aside>\n<aside class=\"cadre-bordure\"><em>\u00c8 sempre obbligatorio, le <b>uniche eccezioni<\/b> all&#8217;obbligo del consenso informato sono:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>le situazioni nelle quali la persona malata abbia espresso esplicitamente la volont\u00e0 di non essere informata;<\/em><\/li>\n<li><em>e situazioni di urgenza, ovvero quando le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento. In questi casi si parla di \u201cconsenso presunto\u201d;<\/em><\/li>\n<li><em>i casi in cui il paziente si sottopone alle cure di routine (prelievo ematico). In questo caso si pu\u00f2 parlare di \u201cconsenso implicito\u201d;<\/em><\/li>\n<li><em>i casi nei quali le indagini diagnostiche precedenti all&#8217;intervento non hanno consentito al chirurgo di avere una previsione definitiva e certa dell&#8217;intervento. In questo caso si parla di \u201cconsenso allargato\u201d;<\/em><\/li>\n<li><em>i <a href=\"https:\/\/www.nurse24.it\/specializzazioni\/salute-mentale\/tso-come-funziona-trattamento-sanitario-obbligatorio.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">trattamenti sanitari obbligatori (TSO)<\/a>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Dal punto di vista giuridico, l&#8217;informazione relativa all&#8217;atto medico e <b>la raccolta del consenso spetta al medico<\/b>, ma secondo il <b><a href=\"https:\/\/www.nurse24.it\/infermiere\/professione\/profilo-professionale-dellinfermiere.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.M. 739\/94<\/a><\/b>, tra le competenze infermieristiche rientra anche l&#8217;informazione al paziente. Per cui <b>\u00e8 fondamentale che l&#8217;infermiere supporti il paziente nella presa delle decisioni<\/b>, aiutandolo a comprendere la propria situazione, instaurando un rapporto d&#8217;aiuto basato sulla reciproca fiducia.<\/em><\/p>\n<\/aside>\n<p><em>L&#8217;infermiere deve accostarsi al malato facendo attenzione a tutte le sue dimensioni di persona e a tutte le esigenze, prestando cure personalizzate. Il malato soffre di solitudine esistenziale e l&#8217;approccio deve essere quello della disponibilit\u00e0, dell&#8217;incoraggiamento, dell&#8217;informazione e della solidariet\u00e0. Egli perde l&#8217;autonomia e la libert\u00e0 a causa della malattia e rischia di diventare un senza nome (quante volte ancora si sente parlare di \u201cquello dell&#8217;ernia inguinale\u201d o di \u201cquello della stanza 10\u201d\u2026)<\/em><\/p>\n<p><em>Il <b>consenso informato<\/b>, quindi, postula il <b>diritto del paziente di scegliere, accettare o anche rifiutare i trattamenti<\/b> (diagnostici, terapeutici, ecc.), dopo esser stato pienamente informato sulla diagnosi, il decorso previsto dalla malattia, tutti i possibili rischi ad essa correlati e sulle alternative terapeutiche e le loro conseguenze.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8 necessaria, pertanto, una corretta informazione del paziente in merito alla terapia che viene eseguita, ai medicinali che vengono somministrati e a quelle che possono essere le conseguenze positive e negative derivanti dall\u2019assunzione degli stessi di modo che la persona possa esprimere un vero e proprio consenso informato in ordine alle cure da effettuare.<\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Il consenso implicito<\/strong><\/span>: nei casi comuni della pratica corrente, quando il consenso si considera compreso o sottinteso nella semplice richiesta fiduciaria della visita medica da parte del paziente e nel rilascio della ricetta contenente le prescrizioni terapeutiche (tacito conferimento dell\u2019incarico).<\/em><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 27\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p><em>Nel Codice di deontologia medica, all&#8217;art. 13 -prescrizione e trattamento terapeutico- si sottolinea che in caso di prescrizioni di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati al commercio, la loro prescrizione e\u0300 consentita purche\u0301 la loro efficacia e tollerabilita\u0300 sia scientificamente documentata, e deve essere acquisito il consenso in forma scritta dal paziente debitamente informato.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p><em>La relazione medico-paziente e\u0300 passata da un modello tradizionale di paternalismo benevolo a un modello contrattuale o deliberativo, nel quale il paziente assume un ruolo centrale della gestione della propria salute partecipando in modo consapevole e informato alla scelte diagnostico-terapeutiche cioe\u0300 a una condotta condivisa: il medico si impegna alla informazione e il paziente, reso cosciente, si affida alla competenza del medico.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p><em>Nella pratica clinica il medico di famiglia si trova di fronte ad una serie continua di decisioni per la tutela della salute del suo paziente.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><em>Inoltre, va tenuto presente che il consenso anche se presunto non e\u0300 mai implicito.<\/em><\/p>\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p><em>In particolare, il medico nelle prescrizioni diagnostico-terapeutiche dovra\u0300 sempre dare adeguate ed esaustiva informazione al paziente, per una decisione cosciente sulle scelte del percorso proposte dal medico. Peraltro il consenso alle proposte del medico curante non esimono lo specialista alla ulteriore raccolta del consenso dopo ulteriore e piu\u0300 specifica informazione sul futuro operato. Ricordiamo che un consenso mancante o viziato per una carenza di informazioni apre le possibilita\u0300 di esperire una conseguente tutela risarcitoria.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Due sentenze della Cassazione hanno riguardato questi argomenti Corte di Cassazione ordinanza n.18283\/2021 \u2013 Consenso informato Il primo \u00e8 \u00a0Cassazione Civile Ord. 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