{"id":69835,"date":"2023-01-02T19:26:38","date_gmt":"2023-01-02T18:26:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=69835"},"modified":"2023-01-06T11:32:37","modified_gmt":"2023-01-06T10:32:37","slug":"si-puo-controllare-un-informatore-scientifico-col-gps-dellauto-la-corte-europea-per-i-diritti-delluomo-risponde-al-quesito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/si-puo-controllare-un-informatore-scientifico-col-gps-dellauto-la-corte-europea-per-i-diritti-delluomo-risponde-al-quesito\/","title":{"rendered":"Can you monitor a scientific informant with the car&#039;s GPS? The European Court of Human Rights answers the question"},"content":{"rendered":"<h2>Si pu\u00f2 controllare un dipendente con il Gps dell\u2019auto?<\/h2>\n<p class=\"auther-details-dup\"><a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/620790_si-puo-controllare-un-dipendente-con-il-gps-dellauto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La legge per tutti &#8211; 2 Gennaio 2023<\/a> | Autore: <a title=\"Articoli scritti da Carlos Arija Garcia\" href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/author\/carlos-arija-garcia\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Carlos Arija Garcia<\/a><\/p>\n<p><strong><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-69843 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/corte-europea-dei-diritti-delluomo.jpeg\" alt=\"\" width=\"353\" height=\"203\" \/>Possono essere utilizzati i dati del sistema di geolocalizzazione per giustificare un licenziamento? Quali vincoli per il datore?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Tra i poteri direttivi riconosciuti dalla legge ai datori di lavoro c\u2019\u00e8 quello di vigilanza, che nasce dalla necessit\u00e0 di verificare il corretto svolgimento delle prestazioni da parte dei dipendenti e di tutelare il patrimonio aziendale. Particolare importanza viene data ai controlli a distanza, materia delicata perch\u00e9 deve essere, comunque, rispettato il diritto alla privacy dei lavoratori. Il datore pu\u00f2 utilizzare, a determinate condizioni, gli strumenti dati in dotazione ai dipendenti per lo svolgimento della loro attivit\u00e0 al fine di ottenere dati e informazioni riguardanti il loro comportamento. Questo, per\u00f2, deve accadere solo nel luogo di lavoro? Ad esempio, si pu\u00f2 controllare un dipendente con il Gps dell\u2019auto aziendale? E, se attraverso le informazioni ricavate si scopre che il lavoratore non rispetta il contratto, si pu\u00f2 attuare un licenziamento?<\/p>\n<p>Come si diceva, la questione \u00e8 alquanto delicata. Tuttavia, secondo una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, nulla vieta al datore di avviare il procedimento disciplinare che porta alla fine del rapporto di lavoro sulla base dei dati ricavati dal geolocalizzatore dell\u2019auto, se emerge una condotta contraria ai princ\u00ecpi di correttezza e di buona fede da parte del dipendente. Vediamo.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Fin dove arriva il potere di vigilanza del datore?<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Il <strong>potere di vigilanza del datore<\/strong> di lavoro \u00e8 una conseguenza diretta del potere direttivo che gli spetta in quanto titolare dell\u2019impresa. Egli ha la facolt\u00e0 di <strong>controllare, anche a distanza<\/strong>, l\u2019operato dei propri dipendenti al fine di accertarsi sulla loro correttezza nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 affidata.<\/p>\n<p>Gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la propria prestazione (pc, tablet, cellulari, ecc.) e quelli di registrazione degli accessi e delle presenze (il classico badge) possono essere liberamente utilizzati dal datore per ottenere dati e informazioni attinenti all\u2019attivit\u00e0 lavorativa dei dipendenti, ma solo se:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 stata data al lavoratore adeguata informazione circa le modalit\u00e0 d\u2019uso degli strumenti stessi e l\u2019effettuazione dei controlli;<\/li>\n<li>\u00e8 stata rispettata la normativa in tema di privacy;<\/li>\n<li>lo strumento utilizzato dal lavoratore per adempiere la prestazione non viene appositamente modificato per controllare il lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-19622 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/geolocalizzazione.jpg\" alt=\"\" width=\"355\" height=\"131\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/geolocalizzazione.jpg 450w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/geolocalizzazione-300x111.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 355px) 100vw, 355px\" \/>Per fare l\u2019esempio del <strong>Gps dell\u2019auto aziendale<\/strong>, le apparecchiature che utilizzano questo sistema vengono considerate strumenti impiegati dal lavoratore per rendere la propria attivit\u00e0 lavorativa se <strong>essenziali o funzionali<\/strong> per l\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 stessa o se il loro utilizzo \u00e8 imposto da specifiche disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare (ad esempio: sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a 1.500.000 euro).<\/p>\n<p>In tali casi, per la loro installazione, non \u00e8 richiesto alcun accordo sindacale o alcuna autorizzazione da parte dell\u2019Ispettorato territoriale del lavoro. Se, invece, il sistema di geolocalizzazione dei veicoli non \u00e8 direttamente preordinato all\u2019esecuzione della prestazione, ma utilizzato per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro, \u00e8 necessario sia <strong>l\u2019accordo sindacale<\/strong> (o in sua assenza <strong>l\u2019autorizzazione dell\u2019Ispettorato<\/strong>), sia la garanzia di riservatezza per i dipendenti, come richiesto pi\u00f9 volte dal Garante della privacy [Garante privacy provv. n. 138\/2017 e n. 247\/2017].<\/p>\n<p>In buona sostanza, <strong>il datore \u00e8 libero di utilizzare i dati del Gps dell\u2019auto aziendale senza dire alcunch\u00e9 solo nel caso in cui il sistema sia necessario per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 del dipendente.<\/strong> Altrimenti, dovr\u00e0 far riferimento ad un accordo sindacale o ad un\u2019autorizzazione dell\u2019Itl sempre nel rispetto della privacy del lavoratore.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>I dati del Gps dell\u2019auto aziendale possono servire per un licenziamento?<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-69844 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/GPS-sul-telefono-1024x768-1.jpeg\" alt=\"\" width=\"307\" height=\"230\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/GPS-sul-telefono-1024x768-1.jpeg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/GPS-sul-telefono-1024x768-1-300x225.jpeg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/GPS-sul-telefono-1024x768-1-768x576.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 307px) 100vw, 307px\" \/>Appurato che un datore, in certe circostanze e a determinate condizioni, pu\u00f2 controllare a distanza il lavoratore utilizzando gli strumenti messi a disposizione del dipendente per lo svolgimento della sua attivit\u00e0, il <strong>controllo con il Gps dell\u2019auto<\/strong> pu\u00f2 servire per ricavare i dati che servono per un <strong>licenziamento<\/strong>? E queste informazioni possono essere usate in una causa in tribunale?<\/p>\n<p>Secondo la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo [Cedu, Corte europea diritti uomo sent. n. 26968\/1616], il provvedimento espulsivo deciso dal datore sulla base di<strong> dati raccolti da un sistema di geolocalizzazione installato su un\u2019auto aziendale per tracciare i chilometri percorsi \u00e8 conforme alla Convenzione dei diritti dell\u2019uomo.<\/strong><\/p>\n<p>Il caso che ha occupato i giudici della Cedu riguardava un <span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>informatore scientifico<\/strong><\/span>, in forza ad un\u2019azienda farmaceutica, che utilizzava per svolgere la sua attivit\u00e0 un veicolo messo a disposizione dal datore. <strong>Il dipendente si era opposto all\u2019installazione del Gps<\/strong> perch\u00e9 lo riteneva contrario alle norme sulla privacy, dopodich\u00e9, per evitare ogni tipo di controllo, aveva anche manipolato il sistema e rimosso la scheda Gsm dal dispositivo. Da qui, la decisione dell\u2019azienda di licenziarlo. Decisione sulla quale la Corte dei diritti umani si \u00e8 detta d\u2019accordo.<\/p>\n<p>Intanto, osservano i giudici di Strasburgo nella loro recente sentenza, <strong>il controllo con il Gps dell\u2019auto aziendale \u00e8 legittimo nel momento in cui il dipendente viene informato dell\u2019esistenza del dispositivo<\/strong>. \u00c8 vero che il sistema pu\u00f2 avere qualche incidenza sulla vita privata del lavoratore ma \u2013 precisa la Corte \u2013 i<strong>l datore non viola le regole quando informa i dipendenti della necessit\u00e0 di installare il dispositivo per controllare le spese aziendali ed i chilometri percorsi,<\/strong> inclusi quelli che non riguardano strettamente l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, ed avverte che, nel caso in cui ci fosse un contrasto tra i dati rilevati e quelli comunicati, partirebbe il provvedimento disciplinare.<\/p>\n<p>In conclusione, secondo la Cedu, <strong>se i dati del Gps sull\u2019auto aziendale vengono considerati per la verifica dei chilometri percorsi, nell\u2019ambito di un controllo delle spese aziendali, senza particolari ingerenze nella vita del dipendente, il datore pu\u00f2 utilizzarli per giustificare un licenziamento<\/strong> quando quelle informazioni dimostrano un uso scorretto dell\u2019auto aziendale o un\u2019attivit\u00e0 lavorativa ridotta rispetto a quella richiesta.<\/p>\n<p>Notizie correlate:\u00a0<a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#{%22itemid%22:[%22001-221474%22]}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L\u2019affaire Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>N.d.R<\/strong>.: <em>il procedimento oggetto della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo riguarda un informatore scientifico portoghese (<span class=\"sBC73225D\">delegado de informa\u00e7\u00e3o m\u00e9dica<\/span><span class=\"s68F5EAEF\">) che ha fatto ricorso il 9 maggio 2016\u00a0contro lo stato Portoghese alla Corte per violazione\u00a0dell&#8217;articolo 34 della Convenzione per la protezione Diritti umani e libert\u00e0 fondamentali (&#8220;la Convenzione&#8221;).<\/span><\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;informatore portoghese ritiene che il trattamento dei dati di geolocalizzazione ottenuti dal GPS e il suo <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-69846 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/GPS.png\" alt=\"\" width=\"236\" height=\"256\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/GPS.png 334w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/GPS-276x300.png 276w\" sizes=\"auto, (max-width: 236px) 100vw, 236px\" \/>licenziamento sulla base di questi dati abbiano violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata ai sensi dell&#8217;articolo 8 della Convenzione. Il controllo tramite GPS si estendeva anche ai chilometri percorsi per uso privato. Invocando l&#8217;articolo 6 \u00a7 1 della Convenzione, sostiene inoltre che il procedimento avviato in sede nazionale contro il suo licenziamento non era equo e che la decisione emessa al termine di tale procedimento violava il principio della certezza del diritto.<\/em><\/p>\n<p><em>La Corte dichiara, con quattro voti contro tre, che non vi \u00e8 stata violazione dell&#8217;articolo 8 della Convenzione.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><em>L&#8217;art. 8 della convenzione\u00a0recita quanto segue nelle sue parti rilevanti nella presente causa:<\/em><br \/>\n<em>\u201c1. Ciascuno ha diritto al rispetto della sua vita privata (&#8230;). -2. Vi pu\u00f2 essere ingerenza di un&#8217;autorit\u00e0 pubblica nell&#8217;esercizio di questo diritto solo nella misura in cui tale ingerenza \u00e8 prescritta dalla legge e costituisce una misura che, in una societ\u00e0 democratica, \u00e8 necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico -della patria, la salvaguardia dell&#8217;ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, ovvero la tutela dei diritti e delle libert\u00e0 altrui&#8221;<\/em><\/p>\n<p><em>Sostiene inoltre la Corte, con quattro voti contro tre, che non vi \u00e8 stata violazione dell&#8217;articolo 6 \u00a7 1 della Convenzione in quanto non c&#8217;\u00e8 stata una mancanza di equit\u00e0 nel procedimento.<\/em><\/p>\n<p><em>In Italia il controllo a distanza \u00e8 regolato dall&#8217;art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che dopo la riforma attuata dal Jobs Act di Renzi e Poletti nel 2015 cos\u00ec recita:<\/em><\/p>\n<p class=\"comma\" style=\"padding-left: 40px;\">1. <strong>Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilit\u00e0 di controllo a distanza dell&#8217;attivit\u00e0 dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.<\/strong> In alternativa, nel caso di imprese con unit\u00e0 produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in pi\u00f9 regioni, tale accordo pu\u00f2 essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unit\u00e0 produttive dislocate negli ambiti di competenza di pi\u00f9 sedi territoriali, della sede centrale dell&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.<\/p>\n<p class=\"comma\" style=\"padding-left: 40px;\">2. <strong>La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa<\/strong> e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.<\/p>\n<p class=\"comma\" style=\"padding-left: 40px;\">3. <strong>Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalit\u00e0 d&#8217;uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong> (privacy).<\/p>\n<p>Dalla definizione di strumento di lavoro (comma 2) elaborata, sia l\u2019INL che il Garante privacy (rispettivamente nella circolare 2\/2016 e nel provvedimento del 16\/03\/2017) hanno desunto che i\u00a0<strong>sistemi di geolocalizzazione\u00a0<\/strong>(es. i\u00a0<strong>satellitari GPS\u00a0<\/strong>montati su auto aziendali), rappresentano un elemento \u201c<strong>aggiunto<\/strong>\u201d agli strumenti di lavoro in quanto non utilizzati in via primaria ed essenziale per l\u2019esecuzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa ma, per rispondere a esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.Ne consegue che, in tali casi, si applica il\u00a0<strong>comma 1 dell\u2019art. 4 St. lav<\/strong>. e, pertanto, i GPS possono essere installati solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell\u2019INL.<\/p>\n<p><em>La portata generale del nuovo art. 4 St. Lav. risulta ora completamente sbilanciata a tutto vantaggio dei datori di lavoro, i quali hanno visto nettamente dilatati i limiti precedentemente imposti ai loro poteri di controllo. <\/em><\/p>\n<p><em>Ed inoltre, non possono nemmeno essere trascurate le numerose problematiche di tipo interpretativo e pratico connesse al testo della nuova disciplina: dalle conseguenze derivanti dall\u2019eliminazione del divieto esplicito, all\u2019individuazione della reale portata del concetto di \u201ctutela del patrimonio aziendale\u201d indicato al comma 1 e collegato alla problematica categoria dei controlli c.d. \u201cdifensivi\u201d. <\/em><\/p>\n<p><em>Dall\u2019individuazione dell\u2019ambito applicativo della deroga contenuta all\u2019interno del comma 2, fino ad arrivare all\u2019utilizzabilit\u00e0 generale delle informazioni prevista dal comma 3 ed al suo possibile contrasto con principi costituzionali e penali presenti nel nostro ordinamento. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla riforma del 2015, tali tematiche risultano ancora particolarmente controverse e le soluzioni applicative tutt&#8217;altro che a portata di mano.<\/em><\/p>\n<p><em>In seguito alla riforma, anche se richiamata, la tutela della privacy e della riservatezza del lavoratore subordinato \u00e8 stata ulteriormente compromessa. Alla base di questo evidente peggioramento \u00e8 possibile individuare il sempre maggiore utilizzo di nuove tecnologie informatiche e digitali in ambito lavorativo, potenzialmente in grado di controllare costantemente l\u2019attivit\u00e0 svolta dal lavoratore durante l\u2019orario di lavoro. Si aggiunge inoltre, anche l\u2019atteggiamento sempre pi\u00f9 acritico ed accondiscendente del legislatore nei confronti di tali problematiche. Tutto ci\u00f2 ha permesso ai datori di lavoro di porre in essere controlli sempre pi\u00f9 profondi e pericolosi, sollevando questioni di rilievo sia civile, sia penale.<\/em><\/p>\n<p>Notizie correlate:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/appimedica\/posts\/101051728527706\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">APPIM\u00c9DICA \u2013 Associa\u00e7\u00e3o Portuguesa dos Profissionais de Informa\u00e7\u00e3o M\u00e9dica<\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-69855 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Gonsalves-presidente-Appimedica.png\" alt=\"\" width=\"435\" height=\"429\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Gonsalves-presidente-Appimedica.png 435w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Gonsalves-presidente-Appimedica-300x296.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 435px) 100vw, 435px\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si pu\u00f2 controllare un dipendente con il Gps dell\u2019auto? La legge per tutti &#8211; 2 Gennaio 2023 | Autore: Carlos Arija Garcia Possono essere utilizzati i dati del sistema di geolocalizzazione per giustificare un licenziamento? Quali vincoli per il datore? 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