{"id":70684,"date":"2023-02-24T12:10:13","date_gmt":"2023-02-24T11:10:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=70684"},"modified":"2023-02-24T12:10:13","modified_gmt":"2023-02-24T11:10:13","slug":"tribunale-di-cassino-il-lavoratore-puo-utilizzare-registrazioni-audio-come-prova-per-dimostrare-le-vessazioni-subite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/tribunale-di-cassino-il-lavoratore-puo-utilizzare-registrazioni-audio-come-prova-per-dimostrare-le-vessazioni-subite\/","title":{"rendered":"Court of Cassino. The worker can use audio recordings as evidence to prove the harassment suffered"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"font-weight: 400;\"><strong>Registrazioni di nascosto a colleghi e datore di lavoro: valgono come prova<\/strong><\/h2>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>l lavoratore, a determinate condizioni, pu\u00f2 usare strumenti di registrazione audio sul luogo di lavoro per tutelarsi contro le condotte vessatorie del datore di lavoro anche <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-70690 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cassino-tribunale.jpeg\" alt=\"\" width=\"372\" height=\"279\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cassino-tribunale.jpeg 642w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/cassino-tribunale-300x225.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/>travalicando i limiti del diritto alla riservatezza.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fenailp.it\/it\/archivio-notizie\/REGISTRAZIONI+DI+NASCOSTO+A+COLLEGHI+E+DATORE+DI+LAVORO%3A+VALGONO+COME+PROVA-7211\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fenailp &#8211; 19 febbraio 2023<\/a><\/p>\n<p><strong>REGISTRAZIONI OCCULTE COLLEGHI E DATORE DI LAVORO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Al lavoratore \u00e8 riconosciuto il diritto a costituirsi mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa futura se le registrazioni siano effettuate con il genuino intento di tutelare la propria posizione lavorativa e procurarsi una fonte di prova da utilizzare nel processo.<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 quanto statuito dal Tribunale di Cassino &#8211; Sezione Lavoro, con ordinanza del 18.07.2022.<\/p>\n<p><strong>VESSAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO: IL CASO<\/strong><\/p>\n<p>Nella vicenda in oggetto, il lavoratore adiva il Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver patito condotte vessatorie ed illegittime da parte del datore di lavoro.<\/p>\n<p>A sostegno di quanto affermato, il lavoratore produceva, tra le altre fonti di prova, delle registrazioni audio raccolte per il mezzo del telefono cellulare che il ricorrente aveva usato all&#8217;interno della sede di lavoro.<\/p>\n<p>Si costituiva in giudizio la difesa della ditta datoriale, contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo si dichiarasse l&#8217;inammissibilit\u00e0 delle predette registrazioni fonografiche in quanto raccolte in violazione dei precetti di cui al documento sottoscritto dal lavoratore quale titolare del trattamento dei dati personali ex art. 29\u00a0<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/il-testo-del-regolamento\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GDPR\u00a0679\/2016<\/a> (<em>Regolamento Europeo sulla privacy<\/em>), ritenendo sussistente, peraltro, il reato di violazione della privacy di cui all&#8217;art. 167 del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/codice\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Privacy Code<\/a>.<\/p>\n<p><strong>AMMISSIONE DELLE PROVE<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale di Cassino, Giudice del Lavoro, ha osservato che la prova raccolta dal lavoratore con la fonoregistrazione a mezzo del telefono cellulare pu\u00f2 validamente essere prodotta nel processo lavoristico alla luce del principio secondo cui la finalit\u00e0 difensiva della registrazione dei colloqui tra dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro esclude la necessit\u00e0 di chiedere il consenso dei presenti.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 con la preminente finalit\u00e0 di contemperare la norma sul consenso del trattamento dei dati personali con le formalit\u00e0 previste dal\u00a0codice di procedura civile\u00a0per la tutela dei diritti in giudizio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-70691 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/registrazione_telefonino.jpeg\" alt=\"\" width=\"281\" height=\"211\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/registrazione_telefonino.jpeg 400w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/registrazione_telefonino-300x225.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 281px) 100vw, 281px\" \/>Ne discende la assoluta legittimit\u00e0 della condotta del lavoratore che abbia effettuato le registrazioni occulte se pertinenti alle tesi difensive e non eccedenti le connesse finalit\u00e0 (Cass. Civ. 12534\/2019; Cass. Civ. 11322\/2018; Cass.Civ. 27424\/2014).<\/p>\n<p>Il Giudice del Lavoro, dunque, nell&#8217; ammettere al compendio probatorio del giudizio le registrazioni prodotte dal ricorrente &#8211; in un&#8217;ottica di bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti &#8211; ha riconosciuto prevalenza, rispetto al diritto dell&#8217;interessato ad opporsi al trattamento dei dati personali &#8211; cosiddetto\u00a0<em>&#8220;ius arcendi&#8221;<\/em>\u00a0&#8211; al trattamento dei dati stessi qualora effettuato per ragioni di giustizia.<\/p>\n<p>Il Giudice ha evidenziato, tra l&#8217;altro, che, sotto il profilo normativo, tale impostazione trovava collocazione nell&#8217;art. 47 del D.Lgs 196 del 2003 e trova attuale riconoscimento in seno all&#8217;art. 2-undecies del medesimo decreto, come introdotto dall&#8217;articolo 2 comma 1 lett. f del D. Lgs 10.08.2018 n. 101, recante disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale dai dettami del Regolamento UE 2016\/679.<\/p>\n<p><em><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Dall&#8217;Ordinanza della Sez. Lavoro del Tribunale di Cassino<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>&#8230; Omissis &#8230;<\/em><\/p>\n<p><em>\u00c8\u00a0stata ritenuta legittima la condotta del lavoratore che registra di nascosto le conversazioni con i colleghi per precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa futura o imminente in quanto le registrazioni siano effettuate con il genuino intento di tutelare la propria posizione all&#8217;interno dell&#8217;azienda e di procurarsi una fonte di prova da utilizzare nel processo, la quale potr\u00e0 essere validamente prodotta nel processo lavoristico, alla luce del principio secondo cui &#8220;<strong>l&#8217;utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell&#8217;imprescindibile necessit\u00e0 di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall&#8217;altra\u00a0<\/strong>e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalit\u00e0 previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio; ne consegue che \u00e8 legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all&#8217;interno dell&#8217;azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalit\u00e0, alle necessit\u00e0 conseguenti al legittimo esercizio di un diritto&#8221; (Cass. civ. n. 12534\/2019; Cass. civ. n. 11322\/2018; Cass. civ. n. 27424\/2014);<\/em><\/p>\n<p><em>la disciplina conformativa del diritto alla riservatezza ne definisce i limiti attribuendo prevalenza, rispetto al diritto dell&#8217;interessato ad opporsi al trattamento dei propri dati personali, c.d. &#8220;ius arcendi&#8221;, al trattamento dei dati stessi qualora effettuato per ragioni di giustizia, per tali intendendosi i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (Cass. civ. n. 8459 del 2020), come sancito non solo dal previgente testo dell&#8217;art. 47 del D.Lgs. n. 196 del 2003, ma anche dall&#8217;attuale art. 2- undecies del medesimo decreto, introdotto dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il quale stabilisce che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (concretanti il c.d. &#8220;ius arcendi&#8221;) <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-70692 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/mobbing.jpeg\" alt=\"\" width=\"387\" height=\"258\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/mobbing.jpeg 720w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/mobbing-300x200.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 387px) 100vw, 387px\" \/>&#8220;non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell&#8217;articolo 77 del Regolamento qualora dall&#8217;esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto\u2026e) all&#8217;esercizio di un diritto in sede giudiziaria&#8221;;\u00a0i richiamati principi possono trovare applicazione anche al caso di specie, posto che i<strong> file audio offerti in comunicazione da parte ricorrente sono strettamente pertinenti e necessari alla prova delle condotte vessatorie asseritamente subite dal lavoratore in azienda e ritenute lesive dei propri diritti patrimoniali<\/strong> (doc. n. 15, 16, 21, 44, 45) e della personalit\u00e0 (doc. n. 8, 15, 16, 32 bis, 48) per i quali invoca tutela con le domande formulate nelle conclusioni del ricorso;<\/em><\/p>\n<p><em>non osta all&#8217;applicazione dei predetti principi la circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui il ricorrente &#8220;non ha mai impugnato le buste paga, mai impugnato contestazioni disciplinari, mai recriminato formalmente alcunch\u00e9 prima delle rassegnate dimissioni&#8221;, non potendo escludersi la correlazione di detta circostanza con una condizione di soggezione psicologica del lavoratore, e dunque non assumendo la medesima circostanza univoca valenza indiziaria della insussistenza del nesso teleologico tra acquisizione dei dati e finalit\u00e0 difensive del lavoratore, anche in vista di una controversia solo futura ed eventuale;<\/em><\/p>\n<p><em>in merito alle dedotte condotte vessatorie sono stati articolati da parte ricorrente capitoli di prova testimoniali ammissibili e rilevanti;<\/em><\/p>\n<p><em>in merito all&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa del ricorrente presso la societ\u00e0 convenuta e alla fruizione dei periodi di CIGO COVID sono stati articolati da parte convenuta capitoli di prova ammissibili e rilevanti;<\/em><\/p>\n<p><em><b>PQM extension <\/b><\/em><\/p>\n<p><em>AMMETTE i documenti offerti in comunicazione dalle parti, compresi i file audio prodotti da parte ricorrente<\/em><\/p>\n<p><em>Cassino, 18\/07\/2022<\/em><\/p>\n<p><em>The judge<\/em><\/p>\n<p><em>Raffaele Iannucci<b><\/b><\/em><\/p>\n<p><em><b>Avv. Nello Vittorelli<\/b><\/em><\/p>\n<p><em>Professionista &#8211; Avvocato in Cassino<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<p>Related news: <a href=\"https:\/\/www.mylegal.it\/registrazioni-audio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Registrazioni audio: quando e come possono essere utilizzate?<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Registrazioni di nascosto a colleghi e datore di lavoro: valgono come prova l lavoratore, a determinate condizioni, pu\u00f2 usare strumenti di registrazione audio sul luogo di lavoro per tutelarsi contro le condotte vessatorie del datore di lavoro anche travalicando i limiti del diritto alla riservatezza. 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