{"id":719,"date":"2014-05-24T17:51:16","date_gmt":"2014-05-24T15:51:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=719"},"modified":"2014-06-04T17:52:15","modified_gmt":"2014-06-04T15:52:15","slug":"il-nuovo-codice-di-deontologia-medica-cosa-cambia-rispetto-a-quello-del-2006-la-sintesi-punto-per-punto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/il-nuovo-codice-di-deontologia-medica-cosa-cambia-rispetto-a-quello-del-2006-la-sintesi-punto-per-punto\/","title":{"rendered":"The new Code of Medical Ethics. What changes compared to that of 2006. The synthesis, point by point"},"content":{"rendered":"<p><b>23 MAG<\/b>\u00a0&#8211;\u00a0Il nuovo testo del Codice di Deontologia Medica, approvato a Torino lo scorso 18 maggio dal Consiglio nazionale Fnomceo, \u00e8 stato quasi interamente riscritto rispetto al Codice in vigore dal 2006.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Innanzi tutto, pur mantenendo la sequenza degli articoli gi\u00e0 esistenti, \u00e8 stata modificata la suddivisione, che nel 2006 prevedeva 6 grandi temi, \u201cTitoli\u201d, internamente suddivisi in capitoli, \u201cCapi\u201d, mentre ora si articola in 18 Titoli senza ulteriori suddivisioni.<\/p>\n<p>Rivista poi la definizione di quello che nel 2006 era definito \u201cpaziente\u201d o \u201cmalato\u201d o \u201ccittadino\u201d, mentre ora viene indicato come \u201cpersona assistita\u201d o \u201cpaziente\u201d, a seconda delle circostanze.<\/p>\n<p>Inoltre, mentre nel 2006 il Codice si esprimeva di frequente in termini prescrittivi (\u201cil medico deve fare\u201d) oggi la formula scelta \u00e8 quella effettuale (\u201cil medico fa\u201d).<\/p>\n<p><b>In termini di contenuti il nuovo Codice presenta due grandi innovazioni.<\/b>\u00a0La prima \u00e8 la chiara indicazione delle competenze esclusive del medico (diagnosi, prescrizione e raccolta del consenso\/dissenso) e la seconda \u00e8 la trasformazione del \u201crispetto dei diritti del cittadino\u201d in una valorizzazione della \u201crelazione di cura\u201d, posta alla base del rapporto tra medico e persona assistita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Scompaiono le parole \u201ceutanasia\u201d e \u201ccomparaggio\u201d, sostituite da definizioni pi\u00f9 neutre, e entrano a far parte del Codice quattro nuovi articoli, dedicati rispettivamente alla medicina potenziativa, alla medicina militare, all\u2019innovazione tecnologica in sanit\u00e0 e all\u2019organizzazione sanitaria.<\/p>\n<p><b><i>Di seguito un\u2019analisi del testo, Titolo per Titolo e articolo per articolo.<\/i><\/b><\/p>\n<p><b>Titolo I &#8211; Contenuti e finalit\u00e0<\/b><\/p>\n<p>Cambia il titolo, che nel 2006 era \u201cOggetto e campo di applicazione\u201d, le formulazioni sono pi\u00f9 snelle, ma non ci sono modifiche sostanziali.<\/p>\n<p><b>Titolo II &#8211; Doveri e competenze del medico<\/b><\/p>\n<p>Il Titolo II introduce fin dal titolo una novit\u00e0: accanto ai \u201cdoveri\u201d si indicano infatti anche le \u201c<b>competenze<\/b>\u201d del medico. Di conseguenza, la rinnovata formulazione dell\u2019articolo 3 recita: \u201cAl fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attivit\u00e0 basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilit\u00e0 tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanit\u00e0, dell\u2019insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi \u00e8 una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Snellita la parte che impegna a\u00a0<b>non discriminare le persone assistite<\/b>: mentre nel Codice 2006 si elencava \u201csenza distinzioni di et\u00e0, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalit\u00e0, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra\u201d, nel Codice 2014, dopo molte richieste in direzione di integrazioni all\u2019elenco (come ad esempio \u201csenza distinzioni nell\u2019orientamento sessuale\u201d), si \u00e8 scelta una formula riassuntiva, \u201csenza discriminazione alcuna\u201d.<\/p>\n<p>Nell\u2019articolo 4 sono stati eliminati i riferimenti ai \u201cvalori etici della professione\u201d, optando per una formula sintetica che accanto a \u201clibert\u00e0 e indipendenza della professione\u201d inserisce i concetti di \u201c<b>autonomia e responsabilit\u00e0<\/b>\u201d.<\/p>\n<p>Rafforzato l\u2019articolo 5, dedicato all\u2019<b>ambiente<\/b>, che indica \u201cl&#8217;ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equit\u00e0 sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva\u201d, impegnando il medico a collaborare a \u201cpolitiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute\u201d.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 netto l\u2019<b>impegno sociale<\/b>\u00a0nell\u2019articolo 6, dedicato alla qualit\u00e0 professionale, dove il nuovo Codice afferma che il medico \u201cpersegue l\u2019uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l\u2019efficacia, la sicurezza e l\u2019umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell\u2019accesso alle cure\u201d.<\/p>\n<p>All\u2019articolo 7, dedicato allo\u00a0<b>status professionale<\/b>, una breve aggiunta che sembra orientata ad una riflessione sulla necessit\u00e0 di porre un limite all\u2019esercizio professionale in\u00a0<b>et\u00e0\u00a0<\/b>avanzata: \u201cIl medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all\u2019attivit\u00e0 professionale\u201d.<\/p>\n<p>Nessuna novit\u00e0 sostanziale riguardo all\u2019<b>obbligo di intervento<\/b>\u00a0(articoli 8 e 9) e sui temi del\u00a0<b>segreto professionale<\/b>\u00a0he was born in<b>\u00a0trattamento dei dati personali e sensibili<\/b>\u00a0(articoli 10, 11 e 12).<\/p>\n<p>Nell\u2019articolo 13, dedicato alla\u00a0<b>prescription<\/b>, si ripropone il concetto di competenza, gi\u00e0 indicato all\u2019articolo 3: \u201cLa prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione \u00e8 una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico\u201d.<\/p>\n<p>Rammodernati nella stesura gli articoli dedicati alla\u00a0<b>sicurezza delle cure<\/b>\u00a0(articolo 14, con pi\u00f9 attenzione alla \u201cgestione del rischio clinico\u201d), alle\u00a0<b>pratiche non convenzionali<\/b>\u00a0(articolo 15) e all\u2019<b>therapeutic persistence<\/b>, indicato ora come \u201cProcedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati (articolo 16).<\/p>\n<p>Pur sostituendo alla parola \u201cmalato\u201d la parola \u201cpaziente\u201d, resta sostanzialmente identico nella formulazione l\u2019articolo 17, che nel 2006 era per\u00f2 intitolato \u201c<b>Eutanasia<\/b>\u201d, mentre oggi si titola, in modo pi\u00f9 anodino, \u201cAtti finalizzati a provocare la morte\u201d. Sostanzialmente invariato anche l\u2019articolo 18, dedicato ai \u201cTrattamenti che incidono sull\u2019integrit\u00e0 psico-fisica\u201d.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 nettamente orientato alle regole Ecm l\u2019articolo 19 sull\u2019aggiornamento e\u00a0<b>formazione professionale permanente<\/b>. Si indica infatti che \u201cL\u2019Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze\u201d, mentre l\u2019obbligo formativo diventa regola deontologica: \u201cIl medico assolve agli obblighi formativi\u201d.<\/p>\n<p><b>Titolo III &#8211; Rapporti con la persona assistita<\/b><\/p>\n<p>Nel Codice 2006 questa parte del Codice era intitolata \u201cRapporti con il cittadino\u201d, modificata ora in \u201cRapporti con la persona assistita\u201d.<\/p>\n<p>Profondamente rimaneggiato l\u2019articolo 20, improntato in precedenza al \u201crispetto dei diritti della persona\u201d, mentre oggi \u00e8 dedicato alla \u201crelazione di cura\u201d, \u201ccostituita sulla libert\u00e0 di scelta e sull\u2019individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 sintetica la formulazione dell\u2019articolo 21, sui\u00a0<b>limiti della competenza professionale<\/b>, mentre l\u2019articolo 22, indirettamente riferito all\u2019obiezione di coscienza, \u00e8 formulato in modo pi\u00f9 esplicito riguardo al diritto alla prestazione da parte del cittadino: \u201cIl medico pu\u00f2 rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione\u201d.<\/p>\n<p>Lievi modifiche agli articoli 23, 24, 25 e 26 , dedicati rispettivamente a\u00a0<b>continuit\u00e0 delle cure<\/b>,\u00a0<b>certificazione<\/b>,<b>documentazione clinica e cartella clinica<\/b>, dove vengono esplicitati i comportamenti da tenere nel caso in cui i pazienti siano inseriti in protocolli di ricerca.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 sintetici, ma invariati nella sostanza, gli articoli 27,\u00a0<b>libert\u00e0 di scelta del cittadino<\/b>, e 28,\u00a0<b>rinuncia del medico al rapporto di cura<\/b>. Pi\u00f9 netto l\u2019articolo 29 sulla\u00a0<b>fornitura di farmaci<\/b>, che sembra rinviare anche a recenti casi controversi, come \u201cStamina\u201d: \u201cIl medico non pu\u00f2 cedere farmaci a scopo di lucro\u201d.<\/p>\n<p>Aggiornato l\u2019articolo 30 dedicato al\u00a0<b>conflitto di interessi<\/b>, orientato pi\u00f9 alla trasparenza che al divieto: \u201cIl medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell\u2019aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati\u201d.<\/p>\n<p>All\u2019articolo 31 scompare la dicitura di \u201c<b>comparison<\/b>\u201d, sostituita da una pi\u00f9 neutra definizione di \u201cAccordi illeciti nella prescrizione\u201d.<\/p>\n<p>Ampliata, nell\u2019articolo 32, la definizione dei\u00a0<b>soggetti fragil<\/b>i nei confronti dei quali il medico ha specifici doveri. Nel Codice 2006 indicava infatti un particolare impegno \u201ca tutelare il minore, l&#8217;anziano e il disabile\u201d, mentre nel testo attuale si dice che \u201cil medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilit\u00e0 o fragilit\u00e0 psico-fisica, sociale o civile\u201d.<\/p>\n<p><b>Titolo IV &#8211; Informazione e comunicazione. Consenso e dissenso<\/b><\/p>\n<p>Due le novit\u00e0 negli articoli riguardanti l\u2019informazione e il consenso (articoli 33, 34 e 35). La prima \u00e8 la sottolineatura secondo la quale \u201cL\u2019acquisizione del consenso o del dissenso \u00e8 un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile\u201d, mentre la seconda \u00e8 una specifica attenzione ai minori, chiamati in causa nel percorso decisionale.<\/p>\n<p>Entrano nel Codice le\u00a0<b>DAT<\/b>, Dichiarazioni anticipate di trattamento, esplicitamente richiamate agli articoli 36, 37, 38 e 39. \u201cIl medico \u2013recita l\u2019articolo 38 \u2013 tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un\u2019informazione medica di cui resta traccia documentale\u201d.<\/p>\n<p><b>Titolo V &#8211; Trapianti di organi, tessuti e cellule<\/b><\/p>\n<p>Riformulati, ma senza sostanziali novit\u00e0 gli articoli 40 e 41 dedicati alla donazione di organi, tessuti e cellule.<\/p>\n<p><b>Titolo VI &#8211; Sessualit\u00e0, riproduzione e genetica<\/b><\/p>\n<p>La sfera sessuale e riproduttiva diventa oggetto di uno specifico segmento del Codice. Invariati gli articoli 42 e 43, dedicati all\u2019informazione in materia di sessualit\u00e0 e all\u2019<b>IVG<\/b>, mentre \u00e8 stato rivisto l\u2019articolo 44 dedicato alla\u00a0<b>PMA<\/b>: i divieti all\u2019intervento medico non investono le specifiche situazioni della coppia o della donna, ma si rivolgono a \u201cogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non \u00e8 consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali\u201d.<\/p>\n<p>Ribaditi i limiti agli interventi sul\u00a0<b>genoma\u00a0<\/b>(articolo 45) e sull\u2019utilizzo dei\u00a0<b>test predittivi<\/b>\u00a0(articolo 46).<\/p>\n<p><b>Titolo VII &#8211; Ricerca e sperimentazione<\/b><\/p>\n<p>Una blanda apertura alle istanze animaliste nell\u2019articolo 47, dove si dice che in materia di sperimentazione \u201cIl medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purch\u00e9 siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale\u201d.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 stringenti gli altri articoli sulle sperimentazioni cliniche, sull\u2019uomo e sull\u2019animale (articoli 48, 49 e 50).<\/p>\n<p><b>Titolo VIII &#8211; Trattamento medico e libert\u00e0 personale<\/b><\/p>\n<p>Pi\u00f9 chiaro il titolo dato all\u2019articolo 51, che nel 2006 era \u201cObblighi del medico\u201d, mentre ora \u00e8 stato modificato in \u201cSoggetti in stato di limitata libert\u00e0 personale\u201d, mantenendo le indicazioni di rispetto della dignit\u00e0 della persona gi\u00e0 previste.<\/p>\n<p>Sostanzialmente immodificati l\u2019articolo 52, dedicato alla\u00a0<b>tortura<\/b>, e l\u2019articolo 53, rivolto al\u00a0<b>rifiuto consapevole di alimentarsi<\/b>.<\/p>\n<p><b>Titolo IX &#8211; Onorari professionali, informazione e pubblicit\u00e0 sanitaria<\/b><\/p>\n<p>L\u2019articolo 54 \u00e8 ora esplicitamente dedicato all\u2019esercizio libero professionale e prevede espressamente che \u201cil medico libero professionista provvede a\u00a0<b>idonea copertura assicurativa\u00a0<\/b>per responsabilit\u00e0 civile verso terzi\u201d.<\/p>\n<p>Resta la distinzione tra\u00a0<b>informazione sanitaria\u00a0<\/b>(articolo 55) e\u00a0<b>pubblicit\u00e0 informativa sanitaria\u00a0<\/b>(articolo 56) per la quale \u00e8 vietata ogni forma di pubblicit\u00e0 comparativa. Vietato anche il\u00a0<b>patrocinio<\/b>\u00a0a forme pubblicitarie (articolo 57).<\/p>\n<p><b>Titolo X &#8211; Rapporti con i colleghi<\/b><\/p>\n<p>Invariati nella sostanza l\u2019articolo 58, sulla correttezza dei rapporti tra medici, l\u2019articolo 59, sui rapporti tra specialisti e medici curanti, l\u2019articolo 60, sul consulto, e l\u2019articolo 61, sulle sostituzioni che si modifica per\u00f2 in \u201caffidamento degli assistiti\u201d, improntandosi ad una maggiore reciprocit\u00e0 tra medici.<\/p>\n<p><b>Titolo XI &#8211; Attivit\u00e0 medico legale<\/b><\/p>\n<p>Ribaditi gli obblighi dell\u2019attivit\u00e0 medico legale (articolo 62) e della medicina fiscale (articolo 63), nel rispetto del Codice.<\/p>\n<p><b>Titolo XII &#8211; Rapporti intra e interprofessionali<\/b><\/p>\n<p>Al primo posto di questo nuovo Titolo i rapporti con l\u2019Ordine professionale, definiti dall\u2019articolo 64 (gi\u00e0 presente anche nel Codice 2006, anche se diversamente rubricato).<\/p>\n<p>Ridefiniti poi i limiti delle\u00a0<b>societ\u00e0 tra professionisti<\/b>, articolo 65, investite anche in dimensione interprofessionale: \u201cIl medico non pu\u00f2 partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attivit\u00e0 di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignit\u00e0, l\u2019indipendenza e l\u2019autonomia professionale\u201d.<\/p>\n<p>Oggetto di polemiche la riscrittura dell\u2019articolo 66, dedicato al\u00a0<b>rapporto con altre professioni sanitarie<\/b>, che secondo alcuni risulta troppo \u201cecumenico\u201d, rinunciando ad indicare una primazia del medico. \u201cIl medico \u2013 recita ora l\u2019articolo 66 \u2013 si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l\u2019integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Quasi invariato l\u2019articolo 67, che sanziona\u00a0<b>prestanomismo<\/b>\u00a0And\u00a0<b>abusivismo professionale<\/b>.<\/p>\n<p><b>Titolo XIII &#8211; Rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private<\/b><\/p>\n<p>Riscritto, ma senza novit\u00e0 sostanziali, l\u2019articolo 68 che regola i doveri del medico operante in strutture pubbliche o private, facendo prevalere gli obblighi deontologici e con una particolare attenzione a evitare il conflitto di interessi a favore della\u00a0<b>libera professione intramoenia<\/b>.<\/p>\n<p>Riscritto anche l\u2019articolo 69, relativo ai medici che assumono incarichi di\u00a0<b>Direzione Sanitaria<\/b>, per i quali \u00e8 esplicitamente indicato il\u00a0<b>divieto ad assumere \u201cincarichi plurimi<\/b>, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa\u201d.<\/p>\n<p>Confermato nella sostanza anche l\u2019articolo 70, relativo alla qualit\u00e0 delle prestazioni in relazione ai carichi di lavoro e alle condizioni della struttura sanitaria.<\/p>\n<p><b>Titolo XIV &#8211; Medicina dello sport<\/b><\/p>\n<p>Appena ritoccati gli articoli che regolano l\u2019attivit\u00e0 medica in ambito sportivo, ribadendo i principi di cautela nella valutazione dell\u2019idoneit\u00e0 fisica alla pratica sportiva (articolo 71) e agonistica (articolo 72), nonch\u00e9 il divieto a prescrivere forme di doping (articolo 73).<\/p>\n<p><b>Titolo XV &#8211; Tutela della salute collettiva<\/b><\/p>\n<p>Identico alla formulazione del 2006 il testo dell\u2019articolo 74, sul trattamento sanitario obbligatorio, e appena ritoccato quello dell\u2019articolo 75, sulla cura delle tossicodipendenze.<\/p>\n<p><b>Titolo XVI &#8211; Medicina potenziativa ed estetica<\/b><\/p>\n<p>\u00c8 questo uno dei nuovi articoli introdotti nel Codice, che inserisce per la prima volta una nuova frontiera della medicina, rivolta al potenziamento delle capacit\u00e0 fisiologiche umane e accostata agli interventi di medicina estetica. \u201cIl medico \u2013 recita il nuovo articolo 76 \u2013 quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacit\u00e0 psico-fisiche dell\u2019individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalit\u00e0 e rispetto dell\u2019autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta.<\/p>\n<p>Il medico, nell\u2019esercizio di attivit\u00e0 diagnostico-terapeutiche con finalit\u00e0 estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell\u2019informazione preliminare al consenso scritto, non suscita n\u00e9 alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalit\u00e0 estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all\u2019ordinamento\u201d.<\/p>\n<p><b>Titolo XVII &#8211; Medicina militare<\/b><\/p>\n<p>Innovativo anche l\u2019inserimento dei medici militari nel Codice, con un delicato gioco di equilibri tra il rispetto degli obblighi deontologici e la catena di comando delle Forze Armate. Il risultato \u00e8 il nuovo articolo 77 del Codice: \u201cIl medico militare, nell\u2019ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilit\u00e0 che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.<\/p>\n<p>Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello pi\u00f9 elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche pi\u00f9 aggiornate, agendo secondo il principio di \u201cmassima efficacia\u201d per il maggior numero di individui.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorit\u00e0 la necessit\u00e0 di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilit\u00e0 (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignit\u00e0 della persona.<\/p>\n<p>In ogni occasione, il medico militare orienter\u00e0 le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonch\u00e9 da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l\u2019operazione militare\u201d.<\/p>\n<p><b>Titolo XVIII &#8211; Informatizzazione e innovazione sanitaria<\/b><\/p>\n<p>Altri due nuovi articoli del Codice 2014. Il primo, articolo 78, \u00e8 dedicato alle\u00a0<b>tecnologie informatiche in sanit\u00e0<\/b>\u00a0e sottolinea la necessit\u00e0 di rispettare le norme sulle sicurezza dei dati e sul consenso da parte della persona assistita, invitando il medico ad utilizzarle secondo \u201ccriteri di proporzionalit\u00e0, appropriatezza, efficacia e sicurezza\u201d.<\/p>\n<p>Il secondo, articolo 79, \u00e8 invece rivolto alle\u00a0<b>innovazioni nell\u2019organizzazione sanitaria<\/b>, sottolineando come \u201cil medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l\u2019appropriatezza clinica nell\u2019organizzazione sanitaria\u201d<\/p>\n<p><b>23 maggio 2014-\u00a0<\/b><b>daily<\/b><b>healthcare<\/b><b>.it<\/b><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.quotidianosanita.it\/lavoro-e-professioni\/articolo.php?articolo_id=21671\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ecco il nuovo Codice deontologico dei medici e degli odontoiatri italiani. In 79 articoli la &#8220;carta&#8221; dei valori della Fnomceo. Il testo<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>Related news<\/i>:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/Start\/HDefault.aspx\/?Newsid=9306\">http:\/\/www.fedaiisf.it\/Start\/HDefault.aspx?Newsid=9306<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>23 MAG\u00a0&#8211;\u00a0Il nuovo testo del Codice di Deontologia Medica, approvato a Torino lo scorso 18 maggio dal Consiglio nazionale Fnomceo, \u00e8 stato quasi interamente riscritto rispetto al Codice in vigore dal 2006. &nbsp; Innanzi tutto, pur mantenendo la sequenza degli articoli gi\u00e0 esistenti, \u00e8 stata modificata la suddivisione, che nel 2006 prevedeva 6 grandi temi, &hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":720,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-primo-piano"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/719\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/720"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}