{"id":72629,"date":"2023-07-08T08:42:11","date_gmt":"2023-07-08T06:42:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=72629"},"modified":"2023-07-11T07:58:03","modified_gmt":"2023-07-11T05:58:03","slug":"il-nuovo-codice-degli-appalti-in-vigore-dal-1-luglio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/il-nuovo-codice-degli-appalti-in-vigore-dal-1-luglio\/","title":{"rendered":"The new procurement code in force since 1 July"},"content":{"rendered":"<p>The<em> nuovo codice degli appalti, il testo unico che regola gli acquisti pubblici, \u00e8 entrato in vigore dal 1 luglio. Non \u00e8 una legge specifica per il settore sanitario, nonostante questo sia un settore di grande rilevanza strategica nell\u2019ambito della spesa pubblica ed anche, pi\u00f9 nello specifico, per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.<a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GARE-FARMACI-2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-72633 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GARE-FARMACI-2-246x300.jpg\" alt=\"\" width=\"246\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GARE-FARMACI-2-246x300.jpg 246w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GARE-FARMACI-2-10x12.jpg 10w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/GARE-FARMACI-2.jpg 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 246px) 100vw, 246px\" \/><\/a><\/em><\/p>\n<p><strong>Nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo scorso<\/strong> \u00e8 stato pubblicato il <a href=\"https:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2023_0036_originale_GU.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legislativo numero 36\/2023<\/a>, che contiene il nuovo Codice dei contratti pubblici.<br \/>\nIl nuovo testo unico sugli appalti nasce dall\u2019esigenza di garantire il rispetto, da parte dello Stato italiano, del Piano di Ripresa e Resilienza (legge 108\/2021), proprio per assicurare l\u2019applicazione in Italia dei principi di derivazione comunitaria , tra le cui riforme abilitanti era appunto annoverata anche quella sui contratti pubblici.<\/p>\n<p><strong>Il nuovo corpus normativo, 229 articoli<\/strong> suddivisi in cinque libri idealmente separati tra loro, cui si aggiungono 38 allegati, risulta pubblicato <strong>\u2018completo\u2019<\/strong>, ovvero privo di rinvii e rimandi che invece caratterizzavano i primi due Codici degli appalti. Ci\u00f2 consente oggi a chi lo legge di conoscere da subito tutte le possibili implicazioni di ogni singola scelta e decisione, nel pieno rispetto di quel principio di legalit\u00e0 inteso come preventiva conoscenza delle conseguenze legali di ogni comportamento.<\/p>\n<p>Le versioni precedenti avevano seguito ben altra sorte: i decreti attuativi (Dpr n. 207\/2010) furono pubblicati ben quattro anni dopo l&#8217;approvazione del DLgs 163\/2006 \u00a0e il successivo DLgs 50 del 2016 &#8211; che recepiva le Linee Guida ANAC, non ha mai ricevuto il conforto dei regolamenti attuativi.<\/p>\n<p>La nuova legge si avvale inoltre di un periodo di <strong>&#8220;sospensiva&#8221;<\/strong>. Questo significa che non solo tutte le gare il cui bando \u00e8 stato pubblicato dopo il 31 marzo 2023, ma anche quelle che sono state pubblicate \u00a0prima del 30 giugno, continueranno a essere regolamentate dal Codice precedente.<br \/>\nSoltanto<strong> le gare indette e pubblicate dopo il 1 luglio<\/strong> dovranno obbligatoriamente applicare il nuovo testo normativo.<\/p>\n<p>Il DLgs n. 36 nasce dunque nel rispetto degli impegni che la stessa Italia si \u00e8 assunta all\u2019atto di presentazione del Pnrr, di cui una delle riforme abilitanti previste era proprio quella del Codice degli appalti, a cui si aggiunge poi la necessit\u00e0 d\u2019adeguare l\u2019attuale Codice alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ed a quella della Corte Costituzionale, \u201cnonch\u00e9 al fine d\u2019evitare l\u2019avvio di procedure d\u2019infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate\u201d (Legge n. 78 del 21\/6\/2022 di delega del Parlamento al Governo per la redazione di un nuovo Codice dei contratti pubblici).<\/p>\n<p>Grande attenzione alla enunciazione dei <strong>Principi generali<\/strong> che dovranno essere seguiti ed applicati in tutte le fasi del procedimento (dalla redazione, all&#8217;esperimento di gara, fino alla fase esecutiva del contratto). Si passa da 2 a ben 11 articoli per gettare le fondamenta della procedura. Particolare enfasi viene dato al <strong>&#8220;principio del Risultato&#8221;<\/strong>, vera e propria cartina al tornasole, nonch\u00e9 principio che racchiude in s\u00e9 quello di legalit\u00e0, di trasparenza e di tutela della concorrenza.<\/p>\n<p>With <strong>la digitalizzazione<\/strong> si archivia definitivamente la gara cartacea. Viene cos\u00ec previsto che tutti i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente (articolo 19, comma 3) e gestiti su piattaforme digitali (articolo 21, comma 2), giungendo infine a prevedere anche il possibile utilizzo, \u201cper migliorare l\u2019efficienza delle stazioni appaltanti\u201d, dell\u2019intelligenza artificiale (articolo 30, comma 1).<\/p>\n<p>Anche tutte le comunicazioni relative alle gare, fino alla pubblicazione dei relativi esiti, avverranno d\u2019ora in poi solo sulla <strong>Banca Dati nazionale dei contratti pubblici<\/strong> nonch\u00e9 utilizzando le <strong>piattaforme di approvvigionamento digitale<\/strong> (articolo 29), fermo restando, tuttavia, che quell\u2019Ecosistema nazionale di approvvigionamenti digitali \u2013 come futuristicamente tratteggiato nell\u2019articolo 22 \u2013 risulta a oggi una mera dichiarazione d\u2019intenti.<\/p>\n<p><strong>Tre gli elementi di novit\u00e0 principali<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il criterio di aggiudicazione. <\/strong>Rimane la possibilit\u00e0 di aggiudicare al prezzo pi\u00f9 basso i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e tradizionalmente vengono ritenuti appartenere a questa categoria i farmaci.<\/p>\n<p>Sotto questo aspetto, per\u00f2, recentemente il Consiglio di Stato ha chiarito che non tutte le gare farmaci possono essere aggiudicate secondo il <strong>criterio del prezzo pi\u00f9 basso<\/strong>, dal momento che ci\u00f2 \u00e8 possibile a condizione che il confronto tra le caratteristiche tecniche dei due (o pi\u00f9) farmaci siano <strong>oggettivamente confrontabili<\/strong> senza ricorrere ad alcun tipo di discrezionalit\u00e0 (Cons. Stato, V, n. 7000\/2020). Ci\u00f2 pone effettivamente le basi per l\u2019<strong>obbligo di valutare le offerte con il criterio qualit\u00e0-prezzo<\/strong> (offerta economicamente vantaggiosa).<\/p>\n<p>Perci\u00f2 <strong>spetta ora alle singole amministrazioni stabilire quanto pesa il prezzo e quanto la qualit\u00e0<\/strong>. Abbattere il vincolo del 70\/30 nel rapporto qualit\u00e0- prezzo apre dunque la strada ad un&#8217;applicabilit\u00e0 anche nel settore farmaco. Anzi, il nuovo codice conferma allo stesso tempo (con<strong> incremento della soglia minima a 140.000 eu<\/strong>) l\u2019obbligo di aggiudicare alla qualit\u00e0-prezzo se la fornitura o il servizio abbiano notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.<\/p>\n<p>La definizione di <strong>farmaco innovativo<\/strong> presenta caratteristiche peculiari, che si riferiscono a tre elementi basilari (determina AIFA n. 1535\/2017): bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e robustezza delle prove scientifiche.<\/p>\n<p><strong>Il secondo aspetto<\/strong> sembra specificamente destinato a mutare gli scenari nelle <strong>gare per l\u2019acquisto di dispositivi medici<\/strong>. Il nuovo codice, ponendo fine ad una diatriba giurisprudenziale piuttosto articolata e non sempre lineare nelle soluzioni proposte, consente senza condizioni al <strong>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)<\/strong> di prendere parte alla commissione di valutazione tecnica delle offerte. Ci\u00f2, sia chiaro, anche nelle gare aggiudicate al prezzo pi\u00f9 basso, perch\u00e9 comunque si deve verificare la conformit\u00e0 tecnica del prodotto offerto alle caratteristiche richieste.<\/p>\n<p><strong>Il terzo aspetto<\/strong> riguarda infine le <strong>procedure per accordo quadro<\/strong>. Gi\u00e0 nell\u2019ultima parte della vigenza del codice del 2016 si era fatta avanti una certa interpretazione della funzione di queste procedure, nell\u2019ambito dell\u2019acquisto di farmaci e dispositivi medici, non pi\u00f9 esclusivamente finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare nello stretto e rigido ordine di classifica, ma che invece consentisse al medico la scelta, tra i prodotti utilmente classificati, di quello pi\u00f9 idoneo sotto il piano tecnico-terapeutico alla cura del paziente. Va ricordato, ad esempio, che gi\u00e0 il T.A.R. per la Lombardia afferm\u00f2, con riferimento ai dispositivi medici, che nell\u2019ambito di un accordo quadro per la fornitura di apparecchi medici, \u00e8 possibile derogare all\u2019ordine fra imprese come risultante dalla classifica finale di gara per rispettare la prescrizione del medico e garantire cos\u00ec la continuit\u00e0 dell\u2019assistenza a pazienti gi\u00e0 in cura.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;ambito sanitario \u00e8 carente<\/strong><\/p>\n<p>A fronte di tante novit\u00e0 viene per\u00f2 segnalata, da parte dei commentatori, la grave<strong> carenza di norme specifiche<\/strong> per il settore sanitario, come invece risulta per il settore dei Beni culturali, oppure per i contratti nel settore della Difesa, nonostante sia stato pi\u00f9 volte ribadito dagli ultimi governi il valore \u201cstrategico\u201d del settore, anche alla luce della drammatica esperienza di Covid-19.<\/p>\n<p>Pur risultando disposta una <strong>\u201cdisciplina speciale\u201d<\/strong> per i servizi sociali e per quelli alla persona (articoli 127-128), non \u00e8 stato invece ritenuto necessario differenziare gli approvvigionamenti sanitari (farmaci e dispositivi medici) rispetto ad altre forniture, non volendo quindi riconoscere in capo ad essi alcuna specifica peculiarit\u00e0, che invece risulta ben presente sia per i farmaci biosimilari (per esempio) sia per la rilevanza degli investimenti nelle tecnologie sanitarie (difficilmente riconosciuta e premiata in una gara \u201cclassica\u201d).<\/p>\n<p>Sono solo due gli specifici riferimenti al settore sanit\u00e0: l\u2019<strong>article 5<\/strong>, ultimo comma dell\u2019Allegato I.2 prevede che \u201cPer le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali dispositivi medici, dispositivi antincendio la stazione appaltante possa richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonch\u00e9 di specifiche comprovate competenze\u201d.<\/p>\n<p>L&#039;<strong>articolo 32<\/strong>, comma 2 dell\u2019Allegato II.14, nell\u2019individuare le forniture e i servizi di particolare importanza per le quali il Direttore dell\u2019esecuzione del contratto (D.e.c.) non pu\u00f2 essere la stessa persona che ha svolto l\u2019incarico di Rup, annovera tra i servizi, anche quelli &#8220;sanitari e sociali\u201d.<br \/>\nFrancamente troppo poco, tenendo conto del peso economico e sociale del comparto.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Trendsanit\u00e0<\/strong> ha pubblicato una interessante\u00a0 <a href=\"https:\/\/trendsanita.it\/nuovo-codice-contratti-pubblici-farmaci\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LIVE gioved\u00ec 6 luglio<\/a> by title <strong>&#8220;Nuovo codice dei contratti pubblici: cosa cambia per il settore farmaceutico?&#8221;<\/strong> alla quale hanno partecipato l&#8217;Ing. Adriano Leli &#8211; Direttore Generale di IntercentER, il Dott. Fausto Bartolini- Direttore del Dipartimento Farmaceutico della USL 2 Umbria, Avv. Roberto Bonatti dello Studio Legale Russo-Valentini di Bologna.<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2023_0036_originale_GU.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/biblus.acca.it\/quaderno-anci-nuovo-codice-appalti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BibLus-net &#8211; 43esimo Quaderno ANCI: le novit\u00e0 del Codice appalti &#8211; 29 giugno 2023<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/legal-regulatory\/risultato-fiducia-accesso-i-tre-principi-che-ispirano-il-nuovo-codice-appalti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Aboutpharma &#8211; Risultato, fiducia, accesso: i tre princ\u00ecpi che ispirano il nuovo codice appalti &#8211; 22 marzo 2023<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.aboutpharma.com\/legal-regulatory\/nuovo-codice-appalti-tante-le-novita-rilevanti-ma-la-sanita-non-si-tocca\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Aboutpharma &#8211; Nuovo codice appalti: tante le novit\u00e0 rilevanti, ma la sanit\u00e0 non si tocca &#8211; 25 maggio 2023<\/a><\/p>\n<p>Trendsanit\u00e0 &#8211; Gli appalti in sanit\u00e0 con il nuovo codice &#8211; 30 giugno 2023<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo codice degli appalti, il testo unico che regola gli acquisti pubblici, \u00e8 entrato in vigore dal 1 luglio. 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