{"id":75465,"date":"2024-02-24T11:21:11","date_gmt":"2024-02-24T10:21:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=75465"},"modified":"2024-02-28T19:25:00","modified_gmt":"2024-02-28T18:25:00","slug":"corte-costituzionale-colpo-al-jobs-act-se-il-licenziamento-e-illegittimo-il-lavoratore-va-reintegrato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/corte-costituzionale-colpo-al-jobs-act-se-il-licenziamento-e-illegittimo-il-lavoratore-va-reintegrato\/","title":{"rendered":"Corte Costituzionale. Colpo al &#8220;Jobs Act&#8221;. Se il licenziamento \u00e8 illegittimo, il lavoratore va reintegrato"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Ennesimo colpo al Jobs act: un\u2019altra parte della riforma renziana \u00e8 stata dichiarata incostituzionale<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\">La Corte costituzionale ha riconosciuto l\u2019eccesso di delega rispetto all\u2019art. 2 co. 1 del d.lgs. 23\/2015: limitando la reintegrazione alle sole nullit\u00e0 espressamente previste, il governo Renzi violava le indicazioni parlamentari, creando vuoto di tutela anche per casi gravi come i licenziamenti ritorsivi.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fanpage.it\/politica\/ennesimo-colpo-al-jobs-act-unaltra-parte-della-riforma-renziana-e-stata-dichiarata-incostituzionale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fanpage &#8211; 24 febbraio 2024 di Roberta Covelli<\/a><\/p>\n<p>Sono passati dieci anni dall\u2019insediamento del governo Renzi e, all\u2019indomani di questo decimo anniversario, la <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-23166 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/poletti.jpg\" alt=\"\" width=\"335\" height=\"176\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/poletti.jpg 729w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/poletti-300x158.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 335px) 100vw, 335px\" \/>Corte Costituzionale ha emesso una nuova sentenza sul Jobs act, uno degli atti simbolo dell\u2019esecutivo renziano. <strong>La censura della Consulta colpisce ancora una volta il decreto legislativo 23 del 2015, abrogando un avverbio, &#8220;espressamente&#8221;,<\/strong> e cos\u00ec allargando l\u2019applicazione della reintegra a tutti i casi di nullit\u00e0 del licenziamento. Ma, per comprendere la pronuncia del giudice costituzionale, occorre aver presente tanto le prerogative governative e parlamentari, quanto la logica di fondo della riforma del lavoro renziana.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">La logica del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs act<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Elemento centrale del cosiddetto Jobs act era l\u2019introduzione del contratto a tutele crescenti, divenuto il rapporto di lavoro dipendente tipo per tutti gli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, il nuovo contratto non ha nulla di diverso dai contratti stipulati prima di quella data, se non per la disciplina contro i licenziamenti illegittimi, che risulta particolarmente ridotta.<\/p>\n<p>La logica di fondo del progetto renziano era infatti la riduzione delle tutele contro il recesso ingiustificato, attraverso la previsione di rimedi indennitari: secondo le intenzioni di chi scrisse la riforma, la sanzione principale contro un licenziamento ingiusto sarebbe dovuta essere una somma di denaro, prevedibile dal datore di lavoro, calcolata sulla base della sola anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore entro un minimo e un massimo (inizialmente da 4 a 24 mensilit\u00e0, poi innalzate dal cosiddetto decreto dignit\u00e0 in un intervallo da 6 a 36 mensilit\u00e0).<\/p>\n<p>Restavano salve alcune eccezioni, per i casi pi\u00f9 gravi: il decreto legislativo 23\/2015 prevede infatti ancora il rimedio della reintegrazione nei casi di licenziamento discriminatorio o nullo &#8220;perch\u00e9 riconducibile agli altri casi di nullit\u00e0 <strong>espressamente<\/strong> previsti dalla legge&#8221;.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 proprio questa locuzione, contenuta al comma 1 dell\u2019art. 2, ad aver richiesto l\u2019attenzione della Consulta, in quanto difforme dalla delega parlamentare.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">L\u2019eccesso di delega: il decreto legislativo non rispetta le indicazioni parlamentari<\/span><\/strong><\/p>\n<p>I decreti legislativi, come anche il 23 del 2015, sono infatti atti delegati al governo dal Parlamento. Anche se il <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-19623 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/jobs-act.deleghe.jpg\" alt=\"\" width=\"496\" height=\"252\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/jobs-act.deleghe.jpg 630w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/jobs-act.deleghe-300x152.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 496px) 100vw, 496px\" \/>potere di legiferare spetta alle Camere, queste possono comunque delegarlo all\u2019esecutivo, ma &#8220;soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti&#8221; e &#8220;con determinazione di principi e criteri direttivi&#8221;.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 accaduto anche per il Jobs act. Sul finire del 2014, il governo Renzi fece approvare al Parlamento una legge delega in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, e, nei primi mesi del 2015, furono emanati i decreti attuativi riferiti a quella delega.<\/p>\n<p>Tuttavia, mentre la legge delega prevedeva la conservazione del \u00abdiritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato\u00bb, il testo del decreto attuativo renziano ha ulteriormente ridotto lo spazio per il rimedio reale. La reintegrazione \u00e8 infatti prevista in caso di discriminazione e per (rarissimi) casi di licenziamento disciplinare irrogati in assenza del fatto materiale contestato, mentre i casi di nullit\u00e0 del licenziamento sono differenziati: la reintegrazione non \u00e8 prevista per tutti i casi di recesso nullo, ma solo per quelli &#8220;espressamente previsti dalla legge&#8221;.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Il vuoto di tutela per i lavoratori vittime di licenziamenti nulli<\/span><\/strong><\/p>\n<p>La Corte Costituzionale, allora, ha riconosciuto fondata la questione di legittimit\u00e0, rilevando un eccesso di delega: il governo non ha rispettato i criteri direttivi posti dalla legge delega parlamentare, arrogandosi un potere normativo che non aveva.<\/p>\n<p>La censura non \u00e8 per\u00f2 solo di metodo, ma anche di merito. Con l\u2019aggiunta dell\u2019avverbio &#8220;espressamente&#8221;, ora abrogato dalla Consulta, diverse ipotesi di licenziamento nullo venivano escluse non solo dal rimedio reintegratorio, ma dalla stessa attenzione dell\u2019ordinamento. Si crea cos\u00ec un vuoto di tutela rispetto a gravi violazioni dei diritti dei lavoratori: senza prevedere esplicitamente altri rimedi, il decreto legislativo renziano esclude dalla reintegrazione i casi di licenziamenti nulli, come illegittimi recessi per malattia (senza superamento del periodo di comporto), o irrogati in violazione del blocco dei licenziamenti, o in violazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, o, pi\u00f9 in generale, in caso di licenziamenti ritorsivi, nulli per motivo illecito determinante.<\/p>\n<p>l rimprovero della Corte Costituzionale appare particolarmente serio se si pensa che la nullit\u00e0 \u00e8 la pi\u00f9 grave forma di invalidit\u00e0 di un atto giuridico, che risulta viziato al punto da (dover) essere inefficace e che invece, nell\u2019originale formulazione del Jobs act, continuava a produrre effetti e non meritava nemmeno una forma di tutela esplicita.<\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">l nuovo monito della Consulta: serve una riforma che tuteli i lavoratori<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Non \u00e8 la prima volta che il decreto legislativo 23\/2015 incappa nelle censure della Corte costituzionale. La Consulta gi\u00e0 nel 2018 aveva scardinato il meccanismo centrale delle tutele crescenti, rilevando come il sistema automatico di calcolo basato sulla sola anzianit\u00e0 di servizio fosse incostituzionale alla luce della &#8220;inidoneit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un\u2019adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente&#8221;.<\/p>\n<p>La stessa critica era arrivata nel 2020 dal Comitato europeo dei diritti sociali di Strasburgo, che, su reclamo collettivo della Cgil, aveva dichiarato che, a causa della riforma del lavoro renziana, l&#8217;Italia viola il diritto di lavoratrici e lavoratori di ricevere un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione in caso di licenziamento illegittimo.<\/p>\n<p>E se di recente le norme sui licenziamenti collettivi illegittimi non hanno ricevuto censure dalla Consulta, valutando altre parti del Jobs act, tanto nel 2020, quanto nel 2022, il giudice costituzionale ha avuto modo di <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-38373 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Corte-Costituzionale-Jobs-Act-1.png\" alt=\"\" width=\"478\" height=\"119\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Corte-Costituzionale-Jobs-Act-1.png 776w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Corte-Costituzionale-Jobs-Act-1-300x75.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Corte-Costituzionale-Jobs-Act-1-768x191.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 478px) 100vw, 478px\" \/>criticare la frammentariet\u00e0 e illogicit\u00e0 delle tutele risultanti dalle riforme pi\u00f9 recenti, richiamando il legislatore al suo ruolo: occorre infatti che il Parlamento si impegni nel rendere migliore, e pi\u00f9 rispettosa dei diritti dei lavoratori, la normativa in materia di tutele contro il licenziamento ingiustificato.<\/p>\n<p>Anche con quest\u2019ultima sentenza, che prevede la reintegrazione come rimedio logico per tutti i casi di licenziamenti nulli, e non solo per quelli espressamente previsti dalle leggi come tali, la Corte Costituzionale rinnova il suo monito: \u00e8 dovere del legislatore &#8220;ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell\u2019avvicendarsi di interventi frammentari&#8221;.<\/p>\n<p>Nonostante le ormai quasi costanti dichiarazioni di incostituzionalit\u00e0 da parte della Consulta, risulta tuttavia difficile nutrire qualche speranza nell\u2019azione della classe politica attualmente al potere. Se il Jobs act fu votato dal Partito democratico renziano, la precedente riforma Fornero (non esente da vizi di incostituzionalit\u00e0), che modificava l\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fu approvata da una maggioranza bipartisan, che comprendeva anche coloro che oggi governano (Giorgia Meloni compresa). Da un esecutivo come l\u2019attuale, che non ha esitato a usare la retorica del lavoro per danneggiare i lavoratori, smontando i sussidi in caso di disoccupazione, calpestando il diritto allo sciopero, svuotando le proposte sul salario minimo legale, confondendo la flessibilit\u00e0 col precariato e rintuzzando la costante contrapposizione tra dipendenti e partite iva, risulta francamente difficile aspettarsi un impegno per il miglioramento delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fanpage.it\/politica\/ennesimo-colpo-al-jobs-act-unaltra-parte-della-riforma-renziana-e-stata-dichiarata-incostituzionale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.fanpage.it\/politica\/ennesimo-colpo-al-jobs-act-unaltra-parte-della-riforma-renziana-e-stata-dichiarata-incostituzionale\/<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.fanpage.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.fanpage.it\/<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-75471 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Comunicato-Corte-Costituzionale.png\" alt=\"\" width=\"873\" height=\"322\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Comunicato-Corte-Costituzionale.png 873w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Comunicato-Corte-Costituzionale-300x111.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Comunicato-Corte-Costituzionale-768x283.png 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Comunicato-Corte-Costituzionale-18x7.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 873px) 100vw, 873px\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times, serif;\"><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/comunicatistampa\/CC_CS_20240222113257.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comunicato Corte Costituzionale del 22 febbraio 2024: JOBS ACT: la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullita\u0300 del licenziamento previsti dalla legge anche se non \u201cespressamente\u201d<\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt;\"><span style=\"color: #000000;\">La Corte costituzionale<\/span> (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:22\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza n. 22<\/a> del 2024) <span style=\"color: #000000;\">ha dichiarato l\u2019illegittimita\u0300 costituzionale dell\u2019articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola \u201cespressamente\u201d. Tale disposizione, quindi, e\u0300 stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullita\u0300, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l\u2019ha limitata alle nullita\u0300 sancite \u201cespressamente\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">La Corte di cassazione rimettente, nel sollevare la questione, aveva censurato tale limitazione, in riferimento all\u2019articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall\u2019art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), deducendo che l\u2019esclusione delle nullita\u0300, diverse da quelle \u00abespresse\u00bb, non trovasse rispondenza nella legge di delega, la quale riconosceva la tutela reintegratoria nei casi di \u201clicenziamenti nulli\u201d senza distinzione alcuna.<\/span><\/p>\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">La Corte costituzionale ha ritenuto fondata questa censura, osservando in particolare che il criterio direttivo, nella parte rilevante in proposito, aveva segnato il perimetro della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti \u201ceconomici\u201d, e prevedendola, in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori e di specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">La Corte ha sottolineato che il testuale riferimento ai \u201clicenziamenti nulli\u201d, contenuto nel criterio direttivo, non prevedeva \u2013 e non consentiva quindi \u2013 la distinzione tra nullita\u0300 espresse e nullita\u0300 non espresse, ma contemplava una distinzione soltanto per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi ultimi, ma anche nell\u2019ambito dei casi di nullita\u0300 previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullita\u0300. Inoltre, prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullita\u0300 espressa, ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie \u201cescluse\u201d, ossia quelle di licenziamenti nulli si\u0300, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullita\u0300, cosi\u0300 dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante.<\/span><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 2\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 14pt; color: #000000;\">Dalla dichiarazione di illegittimita\u0300 costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola \u201cespressamente\u201d, consegue che il regime del licenziamento nullo e\u0300 lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l\u2019espressa sanzione della nullita\u0300, sia che cio\u0300 non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: 'times new roman', times, serif;\">Roma, 22 febbraio 2024<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<div class=\"page\" title=\"Page 2\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000; font-family: 'times new roman', times, serif;\">Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 &#8211; Roma &#8211; Tel. 06.4698224\/06-4698378<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:22\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Judgment\u00a0<strong>22\/2024<\/strong> (ECLI:IT:COST:2024:22), Deposito\u00a0del <strong>22\/02\/2024<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Related news: <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/damor-dopo-la-sentenza-di-condanna-per-comportamento-antisindacale-ora-viene-condannata-anche-per-violazione-dellart-18-per-licenziamento-per-ingiusta-causa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Damor. Dopo la sentenza di condanna per comportamento antisindacale ora viene condannata anche per violazione dell&#8217;art. 18 per &#8220;licenziamento per ingiusta causa&#8221;<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.collettiva.it\/copertine\/lavoro\/licenziamenti-precarieta-appalti-la-cgil-lancia-i-referendum-sul-lavoro-qyfz7c2e\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Licenziamenti, precariet\u00e0, appalti: ecco i referendum Cgil<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Note:<\/p>\n<p><em>Tra i decreti attuativi varati dal governo Renzi l\u2019elemento centrale e qualificante della riforma \u00e8 il decreto legislativo 23 del 2015, che introduce il nuovo contratto a tutele crescenti, applicato automaticamente a tutti i lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. A dispetto del nome, non c\u2019\u00e8 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-19661 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/jobs.act_.jpg\" alt=\"\" width=\"277\" height=\"155\" \/>nessuna riforma della tipologia contrattuale: l\u2019unica differenza rispetto al passato \u00e8 il regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo, con il rimedio monetario come soluzione principale e la reintegrazione sul posto di lavoro riservata ai soli licenziamenti nulli o discriminatori. Nella sua versione originaria, che, come si vedr\u00e0, \u00e8 stata dichiarata incostituzionale e smontata dalla Consulta tra il 2018 e il 2020, l\u2019indennit\u00e0 di risarcimento era calcolata automaticamente e legata all\u2019anzianit\u00e0 di servizio: al lavoratore ingiustamente licenziato, in caso di vittoria di lite, sarebbe spettata un\u2019indennit\u00e0 pari a due mensilit\u00e0 per ogni anno di servizio, entro minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilit\u00e0 (poi aumentate, dal decreto Dignit\u00e0, tra sei e trentasei). Di fatto, insomma, l\u2019istituzione del nuovo contratto era solo un modo per disapplicare, indirettamente e progressivamente, le tutele previste dall\u2019articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.<\/em><\/p>\n<p><em>L&#8217;unica certezza \u00e8 l&#8217;instabilit\u00e0, e questo \u00e8 in realt\u00e0 anche un problema per le imprese: non essendoci pi\u00f9 una tutela reale, ossia una prospettiva di reintegrazione sul posto di lavoro in caso di licenziamento illecito, il lavoratore non \u00e8 in grado di esercitare i suoi diritti al meglio durante il rapporto professionale, per il timore di ritorsioni che lo porterebbero a perdere l&#8217;impiego.<\/em><\/p>\n<p><em>Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non \u00e8 pi\u00f9 una forma stabile di impiego.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fanpage.it\/politica\/che-cosa-resta-del-jobs-act-dopo-la-sentenza-della-consulta-sui-licenziamenti-collettivi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fanpage<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>NB: <em>Qualsiasi opinione, consiglio, comunicato o altre informazioni espresse o rese disponibili da terzi e riportate sul nostro sito sono ben accette anche se non sono attribuibili n\u00e9 sono necessariamente condivise da Fedaiisf bens\u00ec ai rispettivi autori.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ennesimo colpo al Jobs act: un\u2019altra parte della riforma renziana \u00e8 stata dichiarata incostituzionale La Corte costituzionale ha riconosciuto l\u2019eccesso di delega rispetto all\u2019art. 2 co. 1 del d.lgs. 23\/2015: limitando la reintegrazione alle sole nullit\u00e0 espressamente previste, il governo Renzi violava le indicazioni parlamentari, creando vuoto di tutela anche per casi gravi come i &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":38378,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[41,27],"class_list":["post-75465","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-primo-piano","tag-leggisentenze","tag-licenziati"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75465"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75465\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75542,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75465\/revisions\/75542"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38378"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}