{"id":77263,"date":"2024-07-17T18:51:11","date_gmt":"2024-07-17T16:51:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=77263"},"modified":"2024-07-24T16:11:05","modified_gmt":"2024-07-24T14:11:05","slug":"corte-costituzionale-altri-2-articoli-del-jobs-act-dichiarati-incostituzionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/corte-costituzionale-altri-2-articoli-del-jobs-act-dichiarati-incostituzionali\/","title":{"rendered":"Corte Costituzionale. Altri due articoli del Jobs Act dichiarati incostituzionali"},"content":{"rendered":"<p><em>There <strong>Corte costituzionale<\/strong> ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 di un altro pezzo del <strong>Jobs act<\/strong>: si tratta della norma <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-77269 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-il-sole-24.png\" alt=\"\" width=\"256\" height=\"276\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-il-sole-24.png 392w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-il-sole-24-279x300.png 279w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-il-sole-24-11x12.png 11w\" sizes=\"auto, (max-width: 256px) 100vw, 256px\" \/>That <strong>esclude la reintegrazione<\/strong> del lavoratore nelle ipotesi di licenziamento per <strong>giustificato motivo oggettivo<\/strong> <strong>insussistente<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>La Corte (sentenza n. 129 del 2024) inoltre ha ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un\u2019interpretazione adeguatrice. Ossia deve ammettersi la tutela reintegratoria attenuata nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.<\/em><\/p>\n<p><em>Riportiamo il comunicato della Corte Costituzionale<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/comunicatistampa\/CC_CS_20240716122846.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comunicato della Consulta del 16 luglio 2024<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">JOBS ACT: LA TUTELA REINTEGRATORIA ATTENUATA SI APPLICA ANCHE AL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE ED AL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO PER UN FATTO PUNITO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOLO CON UNA SANZIONE CONSERVATIVA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte costituzionale (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:128\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza n. 128<\/a> del 2024) ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=0&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.codiceRedazionale=15G00037&amp;art.idArticolo=3&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&amp;art.progressivo=0#art\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 3<\/a>, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l\u2019insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. rep\u00eachage).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riguardo alla stessa disposizione, la Corte (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:129\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza n. 129<\/a> del 2024) ha ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un\u2019interpretazione adeguatrice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ossia deve ammettersi la tutela reintegratoria attenuata nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla prima pronuncia, la Sezione lavoro del Tribunale di Ravenna aveva censurato, sotto diversi profili, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 23 del 2015 per il licenziamento individuale per giustificato motivo <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-77270 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-lavoro-soppresso-cc.png\" alt=\"\" width=\"307\" height=\"148\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-lavoro-soppresso-cc.png 838w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-lavoro-soppresso-cc-300x145.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-lavoro-soppresso-cc-768x370.png 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/reintegra-lavoro-soppresso-cc-18x9.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 307px) 100vw, 307px\" \/>oggettivo nella parte in cui esclude la tutela reintegratoria nell\u2019ipotesi in cui il giudice accerti l\u2019insussistenza del fatto, a differenza di quanto previsto per il licenziamento disciplinare fondato su di un fatto contestato insussistente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha accolto le questioni sollevate in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 4 e 35 Cost. rilevando che, seppure la ragione d\u2019impresa posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non risulti sindacabile nel merito, il principio della necessaria causalit\u00e0 del recesso datoriale esige che il \u201cfatto materiale\u201d allegato dal datore di lavoro sia \u201csussistente\u201d, sicch\u00e9 la radicale irrilevanza dell\u2019insussistenza del fatto materiale prevista dalla norma censurata determina un difetto di sistematicit\u00e0 che rende irragionevole la differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La discrezionalit\u00e0 del legislatore nell\u2019individuare le conseguenze dell\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento non si estende, infatti, fino a consentire di rimettere questa alternativa ad una scelta del datore di lavoro che, intimando un licenziamento fondato su un \u201cfatto insussistente\u201d, lo qualifichi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Precisa, infine, la Corte che il vizio di illegittimit\u00e0 costituzionale, invece, non si riproduce qualora il fatto materiale, allegato come ragione d\u2019impresa, sussiste s\u00ec, ma non giustifica il licenziamento perch\u00e9 risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale della disposizione censurata deve tener fuori la possibilit\u00e0 di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamente da come la valutazione di proporzionalit\u00e0 del licenziamento alla colpa del lavoratore \u00e8 stata tenuta fuori dal licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, la violazione dell\u2019obbligo di rep\u00eachage attiver\u00e0 la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell\u2019art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla seconda sentenza, la Sezione lavoro del Tribunale di Catania aveva censurato il mancato <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-77271 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/licenziamento-estrema-ratio.png\" alt=\"\" width=\"369\" height=\"208\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/licenziamento-estrema-ratio.png 834w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/licenziamento-estrema-ratio-300x169.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/licenziamento-estrema-ratio-768x433.png 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/licenziamento-estrema-ratio-18x10.png 18w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/licenziamento-estrema-ratio-390x220.png 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 369px) 100vw, 369px\" \/>riconoscimento ad opera della stessa norma della tutela reintegratoria quando, per l\u2019inadempienza del lavoratore contestata dal datore di lavoro, che si riveli \u201csussistente\u201d, sia la stessa contrattazione collettiva a prevedere una sanzione conservativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, pur ritenendo complessivamente infondate le questioni sollevate in riferimento a plurimi parametri, ha fornito una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata orientata alla conformit\u00e0 all\u2019art. 39 Cost.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Premesso che la natura \u201cdisciplinare\u201d del recesso datoriale comporta l\u2019applicabilit\u00e0 del canone generale della proporzionalit\u00e0, secondo cui l\u2019inadempimento del lavoratore deve essere caratterizzato da una gravit\u00e0 tale da compromettere definitivamente la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto, la Corte ha ribadito la valutazione di adeguatezza e sufficiente dissuasivit\u00e0 dell\u2019apparato complessivo di tutela nei confronti del licenziamento illegittimo contenuto nel d.lgs. n. 23 del 2015, come novellato dal d.l. n. 87 del 2018 ed emendato dalle sue precedenti pronunce, anche in riferimento alle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare risulti \u201csproporzionato\u201d rispetto alla condotta e alla colpa del lavoratore per le quali \u00e8 prevista la tutela indennitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto, per\u00f2, alla prospettata violazione dell\u2019art. 39, la Corte ha affermato che la disposizione censurata deve essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalit\u00e0 del licenziamento ha s\u00ec una portata ampia, tale da comprendere le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento come clausola generale ed elastica, ma non concerne anche le ipotesi in cui il fatto contestato sia in radice inidoneo, per espressa pattuizione contrattuale, a giustificare il licenziamento, le<br \/>\nquali vanno invece equiparate a quelle dell\u2019\u00abinsussistenza del fatto materiale\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mancata previsione della reintegra quando il fatto contestato sia punito con una sanzione solo conservativa dalla contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo di quest\u2019ultima nella disciplina del rapporto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, all\u2019esito di queste due pronunce, vi \u00e8 simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata dalla Corte sulla linea del \u201cfatto materiale insussistente\u201d.<\/p>\n<p>Roma, 16 luglio 2024<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 &#8211; Roma &#8211; Tel. 06.4698224\/06.4698378<\/p>\n<hr \/>\n<p>Related news: <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/dipendenti-licenziate-in-procemsa-farmaceutici-la-storia-di-elisabetta-e-chiara-raccontata-ieri-in-municipio-a-nichelino-to\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dipendenti licenziate in Procemsa Farmaceutici, la storia di Elisabetta e Chiara raccontata ieri in municipio a Nichelino (TO)<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte costituzionale ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 di un altro pezzo del Jobs act: si tratta della norma che esclude la reintegrazione del lavoratore nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente. 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