{"id":79264,"date":"2024-12-03T10:50:49","date_gmt":"2024-12-03T09:50:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=79264"},"modified":"2024-12-03T11:00:36","modified_gmt":"2024-12-03T10:00:36","slug":"abolizione-del-test-di-ammissione-a-medicina-delega-al-governo-che-ha-24-mesi-per-emanarli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/abolizione-del-test-di-ammissione-a-medicina-delega-al-governo-che-ha-24-mesi-per-emanarli\/","title":{"rendered":"Abolizione del test di ammissione a medicina. Delega al Governo che ha 24 mesi per emanare i relativi decreti legislativi"},"content":{"rendered":"<p><em>L\u2019Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 27\/11\/24 ha approvato il <a href=\"https:\/\/portale.fnomceo.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/ddl-915-916-942-980-1002__440575.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">provvedimento di legge delega<\/a> per riformare l&#8217;accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria. Il testo passa all\u2019altro ramo del Parlamento. <\/em><\/p>\n<p><em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-79272 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Test-di-medicina-aula-universita.jpeg\" alt=\"\" width=\"308\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Test-di-medicina-aula-universita.jpeg 1600w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Test-di-medicina-aula-universita-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Test-di-medicina-aula-universita-1024x682.jpeg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Test-di-medicina-aula-universita-768x512.jpeg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Test-di-medicina-aula-universita-1536x1023.jpeg 1536w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Test-di-medicina-aula-universita-18x12.jpeg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 308px) 100vw, 308px\" \/>Generalmente si fa ricorso a questo strumento per introdurre norme in settori dall\u2019elevato contenuto tecnico, nell\u2019attivit\u00e0 di delegificazione, per attuare direttive europee o per introdurre riforme particolarmente vaste. Per permettere al governo di adottare i decreti legislativi, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-ii\/titolo-i\/sezione-ii\/articolo-76\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 76<\/a> della costituzione prevede che le camere attribuiscano all\u2019esecutivo il proprio potere di legiferare. Ci\u00f2 avviene attraverso l\u2019approvazione di una cosiddetta <strong>legge delega<\/strong>. Attraverso questa norma il parlamento stabilisce una cornice di principi e criteri ai quali l\u2019esecutivo deve attenersi per disciplinare una determinata materia. Per l\u2019approvazione di questa legge si utilizza la procedura ordinaria. La delega per l&#8217;esercizio della funzione legislativa <b>non pu\u00f2 avere una durata superiore ai due anni<\/b><\/em><\/p>\n<p><em>Riportiamo i punti salienti della legge delega.<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonch\u00e9 della qualit\u00e0 della loro formazione si d\u00e0 Delega al Governo per la revisione delle modalit\u00e0 di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria<\/p>\n<p>Nell\u2019esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\">\n<li>a- prevedere che l\u2019iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;<\/li>\n<li>b- individuare criteri di sostenibilit\u00e0 per l\u2019iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale che siano commisurati alla disponibilit\u00e0 dei posti dichiarata dalle universit\u00e0;<\/li>\n<li>c- individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica garantendo programmi uniformi e coordinati e l\u2019armonizzazione dei piani di studio per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;<\/li>\n<li>d- prevedere che l\u2019ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonch\u00e9 alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;<\/li>\n<li>e- garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-79273 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/didattica-semestre-universita.jpg\" alt=\"\" width=\"350\" height=\"144\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/didattica-semestre-universita.jpg 350w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/didattica-semestre-universita-300x123.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/didattica-semestre-universita-18x7.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/>discipline qualificanti comuni solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonch\u00e9 individuare modalit\u00e0 per permettere l\u2019iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonch\u00e9 di quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;<\/li>\n<li>f- in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalit\u00e0 per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacit\u00e0 ricettive delle universit\u00e0, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualit\u00e0 della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l\u2019accreditamento a livello europeo e internazionale;<\/li>\n<li>g- individuare le modalit\u00e0 atte a consentire l\u2019allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l\u2019accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull\u2019intero territorio nazionale;<\/li>\n<li>h- introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;<\/li>\n<li>i- garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle universit\u00e0;<\/li>\n<li>l- operare un riordino dell\u2019offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) garantendo un\u2019offerta formativa aderente a standard di qualit\u00e0 elevati;<\/li>\n<li>m- prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un\u2019attivit\u00e0 di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);<\/li>\n<li>n- promuovere, nel rispetto dell\u2019autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-38824 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/medicina-odontoiatria-test-dingresso.jpeg\" alt=\"\" width=\"337\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/medicina-odontoiatria-test-dingresso.jpeg 900w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/medicina-odontoiatria-test-dingresso-300x173.jpeg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/medicina-odontoiatria-test-dingresso-768x444.jpeg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 337px) 100vw, 337px\" \/>magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilit\u00e0 degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all\u2019interno dei percorsi per le competenze trasversali e l\u2019orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell\u2019istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell\u2019ambito dell\u2019attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c) del presente comma;<\/li>\n<li>o- promuovere, nel rispetto dell\u2019autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le universit\u00e0, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altres\u00ec, che tali percorsi non siano afferenti all\u2019ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare n\u00e9 ai fini dell\u2019esame di Stato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, sentito il Ministro della salute. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n<p>Il Governo \u00e8 delegato ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 \u00a0entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell\u2019ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princ\u00ecpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 27\/11\/24 ha approvato il provvedimento di legge delega per riformare l&#8217;accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria. Il testo passa all\u2019altro ramo del Parlamento. 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