{"id":79402,"date":"2024-12-11T06:01:57","date_gmt":"2024-12-11T05:01:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=79402"},"modified":"2024-12-25T10:41:43","modified_gmt":"2024-12-25T09:41:43","slug":"corte-costituzionale-devono-essere-prioritariamente-ridotte-le-altre-spese-prima-di-andare-a-toccare-quella-destinata-alla-sanita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/corte-costituzionale-devono-essere-prioritariamente-ridotte-le-altre-spese-prima-di-andare-a-toccare-quella-destinata-alla-sanita\/","title":{"rendered":"Corte Costituzionale. Devono essere prioritariamente ridotte le altre spese prima di andare a toccare quella destinata alla sanit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><em>La sentenza n.195\/2024 della Corte costituzionale ha ribadito un principio fondamentale: in un contesto di risorse limitate ed esigue, in cui i Governi sono chiamati a fare delle scelte, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese prima di andare a toccare quella destinata alla tutela della salute di cui all\u2019articolo 32 della Costituzione (<a href=\"https:\/\/portale.fnomceo.it\/corte-costituzionale-su-spesa-per-la-sanita-anelli-fnomceo-e-piu-di-un-principio-giurisprudenziale-e-unindicazione-politica-nel-senso-piu-alto-del-termine-su-come-utilizzare-l\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anelli, Presidente FNOMCeO<\/a>).<\/em><\/p>\n<p><em>La Corte costituzionale ha deciso con questa sentenza sul ricorso della Regione Campania contro la Legge di bilancio 2024 e pluriennale per il triennio 2024-2026<\/em><\/p>\n<p><em>Riportiamo il Comunicato della Corte<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/comunicatistampa\/CC_CS_20241206103125.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comunicato della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2024<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">DEVONO ESSERE PRIORITARIAMENTE RIDOTTE LE ALTRE SPESE INDISTINTE, PRIMA DI SACRIFICARE QUELLA PER LA SANIT\u00c0<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un contesto di risorse scarse, \u00abper fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il \u201cfondamentale\u201d diritto alla salute di cui all\u2019art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce pi\u00f9 deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 quanto si legge nella <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:195\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza n. 195 del 2024<\/a>, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha deciso il ricorso della Regione Campania avverso l\u2019art. 1, commi 527 e 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha dichiarato non fondate diverse questioni, che riguardavano la legittimit\u00e0 della misura, le modalit\u00e0 e la durata del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite dalla legge di bilancio 2024 nelle more della nuova governance economica europea, che, peraltro, mostrano la volont\u00e0 del legislatore statale di non far gravare il suddetto contributo sulle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza ha per\u00f2 sollecitato il legislatore, al fine di \u00abscongiurare l\u2019adozione di \u201ctagli al buio\u201d\u00bb, ad \u00abacquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilit\u00e0 dell\u2019importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto\u00bb e a non trascurare, per garantire maggiore effettivit\u00e0 al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui l\u2019art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza ha poi dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2024, ma solo nella parte in cui non esclude dalle risorse che \u00e8 possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 in quanto, \u00abnemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato pu\u00f2 \u201crispondere\u201d tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria \u2013 gi\u00e0, peraltro, in grave sofferenza per l\u2019effetto, come si \u00e8 visto, delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari \u2013 dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere\u00bb: il diritto alla salute, infatti, \u00abcoinvolgendo primarie esigenze della persona umana\u00bb, non pu\u00f2 essere sacrificato \u00abfintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilit\u00e0 di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorit\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, la sentenza ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del comma 557 dell\u2019art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalit\u00e0 di riparto, nonch\u00e9 il sistema di monitoraggio dell\u2019impiego delle somme, del \u00abFondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare\u00bb, sia adottato d\u2019intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n<p>Roma, 6 dicembre 2024<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 &#8211; Roma &#8211; Tel. 06.4698224\/06.4698376<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza n.195\/2024 della Corte costituzionale ha ribadito un principio fondamentale: in un contesto di risorse limitate ed esigue, in cui i Governi sono chiamati a fare delle scelte, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese prima di andare a toccare quella destinata alla tutela della salute di cui all\u2019articolo 32 della Costituzione (Anelli, Presidente 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