{"id":82071,"date":"2025-06-06T19:30:46","date_gmt":"2025-06-06T17:30:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=82071"},"modified":"2025-06-13T19:34:38","modified_gmt":"2025-06-13T17:34:38","slug":"accordo-sul-rinnovo-del-ccnl-commercio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/accordo-sul-rinnovo-del-ccnl-commercio\/","title":{"rendered":"Accordo sul rinnovo dell&#8217;Accordo Economico Collettivo Commercio"},"content":{"rendered":"<p>Sottoscritto il nuovo Accordo che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. Il segretario generale di Confcommercio,\u00a0<strong>Barbieri<\/strong>: &#8220;<strong>La contrattazione collettiva nazionale di lavoro \u00e8 lo strumento pi\u00f9 efficace per disciplinare i rapporti di lavoro<\/strong><em>&#8220;.\u00a0<\/em>Il presidente<strong> Petranzan: &#8220;Un punto di partenza per regolamentare le vendite online nel rapporto di agenzia&#8221;.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.confcommercio.it\/-\/accordo-economico-collettivo-del-commercio-fnaarc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Confcommercio &#8211; 4 giugno 2025<\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-22770 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/accordo.stretta.mano_.jpg\" alt=\"\" width=\"272\" height=\"165\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/accordo.stretta.mano_.jpg 601w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/accordo.stretta.mano_-300x182.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 272px) 100vw, 272px\" \/>\u00c8 stato sottoscritto\u00a0a Roma, il 4 giugno scorso, in Confcommercio il <strong>nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) (link in pdf ai precedenti accordi)\u00a0<\/strong>per il settore del commercio, che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. Il documento\u00a0\u00e8 stato firmato da Agenti <a href=\"https:\/\/fnaarc.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Fnaarc<\/strong><\/a>, the <strong>Federazione Nazionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio<\/strong>, che ha partecipato attivamente alla trattativa insieme a tutte le principali organizzazioni di rappresentanza degli agenti di commercio e delle case mandanti.<\/p>\n<p>L\u2019Accordo vuole fare chiarezza e attualizzare il contratto di agenzia rispetto all\u2019evoluzione dell\u2019attivit\u00e0 di promozione e rappresentanza, per rendere <strong>pi\u00f9 stabile, duraturo e produttivo il rapporto di collaborazione tra agente e casa mandante<\/strong>. Tra le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti, per la prima volta viene riconosciuto esplicitamente il <strong>diritto alla provvigione anche sulle vendite online<\/strong>, valorizzando il concetto di esclusiva di zona e l\u2019attivit\u00e0 di promozione diffusa svolta dagli agenti, che oggi si conclude anche con vendite tramite e-commerce. L&#8217;Accordo ha anche introdotto il diritto alle indennit\u00e0 agli agenti che operano in forma di societ\u00e0 di persone in caso di pensionamento o invalidit\u00e0 del socio.<\/p>\n<p>L\u2019intero testo dell\u2019AEC \u00e8 stato sottoposto a un\u2019attenta <strong>manutenzione normativa<\/strong>, con l\u2019obiettivo di renderlo pi\u00f9 attuale e adeguato alle esigenze concrete di mandanti e agenti. Il tema delle variazioni contrattuali \u00e8 stato oggetto di una revisione sostanziale, in linea con i sempre pi\u00f9 repentini cambi dei mercati e l\u2019esigenza di equilibrio tra le parti. Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante sono adesso computabili ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali. Inoltre, il calcolo delle indennit\u00e0 di fine rapporto \u00e8 stato reso pi\u00f9 equo e <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-80394 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/firma-dimissioni.jpg\" alt=\"\" width=\"272\" height=\"182\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/firma-dimissioni.jpg 500w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/firma-dimissioni-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/firma-dimissioni-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 272px) 100vw, 272px\" \/>sono state previste maggiori tutele per gli agenti nei casi di malattia, maternit\u00e0 e paternit\u00e0.<\/p>\n<p>Per tutelare i giovani agenti di commercio, \u00e8 stata introdotta una <strong>limitazione all\u2019uso dei contratti a tempo determinato<\/strong>. \u00c8 stato poi rafforzato anche l\u2019obbligo per la preponente di fornire all\u2019agente tutti i dati relativi ai risultati ottenuti nella propria zona di competenza. Infine, \u00e8 stato aggiornato il <strong>calcolo del FIRR<\/strong> (Fondo indennit\u00e0 risoluzione rapporto), che era rimasto fermo ai valori del 1989 (36 anni fa).<\/p>\n<p>Commentano la firma dell&#8217;Accordo, il <strong>Segretario Generale di Confcommercio, Marco Barbieri<\/strong>, ha sottolineato che &#8220;<em>questo contratto rinnovato dopo anni \u00e8 la dimostrazione che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro e la contrattazione tra le parti sociali \u00e8 lo strumento pi\u00f9 efficace per disciplinare dei rapporti di lavoro e pi\u00f9 in generale l\u2019attivit\u00e0 di fare impresa nel nostro Paese&#8221;<\/em>. &#8220;<em>Ed \u00e8 \u00e8 quello &#8211; <\/em>ha aggiunto Barbieri <em>&#8211; che noi come Confcommercio continuiamo a dire: la contrattazione deve essere al centro di quello che \u00e8 lo sviluppo del mercato del lavoro<\/em>&#8220;. &#8220;<em>Non ci sono altre formule &#8211; <\/em>ha concluso il segretario generale<em> &#8211; che possano dare dei valori aggiunti e aggiuntivi rispetto alla contrattazione collettiva che riesce ad identificare all\u2019interno dei propri contenuti un tema di sviluppo del mercato come l\u2019ecommerce e la multicanalit\u00e0&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Per il presidente di Agenti Fnaarc,<strong> Alberto Petranzan<\/strong><em>: &#8220;Basta farsi concorrenza in casa, per la prima volta si sancisce un punto di partenza per regolamentare le vendite online nel rapporto di agenzia. Piena soddisfazione per il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi del Commercio. Vorrei ringraziare tutti gli organi sociali di Agenti Fnaarc, costituiti da colleghi agenti di commercio, che con la loro esperienza sul campo hanno contribuito al rinnovo di questo accordo. Abbiamo fatto capire e condiviso con le case mandanti le istanze dei nostri iscritti per costruire un rapporto di collaborazione duraturo e proficuo nel tempo per agenti e case mandanti\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Related news: <a href=\"https:\/\/www.confcommercio.it\/-\/ccnl-terziario-distribuzione-servizi-testo-unico-2019\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CCNL Commercio, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/file.conflavoro.it\/pdf\/ccnl\/ccnl_commercio_terziario_conflavoro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CCNL terziario\u00a0<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><em>Il contratto di agenzia per gli ISF \u00e8 vietato (Cassazione Ordinanza 16.04.21 10158); la stessa Enasarco rifiuta di iscrivere ISF (Regolamento Enasarco http:\/\/www.usarcitorino.it\/2017\/05\/03\/chi-deve-essere-iscritto-enasarco\/ ). Il D.Lgs. 219\/06 dice che l&#8217;attivit\u00e0 degli informatori scientifici \u00e8 svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un&#8217;unica impresa farmaceutica. Se \u00e8 a Partita IVA si tratta di un solo committente nel qual caso la legge lo considera una falsa Partita IVA e, in caso di accertamenti da parte delle autorit\u00e0, il committente potrebbe essere sanzionato (D.Lgs 81\/2015, conosciuto anche come Jobs Act).<\/em><\/p>\n<p><b>Sei una falsa Partita IVA se hai queste tre condizioni:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\">prestazione esclusivamente personale: il rapporto tra te e il tuo committente non \u00e8 diretto e personale ma entri a fare parte a tutti gli effetti della sua struttura aziendale<\/li>\n<li aria-level=\"1\">continuativit\u00e0: la vostra collaborazione \u00e8 continuativa nel tempo e non limitata ad un singolo progetto<\/li>\n<li aria-level=\"1\">organizzazione e ripetizione: le tue mansioni vengono organizzate dal committente, che stabilisce orari di lavoro fissi e richiede la tua presenza nel suo ufficio o nella sede della sua azienda<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>In questi casi si parla di presunzione di subordinazione, <\/b>che significa che se sei un libero professionista o un lavoratore autonomo ma lavori solo per un committente, \u00e8 probabile che tu sia trattato come se fossi un dipendente a tutti gli effetti.<\/p>\n<p>Queste regole sono state introdotte per tutelare te come lavoratore, che altrimenti potresti essere sfruttato da un committente disonesto che in questo modo ottiene tutti i benefici di un dipendente, senza dover pagare tutti i costi legati all\u2019avere un lavoratore subordinato come ad esempio i contributi.<\/p>\n<p><b>Se hai la Partita IVA e hai un solo committente e vuoi assicurarti che non ci sia presunzione di subordinazione<\/b>, il commercialista \u00e8 il professionista giusto a cui rivolgerti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sottoscritto il nuovo Accordo che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. 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