{"id":82115,"date":"2025-06-10T12:20:08","date_gmt":"2025-06-10T10:20:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=82115"},"modified":"2025-06-17T11:50:50","modified_gmt":"2025-06-17T09:50:50","slug":"europa-pubblicata-la-sentenza-che-condanna-ursula-von-der-leyen-nel-cosiddetto-pfizegate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/europa-pubblicata-la-sentenza-che-condanna-ursula-von-der-leyen-nel-cosiddetto-pfizegate\/","title":{"rendered":"Europa. Pubblicata la sentenza che condanna Ursula von Der Leyen per il cosiddetto Pfizergate"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"apzo-single-article-title\">Sms Ursula Von der Leyen con il Ceo di Pfizer: pubblicata la sentenza della corte di giustizia europea<\/h3>\n<p class=\"ai-optimize-151 ai-optimize-introduction\">Pubblichiamo la sentenza integrale della corte di giustizia europea in cui i giudici si sono pronunciati \u00a0contro Ursula von der Leyen nel \u201cPfizergate\u201d: la Commissione europea avrebbe dovuto concedere l\u2019accesso allo scambio di SMS tra von der Leyen e il CEO di Pfizer Bourla, come richiesto da un giornalista del New York Times.<\/p>\n<p class=\"ai-optimize-153\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-55032 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ursula-von-der-leyen-mascherina.jpg\" alt=\"\" width=\"321\" height=\"180\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ursula-von-der-leyen-mascherina.jpg 1300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ursula-von-der-leyen-mascherina-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ursula-von-der-leyen-mascherina-1024x574.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ursula-von-der-leyen-mascherina-768x431.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ursula-von-der-leyen-mascherina-390x220.jpg 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 321px) 100vw, 321px\" \/>La corte spiega che: \u201cQualsiasi diniego di accesso a documenti richiesti a un\u2019istituzione dell\u2019Unione europea pu\u00f2 essere oggetto di contestazione in sede giurisdizionale. Ci\u00f2 vale indipendentemente dai motivi dedotti per negare tale accesso.<\/p>\n<p class=\"ai-optimize-154\">La Commissione si \u00e8 limitata, nella decisione impugnata, a indicare che, nonostante nuove ricerche approfondite, essa non aveva potuto identificare alcun documento rientrante nella domanda di accesso ai documenti, senza precisare l\u2019ambito o le modalit\u00e0 di tali ricerche. Infatti, essa non ha precisato nella decisione impugnata i tipi di ricerche che sarebbero state effettuate, n\u00e9 gli eventuali luoghi di archiviazione di documenti che sarebbero stati consultati. La Commissione ha affermato di non essere in grado di precisare quali fossero i luoghi di archiviazione di documenti che erano stati esaminati dal gabinetto della sua presidente. Inoltre, la Commissione non ha fornito alcuna indicazione quanto ai luoghi estranei al sistema di gestione dei documenti che sarebbero stati consultati. Infine, la Commissione non ha precisato se il gabinetto della sua presidente avesse effettuato una ricerca dei documenti richiesti nel o nei telefoni cellulari messi a disposizione di quest\u2019ultima o se questi ultimi fossero stati presi in considerazione durante le ricerche effettuate a seguito della domanda iniziale e della domanda di conferma.<\/p>\n<p class=\"ai-optimize-155\">La Commissione ha segnalato che i telefoni cellulari dei suoi membri erano obbligatoriamente sostituiti, per ragioni di sicurezza, dopo un ragionevole periodo di utilizzo. Tuttavia, la Commissione non ha confermato se il <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-72948 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/commissione-europea-1.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/commissione-europea-1.jpeg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/commissione-europea-1-18x10.jpeg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>telefono cellulare o i telefoni cellulari messi a disposizione della sua presidente fossero stati sostituiti dopo la presentazione della domanda di accesso ai documenti o se fossero stati sostituiti durante le ricerche effettuate a seguito della domanda iniziale e della domanda di conferma. Resta impossibile sapere con certezza, da un lato, se i messaggi di testo richiesti esistano ancora o se siano stati eliminati e se, eventualmente, una siffatta eliminazione abbia avuto luogo volontariamente o automaticamente e, dall\u2019altro, se il telefono cellulare o i telefoni cellulari della presidente della Commissione siano stati sostituiti e, in tal caso, che cosa sia avvenuto di tali apparecchi, o ancora se essi siano stati oggetto delle ricerche effettuate a seguito della domanda iniziale e della domanda di conferma. In tali circostanze, le spiegazioni della Commissione, che sono fondate su supposizioni, non possono essere considerate plausibili\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=299493&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=2209356\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-size: 14pt;\">Sintesi<\/span><\/a><\/p>\n<p class=\"ai-optimize-152\"><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=299492&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=444355\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>La sentenza integrale<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p class=\"C19Centre ai-optimize-6 ai-optimize-introduction\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-79012 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/sentenza-europea.jpg\" alt=\"\" width=\"349\" height=\"190\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/sentenza-europea.jpg 900w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/sentenza-europea-300x163.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/sentenza-europea-768x417.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/sentenza-europea-18x10.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 349px) 100vw, 349px\" \/>SENTENZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione) &#8211; ECLI:EU:T:2025:483<\/p>\n<p class=\"C19Centre ai-optimize-7\">14 maggio 2025\u00a0(<a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=299492&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=444355#Footnote*\" name=\"Footref*\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">*<\/a>)<\/p>\n<p class=\"C71Indicateur ai-optimize-8\">\u00ab Accesso ai documenti \u2013 Regolamento (CE) n.\u00a01049\/2001 \u2013 Documenti relativi ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer \u2013 Diniego di accesso \u2013 Presunzione di veridicit\u00e0 della dichiarazione di non possesso di documenti \u2013 Spiegazioni plausibili che consentono di determinare le ragioni dell\u2019inesistenza o del non possesso \u2013 Conservazione dei documenti \u2013 Principio di buona amministrazione \u00bb<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-9\">Nella causa T\u201136\/23,<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-10\"><b>Matina Stevi,<\/b> residente in Bruxelles (Belgio),<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-11\"><b>The New York Times Company,<\/b> con sede in New York, New York (Stati Uniti),<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-12\">rappresentate da B.\u00a0Kloostra e P.-J.\u00a0Sch\u00fcller, avvocati,<\/p>\n<p class=\"C72Alineadroite ai-optimize-13\">ricorrenti,<\/p>\n<p class=\"C19Centre ai-optimize-14\">contro<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-15\"><b>Commissione europea,<\/b> rappresentata da P.\u00a0Stancanelli, A.\u00a0Spina e M.\u00a0Bur\u00f3n P\u00e9rez, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n<p class=\"C72Alineadroite ai-optimize-16\">convenuta,<\/p>\n<p class=\"C19Centre ai-optimize-17\">IL TRIBUNALE (Grande Sezione),<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-18\">composto da M.\u00a0van der Woude, presidente, S.\u00a0Papasavvas, R.\u00a0da Silva Passos, J.\u00a0Svenningsen, L.\u00a0Truchot, R.\u00a0Mastroianni, H.\u00a0Kanninen, J.\u00a0Schwarcz, P.\u00a0Nihoul, J.\u00a0Mart\u00edn y P\u00e9rez de Nanclares, G.\u00a0Hesse, M.\u00a0Sampol Pucurull (relatore), M.\u00a0Stancu, I.\u00a0N\u00f5mm e K.\u00a0Kecsm\u00e1r, giudici,<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-19\">cancelliere: A.\u00a0Marghelis, amministratore<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-20\">vista la fase scritta del procedimento, in particolare la misura di organizzazione del procedimento dell\u201911 settembre 2024 e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 4 e il 7 ottobre 2024,<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-21\">in seguito all\u2019udienza del 15 novembre 2024,<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-22\">ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p class=\"C75Debutdesmotifs ai-optimize-23\"><b>Sentenza<\/b><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-24\"><a name=\"point1\"><\/a>1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con il loro ricorso fondato sull\u2019articolo 263\u00a0TFUE, la sig.ra\u00a0Matina Stevi e The New York Times Company, ricorrenti, chiedono l\u2019annullamento della decisione C(2022)\u00a08371 final della Commissione europea, del 15 novembre 2022, adottata ai sensi dell\u2019articolo 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n.\u00a01049\/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all\u2019accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L\u00a0145, pag.\u00a043), vertente su una domanda di accesso a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer, tra il 1\u00ba\u00a0gennaio 2021 e l\u201911 maggio 2022 (in prosieguo: la \u00abdecisione impugnata\u00bb).<\/p>\n<p class=\"C04Titre1 ai-optimize-25\">\u00a0<b>Fatti<\/b><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-26\"><a name=\"point2\"><\/a>2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con messaggio di posta elettronica dell\u201911 maggio 2022, la sig.ra\u00a0Stevi, giornalista impiegata presso il quotidiano <i>The New York Times<\/i>, ha chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento n.\u00a01049\/2001, l\u2019accesso a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer tra il 1\u00ba\u00a0gennaio 2021 e l\u201911 maggio 2022. Tale domanda \u00e8 stata registrata il 12 maggio 2022 con il numero GESTDEM 2022\/2678 (in prosieguo: la \u00abdomanda iniziale\u00bb).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-27\"><a name=\"point3\"><\/a>3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il 28 giugno 2022, non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Commissione entro il termine previsto dall\u2019articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.\u00a01049\/2001, la rappresentante delle ricorrenti, sulla base dell\u2019articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento, ha presentato, \u00aba nome della sig.ra\u00a0Matina Stevi, che agisce per The New York Times [Company]\u00bb, una prima domanda di conferma di accesso ai documenti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-28\"><a name=\"point4\"><\/a>4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con lettera del 20 luglio 2022, indirizzata alla sig.ra\u00a0Stevi, la Commissione ha risposto alla domanda iniziale e ha indicato che, non essendo in possesso di documenti corrispondenti alla descrizione contenuta in detta domanda, non era in grado di accogliere quest\u2019ultima.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-29\"><a name=\"point5\"><\/a>5\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con lettera del 9 agosto 2022, la rappresentante delle ricorrenti, sulla base dell\u2019articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n.\u00a01049\/2001, ha presentato, \u00aba nome della [sig.ra]\u00a0Stevi, che agisce per The New York Times [Company]\u00bb, una seconda domanda di conferma di accesso ai documenti (in prosieguo: la \u00abdomanda di conferma\u00bb), registrata dalla Commissione lo stesso giorno.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-30\"><a name=\"point6\"><\/a>6\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2022, la Commissione ha informato la sig.ra\u00a0Stevi che la domanda di conferma era ancora in corso di trattamento e che, in applicazione dell\u2019articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n.\u00a01049\/2001, era necessario prorogare il termine di trattamento di quest\u2019ultima di quindici giorni lavorativi, vale a dire fino al 21 settembre 2022.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-31\"><a name=\"point7\"><\/a>7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Con messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2022, la Commissione ha informato la signora Stevi che la valutazione della domanda di conferma era terminata, ma che il suo progetto di decisione doveva ancora essere approvato dal suo servizio giuridico, assicurandole al contempo che essa le avrebbe inviato una risposta al pi\u00f9 presto.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-32\"><a name=\"point8\"><\/a>8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il 16 novembre 2022, la Commissione ha trasmesso alla sig.ra\u00a0Stevi la decisione impugnata, con la quale le ha comunicato che, non essendo in possesso di alcun documento corrispondente alla descrizione contenuta nella domanda iniziale, non era in grado di accogliere detta domanda.<\/p>\n<p class=\"C04Titre1 ai-optimize-33\">\u00a0<b>Conclusioni delle parti<\/b><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-34\"><a name=\"point9\"><\/a>9\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:<\/p>\n<p class=\"C03Tiretlong ai-optimize-35\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0annullare la decisione impugnata;<\/p>\n<p class=\"C03Tiretlong ai-optimize-36\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0condannare la Commissione alle spese.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-37\"><a name=\"point10\"><\/a>10\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Commissione chiede che il Tribunale voglia:<\/p>\n<p class=\"C03Tiretlong ai-optimize-38\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0respingere il ricorso;<\/p>\n<p class=\"C03Tiretlong ai-optimize-39\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0condannare le ricorrenti alle spese.<\/p>\n<p class=\"C04Titre1 ai-optimize-40\">\u00a0<b>In diritto<\/b><\/p>\n<p class=\"C05Titre2 ai-optimize-41\">\u00a0<i><b>Sulla ricevibilit\u00e0<\/b><\/i><\/p>\n<p class=\"C06Titre3 ai-optimize-42\">\u00a0<i>Sulla legittimazione ad agire di The New York Times Company<\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-43\"><a name=\"point11\"><\/a>11\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel controricorso, la Commissione sostiene che The New York Times Company non \u00e8 legittimata ad agire. A tale riguardo, essa rileva che la domanda iniziale \u00e8 stata presentata esclusivamente dalla sig.ra\u00a0Stevi e che le ulteriori domande di conferma sono state presentate dall\u2019avv. Bondine Kloostra, la quale ha dichiarato di rappresentare \u00ab[la sig.ra] [\u2026] Stevi, che agi[va] per The New York Times [Company]\u00bb. Inoltre, la Commissione indica che la sig.ra\u00a0Stevi \u00e8 l\u2019unica destinataria della decisione impugnata.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-44\"><a name=\"point12\"><\/a>12\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre rilevare che il ricorso \u00e8 ricevibile in quanto proposto dalla sig.ra\u00a0Stevi, circostanza che la Commissione del resto non contesta. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, trattandosi di un unico ricorso, quando uno dei ricorrenti dispone della legittimazione ad agire, non occorre esaminare la legittimazione ad agire degli altri ricorrenti (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato \u00abVenezia vuole vivere\u00bb e\u00a0a.\/Commissione, C\u201171\/09\u00a0P, C\u201173\/09\u00a0P e C\u201176\/09\u00a0P, EU:C:2011:368, punto 37, e dell\u201911 dicembre 2013, Cisco Systems e Messagenet\/Commissione, T\u201179\/12, EU:T:2013:635, punto 40).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-45\"><a name=\"point13\"><\/a>13\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, dato che la sig.ra\u00a0Stevi \u00e8 legittimata ad agire contro la decisione impugnata, occorre dichiarare il presente ricorso ricevibile, senza che sia necessario esaminare la legittimazione ad agire di The New York Times Company.<\/p>\n<p class=\"C06Titre3 ai-optimize-46\">\u00a0<i>Sulla ricevibilit\u00e0 degli elementi di prova presentati dalle ricorrenti per la prima volta in allegato alla replica<\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-47\"><a name=\"point14\"><\/a>14\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La replica depositata dalle ricorrenti contiene in allegato, contraddistinte dai numeri R.1 e R.2, le trascrizioni dei colloqui che la sig.ra\u00a0Stevi ha condotto separatamente con la presidente della Commissione e con l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer, il 25 aprile 2021 (in prosieguo: le \u00abtrascrizioni dei colloqui\u00bb).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-48\"><a name=\"point15\"><\/a>15\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nella controreplica, la Commissione sostiene che le ricorrenti non giustificano il ritardo nella presentazione delle trascrizioni dei colloqui, come richiesto dall\u2019articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, cosicch\u00e9 tali trascrizioni sarebbero irricevibili. La Commissione precisa che tali elementi di prova esistevano gi\u00e0 alla data del deposito dell\u2019atto introduttivo e, pertanto, avrebbero potuto essere prodotti senza difficolt\u00e0 in allegato a quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-49\"><a name=\"point16\"><\/a>16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi dell\u2019articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le prove e le offerte di prova sono presentate nell\u2019ambito del primo scambio di memorie. Ai sensi dell\u2019articolo 85, paragrafo 2, del medesimo regolamento, le parti possono ancora produrre prove o presentare offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-50\"><a name=\"point17\"><\/a>17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre osservare che la sig.ra\u00a0Stevi ha incontrato la presidente della Commissione e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer il 25 aprile 2021, ossia quasi due anni prima della data in cui le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. Pertanto, le ricorrenti avrebbero potuto trascrivere detti colloqui e produrre le loro trascrizioni dinanzi al Tribunale gi\u00e0 nell\u2019ambito dell\u2019atto introduttivo.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-51\"><a name=\"point18\"><\/a>18\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Si deve quindi esaminare se, nel caso di specie, il ritardo nella produzione delle trascrizioni dei colloqui sia stato giustificato, conformemente all\u2019articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-52\"><a name=\"point19\"><\/a>19\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A questo proposito, le ricorrenti, nella nota a pi\u00e8 di pagina n.\u00a02 contenuta a pagina 3 della replica, precisano che, nell\u2019atto introduttivo, erano state erroneamente attribuite alla presidente della Commissione dichiarazioni rese dall\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer e che, al fine di evitare qualsiasi confusione, le trascrizioni dei colloqui sono fornite al Tribunale in allegato alla replica. Inoltre, in risposta a un quesito scritto del Tribunale posto mediante una misura di organizzazione del procedimento, le ricorrenti sostengono che, se \u00e8 vero che esse possedevano le registrazioni dei colloqui alla data di presentazione del ricorso, esse hanno tuttavia trascritto detti colloqui solo quando hanno depositato la replica al fine di dissipare qualsiasi ambiguit\u00e0 sull\u2019identit\u00e0 della persona all\u2019origine delle dichiarazioni in questione.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-53\"><a name=\"point20\"><\/a>20\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Alla luce di quanto precede, nelle circostanze della presente causa, si deve concludere che la produzione tardiva delle trascrizioni dei colloqui in allegato alla replica \u00e8 giustificata e, pertanto, che tali prove devono essere dichiarate ricevibili ai sensi dell\u2019articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura.<\/p>\n<p class=\"C05Titre2 ai-optimize-54\">\u00a0<i><b>Nel merito<\/b><\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-55\"><a name=\"point21\"><\/a>21\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell\u2019articolo 3, lettera a), del regolamento n.\u00a01049\/2001 nonch\u00e9 dell\u2019articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (in prosieguo: la \u00abCarta\u00bb), il secondo, su una violazione dell\u2019articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n.\u00a01049\/2001 e, il terzo, su una violazione del principio di buona amministrazione.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-56\"><a name=\"point22\"><\/a>22\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto il terzo motivo di ricorso.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-57\"><a name=\"point23\"><\/a>23\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nell\u2019ambito del terzo motivo di ricorso, le ricorrenti contestano, in sostanza, la legittimit\u00e0 del diniego opposto dalla Commissione alla divulgazione dei documenti richiesti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-58\"><a name=\"point24\"><\/a>24\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A sostegno di tale motivo, le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver violato il principio di buona amministrazione limitandosi, per rifiutare di accogliere la loro domanda di accesso ai documenti, ad addurre l\u2019inesistenza dei documenti richiesti senza fornire alcuna spiegazione che consentisse di comprendere la ragione per cui i documenti richiesti non avevano potuto essere rinvenuti. Al riguardo, le ricorrenti rilevano che la semplice negazione dell\u2019esistenza dei documenti richiesti, effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, non \u00e8 sufficiente.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-59\"><a name=\"point25\"><\/a>25\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pi\u00f9 precisamente, le ricorrenti sostengono che l\u2019articolo pubblicato sul <i>The New York Times<\/i> il 28 aprile 2021 nonch\u00e9 i colloqui della sig.ra\u00a0Stevi con la presidente della Commissione e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer provano l\u2019esistenza materiale dei documenti richiesti. Pertanto, dal momento che la presunzione di veridicit\u00e0 connessa alla dichiarazione della Commissione secondo cui essa non deterrebbe i documenti richiesti \u00e8 superata, spetterebbe a quest\u2019ultima provare l\u2019inesistenza o il non possesso di tali documenti fornendo spiegazioni plausibili che consentano di determinare le ragioni di una siffatta inesistenza o di un non possesso.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-60\"><a name=\"point26\"><\/a>26\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Orbene, le ricorrenti sostengono che la dichiarazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui sarebbero state effettuate \u00abnuove ricerche approfondite\u00bb dei documenti richiesti non consente affatto di sapere se tale ricerca abbia riguardato unicamente documenti registrati nel sistema di gestione dei documenti di attivit\u00e0 della Commissione o se essa abbia incluso anche una ricerca dei documenti non registrati in detto sistema di gestione. Peraltro, la decisione impugnata resterebbe imprecisa sugli eventuali luoghi di archiviazione che sarebbero stati consultati, non indicherebbe se il telefono cellulare o i telefoni cellulari della presidente della Commissione siano stati oggetto delle ricerche effettuate e non indicherebbe neppure le ragioni per le quali i messaggi di testo richiesti non siano stati rinvenuti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-61\"><a name=\"point27\"><\/a>27\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-62\"><a name=\"point28\"><\/a>28\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In via preliminare, la Commissione rileva, nella controreplica, che l\u2019argomento delle ricorrenti secondo cui la presunzione di veridicit\u00e0 inerente alla sua dichiarazione di non detenzione dei documenti richiesti \u00e8 stata superata e secondo cui, di conseguenza, essa \u00e8 tenuta a fornire spiegazioni plausibili che consentano di provare l\u2019inesistenza o il non possesso di tali documenti \u00e8 stato sollevato per la prima volta in fase di replica. Pertanto, la Commissione afferma che si tratta di un motivo nuovo, la cui introduzione tardiva \u00e8 vietata dall\u2019articolo 84 del regolamento di procedura.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-63\"><a name=\"point29\"><\/a>29\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In ogni caso, anche supponendo che tale nuovo motivo di ricorso sia ricevibile, la Commissione ritiene, in sostanza, che le ricorrenti non abbiano dedotto alcun elemento idoneo a rimettere in discussione la presunzione di veridicit\u00e0 connessa alla sua dichiarazione secondo cui essa non deterrebbe i documenti richiesti. La Commissione rileva, al riguardo, che esiste una sola menzione di uno scambio di messaggi tra la sua presidente e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer, che figura a pagina 15 del documento prodotto dalle ricorrenti nell\u2019allegato R.2 della replica, in una dichiarazione attribuita a quest\u2019ultimo. Peraltro, secondo la Commissione, da detta dichiarazione risulta unicamente che i messaggi di testo scambiati tra la sua presidente e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer hanno svolto solo un ruolo accessorio nelle conversazioni che si sono tenute tra loro.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-64\"><a name=\"point30\"><\/a>30\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Inoltre, la Commissione sostiene che, anche supponendo che la dichiarazione resa dall\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer sia sufficiente a superare la presunzione di veridicit\u00e0 relativa alla dichiarazione secondo la quale essa non detiene i documenti richiesti, essa pu\u00f2 comunque fornire spiegazioni plausibili che consentano di confermare le sue affermazioni. A tale riguardo, essa sostiene che la decisione impugnata fornisce dette spiegazioni indicando, da un lato, che sono state effettuate nuove ricerche approfondite, ma purtroppo infruttuose, e, dall\u2019altro, che i messaggi di testo sarebbero stati registrati, e quindi identificati, se avessero contenuto informazioni sostanziali non effimere o se le informazioni ivi contenute avessero implicato un\u2019azione o un monitoraggio da parte sua o di uno dei suoi servizi.<\/p>\n<p class=\"C06Titre3 ai-optimize-65\">\u00a0<i>Sull\u2019eccezione di irricevibilit\u00e0 sollevata dalla Commissione<\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-66\"><a name=\"point31\"><\/a>31\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi dell\u2019articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, \u00e8 vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ciononostante, un motivo, o un argomento, che costituisca un\u2019estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell\u2019atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo va considerato ricevibile (v. sentenza dell\u201911 luglio 2013, Ziegler\/Commissione, C\u2011439\/11\u00a0P, EU:C:2013:513, punto 46 e giurisprudenza citata).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-67\"><a name=\"point32\"><\/a>32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel caso di specie, le ricorrenti, nell\u2019atto introduttivo, hanno sostenuto la tesi secondo cui la presidente della Commissione e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer avevano scambiato messaggi di testo e hanno presentato indizi diretti a provare l\u2019esistenza dei documenti richiesti. Esse hanno altres\u00ec addebitato alla Commissione di non aver fornito la minima spiegazione che consentisse di comprendere la ragione per cui essa non avrebbe detenuto tali messaggi di testo.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-68\"><a name=\"point33\"><\/a>33\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tale riguardo, occorre constatare che gli elementi giuridici sui quali si fonda il terzo motivo di ricorso, vale a dire l\u2019esistenza di una presunzione di veridicit\u00e0 connessa alle dichiarazioni delle istituzioni e l\u2019asserita mancanza di motivi idonei a spiegare l\u2019inesistenza dei messaggi di testo richiesti, erano gi\u00e0 presenti nell\u2019atto introduttivo.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-69\"><a name=\"point34\"><\/a>34\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pertanto, se \u00e8 vero che, in risposta alle osservazioni della Commissione contenute nel controricorso, le ricorrenti hanno inserito nella replica tali elementi di diritto in un contesto fattuale corretto, resta il fatto che l\u2019argomento della replica presenta uno stretto collegamento con quello sollevato nell\u2019atto introduttivo.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-70\"><a name=\"point35\"><\/a>35\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pertanto, l\u2019eccezione di irricevibilit\u00e0 sollevata dalla Commissione deve essere respinta.<\/p>\n<p class=\"C06Titre3 ai-optimize-71\">\u00a0<i>Sulla fondatezza del motivo di ricorso<\/i><\/p>\n<p class=\"C07Titre4 ai-optimize-72\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<i>Considerazioni preliminari<\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-73\"><a name=\"point36\"><\/a>36\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre ricordare che, come risulta dall\u2019articolo 1 del regolamento n.\u00a01049\/2001, letto in particolare alla luce del considerando 4 del medesimo regolamento, tale regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni e che, ai sensi del considerando 11 di detto regolamento, \u00ab[i]n linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-74\"><a name=\"point37\"><\/a>37\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Qualsiasi diniego di accesso a documenti richiesti a un\u2019istituzione dell\u2019Unione europea pu\u00f2 essere oggetto di contestazione in sede giurisdizionale. Ci\u00f2 vale indipendentemente dai motivi dedotti per negare tale accesso. Qualsiasi soluzione diversa renderebbe impossibile il controllo che il giudice dell\u2019Unione deve esercitare sulla fondatezza di una decisione di diniego di accesso ai documenti delle istituzioni, poich\u00e9 sarebbe sufficiente che l\u2019istituzione interessata affermi che un documento non esiste per sottrarsi a qualsiasi controllo giurisdizionale. Pertanto, \u00e8 giocoforza constatare che l\u2019inesistenza di un documento con riferimento al quale si chiede l\u2019accesso, o la circostanza che l\u2019istituzione interessata non ne sia in possesso, non comportano l\u2019inapplicabilit\u00e0 del principio di trasparenza e del diritto di accesso ai documenti. Spetta invece all\u2019istituzione di cui trattasi rispondere al richiedente e giustificare eventualmente dinanzi al giudice il suo diniego di accesso a tale titolo (v. sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse\/Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, T\u2011433\/17, EU:T:2019:632, punto 35 e giurisprudenza citata).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-75\"><a name=\"point38\"><\/a>38\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Peraltro, l\u2019esercizio del diritto di accesso per qualsiasi interessato presuppone, necessariamente, che i documenti richiesti esistano e siano detenuti dall\u2019istituzione interessata, anche se il diritto di accesso ai documenti non pu\u00f2 essere invocato per obbligare l\u2019istituzione a creare un documento che non esiste. Inoltre, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando un\u2019istituzione afferma che un documento non esiste nell\u2019ambito di una domanda di accesso, l\u2019inesistenza di tale documento \u00e8 presunta, conformemente alla presunzione di veridicit\u00e0 che si ricollega a tale dichiarazione (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2019, Dehousse\/Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, T\u2011433\/17, EU:T:2019:632, punto 36 e giurisprudenza citata; del 24 marzo 2021, BK\/EASO, T\u2011277\/19, non pubblicata, EU:T:2021:161, punto 60 e giurisprudenza citata, e del 15 marzo 2023, Basaglia\/Commissione, T\u2011597\/21, non pubblicata, EU:T:2023:133, punto 25 e giurisprudenza citata).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-76\"><a name=\"point39\"><\/a>39\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tuttavia, una siffatta presunzione pu\u00f2 essere superata con tutti i mezzi, sulla base di indizi pertinenti e concordanti prodotti dal richiedente l\u2019accesso. Tale presunzione deve essere applicata per analogia nell\u2019ipotesi in cui l\u2019istituzione dichiari di non essere in possesso dei documenti richiesti (v. sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse\/Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, T\u2011433\/17, EU:T:2019:632, punto 37 e giurisprudenza citata).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-77\"><a name=\"point40\"><\/a>40\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Se tale presunzione viene superata e la Commissione non pu\u00f2 pi\u00f9 avvalersene, essa \u00e8 tenuta a provare l\u2019inesistenza o il non possesso dei documenti richiesti fornendo spiegazioni plausibili che consentano di determinare le ragioni di una siffatta inesistenza o di un non possesso (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse\/Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, T\u2011433\/17, EU:T:2019:632, punto 49 e giurisprudenza citata).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-78\"><a name=\"point41\"><\/a>41\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Inoltre, il diritto di accesso ai documenti esige che le istituzioni facciano il necessario per facilitare l\u2019esercizio effettivo di tale diritto. Un siffatto esercizio presuppone che le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, all\u2019elaborazione e alla conservazione della documentazione relativa alle loro attivit\u00e0 (v. sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse\/Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, T\u2011433\/17, EU:T:2019:632, punto 38 e giurisprudenza citata).<\/p>\n<p class=\"C07Titre4 ai-optimize-79\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<i>Sul superamento della presunzione di inesistenza<\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-80\"><a name=\"point42\"><\/a>42\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, non essendo in possesso di alcun documento corrispondente alla descrizione contenuta nella domanda di accesso ai documenti, non era in grado di accogliere detta domanda.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-81\"><a name=\"point43\"><\/a>43\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tuttavia, occorre sottolineare che dalle spiegazioni fornite dalla Commissione in risposta a un quesito rivoltole dal Tribunale nell\u2019ambito di una misura di organizzazione del procedimento risulta che essa non \u00abnega[va] che fossero stati scambiati messaggi di testo tra la presidente della Commissione e [l\u2019amministratore] delegato [dell\u2019impresa farmaceutica] Pfizer nel corso dei loro contatti durante i primi mesi del 2021\u00bb, arrivando ad affermare di \u00ab[n]on [aver] mai negato tale fatto\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-82\"><a name=\"point44\"><\/a>44\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In udienza, la Commissione non ha n\u00e9 confermato n\u00e9 smentito l\u2019esistenza di tale scambio di messaggi di testo in passato e ha potuto solo supporre che tale scambio avesse potuto avere luogo. A tale riguardo, la Commissione ha sostenuto di non sapere se i documenti richiesti fossero effettivamente esistiti, poich\u00e9 essa non li deteneva. Inoltre, la Commissione ha altres\u00ec indicato che, dal momento che la sua presidente e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer avevano un\u2019agenda fitta di impegni e appuntamenti programmati abitualmente dalle loro segreterie, dai loro assistenti o collaboratori, essi, non potendo procedere in tal modo nel contesto particolare della pandemia di COVID-19, avevano scambiato messaggi di testo per organizzare e pianificare i loro scambi orali.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-83\"><a name=\"point45\"><\/a>45\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In tali circostanze, \u00e8 giocoforza constatare che le risposte della Commissione sono fondate su supposizioni o su informazioni mutevoli o imprecise.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-84\"><a name=\"point46\"><\/a>46\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tuttavia, resta il fatto che la Commissione, nonostante tali imprecisioni, sostiene di non possedere i documenti richiesti, cosicch\u00e9 spetta alle ricorrenti fornire indizi pertinenti e concordanti che consentano di superare la presunzione di non possesso di tali documenti, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 38 e 39.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-85\"><a name=\"point47\"><\/a>47\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A questo proposito, l\u2019espressione \u00abpossesso\u00bb o \u00abdetenzione\u00bb non pu\u00f2 limitarsi al possesso o alla detenzione di documenti da parte dell\u2019istituzione nel momento in cui essa risponde alla domanda di conferma, dato che l\u2019esercizio del diritto di accesso a un documento sarebbe reso privo di oggetto se l\u2019istituzione interessata, per sottrarsi ai suoi obblighi, potesse limitarsi a sostenere che i documenti richiesti non hanno potuto essere rinvenuti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-86\"><a name=\"point48\"><\/a>48\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pertanto, nel caso di specie, occorre verificare se le ricorrenti abbiano presentato indizi pertinenti e concordanti che dimostrino che la Commissione \u00e8 stata, in un determinato momento, in possesso dei messaggi di testo richiesti, il che equivale, alla luce delle affermazioni fatte dalla Commissione, a verificare se tali documenti abbiano potuto esistere.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-87\"><a name=\"point49\"><\/a>49\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In merito, in primo luogo, le ricorrenti rilevano che l\u2019esistenza dei documenti richiesti \u00e8 stata rivelata dall\u2019articolo pubblicato in <i>The New York Times<\/i> il 28 aprile 2021 e redatto sulla base dei colloqui che la sig.ra\u00a0Stevi aveva condotto con la presidente della Commissione e con l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-88\"><a name=\"point50\"><\/a>50\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Risulta in particolare dal summenzionato articolo di stampa che, \u00abper un mese, [la presidente della Commissione ha] scambiato messaggi di testo e telefonate con l\u2019amministratore delegato del[l\u2019impresa farmaceutica] Pfizer\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-89\"><a name=\"point51\"><\/a>51\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Peraltro, da detto articolo di stampa risulta altres\u00ec che \u00ab[la presidente della Commissione] e [l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer] sono stati dapprima messi in contatto nel gennaio [2021], quando [l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer] ha dovuto spiegare la ragione per cui la sua impresa aveva dovuto interrompere temporaneamente l\u2019approvvigionamento di vaccini [nell\u2019Unione] mentre stava ammodernando i suoi impianti di produzione in Belgio\u00bb. Tale articolo di stampa precisa inoltre che, \u00ab[p]oich\u00e9 i lavori di miglioramento dello stabilimento belga procedevano in maniera relativamente agevole, le discussioni tra [la presidente della Commissione] e [l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer] sono proseguite, come hanno entrambi riferito in occasione delle interviste che hanno rilasciato al [quotidiano] <i>The New York Times<\/i>\u00bb. Inoltre, dal medesimo articolo di stampa risulta che \u00ab[t]ali chiamate sono sfociate in una serie di accordi tra l\u2019Unione e le imprese [farmaceutiche Pfizer e BioNTech]\u00bb. Infine, dal summenzionato articolo di stampa risulta altres\u00ec che l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer ha dichiarato di aver \u00abstabilito legami con [la presidente della Commissione]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-90\"><a name=\"point52\"><\/a>52\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che l\u2019esistenza dei documenti richiesti sia altres\u00ec corroborata dai colloqui che la sig.ra\u00a0Stevi ha condotto con la presidente della Commissione e con l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-91\"><a name=\"point53\"><\/a>53\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tale riguardo, risulta in particolare dalla trascrizione del colloquio che la sig.ra\u00a0Stevi ha avuto con l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer che quest\u2019ultimo ha dichiarato che, \u00ab[F]acendo fronte alle difficolt\u00e0, [lui e la presidente della Commissione] [aveva]no iniziato a lavorare sempre pi\u00f9 [spesso]\u00bb, che \u00ab[la presidente della Commissione gli] [aveva] inviato il suo [numero di] telefono\u00bb, che \u00ab[essi potevano] interagire se [la Commissione] avesse avuto domande\u00bb e che \u00ab[essi avevano] scambiato messaggi di testo [quando avevano] punti da discutere\u00bb. Peraltro, l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer ha rilevato che \u00ab[i]l fatto di sapere [che essi erano] raggiungibili [e che la presidente della Commissione] poteva contattarlo [aveva] rassicurato molto [alla presidente della Commissione] e [che essa aveva la possibilit\u00e0 di] contattar[lo] in caso di domande\u00bb. Infine, l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer ha dichiarato che \u00abci\u00f2 che era molto diverso con la [presidente della Commissione] era che [essi] avevano sviluppato una profonda fiducia grazie alla quale [potevano] avere discussioni approfondite\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-92\"><a name=\"point54\"><\/a>54\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Inoltre, dal colloquio che la sig.ra\u00a0Stevi ha avuto con la presidente della Commissione risulta che, in risposta a un quesito della sig.ra\u00a0Stevi sulla questione se vi fosse stata \u00abuna telefonata o un messaggio di posta elettronica nel corso di tale periodo che [le] fosse rimasto impresso nella memoria come una svolta nel modo in cui [ella] aveva gestito la situazione\u00bb, la presidente della Commissione ha menzionato l\u2019esistenza di contatti con l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer, del quale aveva apprezzato la \u00abreazione in prima persona\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-93\"><a name=\"point55\"><\/a>55\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la relazione speciale della Corte dei conti europea sull\u2019acquisto dei vaccini da parte dell\u2019Unione nel contesto della pandemia di COVID-19 confermi il processo di negoziazione informale che \u00e8 stato condotto durante la negoziazione dei contratti in materia di vaccini nell\u2019ambito della pandemia di COVID-19, come descritto dalla presidente della Commissione e dall\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer nei colloqui che hanno avuto con la sig.ra\u00a0Stevi. A tale riguardo, le ricorrenti rilevano che la Corte dei conti ha proceduto a una valutazione della negoziazione di detti contratti e ha constatato che la Commissione non aveva fornito alcuna informazione sulle trattative preliminari relative ai contratti summenzionati, come il calendario delle trattative, i verbali delle discussioni e i dettagli delle modalit\u00e0 concordate.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-94\"><a name=\"point56\"><\/a>56\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Risulta in particolare dalla relazione summenzionata che, \u00ab[n]el marzo 2021, la presidente della Commissione ha condotto trattative preliminari aventi ad oggetto un contratto con la Pfizer\/BioNTech\u00bb. Peraltro, la Corte dei conti rileva nella sua relazione che \u00ab[essa] non ha ricevuto alcuna informazione sulle trattative preliminari per il pi\u00f9 importante contratto dell\u2019[Unione]\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-95\"><a name=\"point57\"><\/a>57\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel caso di specie, dall\u2019insieme di tali indizi risulta che le ricorrenti hanno prodotto elementi pertinenti e concordanti che descrivono l\u2019esistenza di scambi, in particolare di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer, nell\u2019ambito dell\u2019acquisto di vaccini da parte della Commissione presso detta impresa nel contesto della pandemia di COVID-19.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-96\"><a name=\"point58\"><\/a>58\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Da quanto precede risulta che le ricorrenti sono riuscite a superare la presunzione di inesistenza e, di conseguenza, come risulta dal precedente punto 48, di non possesso dei documenti richiesti.<\/p>\n<p class=\"C07Titre4 ai-optimize-97\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<i>Sulle spiegazioni fornite dalla Commissione<\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-98\"><a name=\"point59\"><\/a>59\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre ricordare che l\u2019esercizio effettivo del diritto di accesso ai documenti, che deriva dall\u2019imperativo di trasparenza, presuppone che le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, all\u2019elaborazione e alla conservazione della documentazione relativa alle loro attivit\u00e0. In altri termini, dal diritto di accesso ai documenti in possesso dell\u2019istituzione interessata discende che quest\u2019ultima ha l\u2019obbligo di assicurare anche la loro conservazione nel tempo, collegato all\u2019obbligo di buona amministrazione sancito dall\u2019articolo 41 della Carta, fatte salve, beninteso, altre condizioni di diritto applicabili, come quelle relative alla protezione dei dati (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse\/Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, T\u2011433\/17, EU:T:2019:632, punto 47 e giurisprudenza citata). Parimenti, l\u2019obbligo di diligenza, che \u00e8 insito nel principio di buon andamento dell\u2019amministrazione e che esige che l\u2019amministrazione dell\u2019Unione agisca con accuratezza e prudenza nei suoi rapporti con il pubblico, implica che detta amministrazione conduca le ricerche dei documenti ai quali \u00e8 chiesto l\u2019accesso con la maggiore diligenza possibile onde dissipare ogni dubbio esistente e chiarire la situazione (v., per analogia, sentenza del 4 aprile 2017, Mediatore\/Staelen, C\u2011337\/15\u00a0P, EU:C:2017:256, punti 34 e 114).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-99\"><a name=\"point60\"><\/a>60\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, come risulta dal precedente punto 40, quando la Commissione non pu\u00f2 pi\u00f9 avvalersi della presunzione di veridicit\u00e0 connessa alla sua dichiarazione di non essere in possesso dei documenti richiesti, essa \u00e8 tenuta, in forza del principio di trasparenza e dell\u2019obbligo di diligenza che ispirano il diritto di accesso ai documenti e che implicano che l\u2019amministrazione dell\u2019Unione agisca con accuratezza e prudenza, a fornire spiegazioni plausibili che consentano al richiedente l\u2019accesso, nonch\u00e9 al Tribunale, di comprendere la ragione per la quale i documenti richiesti non hanno potuto essere rinvenuti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-100\"><a name=\"point61\"><\/a>61\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha affermato di non essere in possesso dei documenti richiesti nonostante nuove ricerche approfondite. Essa ha constatato, al riguardo, che il regolamento n.\u00a01049\/2001 non pu\u00f2 essere invocato al fine di obbligare un\u2019istituzione a creare un documento che non esiste. Inoltre, la Commissione ha menzionato l\u2019articolo 3, lettera a), di detto regolamento, che definisce la nozione di \u00abdocumento\u00bb ai sensi di tale regolamento, nonch\u00e9 l\u2019articolo 7, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021\/2121 della Commissione, del 6 luglio 2020, relativa alla gestione dei documenti di attivit\u00e0 e agli archivi (GU 2021, L\u00a0430, pag.\u00a030), da cui risulta che \u00ab[i] documenti [della Commissione] che contengono informazioni importanti non effimere o che possono comportare delle azioni o un seguito da parte della Commissione o di uno dei suoi servizi sono oggetto di registrazione\u00bb. La Commissione ha rilevato che i messaggi di testo sarebbero stati registrati se avessero soddisfatto i criteri previsti all\u2019articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2021\/2121. Essa ha indicato che non era stato possibile individuare alcun documento rientrante nell\u2019ambito di applicazione della domanda di accesso ai documenti. Pertanto, la Commissione ha concluso che, non essendo in possesso di alcun documento corrispondente alla domanda di accesso, non era in grado di dare accesso ai documenti richiesti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-101\"><a name=\"point62\"><\/a>62\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In primo luogo, la Commissione si \u00e8 limitata, nella decisione impugnata, a indicare che, nonostante nuove ricerche approfondite, essa non aveva potuto identificare alcun documento rientrante nella domanda di accesso ai documenti, senza precisare l\u2019ambito o le modalit\u00e0 di tali ricerche. Infatti, essa non ha precisato nella decisione impugnata i tipi di ricerche che sarebbero state effettuate, n\u00e9 gli eventuali luoghi di archiviazione di documenti che sarebbero stati consultati.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-102\"><a name=\"point63\"><\/a>63\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, la Commissione ha indicato che la dichiarazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui essa aveva effettuato \u00abuna nuova ricerca approfondita\u00bb significava che essa aveva effettuato ricerche supplementari rispetto a quelle condotte a seguito della domanda iniziale. Inoltre, essa ha rilevato che le ricerche erano state anzitutto realizzate nei fascicoli relativi alla negoziazione dei contratti relativi all\u2019acquisto di vaccini da parte sua nell\u2019ambito della pandemia di COVID-19, ma che, poich\u00e9 tali ricerche non avevano dato risultati, la sua segreteria generale era entrata in contatto con il gabinetto della sua presidente. Quest\u2019ultimo aveva anzitutto verificato, da un lato, se i documenti richiesti fossero stati registrati in un qualsiasi fascicolo pertinente e, dall\u2019altro, se tali documenti potessero eventualmente esistere al di fuori del sistema di gestione dei documenti di attivit\u00e0 della Commissione.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-103\"><a name=\"point64\"><\/a>64\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Peraltro, in allegato alla controreplica, la Commissione ha presentato una dichiarazione del capo di gabinetto della sua presidente che indicava che \u00abil gabinetto di [quest\u2019ultima] non de[teneva] alcun documento rientrante nell\u2019ambito di applicazione della domanda di accesso delle ricorrenti\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-104\"><a name=\"point65\"><\/a>65\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tale riguardo, occorre rilevare che, in udienza, la Commissione ha affermato di non essere in grado di precisare quali fossero i luoghi di archiviazione di documenti che erano stati esaminati dal gabinetto della sua presidente. Inoltre, la Commissione non ha fornito alcuna indicazione quanto ai luoghi estranei al sistema di gestione dei documenti che sarebbero stati consultati. Infine, la Commissione non ha precisato se il gabinetto della sua presidente avesse effettuato una ricerca dei documenti richiesti nel o nei telefoni cellulari messi a disposizione di quest\u2019ultima o se questi ultimi fossero stati presi in considerazione durante le ricerche effettuate a seguito della domanda iniziale e della domanda di conferma.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-105\"><a name=\"point66\"><\/a>66\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Interrogata su tale punto in udienza, la Commissione ha affermato di non essere in grado di fornire nuovi elementi per quanto riguardava le ricerche effettuate, n\u00e9 di precisare in che modo esse fossero state effettuate e se la presidente della Commissione fosse stata interrogata in merito all\u2019esistenza dei documenti richiesti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-106\"><a name=\"point67\"><\/a>67\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Tuttavia, la Commissione sostiene che le modalit\u00e0 di ricerca dei documenti richiesti non hanno alcuna incidenza sulla questione se essa detenesse o meno tali documenti. Tuttavia, in mancanza di spiegazioni precise sul modo in cui i documenti richiesti sono stati ricercati, l\u2019istituzione interessata viene meno al suo dovere di fornire spiegazioni plausibili del non possesso di documenti che sono esistiti in passato (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2020, Dehousse\/Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, T\u2011857\/19, non pubblicata, EU:T:2020:513, punto 97).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-107\"><a name=\"point68\"><\/a>68\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, le spiegazioni fornite dalla Commissione tanto nella decisione impugnata quanto nell\u2019ambito del presente procedimento per quanto riguarda le ricerche effettuate per trovare i documenti richiesti non sono sufficienti a spiegare in modo credibile le ragioni per le quali tali documenti non hanno potuto essere rinvenuti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-108\"><a name=\"point69\"><\/a>69\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In secondo luogo, nella decisione impugnata la Commissione constata che il regolamento n.\u00a01049\/2001 non pu\u00f2 essere invocato per obbligare un\u2019istituzione a creare un documento che non esiste, suggerendo cos\u00ec la possibilit\u00e0 che tali documenti non esistano o non esistano pi\u00f9, senza tuttavia precisare le ragioni di una siffatta inesistenza.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-109\"><a name=\"point70\"><\/a>70\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In risposta a un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha indicato, per quanto riguardava i messaggi di testo, che comunicazioni di questo tipo, a differenza dei messaggi di posta elettronica scambiati all\u2019interno della Commissione, non erano automaticamente cancellate dopo un periodo ragionevole, ma che la persona interessata poteva sopprimerle manualmente. La Commissione non ha tuttavia indicato se i messaggi di testo richiesti fossero stati eliminati o meno.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-110\"><a name=\"point71\"><\/a>71\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Inoltre, in risposta a un altro quesito scritto rivoltole dal Tribunale, la Commissione ha segnalato che i telefoni cellulari dei suoi membri erano obbligatoriamente sostituiti, per ragioni di sicurezza, dopo un ragionevole periodo di utilizzo. Tuttavia, la Commissione non ha confermato se il telefono cellulare o i telefoni cellulari messi a disposizione della sua presidente fossero stati sostituiti dopo la presentazione della domanda di accesso ai documenti o se fossero stati sostituiti durante le ricerche effettuate a seguito della domanda iniziale e della domanda di conferma. Interrogata su tale punto in udienza, la Commissione ha affermato di presumere che il telefono cellulare della sua presidente fosse stato sostituito dopo la presentazione della domanda iniziale, in quanto si trattava di una regola obbligatoria per ragioni di sicurezza. Inoltre, essa ha indicato di supporre che il telefono cellulare attualmente messo a disposizione della sua presidente non fosse lo stesso di cui quest\u2019ultima disponeva nell\u2019aprile 2021, ma che non poteva confermare se il contenuto di tale nuovo telefono cellulare corrispondesse o meno a quello del vecchio.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-111\"><a name=\"point72\"><\/a>72\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Pertanto, resta impossibile sapere con certezza, da un lato, se i messaggi di testo richiesti esistano ancora o se siano stati eliminati e se, eventualmente, una siffatta eliminazione abbia avuto luogo volontariamente o automaticamente e, dall\u2019altro, se il telefono cellulare o i telefoni cellulari della presidente della Commissione siano stati sostituiti e, in tal caso, che cosa sia avvenuto di tali apparecchi, o ancora se essi siano stati oggetto delle ricerche effettuate a seguito della domanda iniziale e della domanda di conferma.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-112\"><a name=\"point73\"><\/a>73\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In tali circostanze, le spiegazioni della Commissione, che sono fondate su supposizioni, non possono essere considerate plausibili.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-113\"><a name=\"point74\"><\/a>74\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In terzo luogo, la decisione impugnata fa riferimento all\u2019articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2021\/2121, aggiungendo che \u00abi messaggi di testo sarebbero stati registrati se avessero contenuto informazioni sostanziali non effimere o se avessero potuto implicare un\u2019azione o un monitoraggio da parte della Commissione o di uno dei suoi servizi conformemente alle sue norme in materia di registrazione dei documenti\u00bb.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-114\"><a name=\"point75\"><\/a>75\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre rilevare che la decisione impugnata non precisa in maniera esplicita se i documenti richiesti non siano in possesso della Commissione in quanto non sono stati registrati nel suo sistema di gestione dei documenti di attivit\u00e0. Peraltro, essa non indica neppure in modo univoco se i documenti richiesti non siano stati registrati in quanto erano effimeri e non sostanziali e non necessitavano di un monitoraggio da parte della Commissione o di uno dei suoi servizi.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-115\"><a name=\"point76\"><\/a>76\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00c8 solo nelle sue memorie e in udienza che la Commissione ha rilevato che i messaggi di testo richiesti non contenevano informazioni importanti o non effimere o che richiedessero un monitoraggio da parte sua o di quella dei suoi servizi, il che spiegherebbe il fatto che, durante le ricerche effettuate a seguito della domanda iniziale e della domanda di conferma, non sia stato individuato alcun messaggio di testo coperto dalla domanda di accesso ai documenti presentata dalla sig.ra\u00a0Stevi.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-116\"><a name=\"point77\"><\/a>77\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Commissione sostiene che \u00e8 materialmente impossibile registrare e conservare tutti i documenti che essa redige e che riceve, tenuto conto del gran numero di file digitali generati dalle sue attivit\u00e0 quotidiane e che, pertanto, conformemente alla sua politica interna di gestione dei documenti di attivit\u00e0, sono registrati e conservati unicamente i documenti che contengono informazioni sostanziali non effimere o che richiedono un monitoraggio.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-117\"><a name=\"point78\"><\/a>78\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A tale riguardo, a sostegno della sua argomentazione, la Commissione, in udienza, ha indicato che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2024, Kargins\/Commissione (T\u2011110\/23, non pubblicata, EU:T:2024:805), il Tribunale aveva rilevato che, se l\u2019esercizio effettivo del diritto di accesso ai documenti presupponeva che le istituzioni interessate procedessero, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, alla conservazione della documentazione concernente le loro attivit\u00e0, le comunicazioni interne e i progetti relativi a un documento come una lettera non potevano essi stessi avere un\u2019importanza o una natura straordinaria tale da giustificare la loro registrazione e la loro conservazione.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-118\"><a name=\"point79\"><\/a>79\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Occorre ricordare che, come risulta dal precedente punto 41, l\u2019esercizio effettivo del diritto di accesso ai documenti presuppone che le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, all\u2019elaborazione e alla conservazione della documentazione relativa alle loro attivit\u00e0. Pertanto, le istituzioni non possono privare di ogni sostanza il diritto di accesso ai documenti in loro possesso astenendosi dal procedere alla registrazione della documentazione relativa alle loro attivit\u00e0 (v., in tal senso, sentenza del 25 settembre 2024, Herbert Smith Freehills\/Commissione, T\u2011570\/22, non pubblicata, EU:T:2024:644, punto 76).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-119\"><a name=\"point80\"><\/a>80\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Peraltro, i fatti della presente causa si distinguono da quelli della causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2024, Kargins\/Commissione (T\u2011110\/23, non pubblicata, EU:T:2024:805). Infatti, da un lato, la ricorrente nella causa summenzionata non era riuscita a superare la presunzione di inesistenza dei documenti richiesti, contrariamente alle ricorrenti nella presente causa (v. punto 57 <i>supra<\/i>).<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-120\"><a name=\"point81\"><\/a>81\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Dall\u2019altro lato, nel caso di specie, la Commissione non ha esposto la ragione per cui era giunta alla conclusione che messaggi di testo scambiati tra la sua presidente e l\u2019amministratore delegato dell\u2019impresa farmaceutica Pfizer nel contesto dell\u2019acquisto di vaccini da parte di tale istituzione nel contesto della pandemia di COVID-19 non fossero stati considerati come contenenti informazioni sostanziali non effimere o che richiedessero un monitoraggio da parte sua o di uno dei suoi servizi, in relazione a una materia attinente alle politiche, attivit\u00e0 e decisioni di sua competenza.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-121\"><a name=\"point82\"><\/a>82\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0In ogni caso, anche supponendo che tali messaggi non abbiano contenuto informazioni sostanziali non effimere o che richiedessero un monitoraggio da parte sua o di uno dei suoi servizi tanto da giustificare la loro registrazione e, pertanto, la loro conservazione, la Commissione avrebbe tuttavia dovuto fornire spiegazioni plausibili che consentissero di giungere a tale conclusione.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-122\"><a name=\"point83\"><\/a>83\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Orbene, su quest\u2019ultimo punto, da un lato, occorre constatare che la Commissione non pu\u00f2 limitarsi a invocare la mancata registrazione nel suo sistema di gestione dei documenti richiesti per dimostrare che essa non possedeva detti documenti, senza ulteriori spiegazioni. Dall\u2019altro lato, come risulta dai precedenti punti da 62 a 73, le spiegazioni della Commissione su ci\u00f2 che \u00e8 avvenuto di documenti che esistevano o che si suppone siano esistiti in passato sono fondate su supposizioni o affermazioni imprecise e non possono, pertanto, essere considerate plausibili.<\/p>\n<p class=\"C07Titre4 ai-optimize-123\">\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<i>Conclusione<\/i><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-124\"><a name=\"point84\"><\/a>84\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, \u00e8 giocoforza constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione plausibile che consenta di comprendere la ragione per cui essa non aveva potuto reperire i documenti richiesti. Neppure le spiegazioni esposte dalla Commissione in risposta ai quesiti posti nell\u2019ambito di una misura di organizzazione del procedimento, e ribadite nel corso dell\u2019udienza, ammesso che siano pertinenti ai fini della valutazione della legittimit\u00e0 della decisione impugnata, rispondono a quanto richiesto, in quanto non consentono di sapere che cosa sia concretamente avvenuto dei documenti richiesti.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-125\"><a name=\"point85\"><\/a>85\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Poich\u00e9 la presunzione di inesistenza dei documenti richiesti \u00e8 stata superata, spettava alla Commissione, come risulta dal precedente punto 40, fornire una spiegazione plausibile che consentisse di comprendere la ragione per cui essa non aveva potuto reperire i documenti richiesti, che si presumevano essere esistiti in passato, ma non esistevano pi\u00f9 alla data della domanda di accesso ai documenti o, quanto meno, non avevano potuto essere rinvenuti. Orbene, come risulta dall\u2019esame precedente, in sostanza, la Commissione si \u00e8 limitata a indicare di non essere in possesso dei documenti richiesti. In tali circostanze, si deve concludere che la Commissione \u00e8 venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in sede di trattamento della domanda di accesso ai documenti, quali ricordati al precedente punto 59, e ha quindi violato il principio di buona amministrazione previsto all\u2019articolo 41 della Carta.<\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-126\"><a name=\"point86\"><\/a>86\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso n\u00e9 sulla domanda di misure istruttorie delle ricorrenti.<\/p>\n<p class=\"C04Titre1 ai-optimize-127\">\u00a0<b>Sulle spese<\/b><\/p>\n<p class=\"C01PointnumeroteAltN ai-optimize-128\"><a name=\"point87\"><\/a>87\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ai sensi dell\u2019articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente \u00e8 condannata alle spese se ne \u00e8 stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev\u2019essere condannata alle spese, conformemente alla domanda delle ricorrenti.<\/p>\n<p class=\"C41DispositifIntroduction ai-optimize-129\">Per questi motivi,<\/p>\n<p class=\"C19Centre ai-optimize-130\">IL TRIBUNALE (Grande Sezione)<\/p>\n<p class=\"C02AlineaAltA ai-optimize-131\">dichiara e statuisce:<\/p>\n<p class=\"C08Dispositif ai-optimize-132\">1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<b>La decisione C(2022)\u00a08371 final della Commissione europea, del 15 novembre 2022, adottata ai sensi dell\u2019articolo 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n.\u00a01049\/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all\u2019accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, \u00e8 annullata. <\/b><\/p>\n<p class=\"C08Dispositif ai-optimize-133\">2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<b>La Commissione \u00e8 condannata alle spese.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sms Ursula Von der Leyen con il Ceo di Pfizer: pubblicata la sentenza della corte di giustizia europea Pubblichiamo la sentenza integrale della corte di giustizia europea in cui i giudici si sono pronunciati \u00a0contro Ursula von der Leyen nel \u201cPfizergate\u201d: la Commissione europea avrebbe dovuto concedere l\u2019accesso allo scambio di SMS tra von der &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":21383,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[41,46],"class_list":["post-82115","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-primo-piano","tag-leggisentenze","tag-pfizer"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82115"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82115\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82121,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82115\/revisions\/82121"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}