{"id":86978,"date":"2026-03-13T18:35:14","date_gmt":"2026-03-13T17:35:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=86978"},"modified":"2026-03-13T19:49:51","modified_gmt":"2026-03-13T18:49:51","slug":"accordo-sulla-riforma-globale-della-legislazione-farmaceutica-dellue-nuovo-codice-sui-medicinali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/accordo-sulla-riforma-globale-della-legislazione-farmaceutica-dellue-nuovo-codice-sui-medicinali\/","title":{"rendered":"Accordo sulla riforma globale della legislazione farmaceutica dell&#8217;UE. Nuovo codice sui medicinali"},"content":{"rendered":"<h3>L&#8217;UE Finalizza Il Pacchetto Di Riforma Farmaceutica (Codice), Chiarisce Le Nuove Regole Sulla Protezione Del Mercato Modulare<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cpa-italy.org\/itws\/news\/2026\/eu-finalizes-pharma-reform-package-clarifies-new-rules-on-modular-market-protection\/d.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CPA &#8211; 11 marzo 2026<\/a><\/p>\n<ul>\n<li value=\"1\">\u00c8 stata pubblicata una versione finale del progetto di pacchetto di riforma farmaceutica, che chiarisce i cambiamenti che l&#8217;industria farmaceutica pu\u00f2 aspettarsi una volta che il pacchetto legale entrera in vigore.<\/li>\n<li value=\"2\">La legislazione, che comprende un nuovo regolamento e una nuova direttiva, sostituir\u00e0 il quadro esistente che \u00e8 in vigore da pi\u00f9 di due decenni.<\/li>\n<li value=\"3\">Il pacchetto di riforma farmaceutica introduce, tra le altre cose, cambiamenti nella protezione del mercato per i nuovi farmaci nell&#8217;UE.<br \/>\n<hr \/>\n<\/li>\n<li>The new <a href=\"https:\/\/data.consilium.europa.eu\/doc\/document\/ST-6367-2026-INIT\/en\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-cmp-ab=\"2\">DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al codice dell&#8217;Unione relativa ai medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001\/83\/CE e la direttiva 2009\/35\/CE<\/a><\/li>\n<li>The new <a href=\"https:\/\/data.consilium.europa.eu\/doc\/document\/ST-6366-2026-INIT\/en\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-cmp-ab=\"2\">REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le procedure dell&#8217;Unione per l&#8217;autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e che stabilisce norme che disciplinano l&#8217;Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (CE) n. 1394\/2007 e il regolamento (UE) n. 536\/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 726\/2004, il regolamento (CE) n. 141\/2000 e il regolamento (CE) n. 1901\/2006<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-82094 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/europa-trilogo.png\" alt=\"\" width=\"420\" height=\"217\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/europa-trilogo.png 1392w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/europa-trilogo-300x155.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/europa-trilogo-1024x528.png 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/europa-trilogo-768x396.png 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/europa-trilogo-18x9.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 420px) 100vw, 420px\" \/>Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell&#8217;UE (COREPER I) ha approvato il <a href=\"https:\/\/www.gmp-navigator.com\/gmp-news\/eu-erreicht-meilenstein-bei-der-reform-der-arzneimittelgesetzgebung\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">risultato del trilogo raggiunto nel dicembre 2025.<\/a> I testi finali riportati sopra sono stati ufficialmente pubblicati. (NdR: <em>Il trilogo UE \u00e8 un negoziato informale e tripartito tra Parlamento europeo, Consiglio dell&#8217;UE e Commissione europea volto a raggiungere rapidamente un accordo provvisorio sulle proposte legislative<\/em>).<\/p>\n<p>There <a href=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/committees\/it\/sant\/home\/highlights\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">commissione SANT<\/a> (Sanit\u00e0) del Parlamento europeo si terr\u00e0 il 18 Marzo 2026 per votare su entrambi i testi. Questa \u00e8 una fase intermedia formale ma politicamente rilevante. Successivamente, l&#8217;adozione definitiva da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la traduzione in tutte le lingue dell&#8217;UE, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e poi l&#8217;entrata in vigore con i relativi periodi di transizione.<\/p>\n<p>Questa nuova legislazione sui farmaci rappresenta la pi\u00f9 importante revisione del quadro normativo degli ultimi due decenni e mira a modernizzare lo sviluppo, l&#8217;approvazione e la fornitura di medicinali per i pazienti in tutta l&#8217;UE.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia europea per i medicinali, l&#8217;EMA, aveva gi\u00e0 creato un <a href=\"https:\/\/www.ema.europa.eu\/en\/about-us\/what-we-do\/reform-eu-pharmaceutical-legislation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sito web <\/a>all&#8217;inizio di quest&#8217;anno per attuare la riforma della legislazione dell&#8217;UE sui medicinali. Il sito web di nuova creazione funge da fonte centrale di informazioni per tutte le parti interessate dell&#8217;EMA e offre linee guida e risorse aggiornate. Evidenzia i vantaggi pi\u00f9 importanti della nuova legislazione sui medicinali e, dopo l&#8217;adozione del nuovo testo legislativo nel 2026, fornir\u00e0 una visione dettagliata del processo di attuazione su specifici aspetti tecnici e procedurali.<\/p>\n<p>Per conto dell&#8217;ECA, Concept Heidelberg organizza il 17. Marzo un <a href=\"https:\/\/www.gmp-navigator.com\/seminare\/gmp-seminar-konferenz\/consequences-from-the-new-eu-commission-proposal\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">seminario online dal vivo <\/a>(in inglese) con una panoramica e un focus sulle modifiche rilevanti per GMP.<\/p>\n<hr \/>\n<p><em>Il settore farmaceutico e biotecnologico europeo \u00e8 un pilastro globale per il commercio e la ricerca. Senza i prodotti farmaceutici, il saldo commerciale dell&#8217;UE passerebbe da un surplus di 147 miliardi di euro a un disavanzo di 47 miliardi, secondo la Federazione europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA).<\/em><\/p>\n<p class=\"c-article-summary\"><em>La sovranit\u00e0 sanitaria dell\u2019Europa \u00e8 sotto pressione. Esperti di industria, istituzioni e societ\u00e0 civile ne discutono all\u2019Euronews Health Summit il 17 marzo.<\/em><\/p>\n<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-85363 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/farmaci-europa.png\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"148\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/farmaci-europa.png 602w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/farmaci-europa-300x132.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/farmaci-europa-18x8.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/>Recenti tensioni geopolitiche hanno messo pesantemente sotto pressione i sistemi sanitari europei e le catene di approvvigionamento farmaceutiche.<\/em><\/p>\n<p><em>Analisi recenti mostrano che <a href=\"https:\/\/it.euronews.com\/2025\/10\/29\/la-germania-dipende-dai-farmaci-cinesi-un-rischio-per-la-sicurezza-nazionale\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l&#8217;Europa sta perdendo terreno.<\/a><\/em><\/p>\n<p><em>Negli ultimi due decenni, la regione ha perso circa il 25% della sua quota globale di investimenti in R&amp;S. Tra il 2010 e il 2022, la spesa in ricerca e sviluppo farmaceutica nell&#8217;UE \u00e8 cresciuta del 4,4% l&#8217;anno, contro il 5,5% degli Stati Uniti e il 20,7% della Cina.<\/em><\/p>\n<p><em>Il rapporto Draghi ha indicato farmaceutica e biotecnologie tra i dieci settori strategici in cui l&#8217;Europa deve investire e recuperare competitivit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>La riforma della legislazione farmaceutica dell&#8217;UE riscrive regole in vigore da vent&#8217;anni. Il nuovo quadro estende i periodi di protezione regolatoria per incentivare le imprese a produrre e commercializzare in Europa.<\/em><\/p>\n<p><em>Infine, il <a href=\"https:\/\/it.euronews.com\/2025\/03\/15\/sanita-nellue-i-punti-chiave-della-legge-sui-medicinali-critici\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Critical Medicines Act<\/a> punta a garantire l&#8217;approvvigionamento dei medicinali essenziali e a ridurre le dipendenze.<\/em><\/p>\n<p><em>Se questi strumenti dell&#8217;UE siano sufficienti sar\u00e0 al centro del dibattito all&#8217;Euronews Health Summit del 17 marzo, dove esperti di sanit\u00e0 provenienti dall&#8217;industria, dalle istituzioni pubbliche, dai centri di ricerca e dalla societ\u00e0 civile discuteranno del percorso dell&#8217;Europa verso una sovranit\u00e0 sanitaria.<\/em><\/p>\n<p><em>(Source: <a href=\"https:\/\/it.euronews.com\/salute\/2026\/03\/13\/leuropa-e-pronta-a-difendere-la-propria-sovranita-sanitaria\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Euronews<\/a>)<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Note.<\/p>\n<div data-subtree=\"aimfl,mfl\" data-sfc-cb=\"\" data-processed=\"true\">Una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio \u00e8 un atto legislativo vincolante dell&#8217;UE che impone agli Stati membri un obiettivo specifico da raggiungere, armonizzando le normative nazionali. Gli Stati membri devono recepirla nei propri ordinamenti entro una data specifica, mantenendo discrezionalit\u00e0 sulle forme e i <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-8040 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/d.lgs_219.jpg\" alt=\"\" width=\"306\" height=\"170\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/d.lgs_219.jpg 955w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/d.lgs_219-300x167.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/d.lgs_219-768x427.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 306px) 100vw, 306px\" \/>mezzi, a differenza dei regolamenti direttamente applicabili.<span class=\"uJ19be notranslate\" data-wiz-uids=\"HQCuf_b,HQCuf_c\" data-sfc-cb=\"\" data-processed=\"true\"><span class=\"vKEkVd\" data-animation-atomic=\"\" data-wiz-attrbind=\"class=HQCuf_a\/TKHnVd\" data-processed=\"true\"><span aria-hidden=\"true\" data-processed=\"true\">\u00a0<\/span><button class=\"rBl3me IWyTpf pjvauc\" tabindex=\"0\" data-amic=\"true\" data-icl-uuid=\"fd4b5edd-e9fc-4246-8545-025bd3716721\" aria-label=\"EUR-Lex (+4) - Visualizza link correlati\" data-wiz-attrbind=\"disabled=HQCuf_a\/C5gNJc;aria-label=HQCuf_a\/bOjMyf;class=HQCuf_a\/UpSNec\" data-ved=\"2ahUKEwifuLDkpJ2TAxWY2gIHHWN2Hs4Qye0OegQIARAB\" data-hveid=\"CAEQAQ\" data-processed=\"true\"><\/button><\/span><\/span><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 \u00e8 l&#8217;attuazione della direttiva 2001\/83\/CE relativa a un codice comunitario per i medicinali per uso umano. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 &#8211; Supplemento Ordinario n. 153 &#8211; \u00e8 entrato in vigore il 6 luglio 2006.<\/em><\/p>\n<p>La nuova Direttiva<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Direttiva sul codice dell&#8217;Unione relativo ai medicinali per uso umano<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"font-size: 14pt;\">&#8211; Analisi del testo finale in vista di un accordo relativo a un codice dell&#8217;Unione relativo ai medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001\/83\/CE e la direttiva 2009\/35\/CE.<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La pubblicit\u00e0 dei medicinali deve mirare a diffondere informazioni oggettive e imparziali sul medicinale stesso. A tal fine, \u00e8 espressamente vietato evidenziare negativamente un altro medicinale o suggerire che il medicinale pubblicizzato possa essere pi\u00f9 sicuro o pi\u00f9 efficace di un altro medicinale. Il confronto tra medicinali dovrebbe essere consentito solo se tali informazioni sono riportate nel foglietto illustrativo del medicinale in questione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Questo divieto si applica a qualsiasi medicinale, compresi i biosimilari, e pertanto sarebbe fuorviante affermare nella pubblicit\u00e0 che un medicinale biosimilare non sia intercambiabile con il medicinale biologico originale o con un altro biosimilare dello stesso medicinale biologico originale. Ulteriori norme rigorose in materia di pubblicit\u00e0 negativa e comparativa di medicinali concorrenti vieteranno affermazioni che possano indurre in errore le persone qualificate a prescrivere, somministrare o fornire tali medicinali.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">137. La diffusione di informazioni che incoraggiano l&#8217;acquisto di medicinalimdovrebbe essere considerata nell&#8217;ambito del concetto di pubblicit\u00e0 dei medicinali, anche quando tali informazioni non si riferiscono a un medicinale specifico, ma a medicinali non specificati.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">138 La pubblicit\u00e0 dei medicinali deve essere soggetta a condizioni rigorose e a un monitoraggio efficace e adeguato. A tal proposito, si rimanda ai meccanismi di monitoraggio stabiliti dalla direttiva 2006\/114\/CE.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">139. <strong>Gli informatori scientifici del farmaco svolgono un ruolo importante nella promozione dei medicinali. Pertanto, dovrebbero essere imposti loro determinati obblighi, in particolare l&#8217;obbligo di fornire alla persona visitata un riassunto delle caratteristiche del prodotto.<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">139a. <strong>Anche un incentivo minimo pu\u00f2 portare a decisioni distorte in merito al comportamento prescrittivo dei medici. Pertanto, per evitare conflitti di interesse, in assenza di norme nazionali che disciplinino la divulgazione dei trasferimenti di valore, gli Stati membri dovrebbero istituire e mantenere un elenco pubblico di piattaforme di divulgazione gestite da associazioni di categoria o dai titolari di autorizzazione all&#8217;immissione in commercio per la segnalazione dei trasferimenti di valore relativi alle attivit\u00e0 pubblicitarie.<\/strong><\/p>\n<ol start=\"140\">\n<li style=\"font-weight: 400;\">I medicinali innovativi, i medicinali combinati e altri medicinali sviluppati sono complessi per quanto riguarda la loro composizione e somministrazione. Pertanto, oltre alle persone abilitate a prescrivere medicinali, anche le persone abilitate a somministrarli devono conoscere tutte le caratteristiche di tali medicinali, in particolare la somministrazione e l&#8217;uso sicuri, comprese le istruzioni complete per i pazienti. A tal fine, le informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione medica sono chiaramente consentite anche alle persone abilitate a somministrarli.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"141\">\n<li style=\"font-weight: 400;\">Le persone qualificate a prescrivere, somministrare o fornire medicinali dovrebbero avere accesso a una fonte di informazione neutrale e obiettiva sui prodotti disponibili sul mercato. Spetta tuttavia agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie a tal fine, tenendo conto della propria situazione specifica.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-64381 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1-deblistering.jpg\" alt=\"\" width=\"306\" height=\"172\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1-deblistering.jpg 1280w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1-deblistering-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1-deblistering-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1-deblistering-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1-deblistering-390x220.jpg 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 306px) 100vw, 306px\" \/>141a. \u00a0Al fine di evitare sprechi, ridurre l&#8217;impatto ambientale, mitigare le carenze e realizzare risparmi sui costi, \u00e8 possibile consentire la ridispensazione dei medicinali, a condizioni rigorose. Attraverso la pratica della ridispensazione, una farmacia pu\u00f2 ritirare e ridispensare un medicinale gi\u00e0 fornito a un paziente. Gli Stati membri devono garantire che la ridispensazione possa essere effettuata solo dalla stessa farmacia che ha inizialmente fornito il prodotto. \u2026 Gli Stati membri dovrebbero garantire che la raccolta e la ridistribuzione non siano utilizzate per ottenere vantaggi economici e per impedire l&#8217;immissione dei medicinali ridistribuiti nella catena di approvvigionamento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Art. 182: <span style=\"font-size: 14pt;\"><strong>Obblighi relativi agli informatori scientifici di prodotti medicali<\/strong><\/span><\/p>\n<ol>\n<li>Gli informatori scientifici del settore farmaceutico devono ricevere una formazione adeguata e possedere sufficienti conoscenze scientifiche per poter fornire informazioni precise e quanto pi\u00f9 complete possibile sui medicinali che promuovono. Le informazioni fornite dagli informatori scientifici del settore farmaceutico devono essere conformi all&#8217;articolo 176 (vedi sotto).<\/li>\n<li>Durante ogni visita, gli informatori scientifici del farmaco devono fornire alle persone visitate, o mettere a loro disposizione, un riassunto delle caratteristiche del prodotto di ciascun medicinale presentato insieme, se la legislazione dello Stato membro lo consente, con i dettagli del prezzo e delle condizioni di rimborso di cui all&#8217;articolo 180, paragrafo 1, secondo comma.<\/li>\n<li>Gli informatori scientifici devono trasmettere al servizio scientifico di cui all&#8217;articolo 187, paragrafo 1, qualsiasi informazione sull&#8217;uso dei medicinali che pubblicizzano, con particolare riferimento alle reazioni avverse segnalate dalle persone che visitano.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Art.183: promozione di prodotti medicinali<\/p>\n<ol>\n<li>Dove i prodotti medicinali vengono promossi non \u00e8 consentito fornire, offrire o promettere a tali persone regali, vantaggi pecuniari o benefici in natura.<\/li>\n<li>Il paragrafo 1 non impedisce che l&#8217;ospitalit\u00e0 venga offerta in occasione di eventi promozionali di vendita. Tale ospitalit\u00e0 deve essere sempre strettamente limitata allo scopo principale dell&#8217;evento. L&#8217;ospitalit\u00e0 non deve essere estesa a persone diverse dagli operatori sanitari.<\/li>\n<li>Gli operatori sanitari non devono sollecitare o accettare incentivi vietati ai sensi del paragrafo 1 o contrari al paragrafo 2.<\/li>\n<li>Le misure o le prassi commerciali esistenti negli Stati membri in materia di prezzi, margini e sconti non saranno influenzate dalle norme di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Art. 187: Attuazione delle disposizioni in materia di pubblicit\u00e0 da parte del titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio<\/p>\n<ol>\n<li>I titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio istituiscono, all&#8217;interno della propria organizzazione, un servizio scientifico incaricato di fornire informazioni sui medicinali che immettono sul mercato.<\/li>\n<li>Il titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio deve:<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400; padding-left: 40px;\">(a) tenere a disposizione delle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o degli organismi preposti al controllo della pubblicit\u00e0 dei medicinali, o comunicarli, un campione di tutte le pubblicit\u00e0 provenienti dalla propria impresa o da enti senza scopo di lucro, unitamente a una dichiarazione che indichi i destinatari, le modalit\u00e0 di diffusione e la data della prima diffusione;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; padding-left: 40px;\">(b) garantire che la pubblicit\u00e0 dei medicinali da parte della propria impresa o dei propri enti senza scopo di lucro sia conforme ai requisiti del presente capitolo;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; padding-left: 40px;\">(c) verificare che i rappresentanti farmaceutici impiegati dalla propria impresa o dai propri enti senza scopo di lucro siano stati adeguatamente formati e adempiano agli obblighi imposti loro dall&#8217;articolo 182, paragrafi 2 e 3;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; padding-left: 40px;\">(d) fornire alle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o agli organismi preposti al controllo della pubblicit\u00e0 dei medicinali le informazioni e l&#8217;assistenza necessarie per l&#8217;espletamento delle loro funzioni;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li style=\"font-weight: 400;\">Gli Stati membri non vietano la promozione congiunta di un medicinale da parte dei titolari dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio e di una o pi\u00f9 societ\u00e0 da essi designate.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">4. \u00a0garantire che le decisioni adottate dalle autorit\u00e0 competenti degli Stati membri o dagli organismi responsabili del controllo della pubblicit\u00e0 dei medicinali siano immediatamente e pienamente rispettate.<\/p>\n<p>Articolo 176<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-79668 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita.png\" alt=\"\" width=\"316\" height=\"210\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita.png 3000w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita-300x200.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita-768x512.png 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita-1536x1024.png 1536w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita-2048x1365.png 2048w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/farmaci-in-tv-pubblicita-18x12.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 316px) 100vw, 316px\" \/>Disposizioni generali sulla pubblicit\u00e0 dei medicinali<\/p>\n<ol>\n<li>Gli Stati membri vietano qualsiasi pubblicit\u00e0 di un medicinale per il quale non sia stata concessa un&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio.<\/li>\n<li>Tutte le parti della pubblicit\u00e0 di un medicinale devono essere conformi alle informazioni elencate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.<\/li>\n<li>La pubblicit\u00e0 di un medicinale:<br \/>\n(a) deve incoraggiare l&#8217;uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le propriet\u00e0;<br \/>\n(b) deve essere accurata, verificabile e non fuorviante;<br \/>\n(ba) non deve indurre a un uso eccessivo o abusivo del medicinale.<\/li>\n<li>Qualsiasi forma di pubblicit\u00e0 volta a evidenziare negativamente un altro medicinale \u00e8 vietata. \u00c8 vietata anche la pubblicit\u00e0 che suggerisce che un medicinale sia pi\u00f9 sicuro o pi\u00f9 efficace di un altro medicinale, a meno che non sia dimostrato e il confronto in termini di qualit\u00e0, sicurezza ed efficacia sia oggettivamente supportato dal riassunto delle caratteristiche del prodotto.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">_____________________________________________________<\/p>\n<p>Occorre chiarire il concetto di pubblicit\u00e0 applicato ai medicinali<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Il concetto di pubblicit\u00e0 sui farmaci secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza C-530\/20 del 22 dicembre 2022)<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019articolo 88 della direttiva 2001\/83\u00a0ai paragrafi da 1 a 3 cos\u00ec dispone:\u00a0Gli Stati membri vietano la pubblicit\u00e0 presso il pubblico di medicinali\u00a0che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, ai sensi del titolo VI.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001\/83 definisce la nozione di \u00ab<strong>pubblicit\u00e0 dei medicinali<\/strong>\u00bb come \u00abqualsiasi azione d\u2019informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali\u00bb. Tale nozione dev\u2019essere considerata una nozione autonoma del diritto dell\u2019Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest\u2019ultima, tenendo conto non soltanto della lettera della disposizione stessa, ma<strong>\u00a0anche del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Orbene, l\u2019obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanit\u00e0 pubblica sarebbe in larga parte compromesso se l\u2019articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001\/83 fosse interpretato nel senso che\u00a0<strong>un\u2019azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali senza fare riferimento a un determinato medicinale non rientri nella nozione di \u00abpubblicit\u00e0 dei medicinali\u00bb, ai sensi di tale disposizione, e non sia, pertanto,\u00a0<u>soggetta ai divieti, alle condizioni e alle restrizioni previste da tale direttiva in materia di pubblicit\u00e0.<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">&#8220;<em>Se la pubblicit\u00e0 di medicinali indeterminati fosse esclusa dall&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2001\/83, i divieti, le condizioni e le restrizioni che essa prevede in materia di pubblicit\u00e0 a causa dei rischi che possono derivare da un uso eccessivo e sconsiderato di medicinali sarebbero in larga parte privati del loro effetto utile e l<strong>&#8216;obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanit\u00e0 pubblica perseguito da tale direttiva sarebbe ampiamente compromesso<\/strong><\/em>&#8220;<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-73943 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/corte-di-giustizia-europea.png\" alt=\"\" width=\"369\" height=\"209\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/corte-di-giustizia-europea.png 800w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/corte-di-giustizia-europea-300x169.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/corte-di-giustizia-europea-768x432.png 768w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/corte-di-giustizia-europea-18x10.png 18w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/corte-di-giustizia-europea-390x220.png 390w\" sizes=\"auto, (max-width: 369px) 100vw, 369px\" \/>Dalla direttiva 2001\/83 risulta che la finalit\u00e0 del messaggio costituisce la caratteristica essenziale della nozione di \u00abpubblicit\u00e0 dei medicinali\u00bb ai sensi di tale disposizione, e l\u2019elemento determinante per distinguere la pubblicit\u00e0 dalla mera informazione.\u00a0<strong>Laddove il messaggio sia inteso a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, si tratta di pubblicit\u00e0<\/strong>\u00a0ai sensi di tale direttiva.\u00a0<strong>Al contrario, un\u2019indicazione meramente informativa senza intenti promozionali.<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si deve ritenere che, impedendo la diffusione di elementi di pubblicit\u00e0 che incoraggino l\u2019uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili rispondano all\u2019obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanit\u00e0 pubblica. Gli Stati membri devono vietare, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanita\u0300 pubblica, qualsiasi contenuto pubblicitario che sia tale da favorire l\u2019uso irrazionale dei medicinali.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per concludere, \u00e8 vero che la Direttiva Europea, attuata in Italia dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.medicoeleggi.com\/argomenti00\/italia2006\/19131-113.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 113<\/a>\u00a0del D.Lgs. 219\/06,\u00a0intende per \u00abpubblicit\u00e0 dei medicinali\u00bb qualsiasi azione d&#8217;informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-60655 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Cassazione-sentenza-farmaco-pubblibita-consumo.png\" alt=\"\" width=\"382\" height=\"237\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Cassazione-sentenza-farmaco-pubblibita-consumo.png 588w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Cassazione-sentenza-farmaco-pubblibita-consumo-300x186.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 382px) 100vw, 382px\" \/>a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. Ma \u00e8 intesa in senso lato su tutti i farmaci e non specifica. &#8220;La direttiva 2001\/831 che armonizza le disposizioni sulla pubblicit\u00e0 dei medicinali,\u00a0<strong><em><u>la subordina a condizioni, restrizioni e divieti allo scopo di assicurare la tutela della sanit\u00e0 pubblica<\/u><\/em><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">E che non debba essere pubblicit\u00e0 normalmente intesa ma informazione scientifica \u00e8 ribadito dallo stesso art. 122, comma 6, che pone gli informatori scientifici del farmaco alle dipendenze di in servizio scientifico la cui funzione \u00e8 descritta dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.medicoeleggi.com\/argomenti00\/italia2006\/19131-126.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 126<\/a>\u00a0in cui si afferma che rientra nei suoi compito la\u00a0<em>verifica che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto\u00a0<\/em>219\/06. Inoltre si afferma che &#8220;<strong><em>The scientific service must be independent from the marketing service of the pharmaceutical company<\/em><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>Related news: <a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/accordo-sulla-riforma-globale-della-legislazione-farmaceutica-dellue-brevetto-farmaci-fissato-a-8-anni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Accordo sulla riforma globale della legislazione farmaceutica dell\u2019UE. Brevetto farmaci fissato a 8 anni.<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><a href=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/la-responsabilita-dellinformazione-scientifica-sancita-da-leggi-decreti-ministeriali-sentenze-e-in-capo-agli-isf-anche-se-il-contratto-di-lavoro-dovesse-costringerli-illegalmente-nel-commerciale\/\">La responsabilit\u00e0 dell\u2019informazione scientifica sancita da Leggi, Decreti Ministeriali, sentenze \u00e8 in capo agli ISF, anche se il contratto di lavoro dovesse costringerli illegalmente nel commerciale<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;UE Finalizza Il Pacchetto Di Riforma Farmaceutica (Codice), Chiarisce Le Nuove Regole Sulla Protezione Del Mercato Modulare CPA &#8211; 11 marzo 2026 \u00c8 stata pubblicata una versione finale del progetto di pacchetto di riforma farmaceutica, che chiarisce i cambiamenti che l&#8217;industria farmaceutica pu\u00f2 aspettarsi una volta che il pacchetto legale entrera in vigore. 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