{"id":872,"date":"2014-07-02T12:44:40","date_gmt":"2014-07-02T10:44:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=872"},"modified":"2014-07-02T12:44:40","modified_gmt":"2014-07-02T10:44:40","slug":"antitrust-settore-sanitario-farmaceutico-il-piu-problematico-la-relazione-al-parlamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/antitrust-settore-sanitario-farmaceutico-il-piu-problematico-la-relazione-al-parlamento\/","title":{"rendered":"Antitrust: &quot;Healthcare-pharmaceutical sector the most problematic&quot;. Report to Parliament"},"content":{"rendered":"<p><b><i>Perch\u00e9 si tratta di \u201cambiti nei quali le distorsioni concorrenziali incidono direttamente sul benessere della collettivit\u00e0\u201d e \u201csui diritti fondamentali del cittadino\u201d. Focus sul caso Avastin\/Lucentis, su mercato degli equivalenti, vendita online di farmaci e sui fondi del Ssn tra i laboratori di analisi e strutture di specialistica ambulatoriale accreditati in Calabria.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianosanita.it\/allegati\/create_pdf.php?all=7050458.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">THE RELATIONSHIP<\/a>\u00a0And\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianosanita.it\/allegati\/create_pdf.php?all=4723850.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LA PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE.<\/a><\/i><\/b><\/p>\n<p><b>01 LUG<\/b>\u00a0&#8211;\u00a0Settore sanitario-farmaceutico e della distribuzione commerciale. Sono questi i settori produttivi pi\u00f9 \u201cproblematici\u201d e in cui \u00e8 stata esercitata \u201ccon particolare intensit\u00e0 e sistematicit\u00e0\u201d l\u2019azione dell\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato nel corso dell\u2019ultimo anno. Lo ha evidenziato il\u00a0<strong>presidente dell\u2019Antitrust, Giovanni Pitruzzella<\/strong>, presentando ieri al Senato la Relazione annuale al Parlamento sull\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Autorit\u00e0. Dove si evidenzia come, a preoccupare, nel caso di questi settori, sia il fatto che si tratta di \u201cambiti nei quali le distorsioni concorrenziali incidono direttamente sul benessere della collettivit\u00e0, sul potere di acquisto da parte della domanda e, nel caso della sanit\u00e0, anche sul godimento di diritti fondamentali del cittadino\u201d.<\/p>\n<p>A occupare spazio nella relazione dell\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 soprattutto il caso\u00a0<strong>Avastin (Roche) \u2013 Lucentis (Novartis),<\/strong><b>\u00a0<\/b>ma la relazione ricorda come un altro caso, sempre in materia farmaceutica, deciso dall\u2019Autorit\u00e0 e che ha trovato recentemente conferma da parte del Consiglio di Stato, sia quello della\u00a0<strong>Pfizer,<\/strong><b>\u00a0<\/b>\u201cin cui la multinazionale del farmaco, sfruttando la complessit\u00e0 della normativa sul brevetto ed instaurando contenziosi meramente strumentali, \u00e8 riuscita a ritardare l\u2019ingresso nel mercato di farmaci generici alternativi rispetto a quello da lei prodotto e commercializzato, imponendo al Servizio sanitario maggiori esborsi quantificabili in circa 14 milioni di euro\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si tratta di eventi che, secondo l\u2019Antitrust, \u201csi caratterizzano per l\u2019esistenza di regimi amministrativi complessi che richiedono la cooperazione del soggetto privato. Quest\u2019ultimo pu\u00f2 cos\u00ec influenzare le decisioni degli apparati pubblici ricavandone particolari vantaggi competitivi, che sono ancora maggiori se occupa una posizione dominante nel mercato di riferimento. In queste ipotesi l\u2019impresa privata \u2013 soprattutto se in posizione dominante \u2013 pu\u00f2 strumentalizzare a suo vantaggio le procedure amministrative, ottenendo dei benefici che, non essendo basati sul merito, si trasformano in vere e proprie rendite di posizione. Con riguardo a simili ipotesi c\u2019\u00e8 chi ha prospettato una nuova forma di abuso, definita abuso di procedure amministrative\u201d.<\/p>\n<p>Per questo l\u2019Antitrust si \u00e8 prefissata l\u2019obiettivo di intensificare la lotta ai possibili cartelli tra aziende, in particolare quelle che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica. La strategia si basa sulla collaborazione delle stazioni appaltanti, le quali sono chiamate ad assumere un ruolo di \u2018sentinella\u2019 segnalando all\u2019Autorit\u00e0 anomalie tipiche di comportamenti potenzialmente distorsivi della concorrenza.<\/p>\n<p>\u201cIl fenomeno della collusione nelle procedure ad evidenza pubblica non rappresenta una novit\u00e0 nell\u2019esperienza dell\u2019Autorit\u00e0. La repressione dei cartelli realizzati in sede di gare pubbliche ha sempre costituito infatti, dalla sua nascita ad oggi, terreno di attenzione prioritaria da parte dell\u2019Autorit\u00e0, che ha svolto in questo delicato settore numerosi procedimenti istruttori, conclusi con l\u2019irrogazione di sanzioni il cui ammontare complessivo supera i 500 milioni di euro. Si tratta di un fenomeno che va combattuto con determinazione in ragione della pluri-offensivit\u00e0 che connota tale tipologia di illecito, rivelandosi esso capace di ledere al contempo una pluralit\u00e0 di interessi pubblici: quello generale al dispiegarsi di una effettiva concorrenza tra le imprese; l\u2019interesse pubblico alla trasparenza della gara e al corretto svolgimento della stessa; l\u2019interesse della pubblica amministrazione a ottenere prestazioni di beni o servizi conformi alle proprie esigenze, sia in termini di spesa che di qualit\u00e0\u201d, si legge nella relazione in cui si ricordano, tra gli altri, \u201cil caso\u00a0<em><b>Sanit\u00e0 privata<\/b><\/em><b><i>\u00a0<\/i><\/b><strong>nella Regione Abruzzo<\/strong><b>\u00a0<\/b>in cui l\u2019Autorit\u00e0 intende verificare se quattro societ\u00e0 operanti nella sanit\u00e0 privata della Regione Abruzzo abbiano posto in essere un\u2019intesa restrittiva nella partecipazione alle gare per l\u2019affidamento delle cliniche gi\u00e0 facenti parte del\u00a0<strong>gruppo Angelini\u201d<\/strong><b>\u00a0<\/b>e, sempre nel settore sanitario, \u201cper le gravi ripercussioni sulla spesa per farmaci sostenuta dai sistemi sanitari regionali\u201d, il caso \u201cdell\u2019istruttoria di recente avviata\u00a0<strong>ARCA\/Novartis Farma<\/strong><b>\u00a0<\/b>avente ad oggetto un\u2019ipotesi di collusione realizzata da due societ\u00e0 in occasione di gare pubbliche indette per la fornitura di un farmaco essenziale nella cura di gravi patologie tumorali\u201d.<\/p>\n<p>Nella relazione si citano, inoltre, il caso \u201cFornitura di acido colico, che \u00e8 volto ad accertare se la societ\u00e0<strong>Industria Chimica Emiliana Spa.<\/strong><b>\u00a0<\/b>abbia abusato della posizione dominante nella produzione e vendita di un principio attivo alla base di farmaci impiegati per il trattamento di gravi e diffuse malattie epatiche, con pregiudizio per i consumatori intermedi, ovvero le imprese farmaceutiche produttrici di farmaci a base del principio in questione, e di quelli finali\u201d, e \u201cil caso\u00a0<strong>Enervit\/Contratti di distribuzione,<\/strong><b>\u00a0<\/b>che mira ad accertare se la societ\u00e0 Enervit, attiva nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, abbia posto in essere comportamenti contrari al divieto di intese verticali restrittive nei rapporti con la propria rete di rivenditori e grossisti\u201d. Ma l\u2019Antitrust ricorda anche l\u2019importanza degli interventi realizzati contro la vendita illegale di farmaci online e sottolinea l\u2019attenzione su alcuni servizi professionali, ricordando le tre istruttorie avviate nei confronti dell\u2019<strong>Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, del Consiglio Nazionale Forense e dell\u2019Ordine dei Notai del Veneto,<\/strong><b>\u00a0<\/b>tutte per presunta violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza; nonch\u00e9 quello delle gare pubbliche.<\/p>\n<p>La sanit\u00e0 e la farmaceutica, insomma, \u00e8 al centro dell\u2019attenzione dell\u2019Antistrust e, dunque, della Relazione al Parlamento. Ecco, in dettaglio, i focus dedicati ai due settore nella relazione.<\/p>\n<p><strong>Gare per la fornitura di farmaci. Il caso dei farmaci equivalenti e biosimilari<\/strong><\/p>\n<p>Nel maggio del 2013, l\u2019Autorit\u00e0 ha espresso le proprie considerazioni all\u2019Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, all\u2019Azienda Sanitaria Locale di Taranto, al Ministro della salute, al Presidente dell\u2019Agenzia italiana del farmaco e ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Bolzano e Trento, ai sensi dell\u2019art. 22 della l. 287\/1990, in merito alle condizioni di accesso al mercato da parte di imprese produttrici di farmaci generici (rectius, equivalenti) o biosimilari. In particolare, l\u2019Autorit\u00e0, avendo ricevuto una segnalazione in proposito, ha esaminato le clausole previste nella disciplina speciale di due procedure di gare: la gara bandita nel gennaio 2013 dall\u2019Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (AOM) in qualit\u00e0 di capofila di altre cinque primarie strutture ospedaliere dell\u2019area milanese; la gara bandita nel marzo 2013 dall\u2019Azienda Sanitaria Locale di Taranto (ASLT) in qualit\u00e0 di capofila di altre cinque primarie strutture sanitarie della Regione Puglia.<\/p>\n<p>In via preliminare, l\u2019Autorit\u00e0 ha evidenziato come, nell\u2019ambito del sistema sanitario vigente, l\u2019approvvigionamento di farmaci a mezzo di procedure di gara \u00e8 volto all\u2019ottenimento dei maggiori risparmi di spesa possibili sulla base del confronto concorrenziale tra le imprese aspiranti fornitrici, salvo i casi in cui il bene oggetto di fornitura sia coperto da esclusiva commerciale.<\/p>\n<p>A seguito della scadenza dell\u2019esclusiva, nondimeno, il confronto concorrenziale pu\u00f2 esplicarsi tra il produttore sino a quel momento esclusivista e i nuovi produttori del farmaco equivalente, il cui prezzo d\u2019immissione sul mercato \u00e8 inferiore di almeno il 20% rispetto a quello dell\u2019originatore31.<\/p>\n<p>In vista dell\u2019ottenimento del maggior risparmio possibile per le stazioni appaltanti, pertanto, le discipline di gara devono mirare a stimolare la concorrenza di prezzo a partire da quello del farmaco equivalente.<\/p>\n<p>Dall\u2019esame effettuato delle gare sopra citate \u00e8 emerso che in entrambe, in presenza di una sopravvenuta decadenza di esclusiva durante la fornitura aggiudicata all\u2019impresa esclusivista, era stata prevista la rinegoziazione del prezzo di fornitura nei soli confronti di quest\u2019ultima, ovvero la riparametrazione di tale prezzo a non meglio precisate medie di mercato. In particolare, nel caso della gara bandita dall\u2019AOM, il capitolato speciale d\u2019appalto prevedeva che, subito dopo la cessazione dell\u2019esclusiva commerciale, il prezzo di cessione del farmaco venisse rinegoziato con l\u2019impresa aggiudicataria e che, dopo un anno, lo stesso si assestasse sulla media del mercato registrabile al momento, con ci\u00f2 escludendo qualsiasi incentivo a riformulare ulteriori ribassi di prezzo per l\u2019impresa risultata a suo tempo aggiudicataria della fornitura. Con riferimento alla gara bandita dall\u2019ASLT, il capitolato tecnico prevedeva che, a seguito di mutamenti delle condizioni di mercato (tra cui la cessazione dell\u2019esclusiva commerciale) nel corso della vigenza contrattuale, la stazione appaltante procedesse a interpellare l\u2019impresa aggiudicataria affinch\u00e9 la stessa formulasse la propria migliore offerta per la continuazione della fornitura.<\/p>\n<p>Al riguardo, l\u2019Autorit\u00e0 ha rilevato che, al fine di stimolare la concorrenza nelle gare per l\u2019acquisto di farmaci e in presenza di una decadenza di esclusiva commerciale in corso di fornitura, sarebbe auspicabile inserire clausole specificamente volte alla riapertura del confronto concorrenziale. Sul punto, si \u00e8 pertanto evidenziato che: i) in base all\u2019art. 15, comma 3, lettera d), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti del servizio sanitario nazionale ovvero gli enti territoriali per esso competenti sono tenuti a utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematica messi a disposizione dalla societ\u00e0 Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ci\u00f2 che consente una pi\u00f9 efficace aggregazione della domanda ai fini dell\u2019ottenimento di migliori offerte di prezzo; ii) nel caso di ricorso al sistema dinamico dedicato all\u2019acquisto di farmaci reso operativo da Consip Spa, il modello di disciplina speciale a disposizione delle stazioni appaltanti prevede una clausola di risoluzione e recesso di fornitura a seguito della scadenza di tutela brevettuale e immissione in commercio di medicinali equivalenti, cui segue l\u2019esperimento di una nuova procedura \u201cdinamica\u201d con invito a offrire esteso a tutti gli operatori economici in possesso di autorizzazione in commercio per la specifica molecola (cfr. art. 11 del capitolato tecnico-tipo), previo utilizzo del prezzo del nuovo farmaco equivalente \u2013 ovvero del prezzo pi\u00f9 basso in caso di una pluralit\u00e0 di equivalenti divenuti disponibili sul mercato \u2013 come nuova base d\u2019asta.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in generale, l\u2019Autorit\u00e0 ha rilevato come nelle procedure di acquisto di farmaci a mezzo di gara o negoziazione privata siano ancora riscontrabili resistenze a mettere direttamente in concorrenza i farmaci biologici originatori con i farmaci biosimilari. A tal proposito, richiamando i principi di illegittimit\u00e0 dell\u2019esclusione di un principio di equivalenza terapeutica tra le due tipologie di farmaci e di piena riconducibilit\u00e0 delle stesse a un unico mercato rilevante del prodotto secondo quanto affermato in una precedente segnalazione, l\u2019Autorit\u00e0 ha altres\u00ec posto in rilievo che l\u2019eventuale previsione di esclusive di acquisto di farmaci biologici originatori deve sempre risultare parametrata a criteri oggettivi (es. percentuale di pazienti gi\u00e0 in trattamento vs. pazienti c.d. drug na\u00efve) e, per quanto possibile, deve essere sempre assoggettabile a successive revisioni, in vista dello sviluppo di un pi\u00f9 ampio confronto concorrenziale con i farmaci biosimilari.<\/p>\n<p><strong>Il caso Avasitn\/Lucentis<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 ha di recente concluso l\u2019istruttoria sul caso Roche-Novartis\/Farmaci Avastin e Lucentis dalla quale \u00e8 emersa un\u2019intesa restrittiva della concorrenza molto grave posta in essere nel mercato dei farmaci per la cura di gravi patologie vascolari della vista, e che ha comportato per il Sistema Sanitario Nazionale un esborso aggiuntivo stimato in oltre 45 milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri fino a oltre 600 milioni di euro l\u2019anno.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, l\u2019Autorit\u00e0 ha accertato che le capogruppo Roche e Novartis, anche attraverso le rispettive filiali italiane, avevano concertato sin dal 2011 una differenziazione artificiosa dei farmaci Avastin e Lucentis, presentando il primo come pericoloso per l\u2019utilizzo oftalmico e condizionando cos\u00ec le scelte di medici e servizi sanitari. Avastin \u00e8 un prodotto che \u00e8 stato registrato per la cura del cancro, ma dalla met\u00e0 degli anni Duemila \u00e8 stato utilizzato in tutto il mondo anche per la cura di patologie vascolari oculari molto diffuse; Lucentis \u00e8 un farmaco basato su una molecola in tutto simile a quella di Avastin ma \u00e8 stato appositamente registrato (da Genentech negli USA e da Novartis nel resto del mondo) per le patologie della vista fino a quel momento curate con Avastin. La differenza di costo per iniezione \u00e8 significativa: Avastin ha un costo pari al massimo a 81 euro, mentre il costo di Lucentis risulta attualmente pari a circa 900 euro (in precedenza, peraltro, il costo superava i 1.700 euro).<\/p>\n<p>A fronte del rischio che le applicazioni oftalmiche di Avastin, vendute a un prezzo molto inferiore, ostacolassero lo sviluppo commerciale del ben pi\u00f9 caro Lucentis, Roche e Novartis avevano posto in essere una complessa strategia collusiva, volta a ingenerare tra i medici curanti e, pi\u00f9 in generale il pubblico, timori sulla sicurezza del primo. Tali attivit\u00e0 erano proseguite e anzi erano state intensificate quando da una serie sempre maggiore di studi comparativi indipendenti, e pertanto non controllabili dalle imprese, era definitivamente emersa l\u2019equivalenza dei due farmaci. Nel ricostruire il sofisticato disegno collusivo, l\u2019Autorit\u00e0 ha altres\u00ec accertato che le condotte delle imprese coinvolte trovavano la loro spiegazione economica nei rapporti tra i gruppi Roche e Novartis: Roche, infatti, aveva interesse ad aumentare le vendite di Lucentis perch\u00e9 attraverso la sua controllata Genentech \u2013 che aveva sviluppato entrambi i farmaci \u2013 otteneva su di esse rilevanti royalties da Novartis.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultima, dal canto suo, oltre a guadagnare dall\u2019incremento delle 2vendite di Lucentis, deteneva una rilevante partecipazione in Roche, superiore al 30%.<\/p>\n<p>Non \u00e8 stata invece ritenuta responsabile dell\u2019illecito la controllata di Roche, la societ\u00e0 californiana Genentech.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0, nel valutare la particolare gravit\u00e0 dell\u2019infrazione, ha considerato che le condotte delle imprese erano riconducibili ad un\u2019intesa volta a concordare le rispettive politiche di offerta per limitare quella del prodotto meno costoso, in una logica di ripartizione di mercati. L\u2019intesa tra le imprese, illecita per oggetto, aveva avuto inoltre concreta attuazione con una profonda alterazione dei meccanismi della domanda, limitando la libert\u00e0 di scelta dei consumatori attraverso il condizionamento del giudizio e della scelta terapeutica dei medici. In ultima analisi, ci\u00f2 aveva reso particolarmente difficoltoso l\u2019accesso alle cure per i malati di patologie della vista gravi e diffuse, avendo prodotto sicuri effetti sul bilancio economico del sistema sanitario nel suo complesso.<\/p>\n<p>Quanto al contesto delle condotte e all\u2019importanza dei soggetti responsabili, le attivit\u00e0 delle imprese avevano avuto esecuzione in un ambito, quello farmaceutico, di per s\u00e9 caratterizzato da una profonda asimmetria informativa tra produttori e consumatori, sfruttando ai propri fini l\u2019alta complessit\u00e0 tecnica e regolamentare del settore. Ancora, l\u2019Autorit\u00e0 ha considerato anche che i gruppi Roche e Novartis erano primari operatori dell\u2019industria farmaceutica, con quote di mercato congiunte superiori al 90%, aventi capacit\u00e0 operative globali e i cui sofisticati comportamenti avevano interessato prodotti impiegati nel trattamento di gravi patologie (tra le principali cause di cecit\u00e0 a livello mondiale), interessanti un numero molto significativo di pazienti. I prodotti interessati dall\u2019intesa avevano inoltre per lungo tempo goduto di un assoluto vantaggio competitivo nell\u2019ambito dei farmaci incentrati sul meccanismo d\u2019azione anti-VEGF ed erano ancora coperti da esclusive brevettuali, in assenza quindi di pressioni concorrenziali esogene suscettibili di bilanciare in qualche modo il potere di mercato delle imprese.<\/p>\n<p>In considerazione della particolare gravit\u00e0 dell\u2019illecito accertato, l\u2019Autorit\u00e0 ha comminato al gruppo Novartis una sanzione di 92 milioni di euro e al gruppo Roche una sanzione di 90,5 milioni di euro, per un totale di oltre 180 milioni di euro.<\/p>\n<p><strong>Selling medicines online<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 \u2013 in stretta collaborazione con AIFA, NAS, MISE e Ministero della Salute \u2013 \u00e8 intervenuta nei confronti di condotte poste in essere dai professionisti Web Pharmacy Rx, Hexpress Ltd e del titolare del sito internet www.anagen.net tese a far ritenere ai cittadini italiani che la vendita di farmaci online in Italia fosse del tutto lecita e sicura (in contrasto con l\u2019art. 23, comma 1, lett. i del Codice del Consumo), anche offrendo servizi di prescrizione medica a distanza (Anagen.net e 121doc.com Vendita di Farmaci online). In realt\u00e0, attualmente, in Italia la vendita online di tutti i medicinali non \u00e8 ammessa (art.122 del R.D. n. 1265\/1934) in quanto la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista e, per alcuni farmaci, la previa prescrizione medica. I professionisti hanno, dunque, sfruttato il disallineamento delle normative esistenti nei diversi Stati Membri per offrire ai consumatori italiani farmaci etici, non vendibili tramite contrattazione a distanza.<\/p>\n<p>Nello specifico, a esito del sub procedimento cautelare, l\u2019Autorit\u00e0 ha intimato alla societ\u00e0 britannica Hexpress Ltd di sospendere la vendita online di farmaci soggetti a prescrizione medica (c.d. farmaci etici) tramite i siti internet individuati. La sospensiva si \u00e8 resa necessaria perch\u00e9 la vendita online di farmaci soggetti a prescrizione medica espone un numero potenzialmente crescente di consumatori, indotti ad acquistare farmaci soggetti a prescrizione (principalmente quelli per le disfunzioni sessuali) senza controllo medico, a gravi rischi per la salute. Inoltre, i farmaci inviati ai consumatori italiani riportano un foglietto illustrativo \u2013 dove sono riportate tutte le controindicazioni, posologia e effetti collaterali &#8211; in lingua inglese, in contrasto con l\u2019obbligo, vigente in Italia, di vendere al pubblico farmaci recanti in allegato un foglietto illustrativo e una confezione in italiano.<\/p>\n<p>La questione della vendita di farmaci online \u00e8, in ogni caso, oggetto di attenzione anche da parte del legislatore nazionale. \u00c8 infatti in discussione il recepimento della Direttiva n. 2011\/62\/UE che permetter\u00e0, nel rispetto di rigorose condizioni, la vendita intracomunitaria online al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (i cd. farmaci da banco o OTC, over the counter). La Direttiva fa comunque salva la possibilit\u00e0 degli Stati membri di prevedere limitazioni all\u2019acquisto online per i farmaci c.d. etici.<\/p>\n<p><strong>Regione Calabria \u2013 Sistema di ripartizione dei fondi del Ssn tra i laboratori di analisi e strutture di specialistica ambulatoriale accreditati<\/strong><\/p>\n<p>Nel febbraio del 2013, l\u2019Autorit\u00e0 ha espresso al Presidente della Giunta Regionale della Calabria le proprie considerazioni, ai sensi dell\u2019art. 21 della l. 287\/1990, in relazione al sistema adottato dalla Regione Calabria per la ripartizione dei fondi del Sistema sanitario regionale tra i laboratori di analisi e le strutture di specialistica ambulatoriale accreditati.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 188 del 14 dicembre 2012, la Regione Calabria ha definito i \u201cCriteri e percorsi per la definizione dei budget 2012 e 2013 per la specialistica ambulatoriale e di laboratorio\u201d, in base ai quali l\u2019assegnazione dei fondi pubblici alle strutture private convenzionate avviene in funzione dei fatturati realizzati dalle singole strutture negli anni immediatamente precedenti a quello di riferimento \u2013 2011 e primo semestre 2012 \u2013, basandosi quindi sul criterio della \u201cspesa storica\u201d.<\/p>\n<p>Sul punto, l\u2019Autorit\u00e0, richiamando una precedente segnalazione e alcune pronunce dei giudici amministrativi, ha evidenziato come tale sistema cristallizzi le posizioni degli operatori preesistenti sul mercato, precludendo un adeguato sviluppo delle strutture maggiormente efficienti.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto il criterio della spesa storica attribuisce a ciascuna struttura privata accreditata sostanzialmente lo stesso budget dell\u2019esercizio precedente, con la conseguenza che le strutture pi\u00f9 efficienti non hanno modo di far valere, ai fini della copertura della spesa, i migliori risultati raggiunti sia in termini di contenimento dei costi che di soddisfacimento della domanda.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019allocazione del budget sulla base della spesa storica, ostacola l\u2019accesso sul mercato anche di nuovi soggetti imprenditoriali, che a parit\u00e0 di capacit\u00e0 tecnico professionale vengono, in tal modo, inevitabilmente pregiudicati.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 ha pertanto auspicato che, ai fini della tutela della concorrenza nel settore in esame, il criterio della spesa storica venga sostituto da criteri ispirati a principi di non discriminazione, alla valorizzazione del livello di efficienza della singola struttura nonch\u00e9 all\u2019effettivo soddisfacimento delle esigenze della domanda, quali ad esempio la dislocazione territoriale, le potenzialit\u00e0 di erogazione con riferimento alla dotazione tecnologica, le unit\u00e0 di personale qualificato, le modalit\u00e0 di prenotazione e di accesso alle prestazioni sanitarie e la correttezza dei rapporti con l\u2019utenza.<\/p>\n<p><b>01 luglio 2014 \u2013<\/b><b>\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianosanita.it\/governo-e-parlamento\/articolo.php?articolo_id=22392\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dailyhealthcare.it<\/a><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>TO<\/b><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Perch\u00e9 si tratta di \u201cambiti nei quali le distorsioni concorrenziali incidono direttamente sul benessere della collettivit\u00e0\u201d e \u201csui diritti fondamentali del cittadino\u201d. Focus sul caso Avastin\/Lucentis, su mercato degli equivalenti, vendita online di farmaci e sui fondi del Ssn tra i laboratori di analisi e strutture di specialistica ambulatoriale accreditati in Calabria.\u00a0LA RELAZIONE\u00a0e\u00a0LA PRESENTAZIONE DEL &hellip;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":874,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[32],"class_list":["post-872","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-antitrust"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=872"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/872\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/874"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}