{"id":88889,"date":"2026-07-25T11:03:22","date_gmt":"2026-07-25T09:03:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/?p=88889"},"modified":"2026-07-25T11:05:13","modified_gmt":"2026-07-25T09:05:13","slug":"aifa-linee-di-indirizzo-sullutilizzo-di-sistemi-di-intelligenza-artificiale-nei-materiali-promozionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fedaiisf.it\/en\/aifa-linee-di-indirizzo-sullutilizzo-di-sistemi-di-intelligenza-artificiale-nei-materiali-promozionali\/","title":{"rendered":"AIFA. Linee di indirizzo sull\u2019utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nei materiali promozionali"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"portlet-title-news\"><span style=\"color: #3366ff;\">Linee di indirizzo sull\u2019utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nei materiali promozionali<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.aifa.gov.it\/-\/linee-indirizzo-utilizzo-sistemi-intelligenza-artificiale-materiali-promozionali\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AIFA &#8211; 24 luglio 2026<\/a><\/p>\n<p>Il Documento \u00e8 stato redatto dall\u2019Ufficio Informazione sui Medicinali e Vigilanza sulla Pubblicit\u00e0 (UIMVP) con l\u2019obiettivo di fornire alle Aziende alcuni chiarimenti in merito all\u2019ammissibilit\u00e0 e all\u2019 utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all\u2019interno dei materiali promozionali.<\/p>\n<ul class=\"breadcrumb breadcrumb-horizontal\">\n<li class=\"active\"><a href=\"https:\/\/www.aifa.gov.it\/documents\/20142\/1094635\/Linee_indirizzo_IA_%20materiali_promozionali_24.07.2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Linee di indirizzo &#8211; utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nei materiali promozionali<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Riportiamo il documento AIFA<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Con il presente documento l\u2019Ufficio Informazione sui Medicinali e Vigilanza sulla Pubblicit\u00e0 (UIMVP) intende fornire alle Aziende farmaceutiche alcuni chiarimenti in merito all\u2019ammissibilit\u00e0 e all\u2019 utilizzo dei sistemi di <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-88891 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/linee-indirizzo-AI.png\" alt=\"\" width=\"251\" height=\"286\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/linee-indirizzo-AI.png 333w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/linee-indirizzo-AI-264x300.png 264w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/linee-indirizzo-AI-11x12.png 11w\" sizes=\"auto, (max-width: 251px) 100vw, 251px\" \/>Intelligenza Artificiale (IA) all\u2019interno dei materiali promozionali (MP).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019impiego di sistemi di IA nella realizzazione di materiali promozionali si inserisce nel quadro normativo vigente e richiede il rispetto congiunto delle disposizioni del d.lgs. 219\/2006, del<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016\/679 (GDPR).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In particolare, essa trova applicazione sia rispetto ai materiali promozionali predisposti con il supporto di modelli di IA generativa, nei quali l\u2019IA costituisce uno strumento di supporto alla<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">redazione, alla revisione o all\u2019aggiornamento dei contenuti, sia rispetto ai materiali promozionali che incorporano sistemi di IA, quali assistenti virtuali, chatbot o altri modelli interattivi destinati a fornire informazioni sui medicinali agli operatori sanitari.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La presente linea di indirizzo ha carattere sperimentale, pertanto, potr\u00e0 essere oggetto di aggiornamento o di modifica laddove se ne ravvisi la necessit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>INTRODUZIONE<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La pubblicit\u00e0 dei medicinali presso gli operatori sanitari \u00e8 regolata dal Titolo VIII, \u201cPubblicit\u00e0\u201d, del d.lgs. 219\/2006 e, in particolare, dagli artt. 119 e seguenti.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A tale disposizione normativa, si aggiunge la Determinazione del Direttore Generale n. 850\/2018 \u201cAggiornamento delle modalit\u00e0 di deposito del Materiale Promozionale\u201d1 e, quindi, il Manuale Utente Ruolo Azienda Ver. 2.1.4 del 01\/04\/2021 e il documento \u201cDomande e Risposte\u201d 2 che racchiude gli approfondimenti regolatori, le linee di indirizzo e le indicazioni fornite dall\u2019Ufficio Informazione sui Medicinali e Vigilanza sulla Pubblicit\u00e0 alle Aziende per un corretto allestimento dei propri materiali pubblicitari.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il disposto normativo, in particolare, impone alle Aziende l\u2019obbligo di depositare il materiale promozionale presso l\u2019AIFA dieci giorni prima della sua divulgazione3. A differenza della pubblicit\u00e0 indirizzata al pubblico, la pubblicit\u00e0 rivolta agli operatori sanitari non \u00e8 soggetta a preventiva valutazione dell\u2019Ufficio n\u00e9 \u00e8 soggetta ad autorizzazione da parte dell\u2019AIFA; essa, infatti, pu\u00f2 essere liberamente realizzata dall\u2019impresa farmaceutica una volta assolti gli obblighi di cui al comma 1 dell\u2019articolo 120 e sotto la responsabilit\u00e0 del Titolare AIC e dei soggetti previsti dall\u2019art. 126.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00c8, quindi, esclusiva responsabilit\u00e0 di tali soggetti di assicurarsi che la pubblicit\u00e0 farmaceutica della propria impresa sia conforme alle prescrizioni del decreto e della pertinente normativa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si richiamano in particolare, gli articoli 113 \u201cDefinizione di pubblicit\u00e0 dei medicinali e ambito di applicazione\u201d; 114 \u201cPrincipi fondamentali della disciplina\u201d, 119 \u201cPubblicit\u00e0 presso gli operatori sanitari\u201d e 120 \u201cDisposizioni particolari sulla pubblicit\u00e0 presso i medici\u201d con particolare riguardo, tra le altre, alle disposizioni che vietano l\u2019ingannevolezza del materiale promozionale e che escludono la presenza, nella pubblicit\u00e0 dei medicinali, di contenuti estranei ad essa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Pur in assenza di un\u2019autorizzazione formale ex ante, la norma prevede la possibilit\u00e0 per AIFA di vietare o sospendere la divulgazione del materiale promozionale se in contrasto con le disposizioni normative e dispone che [&#8230;] Fermo restando quanto previsto dal presente titolo, l\u2019informazione scientifica presso gli operatori sanitari deve essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle linee guida adottate dall\u2019AIFA [&#8230;].<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nel corso degli anni, l\u2019Ufficio ha fornito approfondimenti regolatori e particolari indicazioni volte a supportare le Aziende per la realizzazione di materiali pubblicitari coerenti con le disposizioni normative e per il corretto deposito del MP presso l\u2019Agenzia. A fronte della costante evoluzione delle tecniche di comunicazione e, quindi, del conseguente cambiamento delle tipologie di materiali promozionali prodotti dalle Aziende, sono stati effettuati specifici approfondimenti regolatori che sono stati tradotti, di volta in volta, in pertinenti indicazioni finalizzate ad assicurare che tali MP fossero coerenti, anzitutto, con le disposizioni normative (es. MP in formato digitale, contenuti finalizzati a essere pubblicati sul web, newsletter, QR code ecc.).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Alla luce del diffondersi dell\u2019utilizzo delle tecniche di IA anche nel campo pubblicitario e farmaceutico si \u00e8 reso necessario fornire le indicazioni che si riassumono di seguito.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La presente linea di indirizzo \u00e8 stata redatta curando, in maniera particolare, la coerenza rispetto alle disposizioni e ai principi recati dalle norme vigenti le quali prevalgono qualora siano presenti elementi in contrasto con esse.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>ALLESTIMENTO DEL MP<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Obbligo di deposito e individuazione del MP<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il Titolare AIC e i soggetti previsti dall\u2019art. 126, comma 3 del d.lgs. 219\/20064 hanno la responsabilit\u00e0 di assicurarsi che la pubblicit\u00e0 farmaceutica della propria impresa sia conforme alle prescrizioni del Decreto. Tale disposizione \u00e8 valida per tutti i MP a prescindere dagli strumenti con cui essi vengono allestiti o veicolati.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-88893 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ISF-robot-IA.png\" alt=\"\" width=\"321\" height=\"312\" \/>Pertanto, il Titolare provveder\u00e0, come di norma, anzitutto a discriminare la documentazione di natura promozionale da quella non soggetta alle disposizioni che regolano la pubblicit\u00e0 dei medicinali che, in quanto tale, non \u00e8 da depositare presso l\u2019AIFA.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il MP cos\u00ec individuato, in ottemperanza con la disposizione normativa dell\u2019art. 120, c.13, deve essere depositato presso AIFA conformemente alla Determinazione del Direttore Generale n. 850\/20181 e, quindi, alle istruzioni contenute nella \u201cGuida al servizio &#8211; Manuale utente\u201d scaricabile dal Front End e nel documento \u201cDomande e Risposte\u201d pubblicato sul Portale AIFA in data 8 settembre 20252.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si rammenta, altres\u00ec, che non \u00e8 accettabile l\u2019inserimento o la generazione attraverso sistemi di IA di contenuti che non derivano direttamente da fonti previamente selezionate e certificate, come il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e le fonti bibliografiche consentite5. Tali documenti andranno inseriti nella sezione \u201cAllegati\u201d della scheda di deposito con funzioni \u201ctrova\u201d e \u201ccopia\u201d consentite e con evidenziate le parti riportate nel MP.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nel caso di utilizzo, all\u2019interno di MP, di chatbot o assistenti virtuali basati su IA, a margine di ciascun output, andr\u00e0 sempre riportato il link di collegamento al punto esatto della fonte da cui tale informazione \u00e8 stata estrapolata.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Come di norma, sul MP cos\u00ec allestito dovranno essere indicati, in evidenza, la data di deposito dopo la frase \u201cPubblicit\u00e0 rivolta ai medici depositata in AIFA il: \u2026\u2026. VIETATA LA DISTRIBUZIONE\/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO\u201d (o similare) e il codice di deposito aziendale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Al momento della trasmissione della pratica, nella sezione \u201cComunicazioni\u201d della scheda, l\u2019Azienda \u00e8 tenuta a fornire una descrizione esaustiva del materiale promozionale cos\u00ec come sar\u00e0 concretamente allestito, specificando i modelli di IA utilizzati, le relative funzionalit\u00e0 e le modalit\u00e0 di monitoraggio adottate. L\u2019Azienda dovr\u00e0 altres\u00ec rendere disponibili apposite chiavi o credenziali di accesso idonee a consentire l\u2019effettuazione delle attivit\u00e0 di verifica e monitoraggio da parte dell\u2019AIFA.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di vigilanza sulla pubblicit\u00e0 dei medicinali, l\u2019Ufficio UIMVP potr\u00e0, come di norma, effettuare controlli a campione sui materiali promozionali per verificarne la conformit\u00e0 rispetto al Titolo VIII del d.lgs. 219\/2006 e alla presente linea di indirizzo. A tal fine, \u00e8 raccomandata la conservazione della documentazione relativa all\u2019intero processo di predisposizione del materiale promozionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Sorveglianza e controllo<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Conformit\u00e0 al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Come detto in precedenza, la conformit\u00e0 al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto costituisce il presupposto essenziale per la predisposizione di qualsiasi materiale promozionale destinato agli operatori sanitari, indipendentemente dagli strumenti utilizzati, ai sensi dell\u2019art. 114, commi 2 e 3 a e 120, c.3 del d.lgs. 219\/2006.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">L\u2019impiego di sistemi di IA generativa non modifica il ruolo del RCP quale documento regolatorio di riferimento e non consente di introdurre contenuti non autorizzati, alterare il significato delle informazioni approvate e di enfatizzare selettivamente i dati di efficacia o omettere elementi rilevanti del profilo di sicurezza del medicinale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><strong><span style=\"font-size: 14pt;\">Verificabilit\u00e0 delle informazioni e qualit\u00e0 delle fonti<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Ai sensi dell\u2019art. 120 commi 36 e 411 del d.lgs. 219\/2006, le informazioni contenute nei materiali promozionali devono essere esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete. \u00c8 pertanto necessario verificare l\u2019accuratezza delle fonti, dei riferimenti bibliografici, dei dati numerici, dei risultati degli studi clinici e delle eventuali analisi comparative riportati nei contenuti generati dall\u2019IA.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">I sistemi di IA generativa possono, infatti, produrre citazioni inesatte o inesistenti, dati non aggiornati o sintesi non pienamente fedeli alle fonti originali. Quindi, \u00e8 opportuno che le Aziende adottino procedure per verificare sistematicamente gli output rispetto al RCP, alla documentazione regolatoria approvata e alla letteratura scientifica validata, documentando le verifiche effettuate prima dell\u2019approvazione del materiale promozionale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tale approccio \u00e8 coerente con il principio di qualit\u00e0 dei dati di cui all\u2019art. 10 del Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act), secondo cui l\u2019affidabilit\u00e0 dei sistemi di IA \u00e8 strettamente correlata alla qualit\u00e0, alla pertinenza e all\u2019accuratezza dei dati utilizzati per il loro sviluppo e funzionamento. Nell\u2019ambito della predisposizione dei materiali promozionali, ci\u00f2 implica l\u2019utilizzo di fonti documentali controllate e la verifica indipendente di ogni output prima della sua divulgazione.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\"><strong>Supervisione umana e responsabilit\u00e0 aziendale<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-88892 alignright\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ISF-tablet-IA.png\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ISF-tablet-IA.png 546w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ISF-tablet-IA-300x208.png 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ISF-tablet-IA-18x12.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/>L\u2019impiego di sistemi di IA nella predisposizione dei materiali promozionali non modifica le responsabilit\u00e0 previste dalla normativa vigente. L\u2019IA costituisce esclusivamente uno strumento di supporto e non pu\u00f2 sostituire la supervisione scientifica e regolatoria necessaria per la validazione dei contenuti promozionali destinati agli operatori sanitari.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Ai sensi del citato art. 1264, il titolare dell\u2019AIC e il Responsabile del Servizio Scientifico (RSS) devono garantire la correttezza dell\u2019informazione scientifica e la conformit\u00e0 dei materiali promozionali alla normativa vigente, anche quando questi siano stati predisposti, in tutto o in parte, mediante sistemi di IA. Altres\u00ec, il titolare dell\u2019AIC mantiene la responsabilit\u00e0 dell\u2019organizzazione del processo di predisposizione, controllo e approvazione del materiale promozionale. In coerenza con il principio di supervisione umana previsto dall\u2019art. 14 del Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act), le aziende devono adottare un modello di Human-in-the-Loop, <strong>garantendo il coinvolgimento di personale qualificato nelle fasi di predisposizione, verifica, validazione e aggiornamento dei materiali promozionali al fine di garantire che i contenuti generati dall\u2019IA siano verificati, validati e approvati prima della loro diffusione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\"><strong>Qualit\u00e0, affidabilit\u00e0 e gestione del rischio<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In coerenza con gli artt. 9 e 15 del Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act), le Aziende devono integrare l\u2019impiego dell\u2019IA nel proprio sistema di gestione della qualit\u00e0, adottando un processo continuo di identificazione, valutazione, mitigazione e monitoraggio dei rischi ed effettuando attivit\u00e0 di validazione e prove di robustezza (stress test) per verificare il comportamento del sistema di IA in diversi scenari d\u2019uso. Gli esiti di tale monitoraggio devono essere documentati e riesaminati periodicamente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La scelta del sistema di IA, la valutazione della sua idoneit\u00e0, l\u2019adozione delle misure di controllo e la conformit\u00e0 del materiale promozionale restano in ogni caso sotto la responsabilit\u00e0 del titolare AIC e del RSS. In ogni momento, l\u2019AIFA potr\u00e0 richiedere la documentazione attestante la tracciabilit\u00e0 dell\u2019intero processo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\"><strong>Trasparenza<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In coerenza con le norme sulla trasparenza della pubblicit\u00e0 e con le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2024\/1689 (AI Act), nel caso di utilizzo di sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche (es. chatbot o assistenti virtuali) essi devono essere progettati e sviluppati in modo tale che il destinatario sia informato del fatto di stare interagendo con un sistema di IA.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Altres\u00ec, nel caso in cui vengano generati contenuti audio, immagini, video o testuali con l\u2019utilizzo di sistemi di IA gli output del sistema devono essere marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00c8, inoltre, necessario che il destinatario del messaggio pubblicitario venga sempre esplicitamente informato dei limiti del modello di IA utilizzato e della possibilit\u00e0 di errore nell\u2019elaborazione dell\u2019output attraverso un apposito disclaimer: \u201c<em><strong>I<span style=\"font-size: 14pt;\"> contenuti e le risposte generate dall\u2019IA possono<\/span><\/strong><span style=\"font-size: 14pt;\"> <strong>essere incompleti o inaccurati e non sostituiscono in alcun modo il giudizio clinico del medico. Si raccomanda, pertanto, di consultare sempre le fonti ufficiali nella loro versione integrale e di rivolgersi, per gli approfondimenti, all\u2019Informatore Scientifico o all\u2019Azienda titolare dell\u2019AIC<\/strong><\/span><\/em>\u201d, o similare.<\/p>\n<p class=\"p1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4465 alignleft\" src=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/aifa.original.jpg\" alt=\"\" width=\"220\" height=\"110\" srcset=\"https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/aifa.original.jpg 1417w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/aifa.original-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/aifa.original-1024x512.jpg 1024w, https:\/\/www.fedaiisf.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/aifa.original-768x384.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px\" \/>Tali informazioni devono essere fornite in maniera chiara e distinguibile al momento della prima interazione o esposizione al messaggio promozionale.<\/p>\n<p class=\"p1\">Infine, in coerenza con le previsioni del Regolamento UE 2024\/1689 (AI Act) e del Regolamento UE 2016\/679 (GDPR), \u00e8 necessario informare i destinatari su come verranno trattati i loro dati.<\/p>\n<p class=\"p2\"><span style=\"font-size: 14pt; color: #3366ff;\"><strong>Requisiti e certificazioni<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">Ai sensi del citato art. 126, comma 3 e dell\u2019art. 11 del Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act)<span class=\"s1\">19<\/span>, l\u2019Azienda deve trasmettere, nella sezione \u00abAllegati\u00bb della scheda di deposito, una dichiarazione del RSS in merito alla validazione dell\u2019algoritmo, alla vigilanza sugli output generati dal sistema e ogni altra documentazione tecnica idonea a dimostrare la conformit\u00e0 del sistema alle disposizioni normative.<\/p>\n<p><em>Il Documento originale \u00e8 consultabile al seguente<a href=\"https:\/\/www.aifa.gov.it\/documents\/20142\/1094635\/Linee_indirizzo_IA_%20materiali_promozionali_24.07.2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong> LINK<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Linee di indirizzo sull\u2019utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nei materiali promozionali AIFA &#8211; 24 luglio 2026 Il Documento \u00e8 stato redatto dall\u2019Ufficio Informazione sui Medicinali e Vigilanza sulla Pubblicit\u00e0 (UIMVP) con l\u2019obiettivo di fornire alle Aziende alcuni chiarimenti in merito all\u2019ammissibilit\u00e0 e all\u2019 utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all\u2019interno dei materiali promozionali. 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