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Informatore scientificoi del farmaco, una professione che cerca la propria identità tra riconoscimento normativo e trasformazione digilale

Ordine professionale, trasparenza retributiva e normativa, intelligenza artificiale: fronti diversi che raccontano angoli diversi di una stessa storia, quella di una professione fondamentale per l’industria farmaceutica

Riportiamo le considerazioni di Sandro Siclari – Consulente in marketing e sviluppo professionale nel settore Life Sciences – sulla professione dell’informatore scientifico (ISF) nella prospettiva dell’istituzione di un Ordine professionale degli ISF, considerazioni pubblicate da NCF (Notiziario Chimico Farmaceutico) il 28 agosto 2026.


L’informatore scientifico del farmaco tra riconoscimento normativo e trasformazione digitale

NCF – 28 agosto 2026

A giugno, in occasione dell’uscita del Manuale dell’Informatore Scientifico del Farmaco (Tecniche Nuove), che ho scritto insieme a Roberto Adrower, Andrea Besozzi, Alessandro Crevani, Edoardo Lazzarini e Ioana Mansueto, questa testata ha dedicato spazio a un volume che colma un vuoto editoriale su una delle professioni chiave della filiera farmaceutica. Vorrei tornare sull’argomento con un taglio diverso: non il libro, ma lo stato della professione stessa, che attraversa contemporaneamente più  trasformazioni, normativa, di mercato e digitale, non sempre raccontate insieme.

Verso un Ordine professionale

La notizia più rilevante arriva dal Parlamento. La proposta di legge per l’istituzione dell’Ordine degli Informatori Scientifici del Farmaco, depositata oltre un anno fa, ha ricevuto una nuova accelerazione: lo ha annunciato il deputato Francesco Cannizzaronell’ambito di Cosmofarma 2026, spiegando che il testo sarebbe stato incardinato in commissione nei giorni successivi. Nella stessa occasione, la senatrice Elena Murelli ha però ricordato le difficoltà  pratiche di un iter parlamentare rallentato dal carico di lavoro delle commissioni, ipotizzando un emendamento a un provvedimento più ampio come scorciatoia procedurale.

Se approvata, la legge attribuirebbe agli ISF lo status di operatore sanitario e introdurrebbe un albo professionale, un salto di qualità atteso da anni dalla categoria, che semplificherebbe anche, per le aziende, la certificazione del titolo abilitante. Non mancano però resistenze, da parte di chi preferirebbe mantenere lo status quo. Vale però la pena guardare alla proposta con qualche cautela in più di quanta se ne veda di solito nel dibattito. Gli ordini professionali più antichi e strutturati, dai medici, ai biologi, agli avvocati, non offrono esattamente un modello di efficacia indiscussa nella tutela della qualità e della deontologia che dovrebbero garantire; è lecito chiedersi perché un Ordine degli ISF dovrebbe funzionare meglio. Il sospetto è che la spinta verso l’albo risponda più a un bisogno psicologico di riconoscimento, la legittimazione simbolica di una professione che da decenni fatica a vedersi riconosciuta come tale, che a un’esigenza funzionale concreta: la qualità dell’informazione scientifica e la tutela del paziente dipendono da leve diverse (formazione, controlli aziendali, enforcement delle norme già esistenti) più che dall’esistenza di un albo.

Occorre poi ricordare, che l’accesso alla professione è già oggi più selettivo di quanto richiesto a livello comunitario. Già dal 1992, con il D.Lgs. del 30/12/1992, n. 541, ribadito poi nel successivo D.Lgs. 219/2006 è necessario in Italia avere una laurea in certe materie, fatte salve le sanatorie per chi avesse iniziato prima; ma la Direttiva 2001/83/CE e prima ancora la Direttiva 92/28/CEE, che i decreti italiani recepiscono, si limitano a chiedere che gli informatori ricevano una formazione adeguata da parte dell’azienda da cui dipendono e possiedano sufficienti conoscenze scientifiche, senza vincolare l’accesso a un titolo di laurea codificato. Il legislatore italiano ha scelto, da oltre trent’anni, un’opzione più restrittiva del minimo richiesto dall’Europa, scelta che peraltro riteniamo del tutto condivisibile. Un dettaglio però che indebolisce l’argomento per cui servirebbe un ulteriore filtro all’ingresso, quale è di fatto un albo professionale: la barriera più rigida, in Italia, esiste già, e per scelta nazionale, non per obbligo comunitario.

Gli altri fronti normativi

L’Ordine non è però l’unico dossier aperto. Dal 7 giugno 2026 è pienamente in vigore il D.Lgs. 96/2026, che recepisce la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva di genere: introduce obblighi informativi pre-assunzione, il divieto di chiedere ai candidati la retribuzione pregressa e, per le aziende sopra i 100 dipendenti, la comunicazione periodica dei divari salariali. Una norma trasversale, ma che tocca da vicino il settore, dove vediamo che ancora a distanza di qualche mese dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi, non sempre le aziende precisano nei loro annunci di ricerca la retribuzione prevista, cosa che è legalmente accettabile solo nel caso della ricerca di ISF non inquadrati come dipendenti ma con contratti di collaborazione o agenzia, per i quali tale obbligo in effetti non sussiste.

Resta invece ancora non operativo, a oltre quattro anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva (L. 62/2022), il Sunshine Act italiano: il registro «Sanità Trasparente», destinato a rendere pubblici i trasferimenti di valore e le relazioni d’interesse tra imprese e soggetti del settore della salute, è stato tecnicamente predisposto, ma non risulta ancora adottato il decreto attuativo definitivo necessario alla sua piena operatività. Un paradosso che pesa proprio sulla trasparenza dei rapporti industria-professionisti sanitari, terreno su cui si muove quotidianamente l’informatore scientifico, la cui attività  resta comunque disciplinata dal quadro storico del D.Lgs. 219/2006 e da norme precedenti ancora in vigore, come quelle sul comparaggio.

L’intelligenza artificiale entra nel dibattito

L’intelligenza artificiale sta poi ridisegnando dall’interno anche il mestiere dell’informatore, spingendolo verso un ruolo più simile a quello di un consulente predittivo, inserito in un ecosistema omnicanale che integra strumenti digitali e relazione diretta. Il punto, tuttavia, non è la sostituzione ma il potenziamento: l’AI può ampliare la capacità dell’ISF di orientarsi tra dati di scheda tecnica e real world evidence, ma non può replicare l’ascolto attivo, l’empatia e quella componente di comunicazione persuasiva, basata sulla intelligenza emotiva, che restano competenze irriducibilmente umane. La multicanalità e gli strumenti digitali di interazione con i medici, già oggetto di attenzione crescente nelle aziende farmaceutiche, si intrecciano quindi sempre più con l’evoluzione dell’informazione scientifica sul farmaco, non sostituendola ma ridisegnandone gli strumenti.

Una professione che cerca la propria identità

Ordine professionale, trasparenza retributiva e normativa, intelligenza artificiale: fronti diversi che raccontano angoli diversi di una stessa storia, quella di una professione fondamentale per l’industria farmaceutica, ancora alla ricerca di un riconoscimento formale pieno, mentre il contesto in cui opera cambia più rapidamente della cornice normativa che dovrebbe regolarla.


Notizie correlate: Il Libro. Manuale dell’Informatore Scientifico del Farmaco – Una professione in evoluzione: identità, competenze e futuro (estratto)

Nuovo Ordine informatori del farmaco: prosegue iter normativo per l’istituzione


Nota:

La professione regolamentata è un’attività esercitabile da persone in possesso di determinati requisiti ed iscritte ad un ordine professionale (Decreto 7 Agosto 2012, n. 137).

L’appartenenza all’albo è obbligatoria per quelle professioni che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.

Dal punto di vista legale non esiste un divieto assoluto di contemporanea iscrizione a più albi professionali.

Anche dalla lettura del recente provvedimento di riforma degli ordini professionali (D.P.R. 137 del 2012), ciò che emerge è un principio di libero accesso.

Tuttavia i singoli ordini hanno la funzione di regolamentare su eventuali incompatibilità professionali.

In Italia si contano 27 albi professionali con circa 2 milioni e 300 mila iscritti



N.d.R.:

Per albo si intende l’elenco ufficiale dei nominativi dei professionisti abilitati allo svolgimento di una determinata professione.

Le Leggi dello Stato pongono i sindacati a tutela dei diritti dei lavoratori e gli Ordini a salvaguardia dei diritti dei cittadini, correlati con l’esercizio della professione. Il fine ultimo degli Ordini è la garanzia dei diritti, costituzionalmente protetti, dei cittadini, da attuarsi tramite la garanzia del corretto esercizio della Professione

 La professione dell’ISF è fra le più regolamentate che esistano in Italia. La regolamentazione infatti deriva da Direttive Europee, Leggi dello Stato, Linee Guida di regolamentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Regolamenti Regionali. Ci sono inoltre sentenze di Tribunali ordinari, della Cassazione e del Consiglio di Stato che attestano la validità di queste regole.

Per garantire le caratteristiche di legge degli ISF e tutelare e garantire i cittadini è indispensabile un Albo e/o un Ordine degli Informatori Scientifici.

Ad una figura di ISF così delineata dalle norme vigenti necessita un rigoroso controllo che può essere esercitato solo da uno specifico ordine professionale posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Salute” che da un lato tuteli gli Iscritti e dall’altro, proprio attraverso la difesa della professionalità, tuteli la collettività.

Le industrie farmaceutiche non ritengono utile ai loro fini commerciali l’istituzione di un Albo o un Ordine professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco, anche se, come ha dimostrato la recente pandemia, l’informazione commerciale è destinata ai margini e mal tollerata.


Nota 2:

«La Corte di Giustizia europea sottolinea (causa C 517/23) limportanza di bilanciare la libertà commerciale con la tutela della salute pubblica. Larticolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 (da cui deriva il D.Lgs. 219/06) definisce la nozione di «pubblicità dei medicinali» in modo molto ampio, come comprensiva di «qualsiasi azione dinformazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali»

.Come esposto ai punti 48 e 49 della sentenza, dal momento che la pubblicità dei medicinali può nuocere alla salute pubblica, anche quando riguarda medicinali non soggetti a prescrizione medica, tale pubblicità è oggetto di divieti, condizioni e restrizioni previsti dalla direttiva 2001/83.

.Peraltro, dal dettato dellarticolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 risulta che la finalità del messaggio costituisce la caratteristica essenziale della nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi di tale disposizione e lelemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione. Laddove il messaggio sia inteso a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, si tratta di pubblicità ai sensi della direttiva 2001/83.

.Quindi se la pubblicità sui medicinali seguisse alla lettera il concetto di “qualsiasi azione dinformazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinalisarebbe in contraddizione con la tutela della salute pubblica. Ne deriva che al medico è vietata la pubblicità ma è consentita linformazione.»

 

Redazione Fedaiisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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