L’Albo e l’Ordine degli Informatori scientifici del farmaco ha una storia che potremo definire “antica”.
Del riconiscimento giuridico dell’Informatore Scientifico del Farmaco se ne parlava già alla fine degli anni ‘50 ma si è passati ai fatti con diverse proposte di legge negli anni ’60.
La storia dell’Albo si intreccia con quella dell’Associazione degli informatori che da sempre ne ha ispirato l’istituzione. Prima dell’istituzione del SSN nel 1978 gli informatori venivano chiamati “propagandisti”
Nasce così l‘ANCSIF – Associazione Nazionale Collaboratori Scientifici Industria Farmaceutica con l’obiettivo di conseguire un “fronte unico” dei collaboratori scientifici, capace di perseguire concreti obiettivi a vantaggio di tutti gli interessati. In data 27 febbraio 1965 viene firmato a Firenze, dinanzi al notaio Tita Mauro, l’atto costitutivo dell’Associazione.
II 9 aprile l‘On.le De Maria (DC) presenta in Parlamento il primo disegno di legge, sul quale concordano gli organismi firmatari dell’accordo del 25 ottobre 1964. E’ la proposta n.2256 che prevede tra l’altro l’istituzione di un albo dei collaboratori scientifici: si contrappongono alla proposta De Maria, la proposta Storti (n.2798) e la proposta Patrini (n.974) sostenuta da alcuni esponenti FOFI. L’On. Matteo Agosta presenta la proposta di Legge n.931 di Iniziativa dei deputati Agosta, Savio Emanuela, Buffone, Gasco, Tantalo, Bologna, Lucchesi, Giglia, Valiante, Castellucci: “Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali”.
L’Associazione MEPIF – Associazione Meridionale Esperti di Propaganda dell’Industria Farmaceutica, “al fine di condurre un’azione unitaria in campo nazionale di tutte le forze di propaganda”, decide di aderire all’ANCSIF (5 settembre 1965).
In data 18 novembre 1972 il Ministro della Sanità, On.le Gaspari, emana la Circolare n. 157 con la quale si danno – per la prima volta –“Istruzioni sull’informazione tecnico-scientifica del farmaco“. Alla stesura di tale Circolare, che costituisce la pietra miliare di tutta la successiva normativa sull’informazione scientifica, hanno collaborato, in maniera determinante, il Presidente ed il Vice Presidente dell’ANCSIF, G. Conti e E. Aiuti.
Il 23 dicembre 1978 viene varata la Legge quadro n.833 sulla “Istituzione del Servizio
Dal 16 al 18 novembre 1979 si svolge a Roma l’VIII Congresso Nazionale della Associazione, che, a partire da tale data, sarà denominata Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco (AIISF).
L’On.le Roberto Barontini (PRI) nel 1985 presenta la proposta di legge per l’ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco con la quale viene recepito il pensiero dell’AIISF espresso in occasione del X Congresso Nazionale.
Da allora in tutte le legislature è presenta una o più proposte di legge che istituisce l’Albo e l’ordine degli Informatori scientifici.
Nel 2006 sembrava cosa fatta quando in Commissione Sanità al Senato in sede deliberante si era arrivati all’ultimo voto per l’approvazione dell’Albo (PdL 404-B). Senonché una misteriosa lobby “convinse” il Presidente della Commissione, il pregiudicato Sen. Tomassini, a trasformare la sede deliberante in sede referente e rinviare il progetto di legge in Aula che però era stata sciolta per nuove elezioni, in sostanza si affossava all’ultimo voto la legge che avrebbe istituito l’Albo.
Arrivando ai giorni nostri, è arrivata la notizia, da lui stesso annunciata, che l’On. Francesco Cannizzaro ha presentato il 10 aprile 2025 il PdL 2350 “Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e altre disposizioni in materia di istituzione dell’ordine degli informatori scientifici del farmaco e di disciplina della professione”
Notizie correlate: Il perché di un Albo degli ISF
Per albo si intende l’elenco ufficiale dei nominativi dei professionisti abilitati allo svolgimento di una determinata professione.
Per ordini professionali si intendono istituzioni riconosciute dallo Stato, che devono garantire per l’attività dei professionisti che esercitano una determinata professione. Compito dell’ordine è quello di stilare, aggiornare e applicare il codice deontologico della professione. In questo modo non viene solo tutelata la professione stessa, ma anche coloro che fruiscono dei professionisti. L’attività di controllo degli ordini professionali è possibile anche perché, per la legge italiana, ogni ordine è un vero e proprio ente pubblico. Ente dotato di autonomia, ma che deve comunque render conto al Ministero della Giustizia o, per le professioni sanitarie, al Ministero della Salute
Riassumendo: Le Leggi dello Stato pongono i sindacati a tutela dei diritti dei lavoratori e gli Ordini a salvaguardia dei diritti dei cittadini, correlati con l’esercizio della professione. Il fine ultimo degli Ordini è la garanzia dei diritti, costituzionalmente protetti, dei cittadini, da attuarsi tramite la garanzia del corretto esercizio della Professione
