Statuto
Fedaiisf.Atto costitutivo.notaio
Statuto
FEDAIISF
Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco
Articolo 1 – Costituzione
- La Federazione delle Associazioni italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco, in breve FEDAIISF, è una Associazione di settore e professionale e costituita da Associazioni nazionali e territoriali e dai coordinamenti regionali degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco così come sono definiti dalla nomenclatura nazionale.
- Si intendono “Associazioni e Coordinamenti territoriali”, tutte le autonome Organizzazioni presenti, indipendentemente dalla loro denominazione, nel territorio e aderenti a Fedaiisf,
- La Federazione è apartitica, asindacale e non ha fini di lucro. La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
- La Federazione ha sede legale presso la residenza del Presidente federale.
- La Federazione adotta il logo così come descritto e rappresentato nel modello depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- La Federazione può a sua volta federarsi con altre organizzazioni nazionali ed internazionali, fermo restando gli scopi istituzionali della Federazione stessa. La Federazione può stipulare intese con Organizzazioni rappresentative di figure di elevata professionalità del mondo del lavoro subordinato o parasubordinato in ambito parasanitario nel rispetto degli scopi statutari.
Articolo 2 – Finalità
- Promuovere la coesione della categoria degli informatori scientifici del farmaco e parafarmaco per consentire una visione univoca ed omogenea della loro professione e motiva e difende i principi dettati dal Codice Deontologico. Indirizza e coordina l’attività delle Associazioni e/o dei Coordinamenti aderenti, al fine del conseguimento degli scopi associativi federali.
- Promuovere la formazione culturale e professionale degli informatori scientifici del farmaco.
- Stipulare e promuove protocolli di intesa con associazioni di categoria, sindacati e strutture sociosanitarie e con organizzazioni e istituzioni di interesse nell’ottica di risolvere le problematiche di tipo professionale.
- Aggiornare la categoria di tutte le novità nell’ambito legislativo, sindacale, sanitario, per svolgere in modo compiuto e consapevole la propria professione.
- Confrontarsi con le Istituzioni nazionali affinché l’informazione sia finalizzata all’interesse della collettività e alla completa affermazione del ruolo dell’Informatore Scientifico. All’uopo tutela e rappresenta gli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un’Associazione Professionale di per sé certifica.
- Collaborare con le Autorità e gli organismi competenti, nazionali ed internazionali, concorrendo allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti riguardanti l’attività di informazione scientifica del farmaco, del parafarmaco e dispositivi medici e sostenendo tutte quelle iniziative di carattere culturale che concorrano a rafforzare la professionalità della categoria.
- Confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per la più completa affermazione del ruolo dell’informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco;
- Perseguire il riconoscimento giuridico della professione di Informatore Scientifico del Farmaco e del Parafarmaco con l’istituzione di un Ordine e Albo Professionale.
Articolo 3 – Rapporti tra Fedaiisf e le Organizzazioni aderenti
- Fedaiisf è costituita dalle Organizzazioni, nazionali e territoriali, indicate nell’art. 1, comma 1. Esse perseguono le finalità del presente Statuto e sono, pertanto, i soggetti federati.
- La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione, né è trasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell’Organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.
- Lo Statuto federale è fonte superiore rispetto alle regole statutarie di ciascuna Associazione Federata ovvero nel caso in cui una norma dello Statuto o Regolamento interno di una Associazione Federata sia in contrasto a quella superiore è invalida e pertanto è eliminata, abrogata o disapplicata (Art.5).
- La competenza delle sezioni delle Associazioni nazionali e delle Associazioni territoriali o dei Coordinamenti territoriale coincide di norma con quella della relativa provincia, salvo i casi in cui più Organizzazioni territoriali aderenti a Fedaiisf siano già costituiti nell’ambito di una stessa provincia. Più Organizzazioni territoriali possono fondersi nell’ambito della stessa provincia o della stessa regione.
- Ogni Associazione federata ha competenza amministrativa, gestionale e burocratica solo sul territorio di propria competenza.
- La competenza regionale e nazionale spetta agli Organi federali.
- Il Consiglio Federale individua soluzioni idonee ad incentivare forme di aggregazione tra Associazioni e/o Coordinamenti territoriali al fine di fornire agli iscritti servizi più adeguati e a costi inferiori.
- Le Associazioni nazionali e territoriali federate con più di 20 iscritti hanno Statuti o Regolamenti autonomi che normano la loro attività e la loro organizzazione. In queste norme deve essere sempre individuabile un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. I territori che hanno meno di 20 iscritti sono rappresentati da un Coordinatore territoriale. In mancanza di Organizzazioni federate in una determinata area, l’Esecutivo può nominare un Referente che rappresenti Fedaiisf e sia punto di riferimento della stessa Fedaiisf per gli Informatori Scientifici nell’area di sua competenza.
- Le Organizzazioni federate rappresentano, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche, sindacali e amministrative. In caso di più organizzazioni sullo stesso territorio, come nelle Regioni, le stesse Organizzazioni eleggeranno un Coordinamento regionale federale e possono approvare un regolamento interno per le richieste e per la gestione di un contributo da chiedere alle varie sezioni territoriali
- I Coordinamenti Regionali federali si strutturano, al minimo di apparati e di adempimenti organizzativi, in relazione alle situazioni locali. Possono chiedere in autonomia alle sezioni territoriali della regione un contributo economico per il proprio sostentamento. Il contributo sarà gestito direttamente dal Coordinatore. che ne renderà conto alle sezioni che costituiscono il Consiglio Regionale.
- I Coordinamenti Regionali federali sono retti da Consigli rappresentativi di tutte le Associazioni e di tutti i Coordinamenti territoriali presenti in regione. Il Presidente del Coordinamento Regionale è nominato e concordato dai rappresentanti delle sezioni e federate presenti in regione. Se manca l’accordo si procederà all’elezione del Presidente del Coordinamento Regionale. La votazione si svolgerà sulla base degli iscritti alle sezioni e alle federate regionali al 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni ulteriore organizzazione interna al Consiglio Regionale federale può essere normata da un regolamento regionale approvato dallo stesso Consiglio su proposta del Coordinamento. Copia dei verbali delle assemblee dei Consigli Regionali federali deve essere inviata alla segreteria Fedaiisf ed al Collegio dei Probiviri per il controllo di legittimità
- Nelle Regioni in cui esiste una sola Associazione o un solo Coordinamento, la stessa dovrà assolvere anche al compito di Coordinamento Regionale federale.
- Il Coordinamento Regionale federale rappresenta, nell’ambito delle direttive nazionali, gli interessi specifici degli iscritti nelle relative Regioni, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche, sindacali e amministrative.
Articolo 4 – Nuove Associazioni aderenti
- Le Associazioni e i Coordinamenti che non sono federati a Fedaiisf possono chiedere di farne parte con domanda diretta alla Presidenza di Fedaiisf, corredandola, per il parere di conformità (Art. 16.5), con lo Statuto relativo e con gli eventuali regolamenti, nonché con gli elenchi degli iscritti e dei componenti degli Organi direttivi.
- Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono esaminate dall’Esecutivo e sottoposte al parere vincolante del Collegio dei Probiviri solo per il contenuto relativo alle norme statutarie,
- Le domande sono esaminate nella prima riunione dell’Esecutivo, se pervenute alla Federazione almeno 15 giorni prima; in difetto, nella riunione immediatamente successiva.
- Sono Associazioni costituenti AIISF e ARISF.
Articolo 5 – Adesione alla Associazione Federale
- La partecipazione a Fedaiisf delle Organizzazioni territoriali e nazionali indicate nell’art. 1, comma 1, ha carattere esclusivo e comporta l’obbligo di accettare e osservare il presente Statuto e le relative norme regolamentari, nonché le delibere dei competenti Organi federali.
- In caso di conflitto fra le norme statutarie, lo Statuto Fedaiisf è gerarchicamente prevalente (art.3.3)
- Le domande di adesione di nuove Associazioni e di nuovi Coordinamenti a Fedaiisf sono esaminate dall’Esecutivo (art.4). È Inoltre consentita l’iscrizione di professionisti che operano in settori omogenei di attività, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (Art. 6.2).
Articolo 6 – Iscritti
- Alle condizioni stabilite dal presente Statuto, possono iscriversi alle singole Associazioni e/o ai singoli Coordinamenti, tutti gli appartenenti alla “Categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (IS)”, anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato.
- È consentita l’iscrizione a coloro che, pur non essendo più ISF ma già precedentemente iscritti, hanno trovato collocazione in un settore omogeneo di attività.
- È causa di non iscrivibilità alle Associazioni e/o ai Coordinamenti svolgere attività contrarie agli scopi di Fedaiisf, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.
- Gli IS possono iscriversi all’Associazione e/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito geografico svolgono, la propria attività professionale. In caso di attività su più province, l’IS dovrà iscriversi nella provincia di residenza. Se non è presente nessuna Organizzazione nella provincia di residenza o in quella vicina, l’IS potrà iscriversi a livello nazionale secondo le modalità stabilite dall’Esecutivo. Possono mantenere l’iscrizione all’Associazione territoriale i pensionati già precedentemente iscritti, senza soluzione di continuità, come IS in servizio, per un massimo di cinque anni. Essi potranno godere di tutte le prerogative previste dal presente Statuto salvo ricoprire cariche esecutive monocratiche. Possono invece ricoprire la carica di Presidente dei Probiviri. Nel caso il pensionato arrivi al quinto anno dal pensionamento mentre ricopre una carica federale, può terminare il mandato. Dopo il quinto anno dal pensionamento, il pensionato può rimanere associato ma non può ricoprire cariche elettive. La quota associativa per i pensionati sarà stabilita dall’Esecutivo in misura ridotta.
- Coloro che continuano un rapporto di lavoro, pur essendo titolari di pensione, sono considerati IS in attività a tutti gli effetti.
Articolo 7 – Quote associative
- La quota associativa annuale di iscrizione, che ogni Organizzazione federata deve applicare ai propri iscritti, è unitaria ed è stabilita dal Congresso Federale in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale.
- Fedaiisf può chiedere eventuali contributi straordinari ed altri interventi finanziari per eccezionali situazioni o necessità, nonché per iniziative particolari che la stessa Fedaiisf ritenga di dover intraprendere. Tale eventualità deve essere approvata da almeno i ⅔ dei componenti il Consiglio Federale e ratificata, a maggioranza, dal Congresso Federale. In caso di necessità, gravità e urgenza l’Esecutivo si surroga alle decisioni di competenza del Consiglio Federale o del Congresso, fatta salva la successiva ratifica di questi ultimi (art. 16.9)
- Le Organizzazioni federate possono chiedere ai propri iscritti (a proprio totale favore) una maggiorazione del contributo annuale associativo, specificandone le particolari esigenze che lo richiedono e dandone comunicazione a Fedaiisf.
- Le Organizzazioni federate non possono applicare ai propri iscritti un contributo associativo inferiore a quello determinato dal Congresso Federale Nazionale.
- Il Congresso Federale, su proposta del Tesoriere, approva la quota parte della quota annuale associativa di iscrizione dell’associato che ogni Organizzazione federata è tenuta a corrispondere a Fedaiisf, nonché le modalità di versamento.
- La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Articolo 8 – Cessazione e Recesso da Fedaiisf
- Costituiscono causa di cessazione di partecipazione a Fedaiisf:
- lo scioglimento dell’Organizzazione federata aderente;
- il recesso volontario, da effettuare con il preavviso di sei mesi da parte dell’Organizzazione aderente che, tuttavia, resta obbligata a corrispondere i contributi per l’anno in corso;
- la delibera, in tal senso, del Congresso Nazionale Federale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;
- la radiazione.
- Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell’Organizzazione aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell’Organizzazione aderente.
- Le Organizzazioni aderenti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere a Fedaiisf, perdono ogni diritto sul patrimonio federale e devono versare le quote associative di competenza dell’ultimo anno certificato alla stessa Fedaiisf
Articolo 9 – Organizzazione
- Gli Organi Federali di Fedaiisf sono:
- il Congresso Nazionale Federale;
- il Consiglio Federale;
- L’Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate.
- I Coordinamenti Regionali
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- Quando una norma del presente Statuto o dei Regolamenti federali usa l’espressione “cariche federali”, essa deve intendersi riferita esclusivamente agli Organi sopra indicati.
Articolo 10 – Commissioni
- La Federazione può costituire Commissioni o altri Organismi consultivi per uno specifico settore secondo le modalità stabilite dall’art. 16.7. a.
- Alla predetta Commissione e agli Organismi di cui al precedente comma, possono partecipare, in qualità di esperti, senza diritto di voto, anche consulenti esterni.
Articolo 11 – Congresso Federale
- Il Congresso, ordinario o straordinario, è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Prima dell’inizio dei lavori, su proposta del Presidente, il Congresso nominerà, un Segretario e uno o più Vicesegretari incaricati della verifica dei poteri, della registrazione dei partecipanti e della stesura del verbale e tre o più scrutatori se il Congresso è elettivo. Il Congresso ordinario deve essere tenuto con periodicità annuale, entro i primi sei mesi dell’anno. La nomina di un moderatore da parte del presidente è facoltativa.
- La convocazione del Congresso, da effettuarsi almeno 30 gg prima della data stabilita, mediante lettera o e-mail con conferma di lettura è di competenza del Presidente Federale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Congresso Nazionale Federale straordinario può essere convocato dall’Esecutivo per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente in caso di dimissioni o revoca del Presidente con contestuale decadenza del Vicepresidente. La convocazione del Congresso straordinario può altresì essere richiesta da almeno ¼ dei componenti del Consiglio Federale, ovvero da almeno 1/5 delle Associazioni e/o dei Coordinamenti che, complessivamente, rappresentino almeno il 30% degli iscritti. Il Congresso dovrà essere convocato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e si svolgerà con le modalità previste per il Congresso in via ordinaria. Il Congresso non elettivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può svolgersi anche in teleconferenza.
- Ogni tre anni elegge il Presidente unitamente al Vicepresidente indicato dallo stesso candidato presidente (art.18 ) e, ogni anno, su proposta del Presidente, ne approva il programma (Art. 17.6), integrato con le proposte congressuali approvate. I Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- Ogni tre anni, con scheda separata, elegge tre componenti l’Esecutivo. Fra essi, alla sua prima riunione, il Presidente Federale nominerà un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate. I Delegati possono esprimere al massimo tre preferenze.
- Ogni tre anni elegge, con scheda separata, tre componenti effettivi del Collegio Federale dei Probiviri e due supplenti. I tre più votati sono eletti componenti effettivi, i due che li seguono, supplenti. Se i tre più votati provengono dalla stessa Organizzazione federata, il componente che ha ricevuto meno voti dovrà lasciare il posto di effettivo al primo dei non eletti di altra Organizzazione. Alla sua prima riunione, da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti, i componenti effettivi il Collegio eleggeranno un Presidente ed un segretario. I Delegati possono esprimere al massimo tre preferenze
- Determina le linee di politica generale nazionale e gli obiettivi strategici di Fedaiisf.
- Approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, le proposte di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Federale.
- Delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, l’eventuale liquidazione o scioglimento di Fedaiisf, disponendo sulla destinazione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore (Art. 29.4).
- Dibatte e approva il Rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere. Su proposta dello stesso Tesoriere approverà la quota associativa annuale e la sua ripartizione nonché eventuali contributi straordinari. Su proposta dell’Esecutivo, stabilisce inoltre una quota ridotta per coloro che sono in mobilità, in CIG, in pensione o si trovano in stato di disoccupazione e le relative modalità e condizioni.
- Le delibere congressuali sono valide con la maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.
- Decide sui provvedimenti di radiazione proposti dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Per la validità della delibera di radiazione di una Organizzazione federata è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale, escludendo dal quorum e dal voto, i consiglieri appartenenti all’Organizzazione aderente della cui radiazione si discute. Per i singoli iscritti sarà valida una maggioranza semplice.
Articolo 12 – Congresso componenti
- Il Congresso Nazionale è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dai componenti l’Esecutivo, dai Componenti dei Probiviri, dai Delegati eletti dagli iscritti alle Associazioni e/o dai Coordinatori dei Coordinamenti Territoriali nell’ambito delle rispettive Organizzazioni federate e dai Referenti territoriali senza diritto di voto.
- Per le Associazioni Nazionali federate sarà presente il proprio presidente senza diritto di voto, un delegato per ogni Sezione provinciale della stessa Associazione. Per le Associazioni territoriali sarà presente un delegato. Per i Coordinamenti saranno presenti i loro Coordinatori
- Ognuno dei Delegati disporrà, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriale o Coordinamento territoriale.
- La consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf (Art. 7.6) entro il 31 marzo dell’anno successivo. In difetto, la consistenza associativa sarà ridotta in proporzione dell’entità della quota omessa rispetto al suo ammontare annuo.
- Il mandato ai Delegati ha inizio con il primo Congresso Ordinario o Straordinario dell’anno, e si estende ad ogni Congresso successivo che venga tenuto prima dell’Ordinario dell’anno successivo.
- I nominativi dei delegati, se diversi dal Presidente, dovranno essere comunicati alla segreteria Fedaiisf almeno 20 giorni prima del Congresso. In mancanza di comunicazione, s’intendono Delegati i Presidenti delle sezioni Provinciali delle Associazioni nazionali, i Presidenti delle Associazioni territoriali e i Coordinatori territoriali.
- In caso di impedimento del delegato, parteciperà alla riunione congressuale un delegato supplente nominato contestualmente al Delegato. Per i Presidenti sarà supplente il relativo Vicepresidente.
Articolo 13 – Consiglio Federale
- Il Consiglio Federale è costituito dai componenti l’Esecutivo Federale (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile Rapporti con le Organizzazioni federate), quali membri di diritto. Fanno parte del Consiglio Federale, se non presenti come coordinatori, i Presidenti delle Associazioni, nazionali o territoriali federate. Essi sono sostituibili dai rispettivi Vicepresidenti in caso di assenza o di impedimento.
- Sono componenti di diritto un rappresentante di ogni Coordinamento Regionale Federale. Ogni componente del Consiglio Federale dispone di un voto singolo.
- Partecipano alle sedute del Consiglio Federale, senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Direttore editoriale del sito Fedaiisf, Il Direttore del Centro Studi ed ogni altro invitato dal presidente dell’Esecutivo utile ai fini degli argomenti in discussione.
Articolo 14 – Consiglio Federale – compiti
- Il Consiglio Federale è l’Organo preposto a dare indicazioni operative per l’attuazione delle linee di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l’approvazione del programma. È presieduto dal Presidente federale che nomina un segretario incaricato alla stesura dei verbali. Il segretario può anche essere esterno al Consiglio Federale nel qual caso non ha diritto di voto.
- Il Consiglio Federale:
- può richiedere la convocazione del Congresso straordinario se ne fanno richiesta almeno 1/4dei componenti del Consiglio Federale stesso (art. 11.2)
- delibera il programma di attività per il raggiungimento delle linee e degli obiettivi stabiliti nel programma e ne verifica semestralmente la realizzazione;
- determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici che si impongono per nuove situazioni contingenti tra un Congresso e l’altro;
- propone al Congresso l’adesione di Fedaiisf ad altre Organizzazioni nazionali e internazionali di cui all’art. 1.6;
- approva il Regolamento Interno su proposta dell’Esecutivo;
- sottopone all’approvazione del Congresso:
- le modifiche statutarie;
- l’eventuale scioglimento e liquidazione di Fedaiisf;
- Elegge il Vicepresidente federale, su proposta del Presidente, in caso di dimissioni o revoca del solo Vicepresidente.
- Approva, su proposta dell’Esecutivo, il codice Etico o Deontologico ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni;
- Ratifica le decisioni dall’Esecutivo prese in particolari casi di necessità, gravità e urgenza (Art. 7.2, ultimo periodo, art. 16.9)
Articolo 15 – Consiglio Federale – convocazione
- Il Consiglio Nazionale Federale è convocato dal Presidente Federale e si riunisce, di norma, almeno 2 volte l’anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti del Consiglio.
- In quest’ultimo caso, le riunioni del Consiglio Federale dovranno essere convocate entro un minimo di 15 giorni ed un massimo di 30 giorni dalla richiesta.
- In ogni caso, il Consiglio Federale dovrà essere convocato entro e non oltre 45 giorni dal giorno in cui si è concluso il Congresso Nazionale, ordinario o straordinario.
- Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente mediante lettera, fax o e-mail, con conferma di lettura, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a quello fissato per la riunione; nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione in prima e seconda convocazione. La riunione può avvenire anche in teleconferenza.
Articolo 16 –Esecutivo Nazionale Federale
- L’Esecutivo nazionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Responsabile dei Rapporti con le Organizzazioni federate. Deve essere convocato almeno 4 volte all’anno con le stesse modalità espresse dall’art. 15.4. La riunione dell’Esecutivo nazionale può essere contestuale al Consiglio Federale. Alla sua prima riunione il Presidente nominerà un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni Federate.
- Dà attuazione alle delibere e ai programmi del Congresso e del Consiglio Federale; decidendo le modalità di attuazione di questi ultimi;
- in coerenza con le deliberazioni congressuali delibera iniziative di intervento e di comportamento nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e verso l’opinione pubblica. Gestisce inoltre l’attività federale per il disbrigo degli affari correnti
- delibera gli indirizzi per la gestione economica;
- approva le proposte di Bilancio preventivo e conto consuntivo predisposte dal Tesoriere e la relazione del Presidente sul programma (allegata al preventivo) e sulle attività svolte (allegata al consuntivo), da presentare al Congresso Federale per la successiva approvazione da parte del Congresso stesso;
- delibera sull’accoglimento delle domande di adesione a Fedaiisf di nuove Associazioni e/o Coordinamenti dopo aver acquisito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri sulla coerenza statutaria e/o dei regolamenti dei richiedenti con lo Statuto federale;
- approva e modifica il Regolamento per lo svolgimento dei dibattiti congressuali;
- può costituire gruppi di lavoro o commissioni per problematiche specifiche e temporanee e ne nomina, con facoltà di revoca, i componenti; fra essi, in qualità di esperti, possono essere nominati anche consulenti esterni (Art. 10, art. 27.2);
- per un migliore espletamento delle attività di competenza, l’Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, può attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attività o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e/o Commissioni;
- propone al Consiglio Federale il Codice Etico e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni;
- propone al Consiglio Federale il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni;
- si surroga, in caso di necessità e urgenza, alle decisioni di competenza del Consiglio Federale, fatta salva la successiva ratifica di quest’ultimo;
- assume ogni altra deliberazione non espressamente riservata ad altri Organi di Fedaiisf;
- propone al Consiglio Federale interventi della Federazione a supporto delle Associazioni in crisi e non in grado di perseguire le finalità associative;
- l’Esecutivo decade automaticamente, e contestualmente convoca il Congresso Nazionale straordinario, in caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo del Presidente e nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di almeno 3 dei componenti la Giunta Esecutiva, decade inoltre nel caso il congresso non approvi il rendiconto consuntivo.
- nel corso del triennio di durata del mandato, i componenti della Giunta Esecutiva non possono essere eletti, nominati, designati ad altre cariche o incarichi federali.
Articolo 17 – Il Presidente Federale
- Il Presidente Federale è eletto dal Congresso unitamente al Vicepresidente ogni 3 anni (Art. 11.3). Può rimanere in carica al massimo per tre mandati anche non consecutivi.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ne firma gli atti. Esprime e rappresenta l’immagine della Federazione secondo i principi che essa stessa si è assegnata. Inoltre, è responsabile, unitamente all’Esecutivo nazionale, nei confronti degli iscritti, del funzionamento generale della Federazione. Ha la rappresentanza legale di Fedaiisf di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare, sentito il parere dell’Esecutivo nazionale e del Consiglio Federale, avvocati e procuratori alle liti;
- Sentito l’Esecutivo nazionale, convoca e presiede il Congresso ed il Consiglio Federale;
- Sentito l’Esecutivo nazionale, predispone l’ordine del giorno delle riunioni dei detti Organi collegiali;
- ha facoltà di assistere, in proprio o tramite proprio delegato, alle Assemblee delle Associazioni e/o Coordinamenti territoriali o regionali aderenti e federate;
- è responsabile, unitamente al Tesoriere, della politica economica e finanziaria di Fedaiisf;
- effettua la relazione al Congresso sulla gestione dell’anno trascorso. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. Sentito il parere dell’Esecutivo nazionale, propone al Congresso il programma per l’anno seguente. Si tratta di una relazione vincolante ed obbligatoria. (Art. 11.3).
- Il Presidente dovrà mettere il Vicepresidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.
Articolo 18 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente viene eletto insieme al Presidente.
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, a tal fine, può ricevere da quest’ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
- In caso di dimissioni o revoca del Vicepresidente, compete al Presidente indicare il nuovo Vicepresidente e sottoporne la candidatura all’elezione del Consiglio Federale secondo le modalità espresse dall’art. 14.3;
- Il Vicepresidente dovrà tenersi in costante collegamento con il Presidente in ordine all’attività di Fedaiisf.
Articolo 19 – Il Tesoriere
- Singolarmente o congiuntamente con il Presidente di Fedaiisf, nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera dell’Esecutivo nazionale, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportino assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie di Fedaiisf.
- Per ciascun anno solare compila il Bilancio o Rendiconto consuntivo dell’anno decorso e lo presenta al Presidente ed all’Esecutivo Nazionale per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi federali.
- I Bilanci, con i relativi allegati, devono essere depositati presso la Segreteria Fedaiisf durante i trenta giorni precedenti la riunione del Congresso Nazionale Federale convocato per approvarli e, contemporaneamente, devono essere trasmessi alle Organizzazioni federate aderenti.
- È responsabile del tesseramento e dell’esazione delle relative quote di spettanza federale dalle Organizzazioni federate. Contestualmente alle quote associative le Organizzazioni federate dovranno fornire l’elenco dei tesserati in regola con i versamenti. Il tesoriere certificherà la consistenza associativa sulla base degli iscritti al 31 dicembre in base alle quote versate entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, per i quali risultino interamente versati i contributi associativi a Fedaiisf. Il tesoriere è poi tenuto a comunicare al Segretario Federale tali elenchi.
- Le Organizzazioni federate sono tenute a comunicare, entro il mese di marzo, la propria consistenza patrimoniale ed il proprio rendiconto annuale.
- Nel caso che un Congresso Federale dovesse tenersi prima del 31 marzo, la consistenza associativa sarà sulla base degli iscritti al 31 dicembre con le quote versate entro questa data.
Articolo 20 – Il Segretario
- È il Responsabile organizzativo;
- È il responsabile dei rapporti esterni e della stampa nel caso non sia presente un delegato addetto alla stampa;
- È il Responsabile della stesura dei verbali delle riunioni degli Organi federali; ad eccezione dei verbali congressuali. Tutti gli atti dovranno essere inviati ai componenti le specifiche Assemblee entro 15 giorni dalla riunione. Entro i 15 giorni successivi ogni singolo componente dovrà esprimere il suo parere ed inviarlo al Segretario. In mancanza di indicazioni da parte del componente, il verbale sarà ritenuto approvato da parte sua.
- Predispone le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni degli Organi decisionali federali.
- Deve tenere l’elenco degli iscritti ricevuto dal Tesoriere;
- Trasmette alle Organizzazioni Federate i comunicati e le delibere delle Assemblee di cui è Segretario.
- Detiene e custodisce l’archivio storico e i libri sociali.
Articolo 21 – Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni aderenti.
Mantiene i rapporti con le Organizzazioni federate ne coordina le attività, ne recepisce le istanze e ne fa partecipe l’Esecutivo.
Articolo 22 – Collegio Nazionale Federale dei Probiviri.
- a. I Probiviri sono l’organo disciplinare dell’Associazione. b. Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.
- Sono costituiti da 3 componenti più 2 supplenti che subentrano in caso di dimissione o decadenza di un membro effettivo. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 11.5, 26.9);
- Appena dichiarati eletti, si riuniscono ed eleggono al loro interno un Presidente responsabile delle convocazioni e un Segretario responsabile della compilazione dei verbali, delle convocazioni degli indagati e dei testimoni, delle comunicazioni e notificazioni delle sentenze, ivi compresa la comunicazione alle parti dei provvedimenti del Collegio;
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di qualunque componente del Collegio viene integrato dal primo dei non eletti. Quando, effettuando le integrazioni, non si riesca a ricostituire la maggioranza dei componenti, il Collegio decade e viene totalmente rieletto al primo Congresso Federale utile, in questo caso, fino all’elezione di un nuovo Collegio, ne supplisce la funzione una apposita commissione nominata dal Consiglio Federale.
- Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell’ambito del Collegio, dai membri effettivi di quest’ultimo, integrato dal primo dei supplenti non eletto, appositamente convocati dal membro effettivo più anziano di età.
- Il Presidente del Collegio Nazionale Federale dei Probiviri o altro componente del Collegio da lui delegato, ha facoltà di assistere, senza il diritto di voto, alle riunioni dell’Esecutivo nazionale e del Consiglio Federale. Il Collegio può assistere con tutti i suoi componenti alle riunioni del Congresso.
- Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i membri effettivi, i quali, in caso di loro impedimento, sono sostituiti dai membri supplenti, secondo l’ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.
- I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre 60 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi o dalla data della eventuale decisione di prima istanza, pena la decadenza.
- Il Collegio, salvo i casi di particolare impegno, per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e comunicare la sentenza a tutta la Struttura Federale, fatte salve le opportune precauzioni di privacy.
Articolo 23 – Disciplina Federale
1 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha le seguenti funzioni:
-
- convocare qualunque Assemblea, qualora chi ne ha l’obbligo statutario non vi abbia ottemperato.
- regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra Organi federali;
- regola le controversie relative alla disciplina associativa delle Organizzazioni aderenti a Fedaiisf nonché, in seconda istanza, dei singoli iscritti;
2- Ogni singolo iscritto è giudicato in prima istanza secondo le norme disciplinari dell’Organizzazione federata;
3- decide sulla legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi federali;
4 – fornisce interpretazioni autentiche dello Statuto e ne vigila l’osservanza, dando comunicazione al Consiglio delle accertate non conformità;
5 – verifica la conformità degli statuti delle Associazioni aderenti, rispetto alle norme dello Statuto federale, secondo quanto previsto dall’art. 16.5, segnalando le risultanze della verifica alla Presidenza federale;
6 – Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili, salvo la radiazione.
Articolo 24 – Procedura
- Tutti i provvedimenti del Collegio devono essere giustificati per iscritto; tutte le notifiche sia dei Probiviri che ai Probiviri, devono essere fatte per raccomandata AR o per posta certificata o e-mail con richiesta di conferma di lettura;
- Nel caso in cui si contesti qualunque violazione ad una persona fisica, i Probiviri prima di prendere una decisione devono contestare per iscritto l’addebito all’incolpato che deve rispondere per iscritto o chiedere di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso in cui non lo faccia vige la norma del silenzio – assenso. Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili, salvo il provvedimento di radiazione da Fedaiisf (Art. 11.11, art. 25.1.c, art. 25.2.d).
- L’ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto e di tutte le altre norme emanate dagli Organi federati competenti, non possono essere invocate a titolo di scusa.
Articolo 25 – Sanzioni
1 – Gli iscritti che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni degli Organi federali, a seconda della gravità dell’infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni di natura disciplinare:
-
- L’avvertimento.
- La sospensione dalla vita associativa per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.
- La radiazione da proporre al Congresso
2 – Gli Organi o Associazioni federate che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto, a seconda della gravità dell’inadempienza, sono passibili delle seguenti sanzioni:
-
- diffida;
- censura;
- dichiarazione di decadenza del direttivo dell’Organizzazione federata:
- radiazione da proporre al Congresso. La radiazione è proposta in caso di persistente violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto
Articolo 26 – Principi generali per le Assemblee, Delibere e Votazioni.
- le riunioni collegiali sono validamente costituite quando è presente più della metà dei componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione; il Congresso Federale è valido in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Non sono ammesse deleghe fra Sezioni o fra Federate
- La convocazione di un Organo collegiale è fatta dal suo Presidente (o da altro previsto dallo Statuto: art. 11.1, art. 15.4, art. 16.1) che ne invia l’avviso a coloro che ne hanno diritto, almeno 15 giorni prima della riunione, 30 giorni per il Congresso; nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione in prima e seconda convocazione.
- I verbali di tutte le riunioni devono essere approvati dallo stesso Organo entro 15 giorni dalla riunione (Art. 20.3). Qualsiasi iscritto ne può chiedere visione.
- le delibere e le mozioni sono validamente adottate con almeno la metà più uno dei voti validi espressi dai presenti, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano nella Giunta Esecutiva e nel Consiglio Federale e secondo le modalità espresse dall’art. 12.2 nel Congresso Nazionale.
- possono candidarsi soltanto gli iscritti che abbiano regolarmente versato le quote associative. Alla determinazione del “quorum” di iscritti, fissato per esprimere i delegati al Congresso ed i componenti del Consiglio Federale, possono concorrere solo gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi (Art. 7.6).
- I componenti gli Organismi federali devono garantire la disponibilità necessaria per prestare la loro attività, pur nel rispetto della propria responsabilità lavorativa, nel precipuo interesse della categoria.
- I membri del Consiglio Federale sono dichiarati decaduti o revocati per il mandato in corso, qualora non intervengano a due riunioni in dodici mesi – tre riunioni per i membri della Giunta Esecutiva – anche non consecutive. Qualsiasi componente di un Organo collegiale è dichiarato decaduto se non in regola con le quote associative.
- Tutte le cariche e gli incarichi federali hanno la durata di tre anni. Alla scadenza, le cariche devono essere rinnovate anche se sono state acquisite nel corso del triennio.
- I titolari di cariche federali non possono essere eletti per più di tre mandati anche non consecutivi. In caso il mandato sia stato acquisito nel corso dell’ultimo anno del triennio, ci si potrà candidare ancora per tre mandati anche non consecutivi.
Articolo 27 – Erogazioni Economiche
- L’esercizio di qualsiasi carica o incarico federale è un servizio reso alla categoria e pertanto è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
- Il Consiglio Federale, su proposta dell’Esecutivo, può riconoscere un emolumento ai componenti esterni di una Commissione o di altro Organismo consultivo.
- Articolo 28 – Incompatibilità
- La carica di Presidente e di Vicepresidente di Fedaiisf è incompatibile con quelle di Presidente e/o di Vicepresidente delle Organizzazioni federate;
- La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica o incarico in Fedaiisf o nelle Organizzazioni federate.
- Qualora un candidato alle cariche degli Organi federali risulti eletto ad una carica incompatibile o non cumulabile con altra carica già ricoperta, l’acquisizione della nuova carica rimane subordinata alla contestuale rinuncia per dimissioni dalle precedenti cariche incompatibili o non cumulabili.
Articolo 28 – Incompatibilità
- La carica di Presidente e di Vicepresidente di Fedaiisf è incompatibile con quelle di Presidente e/o di Vice Presidente delle Organizzazioni federate;
- La carica di membro effettivo del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica o incarico in Fedaiisf o nelle Organizzazioni federate.
- Qualora un candidato alle cariche degli Organi federali risulti eletto ad una carica incompatibile o non cumulabile con altra carica già ricoperta, l’acquisizione della nuova carica rimane subordinata alla contestuale rinuncia per dimissioni dalle precedenti cariche incompatibili o non cumulabili.
Articolo 29 – Modifiche Statutarie, Scioglimento o liquidazione.
- Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte al Congresso con apposita delibera del Consiglio Federale (art. 11.7);
- Esse possono, altresì, essere proposte alla Presidenza del Congresso, entro un’ora dalla apertura del Congresso stesso, da almeno un quarto dei Delegati che rappresentino, complessivamente, almeno il 30% del totale degli iscritti;
- Ciascun membro del Congresso può presentare, viceversa, emendamenti alle proposte, di cui ai due commi precedenti.
- Lo scioglimento di Fedaiisf deve essere proposto al Congresso dal Consiglio Federale (art. 11.8, art. 14.2.f) e approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Congresso Nazionale. La delibera di scioglimento deve contemplare l’elezione di un liquidatore con i relativi poteri. Il liquidatore ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in modo proporzionato agli iscritti, alle Organizzazioni federate superstiti o, in mancanza di queste, ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di questi presupposti, il patrimonio verrà destinato ad opere di beneficenza.
Articolo 30 – Patrimonio Sociale
- Il patrimonio di Fedaiisf è formato:
- dai beni mobili e immobili, da beni d’uso e attrezzature pervenuti in proprietà a qualsiasi titolo consentito dalla legge;
- dalle eccedenze annue di Bilancio;
- da eventuali rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione o da fondi di riserva;
- Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato dal Tesoriere e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali;
- Per il funzionamento dell’Associazione si provvede con le entrate derivanti:
- dalle quote di iscrizione;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- dai proventi di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e pubblicitario;
- da contributi di Enti pubblici o privati;
- da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte dell’Esecutivo.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Questa norma non si applica nel caso di scioglimento di Fedaiisf (Art. 29.4)
Articolo 31 – Soci Onorari
- Sono Soci onorari di Fedaiisf coloro che, al raggiungimento dell’età pensionabile, avendo acquisito eccezionali benemerenze verso la Federazione, vengono proclamati tali dal Congresso nazionale, su proposta di un’Organizzazione federata o di qualsiasi altro Organo federale.
- Le tessere attestanti il conferimento di queste cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca da parte del Congresso.
- I Soci onorari vengono invitati al Congresso nazionale federale senza diritto di voto e a loro spese.
Articolo 32 – Centro Studi
- Il Centro Studi è organo di consulenza dell’Esecutivo relativamente all’attività scientifica della Federazione ed è composto dal Direttore del Centro nominato dall’Esecutivo e da studiosi ed esperti selezionati e proposti all’Esecutivo per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 10 e 16, dal Direttore del Centro Studi che ne coordina e dirige l’attività.
- I componenti del Centro Studi possono essere sia Soci Ordinari che Consulenti esterni (Artt. 10, 16.5.a, 27.2). I Soci Ordinari svolgono il loro mandato a titolo gratuito.
- L’organizzazione del Centro studi in Gruppi o Sottogruppi di Lavoro su argomenti specifici sono indicati dal Regolamento Interno.
- Ogni eventuale Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi (in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore o Direttore).
Articolo 33
Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento Interno, alle norme vigenti in materia e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.
NORME TRANSITORIE
Per il Congresso Costituente la consistenza associativa viene determinata sulla base degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente dell’Assemblea congressuale.
Tutte le norme del presente Statuto entrano in vigore dopo la conclusione del 1° Congresso Nazionale Federale che l’ha approvato. I
Il presente Statuto è stato approvato dal Congresso Federale il 14 giugno 2025
Notizie correlate: AIISF.Statuto.2015 – AIISF Regolamento interno Aiisf
Statuto dell’Associazione degli Informatori Scientifici del Farmaco del Trentino Alto Adige
Perché un’Associazione di ISF
Le norme
Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative disciplinate dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.
La Costituzione italiana, all’articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in organismi collettivi dalle svariate finalità. “…i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge“.
L’ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali categorie nei quali ricondurre le associazioni: associazioni riconosciute come persone giuridiche e associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
Sono associazioni con personalità giuridica quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L’acquisizione della personalità giuridica implica l’acquisizione della piena autonomia dell’organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei.
Per le associazioni non riconosciute si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità giuridica, le cui responsabilità in sede civile, amministrativa, penale ed economico-finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, anche se non iscritti ad essa. L’associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e con gestione di notevoli mezzi finanziari: ad oggi due tra le formazioni sociali più importanti, ossia i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute.
Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Per ovviare all’esiguità dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce agli “accordi degli associati” la definizione dell’ordinamento interno. L’associazione non riconosciuta può comunque registrarsi presso l’Agenzia delle entrate al fine di ottenere vantaggi amministrativi e tributari. La registrazione non è invece necessaria per la richiesta del codice fiscale.
Il perché e le finalità.
In diverse occasioni, abbiamo avuto modo di sentire dalla viva voce di colleghi la richiesta di non rinnovare l’adesione alla nostra associazione. Tranne qualche caso le motivazioni non sono di tipo economico. La domanda più ricorrente è: “Ma cosa mi dà l’Associazione?”. Questi colleghi, non riuscendo a cogliere il significato “immediato e operativo” della loro adesione, dopo qualche anno di vita associativa, si arrendono e rassegnano le dimissioni.
Prendiamo lo spunto da questo per fare alcune riflessioni sulla dimensione individuale del professionista ISF e sulla necessità di trovare insieme nuove idee e nuovi modelli per facilitare la sua professionalità.
Un’Associazione come Fedaiisf è una comunità di professionisti auto-organizzata (non è un Ordine Professionale costituito dallo Stato!) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l’ISF.
Aiuta gli informatori che fanno parte della comunità attraverso l’apprendimento e la formazione permanente, l’influenza e la rappresentanza sociale, il networking, il collegamento internazionale, lo studio e la riflessione costante sulla professione e sulla sua evoluzione.
Aderire ad un’associazione significa “andare oltre” la richiesta di fornitura di un servizio: significa porsi innanzitutto la domanda, parafrasando jfk, “che cosa posso fare per l’associazione e non che cosa può fare l’Associazione per me!”.
Una comunità infatti, si alimenta delle relazioni, delle informazioni, delle competenze, della capacità/reattività al cambiamento dei propri associati.
Neppure una polisportiva, un circolo sportivo, culturale o ricreativo, un’associazione di volontariato o non profit, siano esse di livello locale o internazionale, aperte a tutti o elitarie, possono sopravvivere se i soci non fanno un passo, personale ed esclusivo, “oltre la quota” di adesione!
Far parte di una comunità significa potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema professionale (anche di “di protezione”, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sulle proprie abilità relazionali, sulle modalità dell’attività professionale.
I professionisti solitari – come spesso sono gli ISF – considerano inutile e superfluo conoscere e intervenire sulle dinamiche specifiche del settore di riferimento e sulle dinamiche macroeconomiche che caratterizzano la vita del settore e preferiscono restare concentrati sul proprio fare, sui propri “clienti”, sul proprio fatturato.
Si tratta di una visione miope, limitata e rischiosa, nel medio/lungo periodo.
I medici, ma non solo loro, cercano qualità nei professionisti ISF ed in particolare:
- integrità (possiamo fidarci?);
- competenza;
- affidabilità;
- credibilità.
La reputazione dei singoli ha dei riflessi sulla reputazione dell’Associazione. Viceversa una buona reputazione dell’Associazione – agli occhi dell’opinione pubblica e non solo degli addetti ai lavori – sarà un corroborante per il riconoscimento professionale dei singoli.
L’Associazione inoltre fa rete che è una modalità per fare esperienza, per segnalare avvenimenti ed opportunità, per creare occasioni di riflessione e dibattito sui temi caldi della professione, per collaborare, per elaborare strategie condivise per raggiungere gli obiettivi costitutivi.
____________________
Albo Professionale
La professione regolamentata è un’attività esercitabile da persone in possesso di determinati requisiti ed iscritte ad un ordine professionale (Decreto 7 Agosto 2012, n. 137).
Secondo le Legge n. 4 del 14.01.2013, coloro che esercitano professioni non regolamentate hanno il diritto di costituire associazioni senza l’obbligo di iscrizione ad un albo.
L’appartenenza all’albo è obbligatoria per quelle professioni che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.
Dal punto di vista legale non esiste un divieto assoluto di contemporanea iscrizione a più albi professionali.
Anche dalla lettura del recente provvedimento di riforma degli ordini professionali (D.P.R. 137 del 2012), ciò che emerge è un principio di libero accesso.
Tuttavia i singoli ordini hanno la funzione di regolamentare su eventuali incompatibilità professionali.
In Italia si contano 27 albi professionali con circa 2 milioni e 300 mila iscritti
__________________________________
FEDAIISF
Federazione delle Associazioni Italiane di Informatori Scientifici del Farmaco
Regolamento Interno FEDAIISF
Art. 1- Per posizione asindacale s’intende che Fedaiisf non tratta direttamente i problemi sindacali, ma li dibatte e li individua per poi sottoporli alle OO.SS. di categoria.
Per apartitica s’intende che non entra nelle logiche di partito presenti in Italia né ne promuove l’adesione. Fedaiisf svolge comunque una sua politica tesa a perseguire i propri fini istituzionali e le linee programmatiche stabilite dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.
Art. 2- È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il logo, i servizi e le strutture federali per scopi che non siano quelli associativi. Le iniziative di singoli associati per nome e per conto di Fedaiisf devono essere preventivamente autorizzate dall’EN.
Un federazione come Fedaiisf è una comunità di professionisti auto-organizzata (non è un Ordine Professionale costituito dallo Stato) che vuole rompere la tradizionale solitudine ed il forte individualismo che spesso caratterizza l’Informatore Scientifico. Far parte di Fedaiisf significa costituire una comunità dove potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema professionale (anche “di protezione”, senza essere corporativo), sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sulle proprie abilità relazionali, sulle modalità dell’attività professionale.
Art. 3- Le Organizzazioni federate rappresentano, nell’ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nei relativi territori, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative. Le Organizzazioni federate sullo stesso territorio regionale costituiscono il Consiglio regionale rappresentativo di tutte le sezioni provinciali presenti in regione. Il Consiglio Regionale eleggerà un Coordinatore Regionale ed un segretario e, a sua discrezione, un eventuale Coordinamento di supporto al Coordinatore. Le spese del Coordinatore inerenti la sua funzione e le eventuali spese per la gestione del coordinamento sono a carico della tesoreria federale. Nelle riunioni del Consiglio Regionale e del coordinamento il segretario avrà il compito di redigere il verbale. Il verbale va inviato per conoscenza all’Esecutivo Nazionale e al Collegio Federale dei Probiviri per il controllo di legittimità. I componenti il coordinamento possono anche non far parte dei Direttivi o Coordinamenti provinciali. Per l’organizzazione e la struttura dei Consigli e dei Coordinamenti Regionali si veda l’art. 3 dello Statuto ai punti 7, 8, 9, 10.
Il Coordinatore regionale eletto deve avere il gradimento dell’Esecutivo Nazionale, in quanto rappresentante regionale di Fedaiisf. L’Esecutivo Nazionale è organo di controllo del Coordinamento regionale. Per Organizzazioni federate devono intendersi le Associazioni federate nel loro complesso, centrale e periferico (ove esistente).
Art. 4- Le Associazioni che richiedono di far parte della federazione devono farne richiesta all’Esecutivo Nazionale federale e devono armonizzare il loro statuto coordinandolo con lo Statuto Fedaiisf. L’EN può avvalersi di un parere di un legale per lo statuto presentato da un richiedente e per la relativa registrazione a termini di legge. In caso di norme presenti sia nello Statuto federale che nello Statuto delle associate, quest’ultimo deve ritenersi inattivato.
Le Associazione federate devono avere condotte che siano conformi allo spirito della Federazione e agli obblighi che derivano dall’adesione (organizzazioni di attività locali, partecipazione alle attività della Federazione, comunicazioni ed informazioni rilevanti per la Federazione o per le altre Associazioni federate).
Le singole Associazioni devono presentare alla Segreteria della Federazione entro il 31 marzo i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, l’elenco completo dei nominativi degli iscritti, una copia del loro bilancio e del verbale dell’Assemblea annuale in cui lo stesso viene approvato.
Le associazioni federate devono inviare almeno una volta all’anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle proprie attività.
Le Associazioni federate sono parte integrante della Federazione e si presenteranno sempre all’esterno come facenti parte della stessa.
Art. 5- È consentita l’iscrizione di professionisti che operano in settori omogenei di attività, fermo restando gli scopi istituzionali di Fedaiisf (per esempio figure che hanno contatti con medici: informatori parafarmaci, integratori, nutraceutici, dermocosmetici, latti, dispositivi, KAM, A.M., MSL, RAM ecc. ecc.). Sarà compito del Direttivo sezionale dell’Associazione federata decidere se accettare o meno l’iscrizione.
Art. 6- Gli Informatori Scientifici devono iscriversi all’Associazione e/o al Coordinamento territoriale nel cui ambito geografico svolgono la propria attività professionale. Se non è presente nessuna Organizzazione nella provincia di residenza o in quella vicina, l’ISF potrà iscriversi a livello nazionale secondo le modalità stabilite dall’Esecutivo.
Gli Informatori Scientifici pensionati oltre il quinto anno dal pensionamento non possono ricoprire cariche elettive, ma possono essere nominati da parte dell’EN responsabili di determinati servizi come componenti la Redazione del sito Federale, del Centro Ricerche e Documentazioni o per altri incarichi stabiliti dall’EN stesso.
Art. 7- Le quote associative vanno stabilite secondo le necessità operative previste dalla previsione di spesa approvata dal Congresso Federale.
Art. 8- In caso di scioglimento di un’associazione federata il fondo cassa che era a sua disposizione va versato alla tesoreria nazionale federale. In caso di separazione il fondo cassa rimane nella disponibilità dell’Associazione che si separa. Un’Associazione federata che esprime la volontà di sciogliersi o separarsi deve convocare un’assemblea degli iscritti alla presenza di un rappresentante dell’EN Fedaiisf e votare lo scioglimento o la separazione con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.
Art. 9- Organizzazione Federale. Deve considerarsi Organo Federale anche il Coordinatore e il Coordinamento Regionale come specificato dall’art. 3 dello Statuto ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e dall’art. 3 del Regolamento Interno. Solo il Congresso può istituire altri Organi oltre a quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Interno. In caso di decadenza di un Organo collegiale, lo stesso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche. La continuità amministrativa deve essere sempre assicurata.
Art. 10- Per un migliore espletamento delle attività di competenza, l’Esecutivo Nazionale, su proposta della Presidenza, può attribuire a propri componenti o ad altro iscritto deleghe per il coordinamento e la supervisione di specifiche attività o iniziative non espressamente riservate alla competenza di altri Organi e/o Commissioni. Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. con funzioni tecniche o consultive nominandone i componenti e i presidenti, fissandone compiti e funzioni. Le deleghe e le Commissioni hanno durata temporale corrispondente a quella dell’EN e possono essere revocate a insindacabile giudizio dell’EN stesso. Il Presidente federale può costituire un Ufficio di Presidenza costituito dai componenti l’EN ai quali si aggiungono altre persone utili per fornire consulenze e pareri. Tutte le norme e procedure previste per gli Organi Federali si applicano anche alle Commissioni, Comitati, Consulte, ecc. comunque costituiti.
Art. 11- Congresso elettivo. Ogni tre anni il Congresso elegge il Presidente unitamente al Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente preferibilmente non devono appartenere alla stessa Organizzazione federata. Il candidato Presidente e Vicepresidente costituiscono un team di una lista elettorale per l’elezione dei rispettivi ruoli. I Delegati esprimono con 1 voto la preferenza per la lista per i candidati alle due cariche.
Le modalità di voto saranno stabilite da una delibera del Consiglio Nazionale, fermo restando l’anonimato del voto espresso.
Art. 12- Ognuno dei Delegati disporrà, salvo diversa specificazione Statutaria, di tanti voti quanti sono gli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente alla Sezione provinciale della propria Associazione nazionale, o iscritti alla propria Associazione territoriali o Coordinamento. I Coordinatori Regionali partecipano di diritto al Congresso Federale senza diritto di voto.
Art. 13- Consiglio Nazionale è l’Organo preposto a dare attuazione alle line di politica federale e alle deliberazioni assunte dal Congresso mediante l’approvazione del programma, determina le linee di politica federale e gli obiettivi strategici in accordo con le decisioni congressuali e le finalità statutarie. Approva il Regolamento Interno o le sue modifiche su proposta dell’Esecutivo. Il Regolamento Interno così approvato o modificato entra in vigore al momento in cui la Segreteria Federale ne dà comunicazione agli Organi Federali e Associazioni federate. Approva le modifiche statutarie da sottoporre al Congresso Federale. I componenti sono quelli descritti dall’art. 13 dello Statuto: componenti dell’Esecutivo Nazionale più i rappresentanti, come specificato dallo Statuto, delle associazioni federate. Se uno dei Presidenti delle Federate non è presente nell’Esecutivo Nazionale entra di diritto nel Consiglio Nazionale.
Art. 14- In ambito Congressuale la Segreteria Federale certificherà la legittimità dei delegati e i diritti di partecipazione. La Segreteria può procedere d’ufficio, anche dietro segnalazione degli aventi diritti al voto, alla correzione di eventuali errori materiali. In caso di controversie il collegio Federale dei Probiviri svolgerà il ruolo di arbitro.
Art. 15- La Commissione Elettorale, in caso di voto cartaceo, sigla e distribuisce le schede elettorali. Disciplina le operazioni di voto dirimendo, in prima istanza, le eventuali contestazioni o controversia. In seconda istanza subentrerà il Collegio Nazionale dei Probiviri che emetterà un giudizio inappellabile.
Art.16- Verbale. Il verbale del Congresso è redatto dal Segretario dell’Assemblea e dai Vicesegretari. Il Verbale firmato dallo stesso segretario, dal presidente dell’Assemblea e controfirmato dai commissari elettorali in caso di elezioni, va poi consegnato al Segretario Federale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni effettuate. Ciascun avente diritto di partecipazione o di voto al Congresso ha diritto di richiederne copia. Avverso la legittimità del Congresso o del Verbale è ammesso reclamo al Collegio Nazionale dei Probiviri la cui decisione sarà inappellabile.
Art. 17- Il Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ai compiti stabiliti dagli artt. 21, 22, 23 e 24 dello Statuto fornisce l’interpretazione autentica dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico e fornisce pareri di legittimità sulle delibere approvate dai vari Organi federali. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il suo Presidente o la maggioranza dei suoi componenti e quando ad esso si rivolgono iscritti ed Organi federali per dirimere, una volta sentite le parti in causa, questioni di carattere regolamentare e disciplinare
Art. 18- Nell’ipotesi che una norma del Regolamento Interno sia in contrasto con lo Statuto, prevale quest’ultimo.
In caso di situazioni o avvenimenti non previsti dal presente Regolamento Interno, sarà compito dell’Esecutivo Nazionale elaborarne la relativa norma da sottoporre al Consiglio Nazionale e se approvata inserirla nel Regolamento Interno.
Per quanto altro non previsto nel presente Regolamento Interno, per quanto applicabile, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni dello Statuto Federale.
Approvato, su proposta dell’Esecutivo Nazionale, dal Consiglio Nazionale Federale in data 11 ottobre 2022