Codice Deontologico
Presentazione
Nel vivere, nell’operare all’interno di una comunità, ogni componente è tenuto a osservare oltre che alcune regole “naturali” o “generali”, alle quali tutti sono vincolati, anche altre regole “particolari” legate alla sua peculiare attività o carica o funzione. Di norma queste regole “particolari” sono dettate da chi nella comunità ha il compito di governare o definire i poteri o i compiti dei singoli o dei gruppi di individui deputati a quella attività. È delle società più evolute l’esigenza, sentita dai gruppi suddetti, di integrare dall’interno tutte le norme scritte o non scritte con un insieme di principi che delineino compiutamente e per conoscenza diretta il proprio campo ed il giusto modo di attività, non solo, ma di definire la “summa” dei propri compiti e dei propri doveri, al fine di garantire a tutta la comunità l’aderenza alla propria ragion d’essere e nel contempo garantire a se stessi la propria continuità. Il progredire delle conoscenze, l’evoluzione delle diverse esigenze, possono richiedere un adeguamento, nel tempo, alle nuove realtà, ma i principi generali, i punti di partenza, una volta individuati, sono quelli, e quelli rimarranno: ecco, FEDAIISF ha voluto fissare, nel presente Codice Deontologico, questi principi che sono, prima che norme comportamentali per i propri aderenti, vere e proprie ragion d’essere. Il derogare da tali principi vorrà significare venir meno all’Informazione Scientifica del Farmaco in tutto il suo significato. Non per nulla la sua definizione è in assoluto il primo paragrafo del presente Codice: tutto quanto segue ne è corollario, come renderla compiuta nel modo migliore in ottemperanza alle leggi vigenti. Tutti i paragrafi che ne seguono sono i mattoni su cui poggia l’Informazione Scientifica del Farmaco e non è consentito toglierne alcuno senza che tutta la costruzione crolli rovinosamente. I molteplici aspetti nei quali si realizza l’attività dell’Informatore Scientifico del Farmaco hanno determinato la previsione, nel presente Codice, di comportamenti dello stesso nei confronti del medico, delle aziende, dei colleghi. Il nostro contributo al miglioramento di tutto il settore nel quale operiamo sarà tanto più efficace quanto più ogni altro soggetto – e non soltanto l’ISF – si sentirà vincolato all’osservanza delle regole che si è dato. Ed è con questo obiettivo che affidiamo a tutte le parti interessate il nostro Codice Deontologico.

CODICE DEONTOLOGICO FEDAIISF
PREMESSA
Gli Informatori Scientifici costituiscono per il medico una fonte costante e insostituibile di aggiornamento professionale. Ognuno di essi, nel proprio ambito di competenza, è un esperto in grado di fornire conoscenze approfondite sulle specialità trattate, favorendone un impiego corretto e responsabile.
È pertanto fondamentale che questa funzione sia riconosciuta, rispettata e valorizzata.
L’informazione scientifica è un’attività con valore pubblico e rilevanza sociale.
La reputazione del singolo informatore riflette quella dell’Associazione di appartenenza. Viceversa, una positiva percezione dell’Associazione da parte dell’opinione pubblica, nonché degli attori istituzionali e sanitari, contribuisce in modo determinante al pieno riconoscimento professionale degli associati.
Art. 1 – AMBITO APPLICATIVO
Il presente Codice rappresenta l’espressione dei principi di etica professionale che ogni Informatore Scientifico, iscritto alle Associazioni federate, è tenuto a conoscere, riconoscere e rispettare.
L’ignoranza delle sue disposizioni non esonera da responsabilità disciplinari.
La violazione delle norme in esso contenute comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 25 dello Statuto.
Il rispetto del Codice è garantito dal Collegio Nazionale dei Probiviri, dagli organi statutari competenti e dalle Associazioni federate.
Il Codice si applica alle Associazioni federate.
Art. 2 – PRINCIPI GENERALI
L’Informatore Scientifico orienta la propria condotta ai seguenti principi:
-
- Riconosce nel collega non un concorrente, ma un professionista con medesimi obiettivi, strumenti e finalità: garantire il corretto utilizzo del farmaco e tutelare la salute pubblica.
- I rapporti tra colleghi devono fondarsi su solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco (cfr. art. 7);
- Rispetta la specificità dei luoghi in cui svolge la propria attività, evitando di arrecare intralcio al servizio o disturbo agli operatori e ai pazienti. Comportamenti inadeguati danneggiano l’intera categoria;
- Osserva il segreto professionale relativamente a informazioni riservate apprese nel contesto lavorativo da operatori sanitari o utenti del Servizio Sanitario;
- Si relaziona con gli operatori sanitari nel rispetto reciproco e con piena professionalità;
- Partecipa attivamente alla vita associativa con spirito libero, propositivo e costruttivo, evitando di diffondere notizie prive di fondamento o dannose per colleghi e rappresentanti associativi;
- Riconosce l’autorità degli organi associativi e federali, rispettandone le deliberazioni adottate democraticamente. Le divergenze di opinione devono rimanere nell’ambito del confronto civile e pluralista, evitando derive conflittuali o dogmatiche.
Art. 3 – INFORMAZIONE SCIENTIFICA
L’Informatore Scientifico:
-
- Agisce nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di farmaci e parafarmaci, in particolare per quanto attiene all’informazione scientifica;
- Ha il diritto-dovere di fornire informazione scientifica agli operatori sanitari autorizzati alla prescrizione;
- Garantisce che l’informazione sia scientificamente corretta, professionale, obiettiva e completa, affinché il medico possa operare scelte terapeutiche appropriate nel rispetto delle indicazioni approvate dalle Autorità;
- Coltiva e approfondisce le proprie competenze anche al di fuori dei percorsi formativi aziendali;
- Rifiuta e contrasta ogni pratica illegale, specialmente se mirata a incentivare prescrizioni a fini di lucro. Non deve offrire né accettare vantaggi economici o materiali, salvo oggetti di valore trascurabile e pertinenti all’attività sanitaria;
- In caso di incarichi pubblici, non ne fa uso per ottenere vantaggi professionali o associativi, né utilizza l’Associazione a fini personali. Al contrario, si impegna a rappresentare le istanze associative nelle sedi istituzionali.
Art. 4 – RELAZIONE CON IL MEDICO
L’Informatore Scientifico:
-
- Si presenta sempre qualificandosi correttamente nel ruolo;
- Rispetta modalità, frequenza e orari delle visite conformemente ai regolamenti delle strutture sanitarie;
- In presenza di accesso alternato con i pazienti, non considera la precedenza un diritto, ma un’opportunità da gestire con cortesia e senso della misura;
- Utilizza strumenti elettronici per l’invio di materiale promozionale solo con il consenso esplicito del medico, nel rispetto delle normative vigenti;
- Svolge l’attività individualmente, come previsto dalle normative nazionali e regionali, segnalando all’Associazione eventuali pressioni aziendali contrarie;
- In caso di conflitto tra norme aziendali e principi deontologici, lo segnala agli organi associativi
Art. 5 – RAPPORTI TRA COLLEGHI
-
- L’Informatore non deve danneggiare l’immagine o la reputazione dei colleghi;
- I rapporti professionali si fondano su rispetto, solidarietà e collaborazione;
- Evita dichiarazioni o comportamenti che possano mettere in dubbio la professionalità altrui;
- Chi ricopre incarichi associativi agisce con imparzialità, prudenza, riservatezza e senso di responsabilità;
Art. 6 – DISPOSIZIONE FINALE
Il presente codice deontologico, che abroga il precedente, entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Federale.
Le Associazioni federate recepiscono e applicano il presente Codice, in coerenza con le linee guida emanate dalla Federazione Nazionale, impegnandosi a garantirne la diffusione e l’osservanza.
Approvato dal Consiglio Federale il 24 ottobre 2025