Comportamenti più odiati alla guida: in Italia il primo posto va al “tallonamento”. Cambiano le regole sul semaforo.

La categoria che passa più tempo in auto è quella degli informatori medico scientifici L’indagine è stata condotta da LeasePlan Mobility Monitor e da TNS

di Alberto Lattuada 12 gennaio 2015 – Motori on line

Un altro dato importante è quello relativo ai minuti trascorsi nel traffico. Il 60% dei guidatori di auto a noleggio ne trascorre in media 50 al giorno

Il “tallonamento” in auto è al primo posto tra i comportamenti più odiati mentre si è alla guida. Lo dice l’indagine a livello globale, realizzata dall’osservatorio LeasePlan Mobility Monitor e dall’istituto di ricerca internazionale TNS, condotta sui conducenti di auto a noleggio a lungo termine in 20 Paesi. Al secondo gradino del podio c’è la guida troppo lenta e al terzo il “tagliare la strada” alle altre autovetture.

Il “tallonamento” vince la particolare classifica con il 24%, staccando la guida troppo lenta, con il 20%, e il “tagliare la strada” alle altre auto, con il 17%. Oltre al terzetto di testa si distingue la cosiddetta “medaglia di legno”, il quarto classificato, le aggressioni verbali che si subiscono mentre si è alla guida. La sorpresa sta nel fatto che gli italiani affermano di non commetterle. Secondo l’indagine della LeasePlan Mobility Monitor e del TNS, i comportamenti dei guidatori variano a seconda se si guidi un auto a noleggio oppure un auto propria. L’8% degli interpellati ha detto di guidare con più attenzione una vettura aziendale e il 2% ha dichiarato di non essere prudente alla guida neanche con l’auto di proprietà. I peggiori guidatori sono risultati essere i rumeni, seguiti proprio dagli italiani, che hanno fatto una sorta di “mea culpa”. A ruota ci sono i conducenti  greci, bulgari, croati e tedeschi.

Un altro dato importante è quello relativo ai minuti trascorsi nel traffico. Il 60% dei guidatori di auto a noleggio ne trascorre in media 50 al giorno. In Italia è emerso che il tempo medio giornaliero per andare in ufficio è di 60 minuti, la categoria che passa più tempo in auto è quella degli informatori medico scientifici. Influenzare il comportamento del conducente è il prossimo step che porterà ad un miglioramento della gestione delle flotte aziendali,” ha dichiarato Gavin Eagle, direttore commerciale di LeasePlan in Italia. “Abbiamo bisogno di coinvolgere i guidatori per modificare le loro abitudini e per soddisfare gli obiettivi in materia di sicurezza“. Il progetto Clear Box nasce proprio con questa valenza strategica e sarà adottato in tutti i paesei in cui opera LeasePlan. Si tratta di un progetto che prevede la possibilità di installare, sui veicoli noleggiati, un dispositivo telematico per la gestione di quegli aspetti legati sia alla prevenzione di rischi che al controllo operativo della flotta. La scelta dipende dalle specifiche esigenze dei clienti che variano a seconda del settore merceologico di appartenenza e dalla numerosità dei veicoli noleggiati. “L’obiettivo strategico di LeasePlan è di far diventare la telematica parte integrante della nostra proposizione commerciale, così da poter aumentare l’efficienza dei nostri servizi nel medio termine per tutta la flotta circolante”, ha concluso Gavin Eagle.

12th gennaio, 2015

La Cassazione cambia le regole… del semaforo giallo

Ne parla Vincenzo Borgomeo su Repubblica: la Cassazione cambia le regole sul semaforo giallo e diminuisce il tempo per il passaggio prima di rischiare una sanzione. E così si rischiano molte più multe:

Il tempo del semaforo giallo ora — per una storica sentenza della Cassazione — potrà passare da 4 a 3 secondi in mezza Italia. Una differenza enorme se pensiamo per esempio che il sindaco di Chicago, regolando il tempo del giallo da 3 a 2,9 secondi ha incassato 8 milioni di dollari in più in un anno e che l’Italia solo recentemente ha automatizzato i controlli sui semafori. Sulle nostre strade dal 2009 a oggi il numero di contravvenzioni è così cresciuto del 987 per cento, mentre nello stesso periodo in Germania l’aumento è stato dell’11 e in Francia del 30%… Siamo dunque “sotto torchio”, ma la Cassazione ha comunque deciso che 3 secondi sono più che sufficienti per fermarsi.

Passare con il semaforo rosso però in Italia comporta una multa minima di 162 euro e la perdita di sei punti dalla patente. E i comuni incassano tre miliardi di euro all’anno dalle multe agli automobilisti:

«E ovviamente ha ragione — spiega l’ingegnere Luigi Lucchini, ad della Sca e, azienda leader in Europa nella costruzione dei semafori — ma questo varrebbe in un Paese“normale” dove i limiti vengono rispettati ed esistono leggi precise sul tema». Da noi invece no: siamo nella più totale anarchia e non è un caso che la stessa Cassazione per arrivare a questa sentenza, e quindi cercare di fare un po’ d’ordine, si sia dovuta rifare ad uno studio del Cnr. Non va poi dimenticato il fatto che in Italia dal 2010 c’è una legge che obbliga i Comuni a destinare i proventi delle multe per iniziative per di sicurezza stradale che però risulta inapplicabile per mancanza di decreti attuativi. Così i proventi delle contravvenzioni vengono messi a bilancio e servono spesso per fare cassa: il rischio quindi che questa possibilità di accorciare il tempo del giallo si trasformi in una trappola, senza alcun beneficio per la sicurezza stradale, è reale. Da noi infatti la metà dei semafori è regolata sui 3 secondi e l’altra sui 4, con percentuali quasi inesistenti di quanti (siamo nell’ordine dell’1 per cento)arrivano a 5. Ma non è tutto perché poi comespiega l’ing. Lucchini, «abbiamo città come Milano e Firenze dove i semafori sono tarati sul giallo da 3 secondi, altre (come Roma) uniformate sui 4 secondi».

martedì 13 gennaio 2015 – next quotidiano

Notizia correlataImportanti novità sui tempi del giallo al semaforo: mai più multe per il giallo veloce. Il sottosegretario Enrico Zanetti: è pratica comune pre-normativa che i tempi minimi siano di 4 secondi su strade urbane, 5 secondi su strade extraurbane. Trattasi come visto di tempi minimi, vuol dire che è nella discrezionalità dei comuni aumentare tale tempi, ma essi non possono assolutamente diminuirli. (3 aprile 2014 – Cronaca)

Di seguito il testo integrale della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 20 maggio – 1 settembre 2014, 18470 Presidente Petitti – Relatore Manna

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 473 del 16.8.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d’appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l’opposizione proposta da K.D. contro il verbale di accertamento della polizia municipale del comune di Montevecchia, in relazione all’infrazione agli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 codice della strada, per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007.

Per la cassazione di tale sentenza il comune di Montevecchia propone ricorso, affidato a otto motivi, illustrati poi da memoria.
Resiste con controricorso K.D.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., perché l’appello sarebbe stato basato solo sulla mera diversità della sentenza di primo grado rispetto a quanto deciso in precedenti similari.

2.- Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli arti. 41, comma 11, e 146, comma 3 C.d.S., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in quanto, avendo la stessa appellante ammesso di aver oltrepassato la linea d’arresto quando la luce rossa del semaforo era scattata da 190 millesimi di secondo, è irrilevante la durata della proiezione della luce gialla del semaforo.

3. – Il terzo mezzo espone la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., per aver il Tribunale posto a base della decisione non una norma giuridica ma una nota ministeriale, ossia la n. 67906 del 16.7.2007, che non costituisce, come ammesso dallo stesso giudice di secondo grado, una fonte di diritto.

4. – Il quarto motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Pur applicando la predetta risoluzione ministeriale, il giudice di secondo grado non ha considerato che in questa si ritiene in ogni caso minima inderogabile una durata della luce gialla di tre secondi, che è appunto la durata calcolata per la velocità massima di 50 kmh.

5. – Anche il quinto motivo allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma sotto altro aspetto. Si sostiene, infatti, che dai fotogrammi prodotti si evincerebbe che dal momento dell’accensione della luce gialla a quello in cui l’auto ha oltrepassato la linea d’arresto sarebbero decorsi 4 secondi e 206 millesimi, il che vizia l’adeguatezza del giudizio di fatto operato dal giudice di merito.

6. – Di contenuto sostanzialmente ripetitivo il sesto mezzo, anch’esso rubricato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e avente riguardo alla medesima questione di fatto.

7. – Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 141, comma 3 C.d.S., che impone di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, norma che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione.

8. – Con l’ottavo motivo, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., perché le spese di giudizio sono state liquidate in misura superiore al valore della causa, pari a € 138,00.

9. – Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello
rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. nn. 86/12 e 9734/04).

Nella specie, il motivo non trascrive il contenuto dell’atto d’appello, ma si limita sintetizzarne il senso e i limiti, assumendo che esso si sarebbe limitato a riscontrare l’esistenza di difformi decisioni sulla stessa materia da parte dei giudice di pace.

10. – Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte -ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519112, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’ illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 deI 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.

A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10.9.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 kmh. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz’altro ritenersi congrua.

11. – L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delle restanti censure, tutte variamente articolate sul medesimo tema, ovvero (quanto all’ottavo mezzo) sulle spese di giudizio.

12. – Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che nel decidere il merito si atterrà al su esteso principio di diritto, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

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