Consiglio di Stato. Ordinanza sull’uso del biosimilare

“I giudici hanno ribadito che il medico resta libero di scegliere in scienza e coscienza il farmaco da impiegare per il paziente ma hanno altresì sottolineato come il passaggio dal farmaco di marca al biosimilare sia comunque possibile, come indicato anche dall’AIFA”.

Secondo l’Ordinanza “l’obbligo di compilazione di una relazione da un lato non può considerarsi, di per sé, limitativo della libertà prescrittiva del medico, che attraverso questa specifica procedura potrà comunque ottenere l’utilizzazione del farmaco da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso di specie, dall’altro non può considerarsi adempimento privo di utilità anche quando la prescrizione si riferisca a paziente “non naive”, tenendo conto che anche per i pazienti di questo tipo, secondo il position paper dell’Aifa e l’ulteriore letteratura scientifica richiamata nell’atto d’appello, sussistono casi in cui il farmaco già utilizzato può o addirittura deve essere sostituito con altro biosimilare (quando la precedente esposizione al farmaco sia sufficientemente distante nel tempo e quando dall’impiego dello specifico farmaco siano emersi degli inconvenienti per il paziente).

L’Ordinanza nasce dall’impugnazione, da parte di un’azienda farmaceutica, di una Delibera della Regione Toscana sulla prescrizione di farmaci biologici.

 

Notizie correlate: Consiglio di Stato ordinanza n. 04516/2015

Comunicato stampa Italian Biosimilars Group

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