Covid-19, in gazzetta ufficiale il Dpcm 1 marzo 2020. Tutte le misure di contenimento per zone

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha adottato il 1° marzo un proprio decreto, in corso di pubblicazione, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’)

Per tali comuni si stabilisce quanto segue:

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona

Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:

3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

5. Misure applicabili sull’intero territorio nazionale

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.

Fonte: www.governo.it

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimen- to e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381)

 

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