ECM. E’ permessa la presenza di 2 informatori per sponsor

L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Dal 1 gennaio 2008, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La partecipazione ad un’iniziativa didattica accreditata per l’ECM da diritto all’acquisizione di crediti.

L’assegnazione di crediti ECM può avvenire soltanto in occasione di un processo formativo che sia

– prodotto da un organizzatore che ne abbia titolo (Provider Accreditato);

– realizzato senza che si determinino condizioni di conflitto di interesse;

– valutabile attraverso una documentazione specifica e/o con osservazioni in situ o ex-post; rispondente a precisi requisiti di qualità relativamente, in particolare, agli obiettivi formativi che persegue, ai metodi didattici che sono praticati e alle modalità con cui si effettua la valutazione.

Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente son destinatari dell’obbligo ECM.

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina e che gestisce l’anagrafe sanitaria, attraverso il sito istituzionale è possibile, previa registrazione, verificare tutti i crediti ECM a partire dal 2002.

Conflitto d’interessi

Il conflitto d’interessi è ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al Programma ECM. Nelle nuove indicazioni, Agenas ha posto molta attenzione alla definizione di conflitto d’interessi e l’eventuale influenza dello sponsor nella formazione scientifica attraverso regole molto restrittive che si possono così riassumere:

Cosa si intende per Reclutamento diretto?

Lo Sponsor commerciale può promuovere un evento ECM reclutando professionisti della sanità, fornendo un supporto economico per la partecipazione all’evento (iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.). Al fine di evitare situazioni di condizionamento del professionista o una selezione dell’utenza di un evento formativo, Agenas ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità.

Qualora un professionista abbia conseguito ad es. 80 crediti ECM con reclutamento, 30 andranno inevitabilmente perduti nel momento del consuntivo al COGEAPS In caso di Reclutamento diretto, una azienda che invita professionisti sanitari a frequentare l’evento formativo, con spese a proprio carico, deve fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati. Il singolo partecipante dovrà dichiarare lo stato di «reclutato» o «non reclutato» all’inizio dell’evento formativo, infatti nel caso in cui, la quota d’iscrizione del partecipante sia versata dall’impresa reclutante (che può anche non essere uno sponsor dell’evento), il provider dovrà dare evidenza del reclutamento riportandolo nel file di rendicontazione dell’evento.

Il reclutamento è ammesso per tutte le tipologie formative (RES, FAD, FSC) con gli stessi limiti. Non sono considerate reclutamento le azioni che comportano una semplice diffusione dell’evento attraverso distribuzione di materiale informativo ai professionisti.

Estratto da NurseTimes – Fonte Co.Ge.A.P.S.

Il nuovo sistema di formazione continua obbligatoria

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