Con un’Ordinanza il Consiglio di Stato ha sospeso cautelativamente le prime sentenze del Tar che avevano respinto i ricorsi delle aziende contro il meccanismo di ripiano. L’organo amministrativo ha inoltre rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità del contributo dello 0,75% destinato al Fondo per il governo dei dispositivi medici.
Il Consiglio di Stato ha inoltre sospeso i giudizi di appello contro le sentenze del Tar Lazio sul decreto del Ministero della Salute relativo al Fondo 0,75% per la governance dei dispositivi medici e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per la verifica di legittimità costituzionale.
Secondo il Consiglio il contributo dello 0,75% si inserisca in un quadro di ulteriori prelievi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, tra cui il meccanismo del payback e il contributo del 5,5% sulle spese promozionali. Il Consiglio di Stato richiama il possibile effetto cumulativo delle misure e le ricadute sulla coerenza del sistema rispetto alla capacità contributiva delle imprese.
Il sistema payback dispositivi è stato introdotto dal Governo Renzi e inserito nel D.L. Aiuti bis, datato ottobre 2022, che definisce le regole per l’applicazione di un sistema di compartecipazione delle imprese allo sforamento dei tetti regionali di spesa sanitaria.
All’atto pratico, lo Stato sposta ex lege una parte dei costi per le cure indispensabili degli italiani sulle aziende private del settore che sono chiamate a sanare lo sforamento del tetto fissato sulla spesa regionale, con una tassa pari al 50% dell’intero importo dichiarato dalle regioni, una cifra della quale i fornitori non hanno previsione preventiva né controllo alcuno.
Le PMI Fornitrici di dispositivi medici non possono rifiutarsi di fornire per bloccare lo sforamento pena l’attivazione di processi civili e penali al loro stesso carico, una sorta di trappola.
Il Consiglio di Stato afferma che “l’imposizione tributaria qui in esame costituisce una forma atipica di contribuzione. Essa, infatti, non è riconducibile alla categoria delle “tasse”.
THEl Consiglio prosegue: “Non viene infatti assunto come base imponibile l’utile o l’extra profitto, bensì il fatturato ottenuto dalle imprese che forniscono dispositivi medici al S.S.N., limitatamente a quello derivante da contratti di vendita, ovvero una grandezza economica che, a differenza del reddito, di per sé non è considerata dalle norme tributarie quale indice autonomo di capacità contributiva, in quanto rappresenta l’entità grezza dei ricavi, non depurata dai costi connessi allo svolgimento dell’attività produttiva, di cui rappresenta una voce significativa la spesa che le imprese che vendono dispositivi medici al S.S.N. devono sostenere per produrre o comunque procacciarsi quei prodotti”.
(Fonti: Daily health industry, Aboutpharma, PMI Dispositivi medici, Confindustria Dispositivi Medici)
