Code of ethics
Presentazione
In living, in operating within a community, each member is required to observe not only some "natural" or "general" rules, to which everyone is bound, but also other "particular" rules related to his particular activity or role or function. Normally these "particular" rules are dictated by whoever in the community has the task of governing or defining the powers or duties of individuals or groups of individuals assigned to that activity. The need, felt by the aforementioned groups, of the most advanced societies is to integrate from within all the written or unwritten rules with a set of principles that fully outline and by direct knowledge their own field and the right way of activity, not only , but to define the "summa" of one's tasks and duties, in order to guarantee adherence to one's raison d'être to the whole community and at the same time guarantee one's own continuity for oneself. The progress of knowledge, the evolution of different needs, may require an adaptation, over time, to new realities, but the general principles, the starting points, once identified, are the same, and they will remain: here, FEDAIISF wanted to establish, in this Deontological Code, these principles which are real raison d'être before being rules of conduct for its members. Deviating from these principles will mean failing the Scientific Information of the drug in all its meaning. It is not for nothing that its definition is absolutely the first paragraph of this Code: all that follows is a corollary of it, how to make it complete in the best way in compliance with the laws in force. All the paragraphs that follow are the bricks on which the Scientific Information of the drug rests and it is not allowed to remove any of them without the whole building collapsing ruinously. The multiple aspects in which the activity of the Pharmaceutical Representative is carried out have led to the provision, in this Code, of the behavior of the same towards the doctor, companies and colleagues. Our contribution to the improvement of the entire sector in which we operate will be all the more effective the more every other entity - and not just the ISF - feels bound to comply with the rules it has set. And it is with this objective in mind that we entrust our Code of Conduct to all interested parties.

CODICE DEONTOLOGICO FEDAIISF
PREMISE
Gli Informatori Scientifici costituiscono per il medico una fonte costante e insostituibile di aggiornamento professionale. Ognuno di essi, nel proprio ambito di competenza, è un esperto in grado di fornire conoscenze approfondite sulle specialità trattate, favorendone un impiego corretto e responsabile.
È pertanto fondamentale che questa funzione sia riconosciuta, rispettata e valorizzata.
L’informazione scientifica è un’attività con valore pubblico e rilevanza sociale.
La reputazione del singolo informatore riflette quella dell’Associazione di appartenenza. Viceversa, una positiva percezione dell’Associazione da parte dell’opinione pubblica, nonché degli attori istituzionali e sanitari, contribuisce in modo determinante al pieno riconoscimento professionale degli associati.
Art. 1 – AMBITO APPLICATIVO
Il presente Codice rappresenta l’espressione dei principi di etica professionale che ogni Informatore Scientifico, iscritto alle Associazioni federate, è tenuto a conoscere, riconoscere e rispettare.
L’ignoranza delle sue disposizioni non esonera da responsabilità disciplinari.
La violazione delle norme in esso contenute comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 25 dello Statuto.
Il rispetto del Codice è garantito dal Collegio Nazionale dei Probiviri, dagli organi statutari competenti e dalle Associazioni federate.
Il Codice si applica alle Associazioni federate.
Art. 2 – PRINCIPI GENERALI
L’Informatore Scientifico orienta la propria condotta ai seguenti principi:
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- Riconosce nel collega non un concorrente, ma un professionista con medesimi obiettivi, strumenti e finalità: garantire il corretto utilizzo del farmaco e tutelare la salute pubblica.
- I rapporti tra colleghi devono fondarsi su solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco (cfr. art. 7);
- Rispetta la specificità dei luoghi in cui svolge la propria attività, evitando di arrecare intralcio al servizio o disturbo agli operatori e ai pazienti. Comportamenti inadeguati danneggiano l’intera categoria;
- Osserva il segreto professionale relativamente a informazioni riservate apprese nel contesto lavorativo da operatori sanitari o utenti del Servizio Sanitario;
- Si relaziona con gli operatori sanitari nel rispetto reciproco e con piena professionalità;
- Partecipa attivamente alla vita associativa con spirito libero, propositivo e costruttivo, evitando di diffondere notizie prive di fondamento o dannose per colleghi e rappresentanti associativi;
- Riconosce l’autorità degli organi associativi e federali, rispettandone le deliberazioni adottate democraticamente. Le divergenze di opinione devono rimanere nell’ambito del confronto civile e pluralista, evitando derive conflittuali o dogmatiche.
Art. 3 – INFORMAZIONE SCIENTIFICA
L’Informatore Scientifico:
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- Agisce nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di farmaci e parafarmaci, in particolare per quanto attiene all’informazione scientifica;
- Ha il diritto-dovere di fornire informazione scientifica agli operatori sanitari autorizzati alla prescrizione;
- Garantisce che l’informazione sia scientificamente corretta, professionale, obiettiva e completa, affinché il medico possa operare scelte terapeutiche appropriate nel rispetto delle indicazioni approvate dalle Autorità;
- Coltiva e approfondisce le proprie competenze anche al di fuori dei percorsi formativi aziendali;
- Rifiuta e contrasta ogni pratica illegale, specialmente se mirata a incentivare prescrizioni a fini di lucro. Non deve offrire né accettare vantaggi economici o materiali, salvo oggetti di valore trascurabile e pertinenti all’attività sanitaria;
- In caso di incarichi pubblici, non ne fa uso per ottenere vantaggi professionali o associativi, né utilizza l’Associazione a fini personali. Al contrario, si impegna a rappresentare le istanze associative nelle sedi istituzionali.
Art. 4 – RELAZIONE CON IL MEDICO
L’Informatore Scientifico:
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- Si presenta sempre qualificandosi correttamente nel ruolo;
- Rispetta modalità, frequenza e orari delle visite conformemente ai regolamenti delle strutture sanitarie;
- In presenza di accesso alternato con i pazienti, non considera la precedenza un diritto, ma un’opportunità da gestire con cortesia e senso della misura;
- Utilizza strumenti elettronici per l’invio di materiale promozionale solo con il consenso esplicito del medico, nel rispetto delle normative vigenti;
- Svolge l’attività individualmente, come previsto dalle normative nazionali e regionali, segnalando all’Associazione eventuali pressioni aziendali contrarie;
- In caso di conflitto tra norme aziendali e principi deontologici, lo segnala agli organi associativi
Art. 5 – RAPPORTI TRA COLLEGHI
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- L’Informatore non deve danneggiare l’immagine o la reputazione dei colleghi;
- I rapporti professionali si fondano su rispetto, solidarietà e collaborazione;
- Evita dichiarazioni o comportamenti che possano mettere in dubbio la professionalità altrui;
- Chi ricopre incarichi associativi agisce con imparzialità, prudenza, riservatezza e senso di responsabilità;
Art. 6 – DISPOSIZIONE FINALE
Il presente codice deontologico, che abroga il precedente, entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Federale.
Le Associazioni federate recepiscono e applicano il presente Codice, in coerenza con le linee guida emanate dalla Federazione Nazionale, impegnandosi a garantirne la diffusione e l’osservanza.
Approvato dal Consiglio Federale il 24 ottobre 2025