Pharmacy and Doctor. Lawful proximity?

In recent days at the Il Quadrifoglio shopping center in Lammari, Capannori Lucca, a complex was inaugurated comprendente la farmacia comunale, con la nuova sede di oltre 150 mq, e gli studi medici “Area Sanitaria Europa” che ospita medici di famiglia e specialisti e una piccola palestra dedicata alla fisioterapia e alla riabilitazione.

Pharmacist33 riferisce che tra i farmacisti la notizia ha destato perplessità e preoccupazioni e che da molti è partito l’invito a un approfondimento, per capire se l’esperienza risulta rispettare tutti i vincoli e paletti esistenti. C’è chi si chiede fino a che punto sia chiaro il limite di una collaborazione corretta e finalizzata al paziente che ci può essere tra medici e farmacisti e tra medici e farmacie.

Alcuni esperti affermano che non c’è una normativa specifica che vieta la prossimità: «Mentre non è possibile avere l’attività del medico dentro la farmacia, avvicinare le due attività non è illegale» afferma un commercialista secondo il quale il confine della legittimità «dipende dal comportamento deontologicamente corretto dei professionisti» con chiaro riferimento al comparaggio e all’accaparramento di ricette.


L’art. 45 del rdn 1706 of 1938 provides that medical-surgical outpatient clinics must always have a different entrance from that of the pharmacies, to which they are annexed, and must not have any internal communication with them.

The prohibition of combining the pharmaceutical profession with the exercise of other health professions or arts does not prevent the planning of prevention days against the main pathologies with a strong social impact in pharmacies, with the presence of a doctor in the pharmacy. This is a point that emerges from Judgment (n. 3357 of 7/7/2017) of the Council of State (Section III), "a sentence" comments Paola Ferrari, lawyer of the law firm of the same name, "which effectively clears the presence of the doctor in the pharmacy and indicates the methods and limits with which it must be implemented". The story concerns a pharmacy which "contested the outcome of the tender called by the Municipality of Borgo Virgilio (Mn) to the Lombardy Regional Administrative Court to entrust the management concession of the municipal pharmacy using the most economically advantageous offer method".

Si può parlare di accaparramento di clientela? Si può parlare anche di induzione alla prescrizione e quindi induzione all’aumento della spesa pubblica? Esiste una pianta organica per i medici convenzionati?

La vicinanza di studi medici ad una farmacia piuttosto che ad un’altra, non comporta né illeciti normativi né deontologici.

La normativa vigente prevede solamente che tra farmacia e studio medico non vi sia comunicazione interna e che le entrate siano diverse. L’ art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico (R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) prevede infatti che: “Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse”.

Per i medici convenzionati esiste una pianta organica che però non prevede una dislocazione territoriale precisa ma la presenza obbligatoria di un certo numero di medici relativamente al numero di residenti. Il provvedimento 23 marzo 2005 (Rep. 2272) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato Regioni – S.O. G.U. n. 134, 12 giugno 2006) in materia di medicina convenzionata, all’art. 64 prevede come rapporto minimale, la presenza di un medico ogni 5000 abitanti lasciando alle Regioni la possibilità di indicare un diverso rapporto medico/popolazione. Ad esempio la regione Emilia-Romagna ha stabilito, che il rapporto ottimale non può essere inferiore a 1/1.000 e la frazione che determina la zona carente deve essere superiore a 500 (Assistenza primaria – Bur N. 2, 5.1.2007 – Parte II). Occorre verificare come e se la Regione Campania ha legiferato in materia.

L’accordo Stato Regioni sopracitato, all’art. 35, comma 6, prevede un divieto di attività per la medicina convenzionata fuori dall’ambito territoriale in cui è collocata, mentre il comma 14 prevede che tale attività può essere svolta anche in più studi medici.

Si può dunque affermare che esiste una pianta organica anche per i medici convenzionati ma che è del tutto diversa da quella delle farmacie. Peraltro il fatto che il medico possa esercitare in studi diversi, nell’ambito della propria zona di pertinenza, significa che, ad esempio, per due giorni la settimana può esercitare in uno studio vicino ad una determinata farmacia, nei restanti tre giorni, in altro studio collocato vicino ad altra farmacia. Si vedano all’art. 36 i requisiti di apertura di studi medici, ricordando che nulla vieta che il farmacista possa mettere a disposizione dei medici degli studi appropriati, purché abbiano le caratteristiche di separazione presenti nella legislazione farmaceutica soprariportate (art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico – R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) e ribadite, riguardo l’attività convenzionata dei medici, al 4° comma dell’art. 36 dell’Accordo Stato Regioni (ingresso indipendente da altre attività sanitarie) .

From the Code of Conduct of the Pharmacist

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