Abruzzo Region. ISF activities in maximum protection both from the risk of contagion from the new coronavirus (users and workers) and from professional risks

ORDER

  1. che i Protocolli di Sicurezza di cui alle Ordinanze n. 62/2020, n. 65/2020, n. 67/2020, n. 68/2020 e n. 69/2020 e il punto 6 dell’Ordinanza n. 60/2020 si intendono superati da quelli corrispondenti, contenuti nell’allegato alla presente;
  2. che sono approvati i trentatré Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;
  3. che sono consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
  4. che la presente ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
  5. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
  6. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall’Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l’adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della  A(lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività degli informatori medico-scientifici.

Documenti (versione integrale):

 

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