Roma, 7 aprile 2026
Smart Working: dal 7 aprile 2026 entrano in vigore i nuovi obblighi di sicurezza
La Legge n. 34/2026 sancisce la piena operatività delle sanzioni penali per i datori di lavoro inadempienti. Un cambio di paradigma che riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.
Sistema Impresa – 7 aprile 2026
1. Il quadro normativo di riferimento
In data odierna, 7 aprile 2026, entrano pienamente in vigore le disposizioni contenute nell’articolo 11 from the Legge 11 marzo 2026, n. 34 — il primo provvedimento annuale specificamente dedicato alle piccole e medie imprese (c.d. “Legge PMI 2026”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026. Pur avendo come destinatarie primarie le imprese di minori dimensioni, le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile operano su base generale, estendendosi a tutti i datori di lavoro che abbiano in essere rapporti di lavoro in modalità smart working ai sensi della Legge n. 81/2017.
La disposizione interviene sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), inserendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3, con effetto immediato e senza alcun periodo transitorio. L’applicazione è pertanto operativa dal giorno stesso di entrata in vigore, senza che siano
2. Il contesto: il lavoro agile in Italia
La rilevanza pratica della novella normativa si comprende appieno alla luce della diffusione strutturale del lavoro agile nel mercato del lavoro italiano. Secondo le stime dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel corso del 2025 hanno operato in modalità remota circa 3.575.000 lavoratori, con un incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Il fenomeno è trasversale: nelle grandi imprese il 53% del personale lavora da remoto (circa 1.945.000 persone), con un aumento dell’1,8%; nel settore pubblico si contano 555.000 dipendenti in smart working, pari al 17% del totale, con la crescita più significativa (+11%).
In controtendenza si collocano invece le PMI e le microimprese, dove la quota di lavoratori agili è diminuita rispettivamente del 7,7% e del 4,8%, rappresentando oggi appena l’8% del totale. È proprio in questo segmento che il nuovo regime sanzionatorio è destinato a produrre l’impatto più rilevante, stimolando una maggiore compliance verso obblighi che, pur preesistenti, erano spesso disattesi in assenza di un efficace deterrente.
3. La novità sostanziale: dalla prescrizione alla sanzione
È essenziale chiarire che la Legge n. 34/2026 non introduce un obbligo del tutto nuovo. L’articolo 22 della Legge n. 81/2017 già prevedeva, nell’ambito della disciplina ordinaria del lavoro agile, la consegna annuale di un’informativa scritta ai lavoratori in merito ai rischi generali e specifici connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali. La lacuna del previgente quadro normativo era tuttavia evidente: tale obbligo non era assistito da alcun apparato sanzionatorio esplicito nel Testo Unico sulla sicurezza, relegandolo di fatto a una previsione priva di efficace deterrenza.
“Il vero cambio di paradigma non risiede nel contenuto dell’obbligo — già noto agli operatori — bensì nelle conseguenze della sua inosservanza: la violazione diviene oggi direttamente contestabile dall’organo di vigilanza, con rilevanza penale.”
Con l’inserimento del comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e la conseguente modifica dell’art. 55, comma 5, lett. c), del medesimo decreto, la consegna dell’informativa sulla sicurezza si trasforma da obbligo civilistico a contravvenzione penale, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità individuale del datore di lavoro e di esposizione ispettiva dell’impresa.
4. Contenuto, periodicità e forma dell’informativa
L’informativa deve essere redatta in forma scritta, individuale e consegnata a ciascun lavoratore in smart working nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La cadenza è almeno annuale,
- i rischi generali connessi alla prestazione fuori sede, tra cui stress da iperconnessione, sedentarietà prolungata e rischi posturali;
- i rischi specifici legati al ruolo, con particolare riferimento all’utilizzo dei videoterminali, alla gestione di dati sensibili e agli strumenti tecnici impiegati;
- le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e le istruzioni operative per la corretta esecuzione della prestazione in sicurezza;
- l’indicazione dell’obbligo di cooperazione del lavoratore all’attuazione delle misure di prevenzione, anche ai sensi del nuovo comma 7-bis.
La norma non prescrive un format standard, rimandando alla prassi aziendale la definizione della struttura documentale. Tuttavia, è fortemente raccomandato l’utilizzo di modelli validati da professionisti della sicurezza sul lavoro, adattati alle specificità del ruolo e del contesto organizzativo. L’impresa non è tenuta a verificare né a mettere a norma l’abitazione del lavoratore: l’obbligo si esaurisce nella predisposizione e consegna documentale.
5. Il regime sanzionatorio
A decorrere dal 7 aprile 2026, l’omessa, incompleta o non aggiornata consegna dell’informativa espone il datore di lavoro alle seguenti sanzioni, previste dal combinato disposto degli artt. 3, comma 7-bis, e 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 81/2008:
| Violazione | Sanzione penale | Ammenda |
| Omessa consegna informativa sicurezza | Arresto 2 – 4 mesi | € 1.708,61 – € 7.403,96 |
| Informativa incompleta / non aggiornata | Arresto 2 – 4 mesi | € 1.708,61 – € 7.403,96 |
Le sanzioni si configurano come contravvenzioni, direttamente contestabili dagli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL/ATS competenti) in sede di ispezione. Non è previsto alcun regime di prescrizione obbligatoria preventiva che consenta al datore di lavoro inadempiente di regolarizzare la propria posizione prima dell’irrogazione della sanzione. L’adempimento deve pertanto essere già in essere al momento del controllo.
Si precisa che le sanzioni si applicano indipendentemente dalla dimensione dell’impresa: la norma, pur inserita nella Legge PMI, opera su tutte le organizzazioni che utilizzano il lavoro agile. Alle sanzioni penali e amministrative si aggiungono le potenziali conseguenze in termini di responsabilità civile del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore in smart working, aggravate dall’inadempimento informativo documentato.
6. Adempimenti immediati per i datori di lavoro
Considerata l’operatività immediata della norma, senza periodi transitori, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare con urgenza le seguenti misure:
- Predisposizione dell’informativa scritta sulla sicurezza, adeguata alle specificità del ruolo e del contesto aziendale, con riferimento puntuale ai rischi generali, ai rischi da videoterminale e ai rischi specifici del profilo professionale.
- Consegna individuale a ciascun lavoratore in smart working e al RLS, con acquisizione della firma per ricevuta o, in alternativa, mediante strumenti digitali tracciabili (PEC, piattaforme di firma elettronica).
- Implementazione di un sistema di archiviazione e tracciabilità della consegna, idoneo a dimostrare l’adempimento in sede ispettiva.
- Calendarizzazione del rinnovo annuale dell’informativa, con previsione di aggiornamenti straordinari in caso di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro o di rischio.
- Verifica della conformità degli accordi individuali di lavoro agile già in essere con i nuovi requisiti normativi, con eventuale integrazione documentale.
Per le imprese prive di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) strutturato, è opportuno il ricorso a un consulente esterno abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al fine di garantire la conformità tecnica e giuridica dell’informativa prodotta.
7. Riflessione conclusiva
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni segna un momento di maturità normativa nel percorso di regolamentazione del lavoro agile in Italia. A quasi un decennio dall’introduzione della Legge n. 81/2017, il
Con oltre 3,5 milioni di lavoratori agili in Italia, l’impatto potenziale della riforma è di proporzioni rilevanti. La sfida per le imprese — e in particolare per le PMI, che presentano i più bassi tassi di adozione ma anche le strutture amministrative meno attrezzate — consiste nell’interiorizzare il lavoro agile non più come beneficio discrezionale, ma come componente strutturata e presidiata del sistema di sicurezza aziendale.
“Il 7 aprile 2026 non segna la nascita di un obbligo, ma la sua trasformazione in un vincolo esigibile. Per le imprese che avevano già adottato buone prassi, la norma non cambia nulla. Per quelle che non l’avevano fatto, il costo dell’inadempimento diventa ora misurabile e immediato.”
Si raccomanda a tutti i datori di lavoro di procedere senza indugio alla verifica e all’aggiornamento dei propri sistemi di gestione del lavoro agile, affidandosi a professionisti competenti e adottando un approccio sistematico e documentabile. La conformità normativa, in questo ambito, non è più una scelta ottimale: è un obbligo esigibile dal primo giorno.
Riferimenti normativi: L. 11 marzo 2026, n. 34 (art. 11) • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 3 c. 7-bis e 55 c. 5 lett. c) • L. 22 maggio 2017, n. 81 (art. 22)
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