Firmato il nuovo DPCM. Avrà validità dal 6 novembre al 3 dicembre. Non sono previste norme specifiche per ISF. Aggiornamento zone

Non sono previste norme specifiche per ISF per i quali avranno valore le norme generali


Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm in merito alle nuove regole e limitazioni per contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19. La firma è arrivata poco dopo la mezzanotte, scrive la Repubblica, e il Dpcm sarà in Gazzetta ufficiale questa mattina. Le nuove misure di prevenzione saranno valide dal 5 novembre, rimandato al 6 novembre, al 3 dicembre. Fra le misure più discusse, quelle riguardanti la possibilità di istituire zone rosse circoscritte nelle singole regioni con divieto di entrata e uscita dai confini se non per comprovate necessità. Un destino che potrebbe toccare presto a Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. Zona arancione, invece, per Puglia, Liguria e probabilmente Veneto e Campania. Saranno inoltre chiusi musei e sale gioco (nelle zone rosse anche parrucchieri ed estetisti), i mezzi pubblici potranno riempirsi per il 50% della capienza e sarà attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Dpcm 3 novembre 2020, il testo

Allegati al DPCM del 3 novembre

DPCM 3 novembre in formato docx

In sintesi:

Obbligo di mascherina in elementari e medie

La mascherina sarà obbligatoria nelle scuole elementari e medie, anche in condizioni di staticità, quindi bambini e ragazzini dovranno indossarla anche seduti al banco.

Restano comunque sempre esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Attività in presenza per infanzia e primaria

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, fatta eccezione per le Regioni ricomprese nella cd. zona rossa (scenario di massima gravità e livello di rischio alto) in cui le lezioni in presenza si svolgeranno fino alla classe prima della secondaria di I grado. La DaD diventa quindi al 100% per seconda
e terza media, oltre per per i cinque anni delle superiori. Nella zona rossa, secondo le prime anticipazioni, dovrebbero rientrare sicuramente Lombardia, Piemonte e Calabria, e forse Alto Adige e Valle d’Aosta.

Limitazioni agli spostamenti

Nelle Regioni appartenenti all’area a rischio massimo sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In tutta Italia è stato confermato il “coprifuoco” dalle 22 all 5, salvo motivate esigenze.

Il DPCM dovrebbe entrare in vigore giovedì 5 novembre ed avere efficacia fino al 3 dicembre.

Nelle regioni rosse in presenza fino alla prima media, il resto in DaD

Nelle cd. zone rosse, vale a dire le Regioni con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, le lezioni in presenza si svolgeranno fino alla classe prima della secondaria di I grado. La DaD diventa quindi al 100% per seconda e terza media, oltre per per i cinque anni delle superiori.

Nella zona rossa, secondo le prime anticipazioni, dovrebbero rientrare sicuramente Lombardia, Piemonte e Calabria, e con probabilità anche Alto Adige e Valle d’Aosta.

Sempre in merito alle scuole, nelle zone cd. arancioni e verdi l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.

Concorso straordinario a rischio?

Dalle ultime indiscrezioni presenti sulla bozza del Dpcm, emerge che sarebbero sospesi tutti i concorsi pubblici per tutta la durata del decreto (fino al 3 dicembre) La domanda sorge spontanea: che ne sarà del concorso straordinario scuola secondaria?

La bozza del nuovo Dpcm riporta: E’ prevista la “sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile“.

In base a quanto scritto su tale bozza, il concorso straordinario dovrebbe interrompersi per poi riprendere alla scadenza del Dpcm, dopo il 3 dicembre.

E’ chiaro che il condizionale è d’obbligo: è necessario attendere il testo definitivo del nuovo Dpcm per capire se davvero il concorso verrà sospeso.

Ad ogni modo, riteniamo che si tratterebbe di una sospensione momentanea, nel senso che i candidati che già hanno sostenuto le prove d’esame non dovrebbero avere alcun problema, mentre invece, chi non ha ancora sostenuto la prova del concorso, dovrebbe solo “spostare l’impegno”.

Risulta evidente che anche le prove preselettive dei concorsi ordinari per infanzia e primaria e per la scuola secondaria, previste subito dopo il concorso straordinario, in tale regime non potrebbero effettuarsi.


Le zone sono gialle (rischio moderato), arancioni (rischio medio-alto) e rosse (rischio alto). Ecco nel dettaglio quali Regioni, ad oggi, dovrebbero rientrare in ciascuna di esse e quali dovrebbero essere le nuove misure anti-Covid per le differenti categorie, in attesa di conferma.

Le Ordinanze restano in vigore fino al 3 dicembre 2020.

Complessivamente la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:


Notizie correlate: Modello autocertificazione

Mappa interattiva

Dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia

L’elenco degli indicatori per identificare le zone

Il monitoraggio comprenderà i seguenti indicatori.

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

• Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi/totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

• Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

• Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in Tl/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

•  Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

•  Numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie (opzionale).

•  Numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla checklist settimanalmente con almeno una criticità riscontrata (opzionale).

Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti:

•  Percentuale di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il “re-testing” degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese.

• Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi.

• Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento (opzionale).

• Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracìng.

• Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento.

• Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata ima regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati.

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta deiservizisanitari:

• Numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni.

• Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione).

• Numero di casi riportati alla sorveglianza sentinella COVID-net per settimana (opzionale).

• Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno.

• Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito).

• Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note.

• Numero di accessi al PS con classificazione ICD-9 compatibile con quadri sindromici riconducibili a COVID-19 (opzionale).

• Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19.

•  Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19.

 

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