Formazione farmacisti. Il Governo vara il decreto che allinea l’Italia agli standard Ue
Via libera del Consiglio dei Ministri n. 158 al decreto legislativo che aggiorna i requisiti di formazione per infermieri, dentisti e farmacisti, inserendo competenze digitali, cliniche e di collaborazione interprofessionale. Il provvedimento,
La Conferenza Stato-Regioni aveva già espresso parere favorevole.
Entro il 4 marzo 2026 doveva essere recepita dall’Italia, e dagli altri paesi europei, la Direttiva delegata (UE) 2024/782 che aggiorna i requisiti minimi di formazione per farmacisti e altre professioni sanitarie.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 maggio 2024, la Direttiva delegata (UE) 2024/782 aggiorna la Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, con l’obiettivo di adeguare i requisiti minimi di formazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il testo interviene sul decreto legislativo 206 del 2007 (il cosiddetto “Testo unico sulle professioni”) aggiornando i profili formativi per allinearli alle esigenze moderne, con una forte enfasi sulle competenze digitali, la collaborazione interprofessionale e la presa in carico del paziente.
Accanto a infermieri e odontoiatri, una parte rilevante del decreto riguarda appunto la figura del farmacista, il cui profilo viene aggiornato per riflettere un ruolo sempre più integrato nel sistema sanitario.
Ecco cosa prevede nel dettaglio la parte che riguarda il farmacista.
Articolo 3 (Modifiche all’art. 50, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
La formazione di farmacista dovrà garantire l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e
a) Un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) Un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) Un’adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell’azione delle sostanze tossiche e dell’utilizzo dei medicinali stessi;
d) Un’adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) Un’adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l’esercizio delle attività farmaceutiche;
f) Un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all’applicazione pratica;
g) Conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) Conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) Conoscenza adeguata delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all’applicazione pratica.
Articolo 4 (Modifiche all’allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
L’articolo 4 rimanda all’Allegato A del decreto, dove vengono aggiornati i programmi di studio nel dettaglio per queste professioni.
Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 5, cruciale, stabilisce la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del decreto «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Le amministrazioni dovranno operare con le risorse già disponibili.
Articolo 6 (Decorrenza)
L’articolo 6 fissa la decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
