Il Presidente Napolitano blocca il D.L. Milleprorofge per sospetta incostituzionalità.

Tremonti: pronti a correggerlo dopo lo stop del capo dello Stato

ROMA
«Il Governo è disponibile» a introdurre modifiche al dl milleproroghe: lo ha annunciato il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nell’Aula di Montecitorio. L’annuncio è arrivato dopo la lettera del Capo dello Stato che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sul provvedimento: l’esecutivo quindi ha aperto alla possibilità di introdurre correzioni, che saranno probabilmente recepite nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia.

A questo punto, il decreto tornerà al Senato per la terza e definitiva lettura (i tempi stringono, visto che è in scadenza il 27 febbraio). Tramonta invece l’ipotesi di mantenere il provvedimento così come uscito dal Senato e poi di varare con provvedimenti successivi le norme non attinenti al testo, e cioè non compatibili con lo slittamento dei termini.

Nel suo intervento in Aula, preceduto da un incontro al Colle e successivamente con i capigruppo di maggioranza e opposizione nonchè con il Presidente della Camera, Tremonti ha spiegato che le correzioni sono possibili in alcuni ambiti. Riguarderanno essenzialmente «le norme sui precari della scuola, quelle sul personale Consob, il salvamento acquatico, gli immobili acquisiti soggetti a esproprio a Roma, il numero di assessori a Roma, l’incrocio tv-giornali, le norme sulla vigilanza per i contratti pubblici e i servizi, le demolizioni a Napoli, le concessioni relative alla zona dell’Etna».    23 febbraio 2011

Licenziamenti (articolo 2-quater, comma 10). Proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall’articolo 32 della legge 183/2010 (cd. "collegato lavoro"). La normativa del collegato lavoro prevede che l’impugnazione del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, della sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale. Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, viene fatta salva espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Il termine per impugnare

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