ISF con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Un Collega ci ha inviato per conoscenza il Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa con cui inizierà la sua attività di ISF a settembre

Nel contratto, fra l’altro, si specifica:

Nell’esecuzione del presente contratto, Ella sarà libera/o di determinare gli aspetti e le modalità di esecuzione della propria attività con la massima autonomia e in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione (in particolare, in assenza di qualsivoglia obbligo di orario o di presenza), fermo restando il rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 219/06 e delle norme discendenti e collegate, nonché del Codice Deontologico Assogenerici, i cui contenuti Ella ci conferma di ben conoscere. In particolare conferma di conoscere l’obbligo dell’ISF di lavorare per un’unica impresa farmaceutica.

Le è altresì noto che, ai sensi dell’art. 122 D. Lgs. 219/06, la (…omissis) Srl ha l’onere, sanzionato in caso di inosservanza, di comunicare all’AIFA il numero dei sanitari visitati nell’anno precedente nonché il numero medio di visite effettuate. Le è pure noto come le recenti innovazioni normative, anche su base regionale, abbiano ulteriormente regolamentato il numero delle visite e le modalità di concreto svolgimento dell’informazione medico scientifica a livello locale, con particolare riferimento alla disciplina dei campioni gratuiti, dettata dall’art. 125 D. Lgs 219/06 e norme regionali collegate, allegata alla presente, i cui aggiornamenti (…omissis) Srl si impegna a farLe pervenire.

Al fine di consentire all’azienda il rispetto di tali disposizioni, entro il cinque di ogni mese Ella si impegna a far pervenire ad (…omissis) Srl una comunicazione (c.d. «scarico saggi») con allegate le richieste scritte di campioni gratuiti di farmaci (datate, timbrate e firmate) effettuate dai medici.

L’incarico si sostanzia in una consulenza libero professionale disciplinata dagli artt. 2229 e ss. C.c. e dalla altre norme di legge applicabili alla Collaborazione.

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi ed avrà inizio a far data dal 01/09/2019 con facoltà di recesso per ciascuna parte come previsto all’art. 10 del presente contratto

A fronte di ogni attività oggetto del presente contratto, nessuna esclusa, tenuto anche conto degli oneri connessi a Suo carico, Srl Le riconoscerà un compenso in misura fissa complessivo di Euro …,00 (…/00)+ IVA su base annua al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali applicabili

Il pagamento del compenso avverrà, come da Lei richiesto, in n° 12 ratei di Euro …,00 + IVA a fronte della presentazione delle Sue fatture, che dovranno pervenire a (…omissis) Italy Srl entro il giorno venticinque del secondo mese di ciascun bimestre considerato.

Compenso variabile di Euro … (…/00) + IVA sulla base del raggiungimento di un target di qualità (All. B) (da erogare mensilmente sulla base dei reports attività inviati dal Collaboratore). La (…omissis) Srl Le corrisponderà inoltre un ulteriore compenso variabile commisurato alle vendite dei Prodotti di cui all’ All.A, effettuate dal grossista alle farmacie situate nell’Area, sulla base delle indicazioni apportate nell’All. C. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni trimestre, (…omissis) Srl Le comunicherà i quantitativi dei farmaci venduti e gli importi liquidati sulla base delle indicazioni fornite.

La quota variabile del Suo compenso sarà calcolata secondo le rilevazioni effettuate dalla Società del settore di riferimento. Per quanto attiene le rilevazioni i rilievi (e conseguentemente la fattura che Ella dovrà emettere) si riferiscono ai dati rilevati nel secondo mese precedente quello in cui avviene la fatturazione.

Le spese che Ella potrà sostenere nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, comprese quelle di viaggio, sono, in deroga a quanto disposto dall’art. 2234 cod. civ., a Suo completo carico. In ogni caso, il compenso complessivo di cui al precedente articolo 7 è stato determinato tenendo conto degli oneri normalmente conseguenti al tipo di attività.

Il Consulente svolgerà l’incarico, oggetto del contratto, sotto la propria responsabilità e per questo si impegnerà a risarcire ogni danno, a persone e cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile.

Il Consulente, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si impegna, altresì, a tenere condotte conformi al Codice Etico adottato dal Titolare dell’A.E.C.

… L’inosservanza, da parte della Consulente nello svolgimento delle proprie attività di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare Srl a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.


Cos’è un Co.Co.Co.

I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale (INPS). Il lavoratore Co.Co.Co. viene ripagato con un compenso mensile senza un orario di lavoro fisso o, meglio, secondo un’attività coordinata senza vincoli d’orario, se il committente richiede che venga rispettato un orario di lavoro, il lavoratore non sarà più un collaboratore ma un dipendente. E’ il committente del lavoro a decidere luoghi e tempi di lavoro che il lavoratore deve poi, per definizione del co.co.co, organizzare in piena autonomia per lo svolgimento della prestazione. Basta che il committente dia al collaboratore un luogo e un orario che già scatta l’etero-organizzazione. Il collaboratore non è assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del committente.

Quando invece la collaborazione è prevalentemente personale e continuativa ed è il committente a definire luoghi e tempi di lavoro, si parla di lavoro subordinato e non di Co.Co.Co.. Ci sono però casi in cui l’applicazione automatica della disciplina del lavoro subordinato è esclusa: è il caso di professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo (avvocati, ingegneri, architetti ecc.) e probabilmente non a caso nel contratto sopra riportato si cita l’art. 2229 del c.c. che riguarda proprio i contratti per questo tipo di professionisti. Solo che l’ISF non ha un Albo.

La prestazione di un co.co.co. deve essere caratterizzata quindi da:

  • continuità: il collaboratore è impegnato in favore del committente in un arco temporale che induce ad escludere che la prestazione sia meramente occasionale o istantanea,
  • personalità: il collaboratore può avvalersi di mezzi propri, ma l’apporto strumentale deve essere marginale rispetto alla preminenza dell’apporto personale,
  • coordinamento: il collaboratore deve raffrontarsi con l’organizzazione aziendale del committente e coordinarsi con le esigenze di questo,
  • autonomia: il collaboratore deve autodeterminarsi nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto. In particolare, al fine di escludere la sussistenza della subordinazione, il nuovo testo di legge stabilisce che le modalità di esecuzione della prestazione non devono essere organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La legge non fornisce alcuna indicazione né in merito alla forma del contratto né circa le modalità di svolgimento del rapporto, che, pertanto, sono rimesse alla determinazione delle parti, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede previsti dal codice civile.

La norma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione, che pure si concretizzino in prestazioni continuative di lavoro esclusivamente personale, si applica la disciplina del lavoro subordinato, qualora le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il contratto di consulenza, o di prestazione d’opera intellettuale di cui art. 2229 c.c. e seguenti, citato nel contratto sopraesposto, è una tipica obbligazione di mezzi nella quale, a differenza di un’obbligazione di risultato, il professionista ISF si obbliga a svolgere un’attività determinata senza tuttavia garantire al committente il “risultato sperato”.

Molti commentatori affermano però che l’accertamento della etero organizzazione non comporti la conversione del contratto di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato: al collaboratore saranno semplicemente riconosciute le tutele a livello normativo, retributivo e contributivo proprie della subordinazione.

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione e garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, il legislatore ha introdotto una vera e propria sanatoria per i pregressi rapporti di collaborazione anche a progetto e delle prestazioni svolte dai soggetti titolari di partita IVA.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) e soggetti titolari di partita IVA, con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficeranno dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro. Occorre precisare che sono fatti salvi gli illeciti accertati dagli organi di vigilanza prima dell’assunzione del lavoratore.

Il contratto Co.Co.Co. per ISF

Ora nel contratto sopra riportato ci pare che esistano alcune contraddizioni:

1- Secondo il Contratto, l’ISF collaboratore/consulente deve scrupolosamente osservare il Codice Deontologico di Assogenerici il quale dice all’art. 1.2 dice che l’azienda titolare dell’AIC  è responsabile dell’informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene la concessione di vendita, anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti, agenti,  agenzie, etc). Nel Contratto però si specifica che l’ISF consulente “svolgerà l’incarico, oggetto del contratto, sotto la propria responsabilità e per questo si impegnerà a risarcire ogni danno, a persone e cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile”. Ma perché  si cita il Codice Deontologico di Assogenerici e non quello di Farmindustria? Forse perché in quello di Farmindustria si dice che l”informatore scientifico del farmaco non deve avere attinenza con l’utilizzazione del farmaco, anche se non remunerata e quello di Assogenerici, no

2. Caposaldo del contratto di consulenza è l’autonomia e si specifica che le modalità di esecuzione della prestazione non devono essere organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il contratto sopra riportato ribadisce l’autonomia dell’ISF, salvo poi quantificare la parte variabile dello stipendio (riportato in allegato non visualizzato) al numero di medici visitati (in pratica un tot a timbro di medico sullo scarico saggi). La qual cosa desta il sospetto che contraddica l’autonomia dei tempi e dei luoghi di lavoro.

3- L’autonomia dell’ISF si sospetta fortemente compromessa anche quando si parla dei “reports attività inviati dal Collaboratore (All.: A)” in base al quale verrà erogato una parte variabile dello stipendio, probabilmente incompatibile con   l’autonomia del lavoratore, ma configurabile come lavoro subordinato a tutti gli effetti.

4- Il controllo dell’azienda sull’ISF si manifesta anche quando l’azienda dice che per legge deve comunicare ad AIFA il numero dei sanitari visitati nell’anno precedente nonché il numero medio di visite effettuate dal collaboratore. Pertanto l’azienda committente pretende che il collaboratore ISF debba comunicare il numero e i nomi dei medici visitati e, sempre per legge, far pervenire le richieste saggi. E, così, il controllo è completo. Ma un conto è comunicare il numero totale di medici per fare una media, un altro è comunicare i nomi e le zone dei medici visitati.

5-  Una parte del compenso variabile sarà commisurato alle vendite dei Prodotti, anche se in forma aggiuntiva. Com’è noto l’attività degli ISF non è legata alle vendite.

6- Sarebbe interessante sapere se l’azienda committente ha un Servizio Scientifico, come impone l’art. 122 e 126 del D.Lgs. 219/06, da cui gli ISF devono dipendere ed un responsabile della farmacovigilanza (art. 131) a cui gli ISF deve riferire degli effetti avversi riscontrati dai medici. E se si, questi responsabili hanno i titoli idonei imposti dalla legge?

7- Sarebbe infine interessante sapere come si conciliano le norme di legge sul numero di medici visitati da comunicare ad AIFA e i campioni di farmaci consegnati col lavoro autonomo che non impone controlli. Come si concilia poi il lavoro autonomo con il Servizio Scientifico da cui l’ISF “deve” dipendere?

Come considerazione finale non dobbiamo nasconderci nel rilevare che questi tipi di contratto da autonomi sono tutti studiati per aggirare la legge, sia quella che regola l’attività degli ISF che quelle del lavoro con false partite IVA. Le aziende che fanno ancora ricorso a questo tipo di contratto lo fanno per garantirsi una forza lavoro a basso costo risparmiando su tasse e contributi previdenziali. Consapevoli del fatto che i giovani hanno bisogno di guadagnare qualcosa per crearsi un minimo di indipendenza economica e che accettano, tanto per farsi la gavetta.

Ma se l’AIFA latita …

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