LA CASSAZIONE CONTRO BRUNETTA

La Suprema Corte offre il destro ai ricorsi contro le nuove regole

I lavoratori in assenza per malattia hanno diritto ad allontanarsi dalla propria abitazione per farsi visitare dal medico di fiducia. Tale diritto rileva anche se l’allontanamento dalla propria abitazione è dovuto al fatto che l’interessato debba sottoporsi a controlli sanitari. È questo il principio affermato dalla sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione, con una sentenza depositata il 21 luglio scorso (20080). Secondo i giudici di legittimità: «Per giustificare la violazione dell’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento da casa».Il fattoIl caso riguardava una lavoratrice che, durante la fruzione dell’assenza per malattia, si era recata presso un centro medico-diagnostico per effettuare un elettrocardiogramma e per farsi visitare da un cardiologo. L’esame clinico e la visita cardiologica erano stati effettuati durante le cosiddette fasce di reperibilità. Vale a dire durante le fasce orarie in cui il contratto di lavoro prevede che il lavoratore non possa allontanarsi da casa perché, durante quegli orari, il medico fiscale ha titolo a sottoporre il lavoratore assente per malattia a una visita di controllo.La CassazioneVa detto subito, peraltro, che il caso non riguardava un lavoratore della scuola. Ma la questione è di carattere generale. Tanto più che l’interpretazione della Suprema corte, per sua natura, pur non essendo vincolante è comunque autorevolissima. E dunque, di fatto (se non di diritto) contribuisce a orientare la giurisprudenza di merito in modo determinante. E ciò non può non essere tenuto nel giusto conto dall’amministrazione in sede di applicazione delle relative norme.Il contratto non vale piùTanto più che la sentenza della magistratura di legittimità interviene su di una materia di stretta attualità. La disciplina delle assenze per malattia, infatti, è stata di recente sottratta dal legislatore alla competenza del tavolo contrattuale per effetto dell’articolo 71 del decreto legge 112/2008 in corso di conversione. Ciò vuol dire che, mentre prima la materia era disciplinata dal contratto di lavoro, adesso le relative disposizioni vanno rinvenute direttamente nella legge. E quindi l’amministrazione ha il potere di interpretarle con semplici circolari, che assumono valore normativo per le amministrazioni periferiche che devono applicarle. E a questo proposito, la funzione pubblica è già intervenuta con un provvedimento: la circolare 7 del 17 luglio scorso. Dieci ore chiusi in casaQuanto alle fasce di reperibilità esse sono state ampliate da quattro a dieci ore al giorno. In altre parole, mentre prima il lavoratore doveva farsi trovare a casa dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, adesso, con la nuova disciplina, dovrebbe chiudersi in casa dalle ore 8 del mattino alle 13 e dalle ore 14 alle 20. La stessa amministrazione, però, impone al lavoratore di giustificare l’assenza almeno con un certificato medico. Obbligo questo che confligge con l’obbligo di permanenza in casa per 11 ore al giorno durante la malattia. Il legislatore, infatti, non ha introdotto deroghe alla permanenza in casa per consentire all’interessato di adempiere all’obbligo di procurarsi la documentazione sanitaria necessaria a giustificare l’assenza. E dunque, qualora il medico di base ritenga inopportuna la vista domiciliare, l’unico modo per sottoporsi alla visita necessaria alla formazione del certificato giustificativo dell’assenza è quello di recarsi personalmente presso l’ambulatorio medico. Il tutto con il rischio di incorrere in responsabilità, nel caso durante l’assenza dovesse sopraggiungere il controllo dom

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