La Filctem CGIL chiarisce la sua posizione sulla natura scientifica e non commerciale dell’ISF

Prot.: 171017p 1996

Gent. Avv. Emanuela Messina

Roma, 17 ottobre 2017

Oggetto: RISPOSTA A QUESITI DI INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE

Gent.ssima dottoressa,

Le riportiamo qui di seguito i tre quesiti da Lei posti in merito all’interpretazione della scrivente Or- ganizzazione Sindacale, in qualità di soggetto firmatario del vigente CCNL Chimico Farmaceutico, su alcuni aspetti riguardanti l’attività dell’informazione scientifica del farmaco.

Quesiti:

“Dica il sindacato, in riferimento al CCNL Chimico – Farmaceutico richiamato nel contratto di lavoro subordinato relativamente alla posizione individuale dell’informatore scientifico del farmaco:

a) Se in base alla legislazione vigente ed al CCNL l’informatore scientifico del farmaco sia tenuto a rispondere al datore di lavoro dei cd. dati vendita relativi alla sua zona di competenza forniti da una società terza;

b) Se, nel caso che i cd. dati vendita siano dall’azienda ritenuti incongrui, cioè non rispondenti alle aspettative aziendali, ciò possa costituire valido motivo di irrogazione di sanzione disciplinare o licenziamento dell’informatore scientifico del farmaco;

c) Se sia legittimo da parte dell’azienda, in caso di incongruità dei cd. dati vendita in base alle direttive aziendali, far sostenere ai propri informatori scientifici tests scientifici, e, nel caso positivo, se sia legittimo che non vi sia alcuna forma di controllo sulla correzione degli elaborati da parte dei lavoratori, né che i risultati vengano resi disponibili agli informatori scientifici del farmaco dipendenti dell’azienda”.

Premesso che:

Il contratto collettivo nazionale Chimico Farmaceutico disciplina la figura dell’informazione scientifica del farmaco, considerandola come peraltro previsto dalla legislazione vigente, una attività assolutamente distinta da quella commerciale, finalizzata alla conoscenza “scientifica” dei farmaci presso tutti gli operatori sanitari, e non direttamente collegata a quella commerciale.

Questo aspetto è molto chiaro, e si evince guardando le specifiche declaratorie delle diverse figure professionali, dell’area funzionale commerciale e marketing e vendite, nella quale è inserita anche la figura dell’informazione scientifica del farmaco, in quanto l’organizzazione del lavoro indicata nel CCNL non prevede una Area Funzionale Scientifica, come invece indicato nella legislazione in materia.

La scelta della collocazione dell’ISF, all’interno della funzione commerciale e marketing, è legata solo ad un fatto tecnico che vede alcune responsabilità di figure gerarchicamente superiori all’informatore scientifico, in termini di rapporti con il sistema complesso esterno, di carattere sia commerciale che scientifico; tutto ciò purtroppo spesso ha creato delle ambiguità negli atteggiamenti di alcune aziende, che sempre di più tendono a mischiare le attività di informazione scientifica con quella commerciale; se ciò è in qualche modo reso possibile nel contratto per le posizioni organizzative gerarchicamente apicali, non lo è assolutamente per la figura professionale dell’informatore scientifico.

Analizzando nel dettaglio il CCNL, in APPENDICE 1 / ART. 4 CCNL CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE / CATEGORIA A: FIGURE PROFESSIONALI PER AREA FUNZIONALE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1, che tratta le attività delle figure apicali dell’azienda, vediamo che le figure professionali ai punti 3, 4, 6, 8, sono direttamente collegate alla vendita dei prodotti; confrontando ora le due figure professionali di Capi Area ai punti 7 e 8, emerge con assoluta chiarezza che, mentre la figura professionale 8 ( Capo aree di vendita ), agisce territorialmente in un Area geografica definita ed ha delle competenze prettamente commerciali, la figura 7 (Capo aree farmaceutico ) è invece responsabi- le di più aree geografiche, ed ha due responsabilità, ben distinte; infatti seppure collabora per definire strategie di vendita ed economiche, deve garantire lo svolgimento di una corretta informazione scientifica (…nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia e delle norme deontologiche…….). Chiara, in questo caso, la volontà/necessità delle parti stipulanti di mantenere nettamente divise le due attività.

Proseguendo, sulla stessa APPENDICE 1, fino alla POSIZIONE ORGANIZZATIVA A3, alla posizione organizzativa 34 troviamo la figura di Capo Area (Farmaceutico ) chiaramente dedicato alla supervisione e coordinamento degli Isf, sempre e solo (…nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia e delle norme deontologiche…….).

Proseguendo ancora sempre in APPENDICE 1/ART. 4/ CATEGORIA B/ POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1/ troviamo, contraddistinta con il numero 64 , troviamo la definizione puntuale delle attività specifica dell’informatore scientifico del farmaco. Anche qui si ripete, in maniera anche più decisa quanto osservato per il livello A, ovvero mentre tutte le figure professionali 61, 62, parzialmente il 63, 65 e 66, hanno compiti e responsabilità commerciali, mentre l’informatore è dedicato completamente e unicamente al ruolo d’informazione scientifica del farmaco. E null’altro avrebbero potuto le parti stipulanti il CCNL se non rimandarne le mansioni alle fonti gerarchicamente superiori quale il D.Lgs 219/06 che a sua volta recepisce specifiche normative europee. Difatti la figura 64 del CCNL:

(…….Svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.Lgs. 30/12/1992 n. 541 come modificato dal D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, attività di informazione scientifica presso i medici e gli operatori sanitari illustrando loro le caratteristiche, farmacologiche e terapeutiche dei farmaci al fine di assicurarne il corretto impiego.)

(……..riferisce all’impresa nel rispetto dell’art. 9, punto 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 541 come modificato dall’art. 122, punto 6, del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, le osservazioni registrate nell’uso dei farmaci che emergono dal colloquio con gli operatori sanitari ed in particolare le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci ad uso umano.)

La necessità e volontà di attenersi strettamente alla legislazione vigente in materia, è stata una scelta delle parti stipulanti, attraverso i richiami inseriti nel CCNL.

Il citato D.Lgs. 30/12/1992 n. 541, è stato superato e sostituito dal D.Lgs 24/04/2006 n. 219. Il D.lgs. 219/06 disciplina il lavoro dell’ISF in maniera veramente particolareggiata e minuziosa, molto più di un “mansionario”; Dall’articolo 119 fino all’art. 128 disciplina il lavoro dell’ISF in ogni suo aspetto operativo al cospetto degli operatori sanitari (medico, farmacista e farmacista ospedaliero). E il CCNL chimico farmaceutico ne rimette in maniera altrettanto particolareggiata e minuziosa ogni mansione.

Nel dettaglio al richiamato, art.122, punto 6, ……… Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.

Mentre i contenuti del citato D.Lgs. 30/12/1992 n. 541, art. 9, punto 6, riguardanti I temi della farmacovigilanza qui sotto riportati , sono stati inseriti al TITOLO IX della 219/06, che recitano:
Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’art. 14, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93. Art. 1.

“1. Le schede di segnalazione di effetti tossici e secondari, conseguenti o comunque correlabili all’impiego di farmaci, che tutti i medici curanti sono tenuti ad utilizzare per le comunicazioni alla unità sanitaria locale competente per territorio previste dall’art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, devono essere conformi al modello che sarà approvato con decreto del Ministro della sanità obbligatoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

2. Le imprese titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali, ivi comprese quelle prodotte all’estero, ed i produttori di farmaci galenici preconfezionati sono tenuti a fornire ai medici curanti un congruo numero di schede conformi al modello di cui al comma 1.

3. Esemplari di tali schede saranno, altresì, pubblicati dal Ministero della sanità nel Bollettino d’informazione sui farmaci.”

Risposte:

Ora , in base alle premesse, si può affermare che, rispondendo al quesito (a), secondo la Filctem Cgil firmataria del CCNL in oggetto, non esiste alcuna possibilità di legame diretto, tra il lavoro del- l’informazione scientifica e i risultati economici del prodotto presentato ai sanitari, anzi è chiara la volontà di dividere nettamente l’attività di vendita e i risultati economici, dalla attività di informazione scientifica, che ha carattere solo ed esclusivamente scientifico, come definito nelle declaratorie contrattuali e dalle leggi vigenti, sopra riportate.

Allo stesso modo, rispondendo al quesito (b), secondo la Filctem Cgil non è possibile, data la dichiarata volontà contrattuale analizzata sopra, commisurare la performance professionale dell’informatore, al valore dei dati economici e di vendita dei prodotti presentati nella propria area geografica di pertinenza lavorativa; per questo motivo non è possibile far scaturire dalle analisi sopra descritte qualsivoglia sanzione, nei confronti del lavoratore.

Per quanto riguarda invece, il tema della formazione, posto al quesito (c), l’azienda ha assoluta fa- coltà di promuovere iniziative mirate a migliorare la professionalità dell’informatore scientifico, qualsiasi sia il dato oggettivo da cui nasce la necessità formativa, purché, gli argomenti del corso in oggetto, attengano all’attività del lavoratore, o abbia carattere generale; è chiaro ad esempio che eventuali corsi di formazione specifici a tecniche di vendita e/o motivazionali rischiano, fatto purtroppo molto diffuso, di creare confusione nel ruolo dalla figura professionale, inserendo caratteristiche di pura natura commerciale in un contesto di assoluta dicotomia tra diverse funzioni. Non è altresì possibile ledere la dignità del singolo mettendo a confronto comune, di carattere plenario, o correggere elaborati individuali, in quanto va sempre garantita la salvaguardia del diritto alla Privacy.

Ora, in base alle premesse, rispondendo al quesito (a), per quanto attiene il CCNL, secondo la Filctem Cgil, in quanto firmataria del CCNL in oggetto, non esiste alcuna possibilità di legame diretto, tra il lavoro dell’informazione scientifica del farmaco presso gli operatori sanitari autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo e i risultati economici del prodotto presentato ai sanitari; anzi è chiara la volontà di dividere nettamente l’attività di vendita e i risultati economici, dall’attività d’informazione scientifica, che ha carattere solo ed esclusivamente scientifico, come definito nelle declaratorie contrattuali sopra riportate, in assoluto rispetto della legislazione vigente.

Allo stesso modo, rispondendo al quesito (b), secondo la Filctem Cgil non è possibile, data la dichiarata volontà contrattuale analizzata sopra, in recepimento delle chiare normative di Legge, commisurare la performance professionale dell’informatore, al valore dei dati economici e di vendita dei prodotti presentati nella propria area geografica di pertinenza lavorativa; per questo motivo non è possibile far scaturire dalle analisi sopra descritte qualsivoglia sanzione, nei confronti del lavoratore.

Per quanto riguarda invece, il tema della formazione, posto al quesito (c), l’azienda può/deve promuovere iniziative mirate a migliorare la professionalità dell’informatore scientifico, qualsiasi sia il dato oggettivo da cui nasce la necessità formativa, purché, gli argomenti del corso in oggetto, attengano all’attività del lavoratore, o abbiano carattere generale; è chiaro ad esempio che eventuali corsi di formazione specifici a tecniche di vendita e/o motivazionali rischiano, atto purtroppo molto diffuso, di creare confusione nel ruolo dalla figura professionale, inserendo caratteristiche di pura natura commerciale in un contesto di assoluta dicotomia tra diverse funzioni.

Non è altresì possibile ledere la dignità del singolo mettendo a confronto comune, di carattere plenario, o correggere elaborati individuali, in quanto va sempre garantita la salvaguardia del diritto alla Privacy. Ricordiamo anzi in proposito che, in base all’articolo 63 del CCNL, la volontà di garantire ed accrescere una formazione puntuale ed adeguata, è chiaramente congiunta di tutte le parti firmatarie il CCNL, in quanto la stessa è ritenuta essenziale per l’azienda e per il lavoratore.

Alla realizzazione di ciò si giunge anche attraverso la nomina, da parte delle Rsu, del Delegato alla formazione, che partecipa fattivamente alla realizzazione di piani di formazione condivisi.

Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni, cordiali saluti.

p.Il Dipartimento Chimico Farmaceutico FILCTEM CGIL Nazionale

Sergio Cardinali

Filctem, chiarimenti ISF


Filctem per gli Informatori scientifici
CON I LAVORATORI, DALLA PARTE DEI CITTADINI
Parliamoci chiaro: l’espulsione dalle aziende di oltre 10.000 informatori negli ultimi dieci anni, ed il sempre più crescente inserimento di venditori con il contratto del commercio, più precario e meno oneroso, sta di fatto creando una gigantesca “confusione”, normativa e di pratica quotidiana, di una attività che rischia clamorosamente di “mischiare” due distinte figure professionali e, ancor peggio, le mette in competizione tra loro. Eppure una corretta ed etica informazione da parte delle aziende serve, per almeno tre buoni motivi: 1) alle aziende stesse per presentare il valore terapeutico dei farmaci vecchi e nuovi; 2) ai medici per avere più opportunità e consapevolezza nelle prescrizioni; 3) al Servizio Sanitario Nazionale per indirizzare meglio la spesa farmaceutica, far risparmiare la collettività e garantire l’accessibilità ai farmaci migliori per tutti i cittadini.
Il tavolo di confronto sulla farmaceutica aperto al ministero dello Sviluppo Economico, le normali relazioni con le associazioni imprenditoriali del settore, gli incontri istituzionali regionali, rappresentano momenti utili ed opportuni per effettuare questa verifica sullo stato dell’arte, ed al tempo stesso, utili a correggerne la deriva in corso.
La Filctem-Cgil è in campo per fare emergere le problematiche ed elaborare soluzioni necessarie per rilanciare il
settore.
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