Le sanzioni previste dal D.Lgs. 219/06

Art. 118: Se la pubblicità presso il pubblico e’ effettuata in violazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero della salute:

Art. 119: Se l’informazione promozionale presso gli operatori sanitari e’ effettuata in violazione delle disposizioni e dei criteri e delle direttive adottate dall’AIFA ai sensi del comma 2, l’Agenzia stessa:

Art. 120: L’AIFA può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche tenuto conto delle linee guida di cui al comma 2 dell’articolo 119, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione di cui al comma 1, se la ritiene in contrasto con le disposizioni e i principi del presente decreto.

Art. 127: In caso di pubblicità irregolare svolta presso gli operatori sanitari, l’AIFA adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all’articolo 118, comma 13.

Art. 147: Chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a centomila euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell’articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell’articolo 123, si applica la sanzione dell’ammenda da quattrocento euro a mille euro.

Art. 148:

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