LEGITTIMITA’ DEI CONTRATTI ENASARCO PER L’INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO?

La mancanza di un Albo professionale rende più che mai difficile la linea di demarcazione tra l’informazione scientifica ai fini di una corretta diffusione dei farmaci e la rappresentanza finalizzata alla vendita del farmaco.

Anche la prassi si evolve più verso la commercializzazione che verso l’informazione…

Il Decreto Legislativo  30.12.1992 n.541, entrato in vigore nel gennaio dell’anno successivo, com’è noto, regola il ruolo dell’informazione scientifica in Italia e all’informatore viene affidato il delicato compito di "pubblicizzare" al medico le caratteristiche del farmaco che rappresenta, e che l’azienda farmaceutica da cui dipende intende commercializzare.

All’art.9 è espressamente dettato che “L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno”.

Risulta palese il rinvio ad un rapporto di lavoro subordinato.

Con il Decreto Legislativo 24.04.2006 n.219, all’art.122 viene riformulato il contenuto dell’attività degli informatori scientifici.

Al comma 3 del suddetto articolo, si riporta che “l’attività degli informatori scientifici e’ svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe alle disposizioni previste dal precedente periodo.

E’ evidente che, sebbene si faccia sempre riferimento ad un rapporto di lavoro, viene meno la dizione “univoco e a tempo pieno” caratteristica del lavoro subordinato e viene addirittura introdotta una deroga alla previsione di rapporto instaurato con unica impresa farmaceutica.

Il che presuppone la possibilità di stipula di diversi tipi di contratti e quindi l’instaurazione di diversi tipi di rapporti di lavoro.

La giurisprudenza apparentemente non ci è d’aiuto…

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