Nuova proposta di emendamento al CCNL sulla figura dell’ISF

Riceviamo e volentieri pubblichiamo gli emendamenti proposti da Antonio Scano da presentare il 5 luglio alle Assemblee sindacali regionali chiamate ad approvare la piattaforma di rinnovo del CCNL


1) EMENDAMENTO.

L’attuale CCNL colloca l’ISF nell’area funzionale “Commerciale, Marketing e vendite”.

Al riguardo:

Viste le Delibere Regionali ai sensi dell’art. 48 commi 21, 22, 23, 24

della

L. 24/11/2003 n. 326, approvate il 13/01/2005 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

Visto la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 art, 3 (Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci);

Visto il D.Lgs n.219/2006 Art. 122.Requisiti e attività degli informatori scientifici…Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130…;

Visto l’Art. 13 Statuto dei Lavoratori – Art. 2103 del Codice Civile””Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto…;

Visto il Decreto Ministeriale 23 giugno 1981 – Art. 1- ripreso dal D. M. 23 novembre 1982 e D. M. 26 febbraio 1985…dove si recita che:… ” L’ attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano …. deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all’ esigenza del contenimento dei relativi consumi”.

Visto il D.Lgs. n. 541, 30/12/92 art.9 (commi 3,6,), art. 14;

Visto l’insuccesso ottenuto da una politica sindacale tesa a sfruttare e penalizzare il comparto e che, a causa di questo perdurare di comportamenti sono stati persi ben 15000 posti di lavoro;

Vista la posizione dell’ANAC, dalla quale si evince chiaramente quale sia la considerazione della figura professionale dell’informatore scientifico, cioè di un professionista da monitorare istante per istante poiché fortemente sospettato di essere “CORRUTTORE SERIALE”!!!

Viste le nuove delibere regionali delle AUSL dell’E.R.;

Riteniamo che:

nonostante gli appelli all’osservanza delle summenzionate leggi, si dovesse riscontrare l’ennesima situazione perseguita negli anni attraverso i vari rinnovi di contratto e, qualora non venisse modificata la posizione dell’ISF, dall’attuale area funzionale commerciale all’area della “Ricerca e Sviluppo”, le OOSS ancora una volta, contravverranno a quanto disposto dal Legislatore, svilendo quindi il ruolo della legge con la quale si intende responsabilizzare l’ISF interponendolo tra i legittimi interessi commerciali delle aziende, e la tutela del cittadino al fine di garantirgli il Diritto alle migliori cure.

Ribadiamo pertanto:

che l’Informatore Scientifico del Farmaco non dovrà più riconoscersi nell’area funzionale di “Marketing e Vendite” ma in quella funzionale di “Ricerca e Sviluppo”.

2) EMENDAMENTO declaratoria profilo ISF

Per quanto riguarda la declaratoria sul profilo dell’ISF chiediamo di eliminare la nota che colloca gli ISF neoassunti e senza esperienza specifica nella mansione, in C1-C2 per 36 mesi e, inquadralrlo al contrario, nella posizione organizzativa B2 per un massimo di 24 mesi.

Faciamo rilevare inoltre che, la attuale posizione dell’SF non ha portato alcun miglioramento alla figura professionale e che, in particolare, non ha generato ulteriori posti di lavoro, al contrario sono stati registrati dal 2007 ad oggi ben 15.000 posti di lavoro in meno, senza che le stesse OOSS abbiano mai preso una posizione precisa ed inequivocabile nonostante il settore industriale sia sempre stato il miglior comparto in termini di risultati economici nel nostro Paese.

Sempre nella declaratoria dell’Isf (Appendice1- Categoria B, punto 64) ELIMINARE i seguenti punti:
“Nell’ambito delle normative di legge in materia, può essere chiamato a svolgere nell’area di pertinenza, secondo le direttive aziendali, ulteriori attività di supporto all’informazione scientifica del farmaco, anche di reportistica e gestione dei flussi informativi che comportino competenze, esperienze e responsabilità, ai fini dello sviluppo delle interazioni territoriali dell’area stessa.

Inoltre da togliere il quinto capoverso:

-Nell’ottica di destinazione del paziente al migliore accesso alle cure che prevedano l’uso di farmaci di cui assicura l’informazione scientifica, raccoglie e riporta le scelte terapeutiche, lo sviluppo previsionale di attività conseguenti, raccoglie e sintetizza, per la propria direzione, le informazioni necessarie a tali fini”.

A tal proposito rammentiamo che …..” Non è consentito agli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle farmacie convenzionate fornire agli ISF ne indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici ne informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali”

Di seguito si segnalano i passaggi più salienti delle leggi citate:

D.Lgs. 24 aprie 2006 n° 219 a proposito dell’Informatore scientifico del farmaco.

  • –  Svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.Lgs. n. 219/06, attività di informazione scientifica presso i medici illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci, al fine di assicurarne il corretto impiego.
  • –  Riferisce all’impresa, nel rispetto dell’art. 122 comma 6 del d.lgs 24 Aprile 2006 n. 219
  • –  “Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma 4 dell’articolo 130, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.”

Indicazioni regionali in materia di informazione scientifica sul farmaco ai sensi del D.lgs 24/04/2006 n. 219 e dell’art. 48 commi 21,22,23,24 del D.L. 30/09/2003, n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326.

  • –  nell’ambito della sua professione l’ISF deve svolgere la propria attività da solo , nel rispetto di quanto dichiarato nelle Linee Guida Stato/Regioni sull’Informazione Scientifica: “ Gli ISF devono svolgere l’attività professionale prevista dalla normativa vigente, presso i medici individualmente; la presenza del capo area o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dall’informazione scientifica.
  • – Possiede un titolo di studio idoneo (art. 122, comma 2, d.lgs 24 aprile 2006 n. 219), un’alta qualificazione professionale ed adeguate conoscenze scientifiche sui farmaci che presenterà ai medici.
  • – Può essere chiamato a svolgere, secondo le necessità aziendali, ulteriori attività, sempre nell’area di pertinenza e nel rispetto delle norme dettate dal d.lgs 24 aprile 2006 n. 219 e dalle Regolamentazioni Stato/Regioni sull’Informazione scientifica, che comportino competenza, esperienza e responsabilità.
  • –  ”….. Non è consentito agli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle farmacie convenzionate fornire agli ISF ne indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici ne informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali”

Il CCNL non può essere in cosi palese contrasto con la legge.
Da questi punti scaturiscono tutte le contraddizioni dei compiti assegnati all’ISF rispetto a quanto previsto dalla Legge : le richieste di raccolte dati e stime di previsioni pazienti/vendite, la profilazione dei medici, e quindi le raccolte di consensi privacy, che sta diventando un business in tutte le aziende che vivono di Marketing, quindi anche le Farmaceutiche.

3) EMENDAMENTO la figura del MLS (Medical Science Liaison).

Riguardo alla figura del Medico di Territorio, è inopportuno oltre che contra legem che tale figura sia posizionata nell’area funzionale Commerciale Mktg/ vendite. In questa figura professionale molte Aziende stanno inquadrando anche non laureati in Medicina o Farmacia e addirittura anche non laureati.

Inoltre abbiamo assistito da alcuni anni ad un proliferare di nuove figure non contemplate nel CCNL. Le maggiori Aziende sono state molto “creative”(Customer Marketing, Customer mktg multichannel, Regional Custom Manager, Account Business Manager,…)

Molte di queste nuove figure svolgono ruoli commerciali e pressoché nessuana attività di informazione scientifica. Sarà necessario creare un profilo e una declaratoria adeguati alle loro mansioni che sono prettamente commerciali, collocandoli nell’area commerciale/marketing.

4) EMENDAMENTO lo “Stress Lavoro Correlato”

A partire dal gennaio 2011 è obbligatorio per le aziende italiane effettuare la valutazione dello Stress Lavoro Correlato.
Era stato già anticipato nel D.Lgs 81/08 (art 28 c1 bis ex D.Lgs 106/09) che si rifaceva esplicitamente all’accordo Europeo del 2004 sottoscritto dalle quattro maggiori organizzazioni Europee (CEEP, UEAPME, UNICE e ETUC) i cui contenuti erano rivolti alla definizione studio dei criteri di prevenzione di questo rischio.

La Commissione Consultiva Permanente si è poi espressa, attraverso la circolare del 18 Novembre 2010, in merito alle tempistiche da rispettare, imponendo tra gli altri, l’obbligo per i datori di lavoro di ripetere la valutazione con una frequenza non inferiore ai tre anni, salvo che gli esisti delle valutazioni pregresse non indichino situazioni di disagio che inducano ad adottare provvedimenti più restrittivi e tempistiche più ravvicinate.

L’attenzione sui rischi emergenti deve essere alta specie in un settore come quello dell’informazione scientifica dove alle mansioni assegnate dalla Legge non corrispondono le mansioni desiderate ed imposte dal datore di lavoro,ponendo l’ISF in una condizione di perenne contraddizione tra ruolo svolto e funzione assegnata dalla Legge . Un’ulteriore fonte di stress è la valutazione che solo in parte si basa sulla preparazione scientifica essendo di gran lunga più importanti le sue performance di vendita sul territorio valutate attraverso dati statistici forniti dalla IMS HEALTH ( ora IQVIA), inoltre bisogna tenere in considerazione la natura del lavoro dell’ISF che svolgendosi in modo individuale e soprattutto isolato “ non gode della protezione della comunità lavorativa “ intesa come vicinanza e possibile testimonianza dei fatti che accadono come avviene nei normali luoghi di lavoro per cui più facilmente, essendo isolato, può subire frequenti affiancamenti del capo area che il più delle volte è ottuso portatore dei meri interessi commerciali della direzione vendite. È necessario mettere a punto indagini e test di valutazione rivolti non solo a identificare e monitorare la situazione e i disagi derivanti da rischi psicosociali quali lo Stress, la violenza e le molestie; ma anche a fornire strumenti utili per la valutazione e l’adozione di adeguate misure preventive e/o correttive terapeutiche.

Si riporta di seguito un approfondimento sul tema.

Cos’è lo stress e quali sono i fattori di rischio

Nell’Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004, citato dal D.Lgs. 81/08, lo stress è definito come “uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che deriva dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione”.
Il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, 1999) definisce lo stress come “reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze dei lavoratori”.
Anche la definizione di stress dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA, 2000) tiene conto di vari aspetti legati all’attività lavorativa: “lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste”.

Le indicazioni fornite dalla EU-OSHA individuano due categorie di fattori di rischio correlati allo stress:

– i fattori di rischio connessi al contesto lavorativo e alla gestione del lavoro (scarsa comunicazione, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi, scarsa partecipazione alle decisioni, rapporti limitati con i superiori, bassa retribuzione, insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro, ecc.);

– i fattori di rischio connessi all’ambiente di lavoro e ai contenuti (condizioni fisiche di lavoro, l’idoneità delle strutture, monotonia, lavoro frammentato, sovraccarico o sottocarico di lavoro, ritmo di lavoro imposto dalle macchine, orari di lavoro lunghi, imprevedibili, ecc.).

Procedere alla valutazione dello stress correlato al lavoro significa valutare il peso che detti elementi hanno nell’impatto con le persone e la loro ricaduta nella condizione lavorativa.

Quali sono i sintomi

Sebbene la percezione dello stress sia psicologica, un’esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi sulla salute fisica delle persone.
I potenziali effetti di questo rischio agiscono sul comportamento della persona e possono colpire due livelli:
– a livello aziendale i sintomi si possono manifestare attraverso assenteismo, riduzione delle produttività, aumento dei casi di infortunio, incremento della percentuale di errori, problemi disciplinari, avvicendamento frequente del personale, aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche;
– a livello individuale si possono verificare reazioni di tipo emotivo (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, depressione, ipocondria, alienazione, spossatezza, problemi relazionali con la famiglia); reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa propensione all’apprendimento di cose nuove, ridotta capacità decisionale); reazioni comportamentali (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco; comportamento distruttivo); reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del sistema immunitario, ulcere peptiche, disturbi cardiaci, ipertensione).
Importante considerare, comunque, è che persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili.

La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato

Dal punto di vista metodologico, nel D.Lgs. 81/08 non sono indicati i requisiti che dovrà rispettare la valutazione dei rischi da stress lavoro- correlato. Tra i compiti della Commissione Consultiva Permanente, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vi è quello di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione dei rischi da stress lavoro- correlato. In attesa di tali indicazioni, il Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, istituito dall’ISPESL nel 2007, ha elaborato una proposta metodologica di valutazione dei rischi da stress correlato al lavoro.
La revisione dei principali modelli scientifici di riferimento, il riferimento al quadro etico di responsabilità sociale rivolto a tutti gli stakeholders, l’elaborazione di un protocollo condiviso su tutto il territorio nazionale e lo studio pilota degli SPISAL della Provincia e del Centro clinico di Verona, sono i principi che hanno ispirato la formulazione di questo contributo applicabile a qualsiasi contesto lavorativo.
La metodologia indicata dall’ISPESL si compone di tre fasi:
1. Inquadramento degli indicatori oggettivi di stress lavoro-correlato, attraverso la compilazione della Check list predisposta
2. Identificazione del livello di rischio, che può essere basso, medio o alto, e pianificazione delle azioni di miglioramento;
3. Misura della percezione dello stress al lavoro dei lavoratori attraverso la compilazione di questionari di percezione analizzati in modo da tener presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori.


Riportiamo il CCNL attualmente in vigore:

La posizione C

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