Professioni Sanitarie, Alla Camera il DDL che riforma gli Ordini. Le novità

Confermato il divieto di compresenza in farmacia solo per le professioni di medico e di farmacista (non è cioè possibile che all’interno della farmacia operi un professionista in possesso della cosiddetta «legittimazione alla prescrizione») e lo elimina per le altre, con l’effetto di favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio.

Verranno istituiti nuovi ordini professionali e sarà facilitato l’accesso alla professione medica degli specializzandi. Stretta contro l’esercizio abusivo della professione e contro i maltrattamenti nelle case di riposo o di cura.

Mercoledì, 06 Luglio 2016 – Scritto da  Valerio Damiani – PensioniOggi.it

 

Approda alla Camera il disegno di legge che reca deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale. Il disegno di legge, di iniziativa del ministro della salute Lorenzin è stato licenziato solo lo scorso 24 maggio dall’Aula del Senato ed è ora stato trasmesso alla Camera per il secondo giro di boa.

Il provvedimento reca un corposo nucleo di norme dedicate al riordino degli ordini e professioni sanitarie con un intervento diretto di riordino per il riassetto della normativa risalente alla legge istitutiva degli ordini, nuove regole per facilitare l’accesso alla professione medica per gli specializzandi, una stretta contro l’esercizio abuso della professione medica e una revisione delle situazioni di conflitto d’interesse tra professioni svolte nello stesso comparto.

I nuovi Ordini. Da segnalare, in particolare l’istituzione di nuovi ordini professionali tra cui quello delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest’ultimo ordine confluisce anche la professione di assistente sanitario). Per quest’ultimo ordine si prevedono i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell’assistente sanitario e delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Viene riconosciuta, inoltre, nell’ambito delle professioni sanitarie anche la figura professionale dell’osteopata e del chiropratico. Anche l’Ordine dei biologi e degli psicologi farà parte degli Ordini delle professioni sanitarie insieme a medici, veterinari e farmacisti. Biologi e psicologi rientreranno sotto la vigilanza del ministero della Salute (oggi sono vigilati dal ministero della Giustizia). Invece il Consiglio nazionale dei chimici assumerà la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni degli Ordini delle professioni sanitarie.

Il disegno di legge interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria, con l’inasprimento delle pene e con la previsione, in caso di condanna o di applicazione della pena, della confisca obbligatoria dei beni mobili o immobili utilizzati per commettere il reato di esercizio abusivo della professione. Viene introdotta una aggravante nell’ipotesi dimaltrattamenti verso persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.

Arrivano, inoltre, misure per agevolare l’accesso dei giovani alla professione medica. Un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni potrà definire ulteriori modalità per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle attività ordinarie delle unità operative delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale facenti parte della rete formativa. Tale previsione, ferme restando e fatte salve le finalità formative della scuola di specializzazione e la supervisione della stessa, in ragione della graduale e progressiva acquisizione di autonomia e di assunzione di responsabilità da parte dei medici in formazione, offre garanzie di una maggiore osmosi di competenze e conoscenze dal personale strutturato delle aziende agli specializzandi. L’obiettivo della norma proposta, nel rispetto dell’autonomia regionale, è quello di accrescere la partecipazione degli specializzandi all’attività professionale. Resta impregiudicata l’applicazione della disposizione a tutti i medici specializzandi senza alcuna differenza tra comunitari e extracomunitari.

Infine il provvedimento rivede il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse. Principio questo plausibile nel 1934 quando le professioni erano solo quelle di medico, di farmacista e di veterinario, ma non più attuale considerato che le professioni sanitarie sono oltre 25. Pertanto, la norma conferma il divieto di compresenza in farmacia solo per le professioni di medico e di farmacista (non è cioè possibile che all’interno della farmacia operi un professionista in possesso della cosiddetta «legittimazione alla prescrizione») e lo elimina per le altre, con l’effetto di favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio. Da segnalare, da ultimo, per superare le difficoltà registrate nelle gestioni societarie di farmacie la possibilità da parte di una società di gestire più farmacie, e al requisito di aver compiuto l’età pensionabile per la direzione di una farmacia, laddove si presenta la necessità di sostituire temporaneamente il socio direttore.

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