Rinnovo CCNL. Attenzione alle “mele avvelenate”

Nella newsletter FEDAIISF n. 16 del 30 marzo, pubblicata sul sito Fedaiisf, colgo con speranza ed entusiasmo l’iniziativa della Filctem-CGIL per ora unica sigla, delle tre più rappresentative, ad assumersi un impegno di restituzione alla legalità del ruolo che a torto, negli ultimi rinnovi contrattuali, è stato cucito addosso agli ISF.

Trascurando l’entusiasmo che è un’emozione e come tale poco gestibile, la Speranza è che le rimanenti sigle ne seguano l’esempio motivate dall’antica sensibilità del Sindacato verso il rispetto delle regole, tenendo in considerazione il ruolo Sociale e la responsabilità legale dell’ISF, non scelti ma imposti, ai quali non potrà sottrarsi neanche se volesse giustificare la sua condotta cercando di addossarne la responsabilità alla volontà commerciale della sua gerarchia avallata,oltretutto, da un accordo contrattuale .

La responsabilità di una condotta non consona alla Legge è esclusivamente dell’Informatore non potendo addurre giustificazioni di mera condotta rispettosa di disposizioni gerarchicamente superiori o derivanti da clausole ambigue del CCNL.

Il CCNL Chimici e’ un ottimo contratto grazie alle capacità e tenacia dei nostri delegati sindacali, tuttavia c’e’ una macchia che bisogna lavare.

Con i rinnovi contrattuali succedutisi dal 2006 in poi il Sindacato ha dato l’impressione di considerarci alla stregua di moneta di scambio come se avesse dimenticato che attraverso il CCNL si possono mettere dei punti fermi a tutela della Salute collettiva preservando, così come stabilito dalla legge, il ruolo dell’ISF. Purtroppo è stato sordo alla legge, stordito dalle Sirene del commercio e dalla ingenuità e buona volontà di preservare posti di lavoro (comunque persi e se ricollocati, dispersi in una miriade di contratti che impediscono una concreta sindacalizzazione) ora è il momento di dimostrare ai Lavoratori che un decreto legislativo varrà pure qualcosa non permettendo, attraverso accordi che tentano di cavalcare la Legge, aggiramenti che consentano di trattare l’ISF come uno strumento commerciale manovrabile da marketing e direzioni vendita.

L’iniziativa della filctem e anche della Fedaiisf va sostenuta appieno  da tutti e con tutte le forze che si è in grado di esprimere, anche con il tesseramento (sono iscritto al Sindacato ed all’Associazione).

Perciò lancio un grido di allerta affinché i nostri Delegati prestino maggiore attenzione alle possibili “mele avvelenate” che potrebbe porgerle Farmindustria, prima che, nell’autunno prossimo , si porti a conclusione il percorso del rinnovo contrattuale iniziato a ridosso del rinnovo precedente.

L’allerta si basa sulla memoria di come si sono succeduti i vari rinnovi e come ad ogni rinnovo Farmindustria abbia ottenuto sempre maggior definizione commerciale del ruolo dell’ISF e dalla lettura di un documento elaborato da Farmindustria, le LiGF (Linee Guida Farmindustria) che evidenzia chiaramente il definitivo passo, elaborato dai legali abituati ad insinuarsi tra le pieghe della Legge, che sancirà, se avallato da un rinnovo contrattuale in tal senso, il ruolo commerciale dell’ISF e la sua dipendenza dalla (mai chiaramente nominata nel documento ma opportunisticamente definita genericamente Struttura) Direzione Vendita e offre la definitiva interpretazione del contratto che dovrà essere applicato all’ISF. Le Aziende che potranno, sceglieranno il contratto che consentirà la minor sindacalizzazione possibile dei Lavoratori (fate uno sforzo di memoria per ricordare l’amaro destino dei colleghi Rottapharm che scelsero “spintaneamente” il passaggio dal contratto Chimici a quello con partita iva prima dell’acquisizione da parte di Meda).

Di seguito alcuni stralci delle LiGF, ometto di commentarli per la banalità delle contestazioni che si potrebbero sollevare alle loro
cavillosità , il loro significato è palese per tutti quelli che non vogliono farsi ingannare dalle Sirene del commercio.

In questo contesto non ci sono sfumature di grigio e il Sindacato può sciogliere il dubbio solo decidendo dove schierarsi:

dalla parte della Legge che definisce in modo molto rigido il ruolo dell’ISF oppure mettersi dalla parte del Padrone che cerca di piegare la Legge ai suoi Interessi, perseverando nel lasciare da solo l’ISF nella battaglia per la legalità che combattiamo tutti i giorni in Azienda.

L’Italia è stata sempre un paese guasto, per trovare esempi di governi non del tutto lazzaroni ma comunque con una furba percentuale di populismo bisogna risalire (mi rammarica dirlo) agli anni ‘60, noi Popolo non siamo esenti da colpe ma preferiamo non vederle, lavoriamo affinché il Paese non si guasti ancor di più ,invertiamo una tendenza non facendo prevalere la seconda ipotesi.

NB: mi scopro intollerante ma non posso non definire interessato al proprio orto il comportamento di Farmindustria perché tali LiGF non sono dettate dalla volontà di rispettare il D.lgs. 219/06 ma unicamente dalla necessità di sfuggire ai rigori del D.lgs 231/01. Se leggerete attentamente la restante parte delle LiGF (recuperabili sul loro sito), noterete l’intenzione di aggirare anche il divieto di affiancamento dell’ISF imposto dalle Linee Guida delle Regolamentazioni Regionali.

L’allerta è diretto soprattutto al Sindacato che ha la gravosa delega, speriamo non deludente nei confronti della Legge, di trattare per noi.

Se l’ISF resterà nell’area commerciale questo rinnovo ne sancirà definitivamente il ruolo e la mansione ma noi continueremo a batterci
forti della Legge:

il Sindacato dovrà decidere, consapevole di assumersi una grave responsabilità se consegnerà il destino degli ISF definitivamente nelle mani del Commercio.

Antonio Giammei Delegato UILTEC RSU ACRAF


STRALCIO DELLE LiGF

PREMESSA

Questo documento ha ad oggetto le sole peculiarità del settore farmaceutico, mentre per la parte generale si rinvia al documento di
Confindustria “linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lvo 231/2001”.

Inoltre, tale documento presuppone e fa proprio il “documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività
di informazione scientifica” emanato da Farmindustria, al quale quindi integralmente si riporta ai fini di una futura redazione finale delle linee guida nel settore farmaceutico.

Il documento altresì non interferisce sulla autonomia organizzativa delle singole imprese che resta preservata.

Il documento si articola in tre capitoli: il primo ha ad oggetto i rapporti con i soggetti tipici del settore farmaceutico; il secondo capitolo tratta dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; il terzo capitolo affronta i rischi reato nei rapporti con i soggetti privati, anche in considerazione dell’ entrata in vigore dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “legge anticorruzione”).

Le linee guida fanno riferimento al:

Decreto legislativo 24 aprile 2006 numero 219

Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile 2008

Farmindustria Codice etico

Codice Deontologico Farmindustria

Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative all’attività di informazione scientifica

CAPITOLO PRIMO: RAPPORTI CON SOGGETTI TIPICI DEL SETTORE FARMACEUTICO

A) ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Area di rischio

Con riferimento alle attività svolte dagli ISF, l’area di rischio risiede nei contatti degli stessi con gli operatori sanitari. Tali attività,
qualora non opportunamente governate sotto il profilo organizzativo-procedurale, possono costituire occasione di tentativi di
determinare le prescrizioni anche con mezzi illeciti, a discapito dello svolgimento della attività di informazione scientifica.

Pertanto è necessario gestire in modo appropriato l’organizzazione degli
informatori scientifici, la definizione della retribuzione variabile e il
sistema di gestione e controllo delle note spese.

A.1 ORGANIZZAZIONE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI

Considerazioni generali

Il rapporto di lavoro tra l’impresa farmaceutica e gli informatori scientifici (di seguito ISF) che effettuano l’attività di informazione scientifica dei propri prodotti, così come il rapporto gerarchico/funzionale tra gli ISF e le funzioni aziendali costituiscono
aspetti importanti nell’ambito di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L’art. 122, comma 3 del D. Lgs. 219/2006 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” (di qui innanzi “Codice del Farmaco”) prevede che l’attività degli ISF debba svolgersi “sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica”, salvo deroghe che possono essere previste con decreto del Ministro della Salute, su proposta dell’AIFA, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese.

Il Codice del Farmaco si limita dunque ad imporre l’unicità del rapporto di lavoro tra ISF e impresa farmaceutica – vietando dunque, salvo specifiche deroghe, che gli ISF possano intrattenere rapporti di lavoro con più imprese farmaceutiche – senza peraltro disciplinare la tipologia di rapporto di lavoro (come è indirettamente confermato dal comma 1 dell’art. 122, che, prevedendo l’obbligo di comunicare all’AIFA la tipologia di contratto di lavoro degli ISF, ne ammette la possibile varietà).

L’art. 122, comma 6 del Codice del Farmaco prevede che gli ISF “devono riferire al Servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale
essi dipendono, ed al responsabile del servizio di farmacovigilanza (..) tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali (..)”. A sua volta, l’art. 126 del Codice del Farmaco prevede che il Servizio scientifico – il quale è “incaricato dell’informazione sui medicinali” che l’impresa immette sul mercato – “deve essere indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica” ed è tenuto, tra l’altro, a verificare che gli ISF siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal Codice del Farmaco.

Il Codice del Farmaco prevede quindi la dipendenza funzionale degli ISF dal Servizio scientifico, al quale spetta il compito di curarne la formazione e garantire la correttezza scientifica del messaggio.

Profilo organizzativo-procedurale

Tipologia di rapporto di lavoro tra ISF e impresa farmaceutica

Il rapporto di lavoro subordinato, che è il più frequentemente utilizzato nella prassi, appare quello astrattamente più efficace dal punto di vista della idoneità a prevenire possibili attività criminose degli ISF, nell’ottica del D. Lgs. 231/2001. Il rapporto di lavoro subordinato consente, infatti, al datore di lavoro – nella specie, l’impresa farmaceutica – di esercitare, attraverso idonee direttive, un penetrante controllo sull’operato degli ISF, per ciò che attiene sia all’attività lavorativa in senso stretto che, soprattutto, all’attività di formazione professionale e scientifica.

Qualora vengano adottate tipologie di rapporto lavorativo diverse da quella del rapporto subordinato, ovvero rapporti di parasubordinazione (quali quelli del lavoro a progetto e della somministrazione di lavoro o staff leasing) oppure rapporti di lavoro autonomo, occorrerà, fatta salva l’esigenza prettamente giuslavoristica di mantenere per tali rapporti le caratteristiche proprie del lavoro autonomo o para-subordinato, contemperare la maggiore autonomia operativa e decisionale degli ISF con opportuni rimedi di tipo contrattuale (in termini di formazione e verifica), tali da assicurare il puntuale rispetto da parte degli ISF del codice di condotta dell’impresa, e che potranno portare all’applicazione di penali (di contenuto analogo alle misure disciplinari applicabili ai dipendenti), fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di gravi inosservanze da parte degli ISF.

L’attività degli ISF avviene generalmente alle dipendenze gerarchiche delle Strutture addette alla Gestione operativa degli ISF, e quindi sottoposta alle direttive dei vari Capi- area che operano in dette Strutture, i quali a loro volta rispondono ai Responsabili delle Strutture stesse.

In tale ottica, spetta alle suddette Strutture regolare l’attività degli ISF attraverso l’elaborazione dei c.d. “cicli operativi di attività”, nei
quali viene appunto descritta la strategia di informazione scientifica (con riferimento, ad es., ai medici di medicina generale e specialisti da contattare, al numero di visite da effettuare, ai prodotti da presentare e promuovere, all’assegnazione di materiale promozionale, campioni gratuiti, etc.) da attuare nel rispettivo periodo per le varie aree terapeutiche.

A tal proposito, i cicli operativi devono essere strutturati in modo tale da rispondere oltrechè a legittime esigenze di tipo commerciale anche – e soprattutto – ad esigenze atte a garantire contenuti di tipo scientifico e modalità operative e relazionali appropriate e corrette, tali da prevenire il rischio di eventuali reati.

Pertanto, tale – ineludibile – attività di direzione svolta dalle citate Strutture, deve essere sottoposta alla supervisione e controllo del Servizio scientifico, dal quale gli ISF funzionalmente dipendono. E’ pertanto necessario che il Servizio scientifico, in posizione di autonomia e indipendenza dalla Struttura, attraverso il suo responsabile, riveda ed approvi il materiale informativo promozionale utilizzato dagli ISF, il ciclo operativo, le relative istruzioni fornite agli ISF, garantendone la correttezza sotto il profilo scientifico e deontologico.

Formazione e Addestramento

L’intervento del Servizio scientifico appare altresì necessario sul versante delle attività di formazione. Sotto questo profilo, le attività di formazione e addestramento degli ISF rivestono particolare importanza e devono conseguentemente essere oggetto di pianificazione adeguata, se non altro perché gli ISF si relazionano con la Pubblica Amministrazione [P.A.] (medici, farmacisti, operatori sanitari) direttamente e pressoché quotidianamente, veicolando contenuti informativi su prodotti/aree terapeutiche presidiate dall’impresa farmaceutica.

In questo contesto, l’attività di formazione può essere effettuata attraverso, ad esempio:

• la partecipazione a seminari e corsi esterni finalizzati alla conoscenza di tecnologie,

aspetti e metodologie di carattere generale o specifiche;

• l’effettuazione di riunioni interne, eventualmente anche con il supporto di consulenti esterni per facilitare la comprensione di temi specifici;

• la divulgazione di pubblicazioni, informazioni e documenti tecnici;

• la partecipazione a corsi specialistici interni e/o esterni;

• l’affiancamento da parte di personale più esperto per un determinato
periodo di tempo;

• l’e-learning (formazione a distanza).

È necessario che l’intervento formativo sugli ISF privilegi non solo l’informazione scientifica propriamente detta sullo specifico “portafoglio prodotti”, ma anche percorsi didattici aventi ad oggetto, ad esempio, le seguenti tematiche:

D. Lgs. 219/2006 e normativa correlata;

Codice Deontologico Farmindustria;

D. Lgs. 231/2001;

Documento di riferimento per la certificazione Farmindustria delle procedure relative alle attività di informazione scientifica;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, regolamenti e procedure interne;

Codice etico aziendale;

Normativa sulla sicurezza;

Normative regionali sull’ informazione scientifica;

CCNL chimico-farmaceutico.

Coerentemente con tale finalità, il piano di formazione per gli ISF viene effettuato su impulso del Servizio scientifico in coordinamento con la Struttura addetta alla Gestione operativa degli ISF.

Il Servizio scientifico deve inoltre intervenire, oltre che direttamente nella fase formativa propriamente detta, anche successivamente ad essa, ovvero sul controllo della formazione erogata agli ISF. Il monitoraggio circa l’efficacia degli interventi formativi può essere effettuato, ad esempio, attraverso colloqui e test di verifica dell’apprendimento successivi alle singole aree tematiche, con sbarramenti variabili di risposte corrette per accedere all’area successiva (formazione a distanza – sistema c.d. del “self assessment”).

Sulla base di tali strumenti valutativi, il Servizio scientifico deve essere in grado di:

a) valutare le competenze possedute/dimostrate dall’ISF con riferimento alle capacità e conoscenze richieste;

b) identificare le aree di miglioramento;

c) elaborare un piano strutturato di attività di formazione e di azioni di sviluppo mirato a supporto degli eventuali gap di competenza individuati.

A tale scopo, le agende degli incontri formativi ed i report di verifica dell’apprendimento relativi agli ISF devono essere archiviati in modo da permettere un controllo da parte del Servizio Scientifico.

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