Sentenza. Non viola il rapporto fiduciario tra azienda e dipendente una mail di scuse ad un medico per l’atteggiamento del capo area in affiancamento

“Non viola il rapporto fiduciario tra azienda e dipendente inviare una mail di scuse ad un estraneo all’azienda, la mail di scuse era “dovuta” per il comportamento tenuto dal superiore gerarchico in contrasto con quello del dipendente davanti a terzo”.

Ad un informatore scientifico del farmaco veniva irrogata da parte dell’azienda la sanzione disciplinare della sospensione lavorativa per tre giorni, sulla base del contegno contestato al dipendente, il quale avrebbe posto in essere una forma di insubordinazione rispetto al diretto superiore gerarchico area manager presente in occasione di una visita informativa.

La consistente in una delegittimazione dell’area manager dinanzi al medico mediante l’invio di una mail con cui il dipendente si scusava per il comportamento tenuto dal suo superiore davanti al medico, che avrebbe asseritamente provocato anche un danno per l’immagine dell’azienda stessa.

L’informatore impugnava la sanzione dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze chiedendo l’annullamento della stessa perché infondata non ravvisandosi gli estremi della insubordinazione, perché illegittima in quanto la contestazione era generica e la sanzione irrogata non era proporzionale al fatto addebitato, con la richiesta di annullamento della sanzione, l’informatore chiedeva altresì la restituzione di quanto trattenuto.

Il Tribunale di Firenze accoglieva pienamente il ricorso dell’informatore scientifico ritenendo l’addebito disciplinare non fondato sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata che non ha visto confermato alcun elemento oggettivo e soggettivo come contestato dall’azienda, non concretandosi il contegno dell’informatore – invio della mail di scuse –  in una forma di insubordinazione con conseguente assenza di delegittimazione del superiore gerarchico ed insussistenza di alcun danno di immagine alla società.

L’azienda è stata altresì condannata alla refusione di quanto trattenuto in esecuzione della sanzione e al pagamento integrale delle spese di causa.

Sentenza.ISF.Firenze

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