Toscana. Attività ISF dal 27 maggio secondo linee guida Conferenza delle Regioni

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

  1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere, di cui all’allegato 1;
  2. in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli trovano, comunque, applicazione i principi e le misure di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.48/2020, n.57/2020 i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottate nella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17/5/2020;
  3. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

(…omissis…)

DISPOSIZIONI FINALI

Cessa di avere efficacia l’Allegato 3 dell’ordinanza n.59 del 22 maggio 2020 – Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 relativo all’attività di biblioteche e archivi;

La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Con riferimento ai paragrafi 10, 13 e 14 la presente ordinanza è valida, salvo modifiche, fino all’adozione di disposizioni che prevedano il graduale ripristino della formazione in presenza;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; ai Prefetti;

ai Sindaci;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente

Allergato 1

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