TRANSAZIONE GIUDIZIALE. Tassabilità dell’incentivo all’esodo, non tassabilità del danno biologico e/o professionale

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo sono tassate con la stessa aliquota del TFR, trattandosi di emolumenti soggetti allo stesso regime fiscale (tassazione separata).

L’eventuale imposta aggiuntiva che l’Agenzia delle Entrate rideterminerà successivamente (dopo 4/5 anni, applicando l’aliquota media calcolata sui redditi complessivi dichiarati nel quinquennio antecedente) è ad esclusivo carico del lavoratore.

Da rilevare che dalla riliquidazione potrebbero scaturire conguagli non solo a debito, ma anche a credito; per entrambi il lavoratore sarà unico responsabile/beneficiario nei confronti dell’erario.

Le somme erogate a tale titolo vengono considerate risarcimento del danno. Pertanto tali somme, in quanto sostitutive del reddito, sono da assoggettare a tassazione (“lucro cessante”).

Viceversa, rientrano nel concetto di “danno emergente”, e come tali escluse da tassazione, quelle erogate al fine di risarcire un danno alla salute, alla professionalità, danno morale, eccetera (Cassazione, sentenza n. 18369 del 16/6/2005).

La norma di riferimento è l’articolo 6, comma 2, del Tuir.

Va altresì aggiunto che tale distinzione deve essere presa in considerazione anche nel caso in cui le somme siano state percepite a seguito di procedure transattive, al netto delle spese legali sostenute. Poiché anche per tali somme, ai fini della tassabilità, deve sussistere il collegamento alla perdita di redditi, se la transazione è relativa ad altra fattispecie (ad esempio, rinuncia al giudizio), gli importi assumono carattere risarcitorio non tassabile” (Cassazione, sentenze n. 9893 dell’11/10/1997 e n. 9950 del 28/7/2000; Ctr Lazio, sentenza n. 48 del 20/4/2005).

Vedi anche:

http://www.studiogiordano.it/update/post/22/le-somme-erogate-a-titolo-di-danno-biologico-nonsono-soggette-a-tassazione

Pubblicato da SGA-admin il 21/02/2012 15:50

La figura del danno biologico è venuta creandosi nel corso degli anni ad opera della giurisprudenza e si è affiancata alle figure del danno patrimoniale e del danno morale previste dalla legge.

Per “danno biologico” si intende il danno alla salute che abbia alterato l’equilibrio psicofisico della persona, in grado di provocare ripercussioni negative in ogni ambito, anche personale e familiare, in cui si svolge la personalità dell’individuo.

La Corte Costituzionale, con sentenza 14.7.1986, n. 184, ha espresso il principio secondo cui il bene salute è tutelato dall’art. 32, comma 1, della Costituzione, non solo come interesse della collettività, ma anche, e soprattutto, come diritto fondamentale dell’individuo. Secondo la Corte, la semplice lesione inferta alla salute implica di per sé il prodursi del danno biologico, che viene ritenuto risarcibile anche al di là del limite della riserva di legge disposto dell’art. 2059 c.c. alla risarcibilità dei danni non patrimoniali. Pertanto, in virtù di tale assunto, il danno biologico viene ascritto in una categoria a sé stante, distinta sia dalle conseguenze squisitamente economiche (derivanti dalla effettiva riduzione dei redditi o dalla ridotta capacità di guadagno), sia dalle sofferenze di ordine puramente morale cui è rivolta la tutela prevista dall’art. 2059 Cod. Civ.

La giurisprudenza ha individuato i caratteri essenziali della figura del danno biologico “nella menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto, nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”.

Sotto il profilo del trattamento fiscale applicabile alle somme percepite a seguito di risarcimento del danno biologico, l’articolo 6, comma II, TUIR, stabilisce che, laddove tali somme siano qualificabili come lucro cessante, sono sottoposte allo stesso regime di tassazione dei redditi sostituiti o perduti, mentre, se sono rivolte a ristorare il cosiddetto danno emergente, ovvero la perdita patrimoniale subita dal soggetto, non sono assoggettate a tassazione.

Alla dottrina appare assai evidente che il danno biologico vada esente da ritenuta IRPEF, in quanto riconducibile ad un “impoverimento patrimoniale immediato del danneggiato e non prospettico, come nel caso di lucro cessante, la determinazione del quale è effettuata secondo un ragionevole criterio di attendibilità dei guadagni”.
Nella specifica ipotesi di risarcimento di un danno biologico in caso di transazione relativa a crediti di lavoro, va accertato se sussista una sottoposizione a tassazione separata degli emolumenti corrisposti, ex art. 17, I comma, lettera a), TUIR, ovvero se tali somme possano qualificarsi come risarcimento del danno emergente, restando sottratte a imposizione.

A tale interrogativo la giurisprudenza risponde mantenendo saldo il riferimento all’art. 6 del TUIR, secondo cui risultano imponibili i proventi e le indennità che “costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”, e che siano, pertanto, qualificabili come lucro cessante; mentre, come rilevato, sono escluse da tassazione le somme erogate le quali siano collegate a una perdita patrimoniale (danno emergente).
Orbene, in relazione ai risvolti fiscali del danno biologico è interessante il pensiero dei giudici tributari della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, sez. VI, nella sentenza n. 465 del 4.7.2000.

La vicenda processuale affrontata e risolta dai giudici regionali dell’Umbria riguardava la tassabilità IRPEF di somme erogate, nel corso dell’annualità 1993, ad alcuni dirigenti aziendali a titolo di risarcimento di danno biologico, conseguente a illegittimo comportamento del datore di lavoro (licenziamento). Il collegio giudicante, accogliendo le tesi dei contribuenti, ha riconosciuto non trattarsi di somme dovute dal datore di lavoro, quale corrispettivo della prestazione svolta, ma di somme dovute a titolo risarcitorio di danno emergente in seguito ad una causa di lavoro promossa dal dipendente, che ha ritenuto ingiusto e illegittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro. Pertanto, si è affermato che la somma percepita, in quanto atta a riequilibrare la menomata capacità lavorativa del dipendente, non integra alcuna retribuzione (tant’è che non è stata commisurata alla durata ed esistenza del rapporto di lavoro) e manca dei presupposti normativi per la tassazione, come previsto dagli artt. 46 e 16 del TUIR.

Tale interpretazione, era stata già avvalorata dalla Suprema Corte, che aveva statuito, con propria sentenza del 14/12/1999, n. 14089, l’esclusione del carattere reddituale dell’indennità corrisposta a titolo di risarcimento del danno conseguente a illegittimo comportamento del datore di lavoro, prima della data con cui il legislatore ha posto fine alla dubbia interpretazione.

Della questione si è occupata anche l’Agenzia delle Entrate che, con R.M. 27.5.2002, n. 155/E, ha affermato che, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e, così, ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente. Viceversa, qualora il risarcimento erogato si proponga di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (cd. danno emergente) ed abbia, quindi, la precisa funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non va assoggettata a tassazione.

Decisiva, sull’argomento, è la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, n. 11186 dell’11.06.2004. Un lavoratore presenta istanza di rimborso per l’IRPEF, trattenuta dal datore di lavoro, su una somma erogata in base a sentenza del Giudice del lavoro, per danno biologico derivante da una dequalificazione da lui subìta e da un atteggiamento persecutorio e mortificante. Successivamente, impugna il silenzio rifiuto. Sia la Commissione di primo grado sia la Commissione Regionale accolgono la domanda in quanto riconoscono la natura risarcitoria della somma, che non va a ripianare una perdita di reddito e, quindi, non rientra tra le indennità classificate come redditi dall’art. 6 TUIR. Il Ministero delle Finanze contesta che, ai sensi degli articoli 6, 46 e 48 D.P.R. n. 917/86 e 2696 c.c., il legislatore ha fissato per la tassabilità un criterio molto ampio fondato sull’oggettiva connessione dell’emolumento con lo svolgimento del rapporto di lavoro. Aggiunge che l’art. 6 citato esclude, espressamente, dalla tassazione le indennità percepite per invalidità permanente o morte, per cui solo queste costituiscono danno emergente, mentre le altre costituiscono lucro cessante. La Suprema Corte ritiene che la somma in questione, inquadrabile tra il danno emergente subìto dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, non è sicuramente tassabile.

Avv. Massimo Giordano

http://www.studiotributariovillani.it/public/ins_novita/docnovita/giurisprudenza_tassazione_IRPEF_somme_risarcimento_danno_05-09-05.pdf

pag.17 Lesione della reputazione, dell’immagine professionale e della vita di relazione del dipendente.

Pag.19 Danno biologico.

 

http://www.conteggi.it/contratti%5CINDENNIZZONONIMPONIBILE.pdf

Cassazione Sezione Tributaria. Sentenza 2887 del 9/12/2008

P.M. – 11/09/2015 – Fedaiisf

 

 

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