Trattamento di integrazione salariale e NASpI

Con la circolare INPS 12 marzo 2020, n. 38, l’Istituto specifica le modalità di applicazione delle norme previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori che svolgono attività in quella che, all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19, era stata definita “zona rossa”, ora estesa a tutta Italia.

Con la circolare si forniscono le istruzioni operative per richiedere i seguenti trattamenti di integrazione salariale:

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.

Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (circolare 9 settembre 2016, n. 176).

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione

 

 

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