Allarme medici: da Finanziaria competenze sempre più residuali rispetto a infermieri

Anaao: “profili di illegittimità”. Continua lo smantellamento della professione medica: prima si concede potere prescrittivo ai farmacisti e ASL, ora la pressione delle 22 professioni non mediche sarebbe sfociata nel comma 566, il quale conferisce più competenze agli infermieri in sei ambiti specialistici: territorio, emergenza, medicina, chirurgia, pediatria e salute mentale/dipendenze.  

Sabato, 10 Gennaio 2015 – Doctor33

«Non temiamo la perdita di competenze del medico a beneficio di altre figure sanitarie: gli infermieri seguono un legittimo percorso di empowerment. Dà fastidio però che si ragioni per “colpi di mano”, dimenticando il passato, e che ora il governo pretenda di risolvere in tre righe al comma 566* [vedi sotto] della Finanziaria la questione della revisione globale dei ruoli e delle competenze delle professioni nel Servizio sanitario nazionale, quando doveva essere disciplinata da un tavolo ad hoc, secondo l’articolo 22 del patto salute».

A nome di Alleanza per la Professione Medica, sigla che raggruppa gli ospedalieri Cimo, i medici di famiglia Fimmg, gli specialisti Sumai e i dentisti Andi, il presidente Cimo Riccardo Cassi chiarisce il comunicato di “condanna” del metodo – più che del merito – con cui opera il legislatore in tema di “revisione” delle regole d’ingaggio tra operatori Ssn.

Il tavolo ex articolo 22 sull’accesso alle professioni previsto dal patto stato-regioni dell’anno scorso pare essersi arenato per il braccio di ferro tra regioni e università sulla formazione. Intanto però la pressione delle 22 professioni non mediche sarebbe sfociata nel comma 566, il quale offre veste formale a un precedente accordo stato regioni che conferisce più competenze agli infermieri in sei ambiti specialistici: territorio, emergenza, medicina, chirurgia, pediatria e salute mentale/dipendenze.

La leader dei collegi infermieristici Ipasvi Annalisa Silvestro ha chiarito in alcuni interventi la portata epocale della norma; nel sindacato ospedalieri Anaao si è invece rimarcato che il pericolo di delegittimare ruolo e competenze del medico si ravvisa più sul territorio e sui percorsi di diagnosi e terapia delle cronicità, dove ancora i compiti non sono definiti, che in ospedale.

La legge di stabilità ora prevede che stato e regioni sentite le rappresentanze professionali, siglino un accordo per rivedere ruoli funzioni regole d’ingaggio e responsabilità tra le professioni sanitarie e avallino percorsi formativi complementari nel frattempo portati avanti nelle varie realtà regionali.

«Da mesi di questi temi dovrebbe occuparsi una cabina di regia nel cui ambito noi avevamo fatto una proposta come Cimo – dice Cassi – poi è arrivata la chance del tavolo ex articolo 22, ora a tutto ciò si sta sostituendo l’ipotesi di un accordo stato regioni. Prima, dovranno sentire le rappresentanze delle varie professioni ma non è chiarito chi sentiranno né se sentiranno noi medici». Tra l’altro, in premessa il comma 566 tiene ferme le competenze del professionista medico chirurgo “in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia”.

«Che si intende per atti complessi? Vuol dire che altri eseguono gli atti semplici e noi supervisioniamo oppure che ogni atto medico è la summa di processi decisionali e relazionali che si formano tra varie figure?»

Secondo Apm, ci vuole un chiarimento interprofessionale «al quale l’articolo 22 del patto salute apriva e che la nuova formulazione non garantisce più. In particolare, va chiarita la leadership del medico, che ha alle spalle 6 anni di laurea e 5 di specializzazione, in ambiti chiave, dove la responsabilità è oggi sempre attribuita dal giudice al medico».
Mauro Miserendino

*566. Ferme restando  le  competenze  dei  laureati  in  medicina  e chirurgia  in  materia  di  atti   complessi   e   specialistici   di prevenzione, diagnosi, cura e terapia,  con  accordo  tra  Governo  e regioni, previa concertazione  con  le  rappresentanze  scientifiche, professionali e sindacali  dei  profili  sanitari  interessati,  sono definiti i ruoli, le competenze,  le  relazioni  professionali  e  le responsabilità individuali  e  di  equipe  su  compiti,  funzioni  e obiettivi delle professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione,  anche  attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Competenze infermieri, Anaao non esclude profili illegittimità nell’iter ex comma 566

«Valuteremo gli esiti della nuova Legge di stabilità che mette in gioco competenze professionali e organizzative dei medici, che noi consideriamo intangibili, e se attività spettanti per legge al medico saranno affidate ad altre professioni metteremo in campo procedure legali a difesa dei colleghi». A Carlo Palermo, vicesegretario vicario Anaao Assomed, il comma 566 della nuova Finanziaria non va giù, come a tutto il sindacato leader degli ospedalieri. «A leggerlo sembra che a noi medici spettino solo atti complessi e specialistici, e ad infermieri ed altri sanitari atti “semplici e generici”. Ma nessuna legge ha previsto il discrimine complesso/semplice. Le leggi esistenti e le sentenze della magistratura sono chiare in merito alla esclusiva responsabilità del medico nel processo diagnostico e nella prescrizione terapeutica. Anche la legge 42/99 ha fatto salve le competenze del medico, mentre è un decreto ministeriale, il 739/94, che individua le disposizioni per la professione infermieristica. La validità di questi riferimenti è riconosciuta anche dal sindacato infermieri Nursind. Il D.Lgs 502/92 ha, inoltre, riservato al medico funzioni di direzione ed organizzazione in ambiti di diagnosi, cura, prevenzione, riabilitazione. Il nuovo testo invece affida novità che possono impattare su leggi esistenti a una terza camera, la conferenza stato-regioni». Anaao aveva a più riprese avvertito che queste materie dovrebbero essere inquadrate con leggi e normative a valenza nazionale se si vuole chiarezza giuridica e non si vuole una balcanizzazione del diritto alla salute. Inoltre, Palermo ricorda che «le leggi di riferimento per le competenze infermieristiche prevedono come obbligatorio l’acquisizione del parere dell’Ordine dei Medici. Questi passaggi non possono essere saltati».
Il comma 566 per Anaao travalica la semplice attribuzione di nuove competenze agli infermieri. «Se si trattasse di una semplice riscrittura del decreto 739, niente da dire, anzi! Molte sperimentazioni regionali di empowerment dell’infermiere vanno diffuse a livello nazionale in quanto migliorative dell’assistenza. Ma sono cose su cui si dialoga tutti insieme». Nel comma 566 Palermo anziché il dialogo vede il blitz. «Un anno fa nel documento della cabina di regia (istituito per recuperare il dialogo dopo che i sindacati medici avevano bocciato il documento sulle competenze infermieristiche, ndr) si ribadiva che le responsabilità diagnostiche e terapeutiche sono in capo ai medici anche per favorire l’evoluzione professionale a livello organizzativo e ordinamentale. Poi in estate si era riparlato di professioni e di un tavolo da istituire ex novo secondo articolo 22 del Patto per la salute Stato-Regioni. Ora arriva la Legge di stabilità che sposta l’ottica sull’atto medico cercando di distorcere il corpo legislativo e giudiziario esistente. Noi non vediamo il motivo di toccare l’attuale inquadramento giuridico che affida al medico precise responsabilità negli atti professionali e un ruolo di riferimento organizzativo multi professionale derivante dal fatto che abbiamo sulle spalle 6 anni di laurea e 5 di specialità. Altra cosa è sostenere le competenze specialistiche che gli infermieri hanno legittimamente maturato in questi anni e che oltre ad essere riconosciute andrebbero valorizzate in termini economici. Una prospettiva quest’ultima che pure spaventa gli estensori del comma 566 quando ricordano la necessità di non creare altri oneri allo stato».

Mauro Miserendino – 12 Gennaio 2015 – Doctor33

Stabilità, Confederazione associazione distretti: “sì a evoluzione professioni sanitarie”

martedì 13 gennaio 2015

di Redazione 
AboutPharma and Medical Devices

Card promuove il comma 566 e accoglie con favore la previsione di un percorso che vedrà la progressiva evoluzione di infermieri e tecnici

L’ormai noto comma 566 della Legge di Stabilità, che non è piaciuto molto ai medici italiani, è stato promosso invece alla Confederazione delle associazioni regionali dei distretti (Card), che riunisce le associazioni dei direttori, dei responsabili e degli operatori dei distretti sanitari di tutte le Regioni italiane. La confederazione, infatti, accoglie con favore la previsione di un percorso che vedrà la progressiva evoluzione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione verso l’assunzione di crescenti competenze avanzate e di tipo specialistico.
Secondo Gilberto Gentili, presidente Card, “Il dato fondamentale è già stato esplicitato nell’atto di nascita della Cabina di Regia per le professioni sanitarie, voluta a novembre scorso da Governo e Regioni come luogo di confronto permanente su questi temi: gli infermieri e le altre professioni sanitarie, negli ambiti individuati dagli specifici profili professionali di riferimento, sono già oggi garanti del processo assistenziale. E ciò è vero più che mai nel vasto campo dell’assistenza domiciliare. L’assunzione di competenze e responsabilità crescenti, da parte dei professionisti della salute diversi dal medico, rappresenta al contempo un giusto riconoscimento per questi operatori e un percorso ormai ineludibile verso una gestione condivisa, e quindi sostenibile, del problema delle cronicità”.
In sostanza, spiega Gentili, “Gli operatori dei Distretti sanitari sono convinti che per garantire sul territorio un’assistenza adeguata ai pazienti cronici, e quindi per dar compimento anche alla vocazione dell’ospedale come centro di presa in carico delle emergenze e delle acuzie, le parole chiave per tutti i professionisti della salute debbano essere autonomia e responsabilità, naturalmente fondate sulle necessarie competenze, e quindi anche su eventuali passaggi formativi supplementari”.

 

 

 

 

 

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