È stata firmata il 23 giugno l’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale relativo alle Case di Comunità.
L’accordo dovrà ora completare il previsto iter procedurale per poter entrare in vigore entro il 30 giugno 2026, nel rispetto delle scadenze indicate dal PNRR. Dopo il passaggio alla Corte dei Conti, chiamata a certificare i relativi costi e previsto già nella giornata di oggi, il testo sarà all’ordine del giorno di una Conferenza Stato-Regioni straordinaria, probabilmente già nella giornata di domani, per l’approvazione dell’Atto di Intesa che renderà vigente l’Accordo.
La pubblicazione dell’Atto di Intesa in Gazzetta Ufficiale è attesa entro la settimana. (Fonte: Fimmg)
Scotti: “Firma accordo dimostrazione di responsabilità da parte nostra”
D’altra parte già ieri mattina le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci lasciavano trapelare una felice conclusione della trattativa. L’intesa però – come da previsioni – non è stata siglata da tutte le realtà sindacali, ma qui occorre fare una riflessione. Prima dell’accordo stralcio era stato firmato infatti quello politico, che prevede per settembre l’atto di indirizzo dell’Acn, che dovrebbe essere chiuso prima della fine dell’anno. “Non un dettaglio procedurale: è il ritorno alla sede in cui le condizioni di lavoro dei medici di medicina generale devono definirsi, cioè la contrattazione”, ci aveva detto Scotti.
Qualcuno però rischia di essere ‘tagliato’ fuori. Chi si siederà inoltre al tavolo per fissare gli orari di lavoro all’interno dei vari regolamenti aziendali? Insomma, gli iscritti ai sindacati che sono rimasti fermi sul no rischiano di subire l’accordo, senza che i loro rappresentanti abbiano voce in capitolo.
Cosa prevede il contratto
Il contratto prevede l’introduzione di un obbligo per i medici di medicina generale fino a 6 ore settimanali
Per garantire la continuità dell’attività, sarà compito della singola Azienda sanitaria definire il fabbisogno orario della struttura, dopo aver impiegato il personale già assegnato ad attività orarie e consultato il referente dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale), ove presente, e quindi di distribuire le ore residue tra i medici operanti nel territorio della Casa della Comunità.
L’accordo dovrà ora seguire il suo iter procedurale per entrare in vigore entro la data del 30 giugno 2026, nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr per l’operatività delle nuove strutture territoriali. (Fonte: Fimmg)
SNAMI non firma
SNAMI comunica di non aver sottoscritto il testo proposto nell’ambito del confronto in corso sulla Medicina Generale.
Alla luce degli sviluppi delle ultime ore, il Sindacato ha convocato con urgenza gli organi statutari competenti al fine di effettuare tutte le necessarie valutazioni e assumere una decisione condivisa e consapevole.
«In questo momento riteniamo doveroso ascoltare e coinvolgere gli organismi rappresentativi della nostra organizzazione prima di assumere qualsiasi determinazione definitiva» dichiara Simona Autunnali, Presidente Nazionale SNAMI. «Sarà il confronto interno a consentirci di valutare con attenzione ogni aspetto della proposta e individuare la posizione più coerente con il mandato ricevuto dai medici che rappresentiamo». (Fonte: SNAMI)
SMI non firma l’accordo
Roma, 23 giu.- Esprimiamo la nostra contrarietà alla proposta di integrazione-stralcio dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per le Case della Comunità (CdC), dichiarando l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione del testo per queste motivazioni: stravolgimento della natura giuridica del rapporto di lavoro che attualmente disciplina l’esercizio della professione di medico di medicina generale con il Servizio Sanitario Nazionale nell’alveo della libera professione convenzionata, così Pina Onotri, Segretario Generale SMI, commenta la contrarietà del Sindacato Medici Italiani all’ACN proposto dalla parte pubblica in SISAC.
L’imposizione a tutti i medici in servizio dell’obbligo orario fino a sei ore settimanali nelle CdC trasforma l’attività della medicina generale a mera copertura di “fabbisogno orario residuo” strutturato dall’Azienda Sanitaria Locale. In questo modo s’introducono elementi di un rapporto di subordinazione e allo stesso tempo, permane l’assenza di tutele previste per il lavoro dipendente.
La subordinazione dei turni alle unilaterali “determinazioni della Azienda di appartenenza” introduce elementi tipici dell’etero-direzione e del potere direttivo aziendale. Si configura in questo modo un gravissimo squilibrio contrattuale in quanto, contestualmente, non vengono riconosciute al professionista le correlate tutele del lavoro subordinato (indennità di malattia, infortuni, ferie garantite, ammortizzatori sociali o limitazione del rischio d’impresa). Il rischio organizzativo ed economico rimane interamente a carico del medico, libero professionista.
Abbiamo la necessità, da parte nostra, di un’ampia consultazione e condivisione democratica con gli iscritti perché le modifiche proposte incidono in modo radicale, strutturale e permanente sulla vita professionale e sulla gestione quotidiana dei singoli medici. Lo SMI ha il mandato vincolante e il dovere morale di sottoporre il testo a una consultazione capillare dei propri iscritti, raccogliendone il consenso o il dissenso prima di vincolare la categoria a obblighi così stringenti.
Del resto, già nell’ arco di tutto il periodo di confronto istituzionale, siamo stati coerenti con le posizioni assunte, proponendo anche soluzioni di buon senso che avrebbero consentito di riempire le Case di Comunità senza imposizioni.
Abbiamo proposto la possibilità di prevedere una convenzione solo ad ore per le Case di Comunità, insieme ad altre proposte legislative già in possesso già da tempo del Ministero della Salute.
Il senso di responsabilità, più volte richiamato nella riunione, deve, invece tenere conto dell’ eventualità che milioni di cittadini potrebbero rimanere senza medico, a causa di questo ACN, che accelererà prepensionamenti e gli abbandoni dalla professione.
Per questi motivi, ritenendo il testo proposto non congruo nell’impianto normativo e lesivo delle prerogative della medicina generale, si respinge la proposta e si nega la firma all’accordo.
