Depositata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 27515/2025) sulla configurabilità dell’epidemia colposa in forma omissiva
Era stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione penale la seguente questione di diritto: «se il reato di cui agli artt. 438, comma 1 e 452, comma 1, n. 2 cod. pen. possa essere realizzato anche in forma omissiva».
All’esito dell’udienza del 10 aprile u.s. le Sezioni Unite avevano fornito la seguente soluzione: «Affermativa».
La partita giudiziaria sul Covid potrebbe clamorosamente riaprirsi. Secondo i supremi giudici, l’epidemia colposa non sussiste dunque solo se qualcuno va spargendo germi in giro, ma anche se chi di dovere non adotta misure adatte a prevenire o fermare il contagio.
Le vicende giudiziarie legate alla diffusione del Covid19, parrebbero evocare ipotesi di reato omissivo a carico del personale sanitario per non aver impedito la diffusione del virus all’interno delle strutture. Ma nello specifico la Cassazione ha respinto tale evocazione in modo netto.
Occorre ricordare che il Decreto Legge n. 44/2021 (legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76) ha introdotto all’art. 3 bis lo “scudo penale” per le ipotesi di reato di
Sul piano politico il giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, aveva archiviato le accuse nei confronti di Giulio Gallera e Luigi Cajazzo che, durante l’epidemia da COVID-19, ricoprivano i ruoli rispettivamente di assessore e direttore generale del Welfare in Lombardia. Erano accusati di rifiuto d’atti d’ufficio per non aver attuato le prescrizioni del piano pandemico (che in realtà era del 2006) e le direttive deliberate in Lombardia.
Negli atti di chiusura dell’inchiesta veniva anche sottolineato che Fontana e l’ex assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera «erano a conoscenza che il 27 febbraio 2020 l’R0 in Lombardia era pari a 2, ossia fuori controllo» e dal giorno successivo «entrambi erano a conoscenza delle previsioni di Merler». Documenti in cui si riferisce che «Regione Lombardia non ha mai formalmente sollecitato alcun provvedimento contingibile per i territori di Alzano e Nembro o per altre aree regionali». La cosa per i pm, “ha comportato la diffusione dell’epidemia” con un “incremento stimato non
Gallera era poi stato accusato di aver “sistemato” persone con Covid 19 nelle RSA col risultato di contagiare 15 mila anziani, il 30% dei ricoverati. “Tutti collocati in aree adeguatamente separati e curati in maniera puntuale”, assicurava l’assessore al Welfare Giulio Gallera.
Nota:
L’indice di contagio RO, chiamato anche R0 (R-zero), indica il numero medio di persone che una singola persona infetta può contagiare in una popolazione suscettibile e senza contromisure sanitarie. Questo valore è un parametro fondamentale per valutare la trasmissibilità di una malattia infettiva, come il COVID-19, e stabilisce se un’epidemia è in grado di espandersi (R0 > 1), rimanere stabile (R0 = 1) o regredire (R0 < 1).
Stefano Merler è noto per il suo lavoro sulle strategie di controllo delle malattie infettive e per aver previsto l’impatto del COVID-19. Matematico ricercatore specializzato in epidemiologia quantitativa.
La sentenza (estratto)
Con la sentenza del 28 marzo 2024, il Tribunale di Sassari ha assolto D. A. L. V., perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 40, secondo comma, 438, primo comma, e 452, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere cagionato, in qualità di delegato del datore di lavoro ex art. 16, comma 3-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per colpa – consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza degli obblighi di cui all’art. 77, comma 4, d. lgs. cit. – un’epidemia, sviluppatasi
Il Tribunale ha premesso che, secondo la nozione accreditata dalla scienza medica, per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio, che colpisce un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e il correlativo pericolo e ha poi sottolineato che la nozione giuridica avrebbe invece un ambito più ristretto così desumibile dall’impiego, nella norma dell’art. 438 cod. pen., della locuzione «mediante diffusione di germi patogeni», espressiva di ben determinati e circoscritti percorsi causali.
La conclusione del Tribunale di Sassari, considerando anche che la formula «cagionare mediante diffusione», prevista dalla norma, implicherebbe un comportamento solamente attivo, l’impossibilità di integrazione del reato mediante una condotta omissiva, pena la violazione del principio di legalità, salva restando la possibilità di un concorso omissivo ex art. 110 cod. pen. nell’altrui condotta attiva, ha emesso sentenza assolutoria
Avverso la sentenza assolutoria ha interposto ricorso per Saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando come erronei sia il fatto che la previsione dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. possa applicarsi ai soli reati cd. a forma libera sia, in ogni caso, la ritenuta presupposta natura di reato a forma vincolata del delitto di epidemia.
il richiamo, nella norma incriminatrice, alla diffusione di germi patogeni avrebbe una funzione meramente chiarificatrice, finalizzata a meglio descrivere il fatto tipico, «senza però nulla aggiungere in termini di tipicità del fatto, già tutto racchiusa nel sostantivo “epidemia”», non utile a selezionare, tra ipotetiche condotte attuative, una soltanto delle modalità di commissione, invero trattandosi dell’unica attraverso la quale il delitto di epidemia può venire commesso.
È necessario premettere ~ che il delitto di epidemia trova collocazione, nel più generale ambito dei «delitti contro l’ìncolumità pubblica» ove, sotto la rubrica «Epidemia» appunto, si prevede che «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione dì germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte dì più persone si applica la pena dell’ergastolo». A detta previsione si affianca poi l’art. 452 cod. pen. che, rubricato «delitti colposi contro la salute pubblica», contempla il fatto, assoggettato alle pene specificamente ivi previste, di chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439.
La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente:
“Se il delitto di epidemia colposa possa essere integrato anche da una condotta omissiva“.
Tale essendo il “contesto nomofilattico” (NdR: l’esatta e uniforme interpretazione della legge) sin qui maturato, le Sezioni Unite ritengono che al quesito posto debba darsi risposta affermativa.
È “asistematico” (NdR: non coerente) l’interrogarsi sulla possibilità di estendere il concetto di diffusione sino al punto di ricomprendervi anche il “lasciare che il germe si diffonda“, atteso che una tale problematica, presuppone, evidentemente, l”‘assegnazione” della diffusione all’elemento della condotta e non già dell’evento, come invece appare corretto.
La conclusione, avallata da numerosi autori in sede scientifica, che il legislatore ha voluto limitare l’epidemia alle sole malattie infettive, siano esse contagiose o non contagiose, che, come descritto anche dalla dottrina che ha ammesso la configurabilità del reato in forma omissiva, sono le sole che, infatti, si propagano orizzontalmente attraverso, appunto, la «diffusione di germi patogeni».
Sulla base delle considerazioni che precedono deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto:
“Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva“.
P .Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Nota: La rimessione alle Sezioni Unite assume i caratteri della doverosità quando la questione stessa abbia dato luogo o possa dare luogo ad indirizzi contrastanti; non, dunque, quando tra sezioni ovvero all’interno di una singola sezione si registri un qualche dissenso inconsapevole che si presti ad essere agevolmente superato sulla base di un più meditato esame o di un semplice coordinamento di non equivoche disposizioni di legge (Cass., sez. VI, 12 ottobre 1993, n. 2810).
